Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2012 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 9 agosto 2012 |
Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 44). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati; Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'ISVAP predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa e' tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attivita' poste in essere per contrastare le frodi nel settore assicurativo; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 13, comma 7, cui e' stata data attuazione con il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010 recante i parametri di significativita' per la consultazione della banca dati sinistri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonche' l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale; b) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; c) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia; d) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; e) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprieta' dei conducenti o dei proprietari dei veicoli; f) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprieta' dei terzi trasportati; g) «fiduciari»: periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento; h) «impresa gestionaria»: l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro; i) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le societa' di cui all'art. 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, autorizzate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; j) «imprese di assicurazione comunitarie»: le societa' di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica; k) «imprese designate»: le imprese designate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; l) «indicatore del rischio frode»: fattore individuato dall'impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode; m) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa; n) «ISVAP» o «Autorita'»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; o) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonche' il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo; p) «parametri di significativita'»: gli indicatori del rischio frode individuati dall'ISVAP con il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010; q) «relazione»: la relazione in tema di attivita' antifrode di cui all'art. 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27; r) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; s) «rischio frode»: il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei confronti dell'impresa di assicurazione, sia durante l'iter contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro; t) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; u) «sinistro esposto al rischio frode»: il sinistro al quale e' riconducibile almeno un indicatore del rischio frode; v) «sinistro oggetto di approfondimento»: il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attivita' integrative rispetto a quelle ordinarie; w) «unita' di rischio»: la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva. |
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e alle imprese di assicurazione comunitarie. |
| Art. 4
Finalita' della relazione
1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi. |
| Art. 5
Contenuto della relazione
1. Il modello di relazione si compone di un documento di sintesi e tre sezioni. 2. Il documento descrive le linee guida delle politica aziendale ed illustra gli obiettivi e le strategie operative promosse in tema di prevenzione e contrasto delle frodi. 3. La sezione 1 contiene le informazioni relative al sistema organizzativo ed alle procedure, anche di natura informatica, adottate dall'impresa per prevenire e contrastare il rischio frode. In particolare: A) le «notizie di carattere generale» riguardano la struttura organizzativa, la formazione dei dipendenti e dei fiduciari; B) le «notizie sulla fase assuntiva» riguardano le procedure adottate in fase di assunzione del contratto; C) le «notizie sulla gestione dei sinistri» riguardano le procedure interne adottate in fase di gestione dei sinistri e le forme di controllo previste nei confronti di chi partecipa all'accertamento e stima dei danni ed al pagamento dei risarcimenti; D) le «notizie sulla gestione dei sinistri da parte delle imprese designate» riguardano le procedure interne adottate per la gestione dei sinistri di cui all'art. 283, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 4. La sezione 2 si articola in due prospetti. Il primo contiene dati numerici riferiti ai sinistri denunciati nell'anno di riferimento rapportati alle unita' di rischio, distinti per provincia e per partite di danno con indicazione di quelli esposti al rischio frode, di quelli oggetto di specifico approfondimento di quelli senza seguito e di quelli per i quali sono state presentate denunce/querele. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai sinistri gestiti nell'ambito della CARD. 5. La sezione 3 si articola in due prospetti. Il primo contiene dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti ed al relativo esito. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai contratti ed alla documentazione contrattuale. 6. Le informazioni della sezione 1, negli anni successivi al primo, sono trasmesse solo in caso di variazione. |
| Art. 6
Modalita' e termini
1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia trasmettono all'Autorita' la relazione, approvata dall'organo amministrativo, entro i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento n. 22 del 4 aprile 2008. 2. Le imprese di assicurazione comunitarie trasmettono all'Autorita' la relazione entro il 31 maggio di ogni anno. 3. Le modalita' tecniche di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 5 del regolamento sono stabilite con provvedimento. |
| Art. 7
Modifica al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010
1. L'art. 4, comma 3, del provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 e' modificato come segue: «I parametri di significativita' sono annualmente sottoposti a revisione da parte dell'ISVAP, sulla base delle informazioni trasmesse da ciascuna impresa nella relazione annuale, di cui al regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012, in tema di repressione delle frodi». |
| Art. 8
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP. |
| Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2012
Il commissario straordinario: Giannini |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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