Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 agosto 2012
Aggiornamento della codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;
Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;
Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze n. 26 del 3 febbraio 2012, concernente le modalita' di accesso alla banca dati SIOPE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente «Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome»;
Visto il decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» con il quale sono state previste le compartecipazioni comunali e provinciali all'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e il fondo sperimentale regionale di riequilibrio;
Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 5 marzo 2007 alle disposizioni del citato decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68;
Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni;
Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e delle Province autonome, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 12 giugno 2012;
Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1
Attivita' degli Enti

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano nei titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato «A» al presente decreto.
2. I codici gestionali fanno riferimento alla codifica di bilancio prevista dall'allegato «A». Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa, deve essere individuato solo tra quelli previsti per la codifica di bilancio attribuita al capitolo cui il titolo si riferisce.
3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.
 
Art. 2
Modalita' di acquisizione dati

1. Le banche incaricate del servizio di tesoreria degli enti di cui all'art. 1 e gli uffici postali che svolgono analogo servizio, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Gli incassi ed i pagamenti codificati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, le regioni sono identificate da distinti codice-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria, assegnati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabili nel sito internet www.siope.tesoro.it. In attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria sono identificate da distinti codici-ente.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti, distintamente per le eventuali gestioni in cui sono articolati ai fini della rilevazione SIOPE, alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).
 
Art. 3
Accesso alla banca dati SIOPE

1. Ciascun ente di cui all'art. 1 accede direttamente alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri enti.
2. Le modalita' di accesso ai dati SIOPE sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2012, n. 26.
3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
 
Art. 4
Rendiconto e dati SIOPE

1. Gli enti di cui all'art. 1 allegano al rendiconto relativo agli anni 2012 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita' liquide.
2. Le Regioni che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo la gestione sanitaria dalla gestione non sanitaria, allegano al rendiconto i prospetti SIOPE relativi alle singole gestioni, alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilita' liquide delle singole gestioni.
3. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilita' liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it.
4. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilita' liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del tesoriere, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la relazione e' inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.
5. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:
a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento.
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.
 
Art. 5
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2012

Il Ministro: Grilli
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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