Gazzetta n. 223 del 24 settembre 2012 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 19 settembre 2012
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 28 ottobre 2012, nonche' per lo svolgimento di una consultazione referendaria nella Regione Valle d'Aosta indetta per il giorno 18 novembre 2012.


LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che sono stati indetti per il giorno 28 ottobre consultazioni elettorali regionali e per il giorno 18 novembre un referendum propositivo su una proposta di legge regionale di iniziativa popolare;
Visti:
a) il decreto del Presidente della Regione Autonoma siciliana n. 398 del 10 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 31 luglio 2012, sono stati convocati per domenica 28 ottobre 2012 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana;
b) il decreto n. 116 del Presidente della Giunta regionale della Valle del 23 aprile 2012, con il quale si indice per il giorno 18 novembre 2012 il referendum propositivo, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 177/XIII recante «Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)»;
c) quanto alla potesta' della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
d) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta' della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
e) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
f) la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana;
g) lo statuto della Regione Autonoma siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3, e 31 gennaio 2001, n. 2;
h) la legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 25 giugno 2003, n. 19, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale»;
i) lo statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Considerate:
le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parita' di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; e inoltre che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;
la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana, indette per il giorno 28 ottobre 2012, nonche' alla consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta per il 18 novembre 2012.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alle consultazioni elettorale e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nei territori regionali interessati.
 
Art. 2
Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale
nella Regione siciliana e durante la campagna referendaria nella
Regione Autonoma della Valle d'Aosta
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana si effettua mediante forme di contraddittorio, interviste, tribune elettorali, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3;
b) la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum propositivo indetto nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto, ovvero tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo a questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;
c) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'articolo 8 del presente provvedimento;
d) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali e i relativi approfondimenti;
e) in tutte le altre trasmissioni non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non e' ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende personali di personaggi politici.
2. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Tali trasmissioni sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse.
 
Art. 3
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Nelle trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana, nel periodo compreso tra la data di approvazione della delibera e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nell'Assemblea regionale siciliana, purche' le trasmissioni siano riferite all'Assemblea della Regione siciliana.
2. Il tempo disponibile e' ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica, di cui al presente articolo, garantiscono spazi ai soggetti politici qui elencati, purche' questi abbiano presentato candidature nell'ambito territoriale cui le stesse sono riferite, e cioe':
a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature per l'elezione dell'Assemblea regionale;
b) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Presidente della Regione.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile e' ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una meta' in parti uguali tra gli altri soggetti.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendano necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti, prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
6. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum propositivo indetto nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta possono prendere parte:
a) il/i Comitato promotore del quesito referendario, il quale deve essere rappresentato in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;
d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
7. I soggetti di cui al comma 6, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valutera' la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
 
Art. 4
Trasmissioni di comunicazione politica
autonomamente disposte dalla RAI

1. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente provvedimento, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva autonomamente programmata dalla RAI, secondo le modalita' e le indicazioni disciplinate negli articoli precedenti, si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche in un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
3. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica, nei confronti dei soggetti politici aventi diritto, dev'essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e parita' di trattamento in ciascun periodo di due settimane di programmazione.
4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 2.
 
Art. 5
Tribune elettorali e referendarie

1. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nella Regione siciliana, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato tra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle tribune elettorali di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, commi 1 e 3. Alle tribune referendarie di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 6.
3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4.
4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalle rispettive sedi regionali della RAI.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.
6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, devono tuttavia conformarsi il piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire, in linea di principio, la stessa percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
7. Tutte le tribune sono di regola trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina l'aumento del tempo a essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e, unitamente, della RAI.
10. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla Testata giornalistica regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte in cui lo si ritenga necessario o ne sia fatta richiesta. Si applicano, in proposito, le disposizioni dell'articolo 12.
11. In riferimento alla consultazione referendaria, la RAI organizza e trasmette nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 6, con le seguenti modalita':
a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), e' invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 6, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
12. Le tribune di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 27 e domenica 28 ottobre 2012. Le tribune referendarie di cui al comma 11 non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 17 e domenica 18 novembre 2012.
13. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
 
Art. 6
Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente provvedimento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alle sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dall'azienda nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto che non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 7
Messaggi autogestiti per la campagna referendaria
nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, del presente provvedimento. Tali soggetti:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), dichiarano altresi' che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.
3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI puo' inoltre stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario e' trasmesso al competente Corecom.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessario, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.
 
Art. 8
Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
2. Dalla data di indizione dei comizi elettorali e del referendum, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettivita' e della parita' di trattamento tra le diverse forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo, relativi alla testata diretta, e a correggere eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attenzione al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza, e possibilita' di espressione, ai diversi soggetti politici.
6. Nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione, anche in relazione al numero dei partecipanti al dibattito.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 
Art. 9
Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Autonoma siciliana e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta e' sospesa dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto.
 
Art. 10
Trasmissioni per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta la RAI cura altresi' la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie ai quesiti referendari, includendo tra queste ultime anche quelle di coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, nonche' le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 11
Illustrazione delle modalita' di voto
e presentazione delle liste

1. La RAI predispone e trasmette, in ciascuna delle Regioni interessate, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni elettorali siciliane e della consultazione referendaria in Valle d'Aosta, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese quelle speciali previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento alle misure previste per i malati intrasportabili.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.
 
Art. 12
Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 13
Responsabilita' del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2012

Il presidente: Zavoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone