Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 settembre 2012 |
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 7, comma 3, che dispone di provvedere alla necessaria protezione dei corpi idrici utilizzati a scopo idropotabile al fine di impedire il peggioramento della loro qualita' per ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua potabile; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano», ed in particolare l'art. 13, il quale prevede che la regione o provincia autonoma puo' stabilire deroghe ai valori di parametri fissati entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministro della salute con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Tenuto conto che il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ha stabilito il valore massimo ammissibile del parametro trialometani pari a 30 µg/1, rispetto al valore di 100 µg/1 contenuto nell'Allegato I, parte B, della Direttiva 98/83/CE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 82 che disciplina le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile; Vista la motiva richiesta, presentata dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di ulteriore proroga per l'anno 2012 della deroga al valore massimo ammissibile per il parametro trialometani, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', espresso nella seduta del 25 marzo 2009, in merito alla possibilita' di rinnovo per il triennio 2010-2012 dei valori massimi ammissibili per i parametri vanadio, clorito e trialometani; Visti i valori massimi ammissibili per i trialometani, fissati in deroga per l'anno 2011 per i comuni del Lazio, dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 19 gennaio 2011; Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', espresso nella seduta del 21 febbraio 2012, in merito alla documentazione inviata dalla Regione Lazio a corredo della predetta motivata richiesta di ulteriore periodo di deroga; Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;
Decreta:
Art. 1
1. La Regione Lazio puo' concedere per i Comuni, per i quali e' stata presentata opportuna documentazione, il rinnovo della deroga fino al 31 dicembre 2012 relativamente al parametro «Trialometani» entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 60 µg/1. 2. E' rimessa alle Autorita' regionali il compito di verificare che, nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, le industrie alimentari attuino i necessari provvedimenti, anche nell'ambito del piano di autocontrollo, affinche' l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 3. In attuazione dell'art. 82, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione Lazio adotta le misure necessarie alla protezione del corpo idrico utilizzato per la produzione di acqua potabile al fine di ridurre al massimo il grado di trattamento dell'acqua emunta. 4. La Regione Lazio trasmette al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma delle misure intraprese o da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 3. 5. In attuazione dell'art. 13, comma 11, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la Regione Lazio deve provvedere ad informare tempestivamente ed adeguatamente la popolazione dei Comuni di cui al comma 1, relativamente alle elevate concentrazioni dei valori di cui al comma 1 nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate viene data informazione tempestiva al Ministero della salute. 6. La Regione Lazio informa i Comuni di cui all'art. 1 che dal 1° gennaio 2013 un eventuale superamento della concentrazione di trialometani non puo' essere piu' gestita in regime di deroga, invitando i medesimi Comuni a vigilare, per quanto di competenza, sulle azioni di rientro effettuate dall'Ente gestore. |
| Art. 2
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' Regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile, comunque non superiore al valore gia' concesso. 2. Il valore massime ammissibile puo' essere oggetto di immediata revisione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative. |
| Art. 3
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare relative a: a) i motivi di deroga; b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per il parametro; c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli; e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; f) la durata della deroga. 3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi al Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. |
| Art. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2012
Il Ministro della salute Balduzzi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini |
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