Gazzetta n. 221 del 21 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 agosto 2012, n. 161
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Considerati, in particolare, gli articoli 184-bis, 185 e 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto;
Visto l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 49 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2012 e' abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo medesimo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 novembre 2011 e dell'8 marzo 2012;
Vista la notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonche' le seguenti:
a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;
c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento;
d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano piu' comunemente sono riportate in Allegato 9;
e. «suolo/sottosuolo»: il suolo e' la parte piu' superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;
f. «autorita' competente»: e' l'autorita' che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, e' l'autorita' competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
g. «caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo»: attivita' svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale dei materiali da scavo in conformita' a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;
h. «Piano di Utilizzo»: il piano di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
i. «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui puo' essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;
m. «sito di produzione»: uno o piu' siti perimetrati in cui e' generato il materiale da scavo;
n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo e' utilizzato;
o. «sito di deposito intermedio»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo e' temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;
p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell'Allegato 3;
q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;
r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante:
«Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.).
- La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea n. L 312/3 del 22 novembre
2008.
- Si riporta il testo degli articoli 184-bis, 185 e 186
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.».
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato
non scavato e gli edifici collegati permanentemente al
terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239
e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o
metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in
pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse
dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del
regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai
fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale
allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli
in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai
sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera
a), 184-bis e 184-ter.».
«Art. 186 (Terre e rocce da scavo). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 185, le terre e rocce da scavo,
anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati purche':
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere
o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza
dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a
riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per
soddisfare i requisiti merceologici e di qualita'
ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia
luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da
quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito
dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela
ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti
contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi
del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualita' delle
matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto
delle norme di tutela delle acque superficiali e
sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e
delle aree naturali protette. In particolare deve essere
dimostrato che il materiale da utilizzare non e'
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del
medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale con
il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia
dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi
industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei
materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attivita'
sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di
norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
e' approvato dall'autorita' titolare del relativo
procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il
riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo
progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere
quelli della realizzazione del progetto purche' in ogni
caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attivita'
diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso
di costruire o a denuncia di inizio attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che
non possono superare un anno, devono essere dimostrati e
verificati nell'ambito della procedura per il permesso di
costruire, se dovuto, o secondo le modalita' della
dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del
comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo
avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA
ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo, che non possono superare un anno, devono
risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera,
sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate
nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,
sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di
cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di
quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene
effettuata secondo le modalita' previste dal Titolo V,
Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le
terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non
provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del
produttore e accertato dalle autorita' competenti
nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del
comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati e in
corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione, gli interessati possono procedere al
loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
nonche' le necessarie informazioni sul sito di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di
utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi del deposito in
attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un
anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o
prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che
cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di
AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, possono essere
utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di
siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,
nella loro realizzazione finale, una delle seguenti
condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura
arborea o della funzionalita' per attivita'
agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche
rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e
regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre
sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e
rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle
attivita' di lavorazione di pietre e marmi che presentano
le caratteristiche di cui all'art. 184-bis. Tali residui,
quando siano sottoposti a un'operazione di recupero
ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali
sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla
parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i
possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti
dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.».
- Si riporta l'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita',
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.
27), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012,
n. 19 (S.O.):
«Art. 49 (Utilizzo terre e rocce da scavo). In vigore
dal 25 marzo 2012
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e'
regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da
scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'art.
184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. All'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all'art. 49 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, e' abrogato l'art. 186".
1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi delle societa'
dell'informazione e' pubblicata nella Gazzetta dell'unione
europea n. L 204 del 21 luglio 1998.
- La direttiva 98/48/CE del parlamento europeo e del
Consiglio del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica
della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea n. L 217 del 5 agosto 1998.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 183, del citato decreto
legislativo n. 152/2006:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti;
g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;
n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che
sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti
condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato
per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue
di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori
tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1,
lettera l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.
184-bis, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
(S.O.):
«8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
"opera" si intende il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera p)
del citato decreto legislativo n. 152/2006:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(omissis);
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, nel caso di impianti;».
- Si riporta la tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V,
parte quarta del citato decreto legislativo n. 152/2006.

«Allegato 5
CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE NEL SUOLO, NEL
SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE IN RELAZIONE ALLA
SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO DEI SITI

TABELLA 1
Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel
sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei
siti da bonificare

Parte di provvedimento in formato grafico





 
Art. 2
Finalita'

1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinche' i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalita' affinche' la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 179, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152/2006:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.».
- L'art. 184-bis, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note alle
premesse.
- L'art. 183, comma 1, lett. qq) del citato decreto
legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note all'art. 1.



 
Art. 3
Ambiti di applicazione ed esclusione

1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
 
Art. 4
Disposizioni generali

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e' un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:
a) il materiale da scavo e' generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo e' utilizzato, in conformita' al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale e' stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo e' idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;
d) il materiale da scavo, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualita' ambientale di cui all'Allegato 4.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.
3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le modalita' di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.



Note all'art. 4:
- L'art. 184-bis, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note alle
premesse.
- L'art. 183, comma 1, lett. qq) del citato decreto
legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note all'art. 1.



 
Art. 5
Piano di Utilizzo

1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo e' presentato dal proponente all'Autorita' competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facolta' di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorita' competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.
2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all'Autorita' competente redatto in conformita' all'Allegato 5. La trasmissione puo' avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, e' attestata dal Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Autorita' competente puo' chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata.
3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorita' competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformita' a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta. In caso di diniego e' fatta salva la facolta' per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorita' competente ha la facolta' di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l'ARPA o APPA, puo' chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorita' competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorita' competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e' fatta salva la possibilita' che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorita' competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano e' eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sara' consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione cio' dovra' accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.
5. Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente puo' presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.
6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validita' del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorita' competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.
7. Allo scadere dei termini di cui al comma 6, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta impregiudicata la facolta' di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno.
8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto.
10. L'Autorita' competente nel richiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di Utilizzo, dovra' motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, (S.O.):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- La tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V, parte
quarta, del citato decreto legislativo n. 152/2006, e'
riportata nelle note all'art. 1.
- L'art. 183, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 152/2006 e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Art. 6
Situazioni di emergenza

1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, e' attestata all'Autorita' competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo puo' essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalita' previste dall'articolo 5.
2. E' facolta' dell'Autorita' competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.
3. La deroga di cui al comma 1 non puo' essere applicata a quanto disciplinato all'articolo 5, comma 5.



Note all'art. 6:
- L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note all'art.
5.



 
Art. 7
Obblighi generali

1. Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 nonche' le dichiarazioni rese conformemente all'articolo 6, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore.
2. La documentazione di cui al comma 1 e' conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorita' competente.
 
Art. 8
Modifica del Piano di Utilizzo

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la procedura prevista all'articolo 5.
2. Costituisce modifica sostanziale:
a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
d) la modifica delle tecnologie di scavo.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale escavato non puo' essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.
5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potra' essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.
 
Art. 9
Realizzazione del Piano di Utilizzo

1. Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorita' competente l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del Piano di Utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne e' responsabile.
3. L'esecutore del Piano di Utilizzo redigera' la modulistica necessaria a garantire la tracciabilita' del materiale di cui agli allegati 6 e 7.
 
Art. 10
Deposito in attesa di utilizzo

1. Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformita' alla procedura prevista all'articolo 8. Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.
2. Il deposito del materiale escavato avviene in conformita' al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantita' del materiale depositato, nonche' i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.
4. Il deposito del materiale escavato non puo' avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.
5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformita' al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facolta' di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.
 
Art. 11
Trasporto

1. In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato e' accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 6.
2. La documentazione di cui al precedente comma e' predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.
3. La documentazione di cui al comma 1 e' equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2006, n. 6:
«Art. 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto). -
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza
stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
"scheda di trasporto", da compilare a cura del committente
e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita',
a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere
sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'art. 6, o da altra documentazione equivalente, che
contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al trasporto di
merci a collettame, cosi' come definito dal decreto
ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione
idonea ai fini della procedura di accertamento della
responsabilita' di cui all'art. 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono
figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive
del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al
proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto
stesso, come definiti all'art. 2, comma 1, nonche' quelle
relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata,
ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso
decreto individua le categorie di trasporto di merci a
collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i
documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie,
dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da
altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci,
da considerare equipollenti alla scheda di trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la
scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo
incompleto o non veritiero, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600
euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto,
non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto
ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente, ovvero
equipollente ai sensi del comma 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della
violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo, che verra' restituito al conducente, proprietario
o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di
trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del
comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma
scritta o altra documentazione equivalente ovvero
equipollente deve essere esibita entro il termine di
quindici giorni successivi all'accertamento della
violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal
quale dipende l'organo accertatore provvede
all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con
decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214
e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati
all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o
di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti
equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non
risultino compilati correttamente. In tali casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.».



 
Art. 12
Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.

1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformita' al Piano di Utilizzo e' attestato dall'esecutore all'autorita' competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformita' all'allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato.
2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 e' conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed e' resa disponibile in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.
4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validita'. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorita' competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.



Note all'art. 12:
- L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note all'art.
5.



 
Art. 13
Gestione dei dati

1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi alla qualita' ambientale del territorio nazionale, ogni Autorita' competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalita' di trasmissione.
 
Art. 14
Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorita' di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B.
 
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali e' in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
2. Gli introiti derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 5 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale (APPA) sono accantonati su apposito capitolo di entrata. Detti fondi sono utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all'esercizio di dette attivita' e a quelle di controllo di cui all'articolo 14.
3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verra' considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.



Note all'art. 15:
- L'art. 186, del citato decreto legislativo n.
152/2006 e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 16
Clausola di riconoscimento reciproco

1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita' Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 agosto 2012

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Clini
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 11, foglio n. 240



Note all'art. 16:
- Il Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce
procedure relative all'applicazione di determinate regole
tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati
in un altro Stato membro e che abroga la decisione n.
3052/95/CE e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea n. L 281/21 del 13 agosto 2008.



 
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