Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2012 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 10 agosto 2012
Modifiche al regolamento n. 31 del 1º giugno 2009, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2998).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009

1. Al comma 2 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, le parole «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi».
2. Al comma 3 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, le parole «entro il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi».
 
Art. 2
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Roma, 10 agosto 2012

Il Commissario straordinario: Giannini
 
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