Gazzetta n. 211 del 10 settembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2012
Proroga per un biennio del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 13 del predetto Regolamento, concernente il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e, in particolare, il comma 7, nel quale e' stabilito che prima della scadenza del termine di durata triennale il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto l'articolo 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare il comma 1;
Ritenuto che il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici non rientra nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto, altresi', l'articolo 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di riduzione degli organismi collegiali, secondo cui la perdurante utilita' dei medesimi organismi, introdotta dall'articolo 29, ai fini della proroga della durata, e' riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, la partecipazione agli organismi collegiali di cui all'articolo 68, del decreto-legge n. 112 del 2008 e' onorifica e puo' dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;
Vista la relazione sull'attivita' svolta dal Consiglio per il triennio 2007-2010 presentata al Ministro per i beni e le attivita' culturali dal Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi del citato art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, ed a seguito del quale lo stesso Ministro ha valutato positivamente la perdurante utilita' dell'organo consultivo e ne ha proposto la proroga;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 4 agosto 2010, che ha previsto indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
Vista la relazione sull'attivita' svolta dal Consiglio per il periodo dal 21 febbraio 2010 al 16 febbraio 2012 a seguito del quale il Ministro per i beni e le attivita' culturali ha valutato positivamente la perdurante utilita' dell'organo consultivo e ne ha proposto la proroga;
Preso atto, delle specifiche professionalita' e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici operante presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Considerato che i componenti non percepiscono alcun compenso per la loro funzione;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, e' prorogato per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e dell'art. 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La partecipazione a tale organismo e' onorifica.
3. I rappresentanti del personale attualmente in carica presso il Consiglio di cui al comma 1, restano in carica in via transitoria e fino al completamento delle operazioni relative alle elezioni dei medesimi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 26 giugno 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze
Monti
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Ornaghi
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 367
 
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