Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 settembre 2012
Autorizzazione all'organismo Reggio Controlli S.r.l., in Reggio Emilia, ad effettuare attivita' di ispezione in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE per l'Allegato VI Esame finale e l'Allegato X Verifica di unico prodotto (Modulo G), a favore della organismo Reggio Controlli Srl con sede legale in via Luigi Capuana, 5 - 42123 Reggio Emilia del 30 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. n. 13 del 17 gennaio 2012;
Vista l'istanza di autorizzazione e di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'organismo Reggio Controlli Srl ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 173794 del 6 agosto 2012;
Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;
Acquisito che organismo citato ha presentato ad Accredia in data 14 novembre 2011 domanda di accreditamento per l'Allegato VI Esame finale e l'Allegato X Verifica di unico prodotto (Modulo G), e per gli artt. 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato;
Acquisita ulteriore richiesta da parte dell'organismo con cui veniva ridimensionata alle sole attivita' connesse agli artt. 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, acquisita in atti il 16 agosto 2012 al n. 177663;
Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuita' con l'autorizzazione scaduta;
Considerato altresi' che l'esame documentale eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento relativo all'iter di accreditamento e' stato chiuso positivamente in data 30 luglio 2012;
Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;
Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attivita' specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1

1. L'Organismo Reggio Controlli Srl. con sede in Via Luigi Capuana, n. 5 - 42100 Reggio Emilia, e' autorizzato ad effettuare attivita' di ispezione in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.
2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla data del 31 dicembre 2012.
Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.

Roma, 12 settembre 2012

Il direttore generale: Vecchio
 
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