Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 luglio 2012 |
Definizione degli aiuti per le imbarcazioni che aderiscono alla Misura Arresto temporaneo. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98; Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative; Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative; Visto il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il Decreto ministeriale 3 agosto 2007 che ha approvato il primo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato da ultimo, sino al 31 dicembre 2012, con decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione; Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima"; Visto il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v) che stabilisce la possibilita' di finanziare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di "otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca; Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011; Visti i Piani finanziari approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 26 giugno 2012 che hanno determinato una modifica del riparto delle risorse finanziarie tra Organismi Intermedi e Autorita' di Gestione di cui all'Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2012; Considerato che la dotazione finanziaria complessiva, per l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 che rientrano nella competenza dell'Autorita' di Gestione, per effetto della suddetta modifica, risulta essere pari complessivamente ad Euro 218.720.169,21 di cui Euro 159.140.932,00 destinati alle Regioni dell'Obiettivo convergenza ed Euro 59.579.237,21 destinati alle Regioni dell'Obiettivo non di convergenza; Vista la comunicazione del 12 giugno 2012 con la quale la regione Sardegna ha reso noto l'impossibilita' di modificare i propri Piani finanziari e l'intendimento di corrispondere alle imprese di pesca armatrici delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna degli aiuti a valere su fondi regionali; Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del Regolamento (CE) n. 1860/2004; Visto il regolamento (CE) N. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 2012 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico e/o volante comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia per l'annualita' 2012; Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto del 28 giugno 2012 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento; Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEP n. 1198/2006 per il cofinanziamento della Misura 1. 2 Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - Asse Prioritario 1 del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006; Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura;
Decreta:
Art. 1 Aiuto alle imprese di pesca
1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema "strascico" includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 28 giugno 2012 e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo. 2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1, fino a concorrenza massima di Euro 22.000.000,00 (ventiduemilioni/00), si provvede con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. 3. Per le imprese di pesca armatrici delle imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna che hanno effettuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 28 giugno 2012, si provvede fino a concorrenza massima di Euro 203.815,46 (duecentotremilaottocentoquindici/46) con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. 4. Gli aiuti di cui ai commi 2 e 3 sono concessi in applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera v) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. 5. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema "volante" includente le reti da traino pelagiche a divergenti e le reti da traino pelagiche a coppia, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto del 28 giugno 2012 e non abilitate al sistema strascico, sono erogati degli aiuti a valere nei limiti delle risorse recate, per il corrente esercizio finanziario, dal capitolo 1482 di cui al decreto legislativo n. 226/2001, tenendo conto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione relativo agli aiuti di Stato de minimis nel settore della pesca. 6. Gli aiuti sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 28 giugno 2012. 7. Non accedono agli aiuti le imprese che abbiano sbarcato personale imbarcato nei dieci giorni precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto. 8. Con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del presente decreto. 9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 6 del decreto del 28 giugno 2012, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali compatibilmente con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, e con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008. |
| Art. 2 Ammortizzatori sociali in deroga
1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 28 giugno 2012, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 264 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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