Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 148
Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, Legge comunitaria 2010, in particolare l'articolo 19;
Vista la direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' da conservazione;
Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, concernente attuazione della direttiva 2008/62/CE recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta';
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, recante attuazione della direttiva 2009/145/UE concernente talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta';
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 31 novembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica con la quale e' stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini con il quale e' stato soppresso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione le cui funzioni nel settore delle sementi sono state attribuite all'Ente risi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Atteso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «zona fonte»:
1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o;
2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che e' designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE e che e' gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;
b) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;
c) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata cosi' come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;
d) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:
1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;
2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;
3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Articolo 19 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione
delle miscele di sementi di piante foraggere). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu'
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva
2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che
dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di
sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate
per la preservazione dell'ambiente naturale.»
La direttiva 2010/60/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
agosto 2010, n. L 228.
Il testo dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre
1971, n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n.
322. cosi' recita:
«Articolo 19-bis
1. - 5. (abrogati)
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le
"varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al
comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o
che provvedano al loro recupero e mantenimento, e'
riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito
locale di modiche quantita' di sementi o materiali da
propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti
nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio
decreto, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale
diritto.
7. (abrogato)
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
articolo le varieta' geneticamente modificate, come
definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1,
e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui
a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.».
Il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito in legge con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante
disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari
ed internazionali, che sostituisce l'articolo 19-bis della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, cosi' recita:
«Articolo 2-bis (Disposizioni per l'attuazione degli
articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura,
ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101). -
1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la
conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle
risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, in attuazione degli impegni
previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della
legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale
nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle
province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni
scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e
singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva
unicita', le "varieta' da conservazione", come definite al
comma 2.
2. Si intendono per "varieta' da conservazione" le
varieta', le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le
cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti
specie di piante:
a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri
registri nazionali, purche' integratesi da almeno cinquanta
anni negli agroecosistemi locali;
b) non piu' iscritte in alcun registro e minacciate
da erosione genetica;
c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e
conservate presso orti botanici, istituti sperimentali,
banche del germoplasma pubbliche o private e centri di
ricerca, per le quali sussiste un interesse economico,
scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la
reintroduzione.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano
il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche
delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinche' le
comunita' locali che ne hanno curato la conservazione
partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione,
come previsto dalla Convenzione internazionale sulla
biodiversita', ratificata ai sensi della legge 14 febbraio
1994, n. 124.
4. L'iscrizione delle «varieta' da conservazione» nel
registro di cui al comma 1 e' gratuita ed esentata
dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di
adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non
ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori
nell'esperienza pratica della coltivazione, della
riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione e'
altresi' disposta la deroga alle condizioni di omogeneita',
stabilita' e differenziabilita' previste dall'articolo 19.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo
l'iscrizione delle "varieta' da conservazione" nel registro
di cui al comma 1 e' disciplinata dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le
"varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al
comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o
che provvedano al loro recupero e mantenimento, e'
riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito
locale di modiche quantita' di sementi o materiali da
propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti
nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio
decreto, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale
diritto.
7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali puo' definire, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate
restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini
dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19 nel
caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di
specie e varieta' prive di valore intrinseco per la
produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari.
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
articolo le varieta' geneticamente modificate, come
definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1,
e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui
a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali"».
Il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2011, n.
34.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n.
248, S.O.
La legge 6 aprile 2004, n. 101 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065 e successive modificazioni (Regolamento di
esecuzione della L. 25 novembre 1971, n. 1096, concernente
la disciplina della produzione e del commercio delle
sementi.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1974, n. 95, S.O.
La direttiva 92/43/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22
luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica.) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ( Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti alla direttiva 92/43/CEE si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 2
Miscele di sementi per la preservazione

1. In deroga all'articolo 12, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, si puo' autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, e di piante non foraggere ai sensi di detta legge. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».
2. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varieta' da conservazione, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149.



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 12 della citata legge 25
novembre 1971, n. 1096, cosi' recita:
«Articolo 12. I prodotti sementieri delle categorie di
base e certificata, previste dal precedente articolo 7, non
possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti
in commercio se non appartenenti a varieta' iscritte nei
registri di varieta' di cui al successivo articolo 19 od
iscritte nel catalogo comune europeo, nei limiti di
operativita' in esso indicati, e se non siano muniti di uno
speciale cartellino ufficiale rilasciato dallo ente
incaricato del controllo ed attestante che i prodotti
stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai
controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino e'
dovuto dall'interessato il compenso di cui al successivo
articolo 41.
L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la
responsabilita' della ditta circa la rispondenza del
prodotto alle qualita' dichiarate.
I prodotti sementieri di cui al primo comma del
presente articolo devono essere contenuti in involucri
chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale. Le
modalita' della chiusura ufficiale e le disposizioni in
materia di contrassegno ufficiale degli imballaggi sono
disciplinate dal regolamento di esecuzione della presente
legge.
Con lo stesso regolamento saranno stabilite per le
piccole confezioni i limiti di peso e le specie per le
quali non e' obbligatoria la chiusura ufficiale e
l'apposizione del cartellino di certificazione.».
Per il testo dell'articolo 19-bis della citata legge n.
1096 del 1971 e del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n.
149 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3
Zona di origine

1. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela e' naturalmente associata e designata, di seguito, «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.
2. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione e' stabilita di comune accordo.
 
Art. 4
Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi per le preservazione nella regione d'origine e' concessa a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.
2. Nell'autorizzazione sono indicati:
a) nome o denominazione e sede del produttore;
b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilita' dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato 6, lettera C), Foraggere, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
e) la quantita' della miscela cui si applica l'autorizzazione;
f) la zona di origine;
g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;
h) la zona fonte;
i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;
l) il tipo di habitat del sito di raccolta;
m) l'anno di raccolta.
3. In relazione alla lettera c) del comma 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente e' sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.



Note all'art. 4:
Per i riferimenti al d.P.R. n. 1065 del 1973 si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 5

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la
preservazione raccolte direttamente

1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine.
2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, e' tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
3. La germinabilita' dei componenti, di cui al comma 2, e' adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2 non e' superiore all'1 per cento in peso, le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp, la percentuale in Rumex spp, diversa da Rumex acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non e' superiore allo 0,05 per cento in peso.
 
Art. 6

Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la
preservazione coltivate

1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non e' stato seminato con seme di varieta' geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto. La zona fonte e' situata all'interno della zona di origine.
2. Le sementi per la preservazione coltivate e che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono, prima di essere miscelate, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato 6, lettera C), Foraggere, III sementi commerciali del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.
4. La moltiplicazione puo' essere effettuata per cinque generazioni.
5. Al fine di garantire la qualita' del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione puo' essere effettuata solo nella zona di origine in cui e' sita la zona fonte.



Note all'art. 6:
Per i riferimenti al d.P.R. n. 1065 del 1973 si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 7
Disposizioni procedurali

1. L'autorizzazione e' concessa dall'Ente risi o dalle regioni e province a Statuto autonomo che possono avocare a se tale facolta' su richiesta del produttore. La richiesta e' corredata dalle informazioni necessarie per verificare la conformita' alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente, o degli articoli 4 e 6 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione coltivate.
2. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente l'Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformita' della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, del presente decreto. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.
3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, l'Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformita' delle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del presente decreto. L'esame e' realizzato secondo i metodi internazionali, conformemente ai protocolli esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e sono applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.



Note all'art. 7:
Il testo dell'allegato 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, cosi' recita:
«Allegato n. 2
Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante
oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate
anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e
come tali ufficialmente controllate e certificate.
1) Foraggere



a. Poaceae (Gramineae)
Cynodon dactylon (L.) Pers Ebra capriola Phalaris aquatica L. Erba di Harding Poa annua L. Poa annua

b. Fabaceae (Leguminosae)
Hedisarum coronarium L. Sulla Onobrychis viciifolia Scop. Lupinella Trigonella foenum-graecum L. Fieno greco Vicia pannonica Crantz. Veccia pannonica



2) Oleaginose e da fibra



Arachis hipogea L. Arachide Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Senape nera».




 
Art. 8
Restrizioni quantitative

1. La quantita' totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.
 
Art. 9
Applicazione delle restrizioni quantitative

1. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantita' delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.
2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantita' delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.
3. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilita' che siano superate le quantita' stabilite dall'articolo 8 del presente decreto, l'Ente risi, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.
 
Art. 10
Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.
2. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 1 del presente articolo, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.
3. Gli imballaggi delle miscele di sementi per la preservazione sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.
 
Art. 11
Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori delle miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:
a) la dicitura norme UE;
b) il nome o la denominazione e la sede del responsabile dell'apposizione del cartellino o il suo numero di identificazione;
c) il metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
d) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «sigillato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;
e) la zona di origine;
f) la zona fonte;
g) il sito di raccolta;
h) il tipo di habitat del sito di raccolta;
i) l'indicazione «miscela di sementi per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche»;
l) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;
m) la percentuale in peso dei componenti della miscela per specie e, se del caso, della sottospecie;
n) il peso netto o lordo dichiarato;
o) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;
p) nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, la germinabilita' specifica dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato 6, lettera C), Foraggere, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.
2. Per quanto riguarda la lettera m) del comma 1, e' sufficiente indicare i componenti delle sementi per la preservazione raccolte direttamente, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
3. Per quanto riguarda la lettera p) del comma 1, nel caso in cui le germinabilita' specifiche siano superiori a cinque, e' sufficiente indicare il tasso di germinabilita' medio.



Note all'art. 11:
Per i riferimenti al d.P.R. n. 1065 del 1973 si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 12
Monitoraggio

1. L'Ente risi provvede a verificare, tramite monitoraggio ufficiale che le disposizioni del presente decreto siano rispettate.
 
Art. 13
Notifiche

1. I produttori operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di miscele di sementi per la preservazione commercializzate.
2. Su richiesta, i quantitativi delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
 
Art. 14

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse
fitogenetiche

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare, su richiesta, alla Commissione europea le autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.
 
Art. 15
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.



Note all'art. 15:
L'articolo 117 della Costituzione stabilisce, tra
l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza, e che sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Il testo del comma 3 dell'articolo 16 della legge 4
febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37, cosi' recita:
«Articolo 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome).
(omissis)
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.
(omissis)».



 
Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 agosto 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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