IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e che abroga la direttiva 93/75/CE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187, e successive modificazioni recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 18, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione; Vista la direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 febbraio 2011 recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; Visto l'art. 13, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Considerato che, il recepimento della direttiva 2011/15/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte, puo' considerarsi soggetto al regime previsto per gli «adeguamenti tecnici» da sottoporsi a recepimento mediante atto amministrativo generale non regolamentare;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 6, comma 1, le parole «punto 1» sono soppresse; b) all'art. 6-bis comma 1 le parole «punto 2-ter» sono soppresse; c) all'art. 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale.»; d) all'art. 12, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per le sostanze di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosita' espressa in cSt a 50°C e la densita' a 15°C, nonche' gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC.286(86).»; e) l'allegato II e' sostituito dall'allegato I del presente decreto; f) l'allegato IV e' sostituito dall'allegato II del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma 23 luglio 2012
p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Il vice Ministro Ciaccia Il Ministro per gli affari europei Maovero Milanesi Il Ministro degli affari esteri Terzi Di Sant'Agata Il Ministro della giustizia Severino Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 10, foglio n. 146 |