Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 149 |
Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista l'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217; Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure; Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011; Vista la Decisione C (2011) 8193 def. di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012; Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini prescritti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi: a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorita' locali, ovvero per conto dell'Unione; b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni; c) i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca puo' essere chiesta, irrogate dalle autorita' amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorita' amministrative; e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi; f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca puo' essere chiesta. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2; c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi; d) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse: L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: "Articolo 8. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso; 2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime»; b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «Trattato istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; c) all'articolo 7-bis, comma 3: 1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento»; 2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'» sono sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo»; d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati»; e) all'articolo 8-bis, primo comma: 1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»; 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse; 4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo»; 5) alla lettera e): 5.1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»; 5.2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»; 6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico»; f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»; g) all'articolo 17, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni»; h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»; i) all'articolo 67: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica europea» sono soppresse; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorita' doganale. 2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione»; l) all'articolo 68, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: «g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»; m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Operazioni non imponibili). - 1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. 3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto»; n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato; o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o alla «Comunita' economica europea» ovvero alle «Comunita' europee» devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al «Trattato istitutivo della Comunita' europea» devono intendersi riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38: 1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»; 2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»; b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge." La direttiva 2010/24/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2010, n. L 37. Il regolamento 1189 del 2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalita' di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 novembre 2011, n. L 302. La DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2011 che adotta un quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13.1.2012 n.L 11/105. Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma dell'organizzazione del Governo), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. cosi' recita: «Articolo 23. Istituzione del ministero e attribuzioni. 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge (22). 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.» Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, S.O. Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97. Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, (Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O. Il testo dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O. , cosi' recita: "Articolo 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui al comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. 2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro , di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS. 3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai sensi del comma 7: a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; b) puo' effettuare: 1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso; 2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse. 5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici. 7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo nonche' delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti, conservano la loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente ovvero della societa' incorporante, benficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. 7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari. 8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle societa' da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.. 9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive. 10. A seguito degli acquisti delle societa' concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia e' svincolata. 12. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010 alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il 31 dicembre 2013. 13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi: a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi; c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilita' presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a); d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa' agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti e' effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1. 15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16]. 16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia. 19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e' regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e' trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito. 20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa. 21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attivita' di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate: a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21; b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione. 23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche' al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti. 24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso: a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto; b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 25. Fino al 31 dicembre 2010 (61), in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. 25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle societa' concessionarie addetto a tali attivita' e' trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attivita'. 26. Relativamente alle societa' concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene: a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'; b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'. 27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione. 28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6. 29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003. 29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a.. 30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44. 31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione. 32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attivita' finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. 36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 18: 1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»; 2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»; 3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»; c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»; c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici»; d) nell'articolo 59: 1) e' abrogato il comma 4-bis; 2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006.»; 3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006». 37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 118: 1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»; 2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la seguente: «annuo»; b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006». 38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»; b) nel comma 426-bis: 1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; 2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»; 3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»; c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle societa' che provvedono a tale versamento.»; d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre». 39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005». 40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2. 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.» (73); b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione; b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.»; «b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro»; b-ter) all'articolo 85: 1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»; 2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione». 41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze. 41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico». 42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonche' presso». 42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditivita'. 42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio. 42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione. 42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonche' in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli." Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O. Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 2. Compiti. 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni: a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3; b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4; c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' di cui all'articolo 6; f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione; g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge; h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse; i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali. 2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta. 3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge; b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari. 6. Quando il parere concerne provvedimenti gia' adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi. 7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata. 8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresi': a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7. 9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.» |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) 'autorita' richiedente': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1; b) 'autorita' adita': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1; c) 'ufficio centrale di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attivita' di mutua assistenza; d) 'ufficio di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attivita' di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'articolo 1, comma 2; e) 'persona': 1) una persona fisica; 2) una persona giuridica; 3) un'associazione di persone priva di personalita' giuridica alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici; 4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto; f) 'titolo uniforme (UIPE)': il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non e' oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro; g) 'modulo standard di notifica (UNF)': il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare; h) 'per via elettronica': mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; i) 'rete CCN': la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'. |
| Art. 3 Organizzazione
1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il Direttore generale delle finanze. 2. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono: a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate; b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane; c) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio; d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze. 3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attivita' di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze: a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; c) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. 4. Il Direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonche' l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera d). 5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.
Note all'art. 3: Il testo degli articoli 62, 63 e 64 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' recitano: "Articolo 62 Agenzia delle entrate. 1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia " "Articolo 63 Agenzia delle dogane . 1. L'agenzia delle dogane e' competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. 2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul mercato le relative prestazioni. 3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia." "Articolo 64 Agenzia del territorio. 1. L'agenzia del territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio. 2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto. 3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare. 3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio e' competente a svolgere le attivita' di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59. 4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" Per i riferimenti al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4 Assistenza per le richieste di informazioni
1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalita' ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del Direttore generale delle finanze. 2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione puo' pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. 3. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3.
Note all'art. 4: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si vedano le note alle premesse. Il testo dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cosi' recita: "Articolo 32 (Poteri degli uffici) Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del Titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti ; 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo; 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile." Il testo dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' recita: "Art. 51 Attribuzioni e poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto [1] Gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli Uffici stessi. I criteri selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento. [2] Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge. [3] Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. [4] Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). [5] Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ."
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| Art. 5 Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato. |
| Art. 6 Presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri
1. Al fine di una piu' efficace assistenza reciproca puo' essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali. 2. I funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identita' e la loro qualifica ufficiale. |
| Art. 7 Assistenza per le richieste di notifica
1. L'autorita' richiedente di uno Stato membro puo' chiedere l'assistenza per la notifica solo: a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede; b) qualora tale notifica dia luogo a difficolta' eccessive. 2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e' accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. 3. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro, gli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica. 4. L'ufficio di collegamento indicato dall'articolo 3, comma 3, lettera d), per le notifiche pervenute dall'autorita' richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attivita' di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la effettuano, all'indirizzo indicato dal suddetto ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica. 5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell'ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede l'ufficio del Dipartimento delle finanze, designato dal Direttore generale delle finanze con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 56 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'attivita' degli agenti della riscossione e' remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita' da parte dello stesso agente. 7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario. 8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica. 9. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.
Note all'art. 7: Per i riferimenti al Regolamento 1189 del 2011 si vedano le note alle premesse. L'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' recita: "Articolo 26 (Notificazione della cartella di pagamento) La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.. La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600." Il testo degli articoli 17, 54, 55 e 56 del citato decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 112, cosi' recita: "Articolo 17 Remunerazione del servizio In vigore dal 28 dicembre 2011 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore: a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario. 2.- 3. (abrogati) 3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico: a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; b) del debitore, in caso contrario. 4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse. 5. (abrogato) 5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. 6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che e' a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita'; b) del debitore, in tutti gli altri casi. 6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate: a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore; c) le modalita' di erogazione del rimborso. 6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno. 7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1. 7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila (19); tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze . Nei casi di cui al comma 6, lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore." "Articolo 54 Procedura di irrogazione delle sanzioni 1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente decreto provvede, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate individuato in via generale con provvedimento del direttore regionale delle entrate notificato al concessionario. 2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario puo' definire la controversia con il pagamento di meta' della sanzione irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre somme dovute. 3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione prevista dal comma 2, il concessionario puo', entro lo stesso termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo immediatamente esecutivo. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato." "Articolo 55 Esecuzione delle sanzioni 1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30." "Articolo 56 Prescrizione delle violazioni 1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione."
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| Art. 8 Assistenza per il recupero dei crediti
1. L'autorita' richiedente puo' formulare una domanda di recupero soltanto: a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione; b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che: 1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorita' richiedente e' in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale; 2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso. 2. Le domande di recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorita' richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme e' compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme puo' riguardare anche crediti diversi. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del Direttore generale delle finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. 4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento e' individuato il suddetto ufficio di collegamento. 5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme. 6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, puo' essere iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalita' determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero e' affidato all'Agenzia delle entrate. 11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero. 12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni. 13. I crediti di cui all'articolo 1, comma 2, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri. 14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorita' richiedente.
Note all'art. 8: Per i riferimenti al regolamento 1189/2011 si vedano le note alle premesse. Il testo dell'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' recita: "Articolo 77 (Iscrizione di ipoteca) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione. 2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1." Per il testo dell'articolo 17del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 112, si vedano le note all'articolo 7. Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 9 Controversie
1. L'interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonche' la notifica effettuata dall'autorita' competente dello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011. 2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un'azione di cui al comma 1 presso l'organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, ad informare l'autorita' adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione. 3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall'autorita' richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorita' richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 8, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 4. Su domanda dell'autorita' richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari. 5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell'autorita' richiedente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorita' richiedente e' tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito. 6. L'interessato che intende contestare la validita' di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti. 7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorita' competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura puo' influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale e' stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento indicato nell'articolo 8, comma 3, all'agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'avvenuta sospensione.
Note all'art. 9: Per i riferimenti al regolamento 1189/2011 si vedano le note alle premesse. Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., cosi' recita: «Art. 22. Ipoteca e sequestro conservativo. 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (40) 2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza. 4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza. 5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili. 6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. 7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione».
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| Art. 10 Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
1. Qualora si verifichi la necessita', su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero gia' presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorita' adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro. 2. Se la modifica della domanda e' dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorita' adita la suddetta decisione insieme ad un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorita' adita anche una nuova richiesta. 3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorita' adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando gli agenti della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico agli agenti della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
Note all'art. 10: Il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, cosi' recita: «Articolo 26 Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale. 1-bis. L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli; b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese. 2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore. 3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3. 5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4».
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| Art. 11 Misure cautelari
1. Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente. 2. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno. 3. La domanda di misure cautelari puo' essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente. 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari. 5. Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari. 6. Gli uffici di collegamento inviano all'autorita' adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta. 7. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui e' stata presentata una domanda di misure cautelari e' trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente decreto, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 8, comma 13, 9 e 10.
Note all'art. 11: Per il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si vedano le note all'articolo 9.
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| Art. 12 Esclusione dell'assistenza
1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito e' divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere piu' oggetto di contestazione. 2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell'intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l'assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito e' divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza e' superiore a dieci anni. 3. L'assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l'importo totale del credito o dei crediti indicati all'articolo 1, comma 2, e' inferiore a 1500 euro. 4. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza. |
| Art. 13 Disposizioni varie
1. Le richieste di assistenza di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che cio' risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalita' di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, nonche' gli altri documenti relativi al credito. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro. 3. Nei casi in cui le comunicazioni non siano effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza. 4. La prescrizione dei crediti e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale e' stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell'ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformita' della domanda di assistenza e che se fossero stati eseguiti dalle autorita' nazionali avrebbero avuto l'effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell'ordinamento nazionale. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell'ordinamento interno. 6. L'autorita' richiedente e l'autorita' adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari. 7. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un'assistenza reciproca piu' ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente decreto. 8. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.
Note all'art. 13: Per i riferimenti alla direttiva 2010/24/UE si vedano le note alle premesse.
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| Art. 14 Regime linguistico
1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validita' dei suddetti documenti o la validita' della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l'adozione di detta altra lingua. 2. I documenti per i quali e' necessaria una notifica a norma dell'articolo 7 possono essere trasmessi all'autorita' adita in lingua italiana. 3. Se una richiesta e' corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all'autorita' richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un'altra lingua concordata con l'altro Stato membro richiedente. |
| Art. 15 Segreto d'ufficio e uso delle informazioni
1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente decreto sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell'applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall'articolo 1, comma 2, nonche' per l'accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori. 2. Le persone debitamente accreditate dall'autorita' di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui cio' sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN. 3. L'autorita' competente nazionale autorizza l'utilizzazione delle informazioni trasmesse ad un altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell'ordinamento interno un'analoga utilizzazione. 4. Qualora l'autorita' richiedente o l'autorita' adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente decreto possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purche' la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente decreto. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell'intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni puo' opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni. 5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l'autorizzazione per l'utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 puo' essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni. 6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente decreto possono essere utilizzate dalle Autorita' amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell'ambito dell'ordinamento interno. |
| Art. 16 Spese
1. Gli agenti della riscossione recuperano i crediti dal debitore e trattengono ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformita' delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno. 2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficolta' particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorita' richiedente e l'autorita' adita possono convenire, caso per caso, modalita' specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorita' richiedente. 3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validita' del titolo emesso dall'autorita' richiedente. Il Direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorita' competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta. |
| Art. 17 Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Resta fermo che le sanzioni previste dal medesimo decreto sono applicabili a decorrere dalla data in cui lo stesso entra in vigore. Per le richieste di assistenza inviate da un altro Stato membro dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del presente decreto si applicano anche se dette richieste si riferiscono a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso dall'altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012. |
| Art. 18 Disposizioni transitorie
1. Alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69. 2. Per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli uffici di collegamento hanno facolta' di invitare l'autorita' richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione diretta di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilita' dell'autorita' richiedente.
Note all'art. 18: Per i riferimenti al decreto legislativo 9 aprile 2003, n 69, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 19 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 agosto 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Severino |
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