All'articolo 14, al comma 1 e' premesso il seguente: «01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attivita'». All'articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che e' trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo. 2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalita' di cui al comma 4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet della Camera. 2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale». All'articolo 15, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo e' determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. 4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonche' alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici». Dopo l'articolo 15-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 15-ter. - 1. Ciascun Gruppo approva un rendi-conto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento. 2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. 3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della societa' di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera. 4. Il controllo della conformita' del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e' effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi e' autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4. 6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 4 e 5. 7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma e' accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresi' l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita' per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto». Dopo l'articolo 153-ter e' aggiunto il seguente: «Art. 153-quater. - 1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura».
Il Presidente: Fini LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 24) Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 19 settembre 2012 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 22, di iniziativa dei deputati Colucci, Mazzocchi e Albonetti, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 31 luglio e del 12 e 19 settembre 2012. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 2012; riformulato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 25 settembre 2012 ed approvato in pari data dall'Assemblea.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: Il testo degli articoli 14, 15, 15-ter e 153-quater del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 25 settembre 2012, sopra riportate, e' il seguente: «Art. 14. - 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attivita'. 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati. 2. L'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purche' questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresi' formate componenti di consistenza inferiore, purche' vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto puo' essere altresi' costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate». «Art. 15. - 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto. 2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o piu' vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mutamento nella loro composizione e' data comunicazione al Presidente della Camera. 2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che e' trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo. 2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalita' di cui al comma 4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet della Camera. 2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale. 3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo e' determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente. 4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonche' alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici». «Art. 15-ter. - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento. 2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. 3. Il rendiconto e' trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della societa' di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera. 4. Il controllo della conformita' del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento e' effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi e' autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4. 6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 4 e 5. 7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma e' accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresi' l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita' per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto». «Art. 153-quater. - 1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura».
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