Gazzetta n. 203 del 31 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 agosto 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Gomes Valese Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007; Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la sig.ra Gomes Valese Ana Maria, nata a Arapiraca (Stato di Alagoas) (Brasile) il giorno 19 giugno 1982, cittadina brasiliana, chiede il riconoscimento del titolo di «Bacharel em Terapia Ocupacional» conseguito in Brasile presso la «Universidade Estadual de Ciências da Saude de Alagoas» di Maceio' (Brasile), in data 8 marzo 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Terapista Occupazionale»; Constatato che il predetto titolo professionale e' stato rilasciato al nominativo Gomes Ana Maria; Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha aggiunto al proprio il cognome Valese; Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 14 giugno 2012; Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
1. Il titolo di «Bacharel em Terapia Ocupacional» conseguito in Brasile presso la «Universidade Estadual de Ciências da Saude de Alagoas» di di Maceio' (Brasile), in data 8 marzo 2006, dalla sig.ra Gomes Ana Maria, coniugata Valese, nata a Arapiraca (Stato di Alagoas) (Brasile) il giorno 19 giugno 1982, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale sanitaria di «Terapista Occupazionale» (D.M. 136/97). 2. La sig.ra Gomes Valese Ana Maria e' autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di «Terapista Occupazionale» (D.M. 136/97). 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 agosto 2012
Il direttore generale: Bisignani |
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