Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2012 (vai al sommario) |
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ERRATA-CORRIGE |
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.». (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2012). |
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Nel testo coordinato citato in epigrafe, nei riferimenti normativi all'art. 33, riportati alla pag. 138, seconda colonna, del sopra indicato Supplemento ordinario, dopo i due commi introdotti dalla legge di conversione, devono intendersi inseriti i seguenti tre commi, anch'essi introdotti ma pretermessi per mero errore materiale: «Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.». |
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