IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari. contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto, in particolare, l'art. 80 del sopra citato regolamento concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda del 27 giugno 2007 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano - Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato FLINT PLUS contenente le sostanze attive trifloxystrobin e captano; Visto il decreto del 26 novembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/68/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre 2013, la sostanza attiva trifloxystrobin; Visto il decreto del 26 aprile 2007, di attuazione della direttiva 2007/5/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 settembre 2017, la sostanza attiva captano; Visto il regolamento (CE) 540/2011 di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) 1107/2009; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Universita' degli Studi di Milano - MURCOR per l'esame dell'istanza del prodotto fitosanitario in questione corredata di dossier di allegato II e III di cui al decreto legislativo 194/95, in applicazione dei Principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo; Vista la valutazione dell'Universita' sopra citata in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; Visti i pareri espressi nelle riunioni del 14 settembre 2011 e del 20 giugno 2012 dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in merito alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda" e alla revisione del documento di orientamento "Frasi di precauzione per l'ambiente"; Viste le note dell'Ufficio in data 25 gennaio, 5 giugno e 10 agosto 2012 con le quali sono stati richiesti la documentazione di proseguimento dell'iter di autorizzazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine del raffinamento della valutazione del rischio per le acque di falda e per taluni organismi non bersaglio, da presentarsi secondo i termini indicati nelle note sopra citate; Sentita la sopra citata Commissione consultiva secondo le modalita' descritte nella procedura approvata nel corso della riunione del 12 aprile 2012; Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2012 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di proseguimento dell'iter autorizzativo; Ritenuto di autorizzare il prodotto medesimo fino al 30 settembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin a norma del regolamento (CE) 1101/2009; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, l'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, e' autorizzata, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLINT PLUS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,5-1-2-5-10-15-20-25, Il prodotto in questione e': preparato nello stabilimento dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa, in Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Bayer CropScience AG, in Dormagen (Germania); confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience Srl, in Filago (Bergamo). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13982. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 agosto 2012
Il direttore generale: Borrello |