Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2012 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum popolare



Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 settembre 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 16 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: "soggettivo";
quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,";
quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.";
quarto comma, l'intero secondo periodo che recita: "In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto.";
quarto comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: ", per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative";
quinto comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.";
sesto comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita' della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.";
settimo comma che recita: "Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.";
ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";
nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";
nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";
nonche' della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo";
articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo";
articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole "per motivo oggettivo";
articolo 7, comma 8, che recita: "8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.";
nonche' della legge 23 luglio 1991, n. 223, titolata "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: "terzo periodo del settimo comma del";
nonche' della legge 24 dicembre 2007, n. 244, titolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 2, comma 479, lettera a), limitatamente alla parola "soggettivo";
nonche' della legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola "oggettivo"?».
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