Gazzetta n. 211 del 10 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 agosto 2012
Definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di gestione locali.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed, in particolare l'art. 24, comma 2;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 37, lettera m) riguardante le azioni collettive - Piani di gestione locali;
Visti i Piani di gestione nazionali, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformita' al disposto di cui all'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 ed inviata alla Commissione europea in data 21 dicembre 2011;
Vista la nota metodologica di attuazione dell'art. 37, lettera m) del regolamento (CE) n. 1198/2006 approvata con procedura scritta abbreviata in data 17 aprile 2012;
Considerato che le regioni, in qualita' di organismi intermedi del programma operativo FEP, hanno adottato i bandi relativi alla misura 3.1 piani di gestione locali di cui all'art. 37, lettera m) del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la suddetta nota metodologica prevede che i Piani di gestione locali approvati dalla Regione ai fini del cofinanziamento, debbono essere trasmessi all'autorita' di gestione per l'adozione di competenza necessaria ad assicurare l'esecuzione delle misure di gestione ivi previste;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002, uno Stato membro puo' adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purche' la Comunita' non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona;
Considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 4/2012, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, disporre limitazioni all'esercizio dell'attivita' di pesca in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;
Considerato che i suddetti piani di gestione locali, in conformita' a quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2371/2002, prevedono misure tecniche limitative dell'esercizio dell'attivita' di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;
Considerata la necessita' di stabilire delle linee guida comuni per l'espletamento della gestione nelle aree interessate dai suddetti Piani e, nel contempo, di garantire lo snellimento delle modalita' di adozione ed attuazione dei predetti Piani ai fini di una maggiore efficacia ed immediatezza dell'azione amministrativa ad essi sottesa;
Ritenuto di definire le possibili misure tecniche che i suddetti Piani di gestione possono individuare e il procedimento da seguire per l'adozione delle stesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pesca marittima;
Considerata la relazione presentata dalla Commissione di valutazione dei piani di gestione locali;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure tecniche finalizzate a limitare l'esercizio dell'attivita' di pesca in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 previste dai Piani di gestione locali approvati dalle regioni, in qualita' di organismi intermedi del Programma operativo FEP, in conformita' a quanto previsto dalla nota metodologica di attuazione dell'art. 37, lettera m) del regolamento (CE) n. 1198/2006, devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) conservazione della capacita' di rinnovo degli stock ittici commerciali;
b) riduzione dello sforzo di pesca al fine di salvaguardare le risorse ittiche;
c) riduzione dell'impatto dell'attivita' di pesca sugli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalla linea di base.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati al comma 1, le misure tecniche previste dai Piani di gestione locali sono attuate nell'area delimitata da ciascun Piano, nel rispetto della disciplina della pesca vigente in materia, e possono riguardare esclusivamente:
a) le modalita' tecniche di impiego degli attrezzi da pesca;
b) i periodi di tempo per lo svolgimento dell'attivita' di pesca per ciascun segmento produttivo;
c) chiusura alla pesca di aree di nursery e di ripopolamento.
3. Le misure tecniche dei Piani di gestione locale sono adottate con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su richiesta della regione interessata e previa acquisizione del parere espresso dagli organismi di monitoraggio individuati nei suddetti Piani, nel rispetto dei limiti indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
4. Le misure tecniche di cui ai Piani di gestione locali adottati ai sensi del comma 3 del presente decreto sono comunicati al Capo del compartimento marittimo che provvede all'emanazione di apposita ordinanza e alla pubblicazione mediante affissione agli albi dei singoli compartimenti marittimi.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito Internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 2012

Il Ministro: Catania
 
Allegato 1

LIMITI DELLE MISURE TECNICHE
DI CUI AI PIANI DI GESTIONE LOCALI
1. Pesca a strascico.
1.1. Restrizioni relative alle aree di pesca:
divieto di pesca nella batimetrica compresa fra 50 e 200 metri a partire da una distanza dalla costa di tre miglia, a meno di presenza di deroga fra 0,7 e 1,5 miglia;
chiusura della pesca nella fascia compresa fra 3 e 6 miglia;
chiusura della pesca nelle aree di nursery comprese fra le 3 e le 12 miglia dalla costa.
1.2. Restrizioni relative ai periodi di pesca: periodi di fermo temporaneo compresi fra i 30 ed i 90 giorni, aggiuntivi rispetto a quanto disposto con norma nazionale. 2. Pesca con attrezzi non trainati.
2.1. Restrizioni relative al numero di autorizzazioni:
puo' essere sospeso l'uso di un minimo di un'autorizzazione ed un massimo di due autorizzazioni iscritte in licenza;
pesca con tremagli e reti da imbrocco.
2.2. Restrizioni relative alle maglie delle reti: le maglie dei tramagli possono variare fra 16 e 34 mm. Nel caso della pesca all'aragosta la maglia puo' variare fra un minimo di 41 mm ed un massimo di 83 mm.
2.3. Restrizioni relative alle lunghezza delle reti: la lunghezza dei tramagli e delle reti da imbrocco puo' variare fra un minimo di 500 metri ed un massimo di 4000 metri. Nel caso dei tramagli, la lunghezza minima tiene conto di un incremento di 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante.
2.4. Restrizioni relative ai periodi pesca: periodi di fermo temporaneo compresi fra i 30 ed i 90 giorni, aggiuntivi rispetto a quanto eventualmente disposto con norma nazionale. 3. Pesca con palangari di fondo.
3.1. Restrizioni relative al numero di ami: il numero di ami detenuti a bordo o calati puo' essere compreso fra 500 e 1000 per persona a bordo, entro il limite massimo di 5000 ami per peschereccio. 4. Palangari di superficie.
4.1. Restrizioni relative al numero di ami: il numero di ami detenuti a bordo o calati puo' essere compreso fra 1000 e 3500 per i pescherecci dediti alla pesca di pesce spada e fra 2000 e 5000 ami per i pescherecci dediti alla pesca di tonno alalunga. Nel caso di bordate di durata superiore a due giorni, e' possibile detenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva. 5. Pesca con le nasse.
Restrizioni relative al numero delle nasse: il numero di nasse puo' variare fra un minimo di 100 ed un massimo di 250 per peschereccio.
 
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