Gazzetta n. 211 del 10 settembre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 agosto 2012 |
Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l'emergenza idrica ed idropotabile nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 17). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2013, lo stato d'emergenza in ordine alla grave crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione Toscana; Visto il Piano Straordinario di emergenza approvato dal Presidente della Regione Toscana con decreto n. 142 del 9 luglio 2012 contenente l'indicazione degli interventi urgenti e necessari da realizzare per il superamento della grave crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione, nonche' delle risorse a cio' destinate; Vista la nota della Regione Toscana del 12 luglio 2012; Considerato che il perdurare della situazione di siccita' causata dalla carenza di precipitazioni compromette la vita sociale ed economica delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per la sanita' e l'igiene pubblica; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumita'; Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota prot. 225138 dell'8 agosto 2012; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Dispone:
Art. 1
1. Il Presidente della Regione Toscana e' nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione Toscana, in conformita' al Piano Straordinario di emergenza di cui al successivo art. 2, comma 1, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 5 della presente ordinanza. 2. A tal fine, il commissario delegato puo' avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, individuati nell'Autorita' idrica e nei gestori dei servizi idrici secondo le competenze rispettivamente attribuite dalla normativa regionale, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite. 3. I soggetti attuatori espletano gli incarichi loro attribuiti a titolo integralmente gratuito. |
| Art. 2
1. Il commissario delegato di cui all'art. 1, che svolge il suo incarico a titolo gratuito, provvede all'attuazione del Piano Straordinario di emergenza, approvato dal Presidente della Regione Toscana con decreto n. 142 del 9 luglio 2012, contenente l'indicazione delle attivita' volte al superamento della grave crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della regione, nonche' delle risorse a cio' destinate. 2. Nello specifico, il commissario delegato provvede, secondo le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 1, a: a) realizzare gli interventi di ottimizzazione del sistema idrico, di reperimento di nuove risorse idriche e di interconnessione di schemi idrici diversi, immediatamente attivabili e necessari al superamento della crisi idrica ed idropotabile in atto, il cui completamento e' previsto per la data del 31 dicembre 2012; b) avviare gli interventi finanziati ed attivabili a partire dal 1° gennaio 2013, finalizzati a prevenire ed evitare future crisi di approvvigionamento idrico, consistenti nella riduzione delle perdite, nell'ottimizzazione ed interconnessione di schemi idrici esistenti, nonche' nella realizzazione di nuovi pozzi e collegamenti idrici. 3. Allo scadere dello stato emergenziale, il Commissario delegato, sulla base delle competenze ordinarie, individua i soggetti a cui affidare il completamento degli interventi di cui alla precedente lettera b). |
| Art. 3
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato provvede avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui al successivo art. 4. 2. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere da realizzare, ricorrendo, ove necessario, a conferenze dei servizi, da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' degli stessi progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, i pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonche' di autorizzazione integrata ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione od autorizzazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. 5. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministero competente che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. 6. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. Gli oneri relativi alle procedure di espropriazione sono a carico dei bilanci dei gestori del servizio idrico della Regione Toscana nell'ambito delle risorse di cui all'art. 5 della presente ordinanza. |
| Art. 4
1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 65, 66, 68, 95, 96, 97, 98, 145, 182, 197; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 40, 49, 52-bis, 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies, 52-septies, 52-octies e 52-nonies; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 2 e 3; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 148 e 159; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 149, comma 3, 168, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 266; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma 3; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13; decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, art. 8, comma 2; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 96 e 97; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 7, 19, 41, 43, 48, 56, 70, 93, 95 e 96 nei limiti strettamente necessari a dare attuazione alla presente ordinanza; decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, art. 4, comma 2, allegato III, comma 2, punto A, a) 1), art. 5, comma 1 e art. 8, commi 1 e 2; normativa regionale strettamente connessa agli interventi di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 5
1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, come individuati dal Piano Straordinario di emergenza di cui all'art. 2, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo finalizzate dal bilancio dei gestori del servizio idrico della Regione Toscana, derivanti dalle tariffe idriche, nel limite di euro 27.819.151,00 per l'anno 2012 e di euro 44.163.268 per l'anno 2013. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2012
Il capo del Dipartimento: Gabrielli |
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