Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2012 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI STATO
REGOLAMENTO 12 settembre 2012
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto l'art. 37, comma 20, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 24 luglio 2012;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 41 del Regolamento di autonomia finanziaria della
Giustizia amministrativa

1. L'art. 41 del regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa e' sostituito dal seguente:
«Art. 41. (Collegio dei revisori dei conti) - 1. Il Consiglio di presidenza affida, ai sensi dell'art. 37, comma 20, del d. l. n. 98 del 2011, al Collegio dei revisori dei conti il controllo sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa della G.A., secondo le disposizioni del presente regolamento di autonomia finanziaria.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito con decreto del Presidente, sulla base dei criteri di composizione fissati dal Consiglio di presidenza. Con deliberazione del Consiglio di presidenza e' determinato, nei limiti delle risorse all'uopo assegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il compenso per il presidente e per i componenti del collegio. Il Collegio dei revisori svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e indipendenza; non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva; svolge il suo controllo su atti generali di natura organizzatoria, finanziaria e patrimoniale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sui seguenti atti:
a) schemi di delibere di cui all'art. 42, comma 2 del presente regolamento;
b) schema di bilancio annuale di previsione predisposto dal segretariato generale, e presentato al Consiglio di presidenza dal Presidente, di cui all'art. 3 del presente regolamento;
c) schemi di proposte di variazione di bilancio che comportano prelevamenti dal fondo di riserva ovvero modificazioni qualitative nella composizione della spesa all'interno dei diversi programmi;
d) schema del conto finanziario di cui all'art. 8 del presente regolamento;
e) schema del conto generale del patrimonio di cui all'art. 9 del presente regolamento.
4. Il Consiglio di presidenza puo' chiedere il referto del Collegio dei revisori su ulteriori affari.
5. Gli uffici competenti trasmettono, di norma, al Presidente del Collegio dei revisori gli schemi degli atti di cui al precedente comma 3, almeno quindici giorni prima della data fissata per la deliberazione del Consiglio di presidenza; il Collegio dei revisori trasmette il proprio avviso alla commissione competente, informati i predetti uffici, nei successivi otto giorni. Per il bilancio di previsione ed il conto finanziario, di norma, i termini sono raddoppiati.
6. Alle sedute del Consiglio di presidenza, nelle quali si delibera sugli atti di cui al precedente comma 3, possono assistere i componenti del Collegio dei revisori.
7. Il Consiglio di presidenza motiva le delibere che disattendono anche parzialmente il parere del Collegio dei revisori.
8. Il Collegio dei revisori, eventualmente per il tramite di un proprio componente all'uopo delegato, anche in vista degli adempimenti di cui al precedente comma 3, procede, nei casi in cui motivatamente ne ravvisa la necessita', ad atti di ispezione e controllo, sull'attivita' di tutti gli uffici amministrativi, previa comunicazione al segretariato generale. Nell'esercizio dei suoi poteri, e comunque in esito a tali attivita', puo' trasmettere referti e proposte al Presidente e al Consiglio di presidenza.».
Roma, 12 settembre 2012

Il Presidente: Coraggio
 
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