Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2012
Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace»;
Ravvisata l'opportunita' di fissare i principi cui deve essere informata l'attivita' di tutte le amministrazioni pubbliche e degli organismi privati interessati, circa l'indicazione del luogo di nascita su certificati e documenti rilasciati con particolare riferimento alle persone nate nei Comuni italiani ceduti alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e con il Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975;

E m a n a
la seguente direttiva:

1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace», stabilisce: «Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni gia' sotto la sovranita' italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del Trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.».
2. La disposizione mira ad affermare il principio secondo cui «il luogo di nascita» delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento «nascita» si e' verificato. Tale principio desumibile dall'ordinamento anagrafico - e ribadito dalle circolari emanate dal Ministero dell'interno, tra le quali, n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4 del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007 - non ha trovato, tuttavia, piena attuazione, anche a causa di riscontrate carenze dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati, che non sono in grado di riconoscere come gia' italiani i Comuni insistenti su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto degli atti internazionali citati.
3. Al fine di consentire una corretta applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, si allegano gli elenchi, formati sulla base delle fonti e delle informazioni disponibili, dei Comuni appartenenti ai territori ceduti con il Trattato di pace di Parigi, entrato in vigore il 16 settembre 1947 (allegato A), nonche' dei Comuni compresi nei territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977 (allegato B), con la specificazione delle province di riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali.
4. Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a persona nata, anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati citati, in uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovra' contenere l'indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente in territori sottoposti alla sovranita' italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.
5. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, costituisce valido strumento di ausilio il servizio on-line di verifica del codice fiscale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 38, comma 6, primo paragrafo) convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il servizio permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria; il codice fiscale di cui risulti verificata la validita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e del decreto del Ministro delle finanze n. 13813 del 23 dicembre 1976, nonche' del decreto legge gia' citato, deve essere accettato da amministrazioni e soggetti pubblici e privati nella trattazione dei propri procedimenti e nelle proprie applicazioni informatiche.
6. Costituendo quanto contenuto nella presente direttiva adempimento inderogabile di prescrizioni di legge, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente sono tenuti a garantirne il rispetto da parte del personale ogni qual volta si proceda al rilascio della documentazione di cui alla legge 15 febbraio 1989, n. 54 e le violazioni sono valutate nell'ambito della responsabilita' disciplinare.
7. Le Amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 54 del 1989 daranno attuazione alla presente direttiva, per la quale il Ministero dell'interno assicurera' la necessaria collaborazione.
Roma, 5 luglio 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 269
 


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