IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza, e' stata autorizzata la complessiva spesa di euro 500 milioni di euro per l'anno 2012, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere, ed e' stata prevista la possibilita' di adottare apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011 art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975 del 7 novembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3982 del 23 novembre 2011, n. 3991 del 30 dicembre 2011 e n. 4000 del 23 gennaio 2012; Viste la nota del 9 marzo, del 5 aprile 2012 e del 10 agosto 2012 del soggetto attuatore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' gli elementi informativi forniti dal medesimo soggetto attuatore via mail e nel corso della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 5 settembre 2012; Ravvisata l'urgenza di corrispondere alla richiesta del citato soggetto attuatore nelle more dell'adozione di apposita ordinanza con la quale provvedere alla ripartizione delle restanti risorse di cui all'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di non compromettere l'accoglienza dei migranti minori; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono soppresse le seguenti parole: «per complessivi 500 posti». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati per l'anno 2011 in euro € 15.098.662,24, si provvede a carico dell'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 2012
Il capo del Dipartimento: Gabrielli |