Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 156
Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Riduzione degli uffici del giudice di pace

1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
settembre 2011, n. 148, di conversione con modificazioni,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari):
"Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al
fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di
efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma
la necessita' di garantire la permanenza del tribunale
ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia
alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni
di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale
degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e
omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio,
del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e
dell'indice delle sopravvenienze, della specificita'
territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla
situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di
razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree
metropolitane;
c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici
requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la
permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale
ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia
alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di
accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente
dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali,
prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura
accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu'
tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze
di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore
organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per
raggiungere economia di specializzazione ed una piu'
agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione
delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante
accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei
criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento,
nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c)
e d), il riequilibrio delle attuali competenze
territoriali, demografiche e funzionali tra uffici
limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da
rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all'esito degli interventi di
riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello,
incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di
tre degli attuali tribunali con relative procure della
Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale
amministrativo entrino di diritto a far parte
dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle
procure della Repubblica presso il tribunale cui sono
trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni
distaccate e di procura presso cui prestavano servizio,
anche in sovrannumero riassorbibile con le successive
vacanze;
h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del
personale prevista dalla lettera g) non costituisca
assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad
altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della
giustizia le conseguenti modificazioni delle piante
organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di
pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da
operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i
criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi
rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in
servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace
venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento
presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la
restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso
cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale
e nel sito internet del Ministero della giustizia degli
elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o
accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali
interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere
e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace
con competenza sui rispettivi territori, anche tramite
eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico
delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio
giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
personale amministrativo che sara' messo a disposizione
dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione
giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del
personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i
limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la
formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del
termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti
locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro
della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con
decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel
rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con
le altre disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal
comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio
superiore della magistratura e al Parlamento ai fini
dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle
Commissioni competenti per materia. I pareri, non
vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal comma 2, o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4,
entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega
di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi medesimi.
5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6
aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di
Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della
delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle
province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni.
6. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.".


 
Art. 2
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;
b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.



Note all'art. 2:
La legge 21 novembre 1991, n. 374 recante: "Istituzione
del giudice di pace." e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27
novembre 1991, n. 278, S.O.



 
Art. 3

Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati

1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi.
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del relativo personale amministrativo.
5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.



Note all'art. 3:
Per i riferimenti alla legge n.374 del 1991 si veda la
nota all'articolo 2.



 
Art. 4

Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo

1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.
2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 21 novembre 1991, n. 374:
"Art. 3. Ruolo organico e pianta organica degli uffici
del giudice di pace.
1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti
agli uffici del giudice di pace e' fissato in 4.700 posti;
entro tale limite, e' determinata, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica
degli uffici del giudice di pace.
2. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace
o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita
le funzioni, il presidente del tribunale puo' affidare
temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace
di un ufficio contiguo.
3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre
sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo
4.".



 
Art. 5
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, e' fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.
 
Art. 6
Clausola di invarianza

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 settembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Tabella A

articolo 1, comma 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B

articolo 1, comma 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1
articolo 2, comma 1, lett. b); tabella allegata alla legge 21
novembre 1991, n. 374 «Tabella A - articolo 2, comma 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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