Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 settembre 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Volyanska Lesya Vasylivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE
del Servizio sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto l'art 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Volyanska Lesya Vasylivna, nata a Yasenytsya (Ucraina) il giorno 21 giugno 1977, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dyplom Bakalavra BK n. 39399580» conseguito in Ucraina nell'anno 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente;
Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si e' gia' provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 17 dicembre 2009;
Visto il decreto direttoriale in data 31 gennaio 2011 prot. n. 5031-P che subordina il riconoscimento del titolo in questione al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di 1350 ore da svolgersi nell'arco di tre semestri;
Vista la nota in data 9 febbraio 2011 con la quale la sig.ra Volyanska Lesya Vasylivna ha accettato di svolgere la predetta misura compensativa;
Vista la nota dell'Universita' degli studi Magna Grecia di Catanzaro datata 27 luglio 2012 nella quale si certifica che la sig.ra Volyanska Lesya Vasylivna ha concluso il tirocinio positivamente;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo di «Dyplom Bakalavra BK n. 39399580» conseguito in Ucraina nell'anno 2010 presso l'Universita' Nazionale di Medicina «Danylo Galytskyy» di Lviv (Ucraina) dalla sig.ra Volyanska Lesya Vasylivna, nata a Yasenytsya (Ucraina) il giorno 21 giugno 1977, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
 
Art. 2

1. La sig.ra Volyanska Lesya Vasylivna e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

p. Il direttore generale: Bisignani
 
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