Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2012 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 10 agosto 2012 |
Modifiche al regolamento n. 31 del 1º giugno 2009, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2998). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche all'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009
1. Al comma 2 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, le parole «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi». 2. Al comma 3 dell'art. 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, le parole «entro il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi». |
| Art. 2 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2013. Roma, 10 agosto 2012
Il Commissario straordinario: Giannini |
|
|
|