Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2012, n. 159 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto di dover rendere piu' evidenti i compiti e le funzioni delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 10 maggio 2010, del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale".
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 recante: Regolamento concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37. Note alle premesse - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) : «Articolo 17 (Regolamenti) (Omissis) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (omissis) 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. > > . - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229." e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario. - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, si veda la nota al titolo. - Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante: "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2001, n. 258, e' il seguente: «Art.6. Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) soccorso pubblico; b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti normative; c) difesa civile; d) politiche ed ordinanze di protezione civile. 2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici: a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile; d) Direzione centrale per la formazione; e) Direzione centrale per le risorse umane; f) Direzione centrale per le risorse finanziarie; g) Direzione centrale per gli affari generali; h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali; i) Ufficio centrale ispettivo. 3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni. 4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, come modificato dal presente decreto: «Articolo 2 (Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.) 1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale. 2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.».
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| Art. 2
Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, le parole: «e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, coordinamento e controllo» e dopo le parole: «difesa civile» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito denominato: "Dipartimento"». 2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal seguente: «3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati: a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti; b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative; c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento; d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento; e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento: 1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione; 2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate; 3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento; 4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta; 5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale; f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento: 1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione; 2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione; 3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale; 4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate; 5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF; g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari; i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale; m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche' predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico; n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale; o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita' ambientale; p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro; q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, come modificato dal presente decreto: «Articolo 3 (Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali) 1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonche' i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile. 2. I compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento". 3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati: a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti; b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative; c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento; d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento; e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento: 1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione; 2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate; 3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento; 4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta; 5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale; f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento: 1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione; 2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione; 3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale; 4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate; 5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF; g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari; i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale; m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche' predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico; n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale; o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita' ambientale; p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro; q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.».
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| Art. 3
Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). - 1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attivita' dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento. 2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni: a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale; b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilita' di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse; c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale; d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi; e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali; f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto; h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale. 3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento e' sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.». |
| Art. 4
Integrazione all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.314 del 2002, come modificato dal presente decreto: «Art.4. Disposizioni transitorie e finali. 1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti. 2. (abrogato) 3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unita' di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento. 3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217. 4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.».
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| Art. 5 Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 luglio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Patroni Griffi, Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2012 Registro n. 6, Interno, foglio n. 232 |
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