Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 giugno 2012, n. 145
Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso di una laurea almeno triennale e dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Visto l'articolo 2, comma 3) lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'iscrizione nel Registro delle persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi;
Visto l'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le societa' i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente i criteri di valutazione dell'equivalenza dei requisiti dei revisori abilitati all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il contenuto informativo del Registro;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2004, n. 196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento nell'ambito dell'applicazione della pena;
Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le condizioni di ineleggibilita' o decadenza degli amministratori;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Sentita la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, che ha espresso, con nota prot. RM/11092879 del 17 novembre 2011, parere favorevole in merito allo schema di regolamento;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 417;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012;
Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
a) requisiti di onorabilita' individuati all'articolo 3;
b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2;
c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
d) superamento dell'esame di idoneita' professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.
2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalita' indicate nel capo secondo del presente Regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione
legale)
1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai
soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone
fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita'
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra
quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell' articolo
3;
d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di
cui all' articolo 4.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale,
effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza
della normativa italiana rilevante, secondo le modalita'
stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di
trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di
un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a
quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in
tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
superano una prova attitudinale, effettuata in lingua
italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con
regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le
societa' che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del
consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita
da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione
legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da soggetti
abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V
del libro V del codice civile, azioni nominative e non
trasferibili mediante girata;
e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone
fisiche iscritte al Registro.
5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice
civile.
6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma
3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che
garantiscono tale equivalenza."
"Art. 7. (Contenuto informativo del Registro)
1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta
almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) il numero di iscrizione;
c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio
in Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale;
d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;
e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il
sito Internet dell'eventuale societa' di revisione legale
presso la quale il revisore e' impiegato o della quale e'
socio o amministratore;
f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha
in albi o registri di revisori legali o di revisori dei
conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri
Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di
iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli
albi o registri;
g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti
di interesse pubblico;
h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi
degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1,
lettere c) e d).
2. Per ciascuna societa' di revisione, il Registro
riporta almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
d) le informazioni per contattare la societa' e il nome
del referente, nonche' l'eventuale sito Internet;
e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori
legali impiegati presso la societa' o della quale sono soci
o amministratori, con indicazione degli eventuali
provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli
24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e
d);
f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti
del consiglio di amministrazione o del consiglio di
gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione
essi hanno in albi o registri di revisori legali o di
revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione
europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali
numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta
degli albi o registri;
g) il numero di partita I.V.A. della societa';
h) nome, cognome e domicilio dei soci, con
l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in
albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti
in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati,
e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
i) la denominazione dell'eventuale rete cui appartiene
la societa', con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi
di tutte le altre societa' appartenenti alla rete e delle
affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali
informazioni sono accessibili al pubblico;
l) ogni altra eventuale iscrizione che la societa' ha
in albi o registri di societa' di revisione legale o di
revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione
europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali
numeri di iscrizione delle autorita' competenti alla tenuta
degli albi o registri;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti
di interesse pubblico;
n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi
degli articoli 24, comma 1, lettera d), e 26, comma 1,
lettera d).
3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei
Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell' articolo
34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
Italia.
4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con
l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza
sull'attivita' di revisione legale.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono
conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili
gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato
della tenuta del Registro ai sensi dell' articolo 21.
6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano
tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del
Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative.
Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede
all'aggiornamento del Registro.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
di attuazione del presente articolo definendo in
particolare il contenuto, le modalita' e i termini di
trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
parte degli iscritti nel Registro.".
Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28
settembre 2011, n. 226, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta .".
Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice
civile:
"Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza.
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modifiche ed integrazioni:
"Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
i commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in
attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e
2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni
tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi
previsti, possono essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario
debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne
l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai
seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e'
inserito il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione
informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti
dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal
comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del
codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono
senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del
diritto allo studio universitario, a seguito di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla
base di direttive del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno
beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni
raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica
in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle
imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte» sono
sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso
di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via
telematica con modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla
dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo
36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione
prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
del modello previsto per la domanda di attribuzione del
numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone
fisiche non obbligati alla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' IVA.»;
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma
e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo'
essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo
149-bis del codice di procedura civile.».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le
Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti
possono definire termini e modalita' per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per la presentazione da parte degli interessati
di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi,
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la
richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o
della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni
o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti
per i quali la registrazione prevista per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una
delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile.
All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
(214)
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica
Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende
disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la
possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in
Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il
codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o
privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale,
per favorire la qualita' delle informazioni presso la
Pubblica Amministrazione e nelle more della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle
societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT),
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di
pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con
le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice
fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire
l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di
apposita convenzione, anche con le modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro,
relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000
euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate,
senza applicazione di interessi, a partire dal mese
successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
9.
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono
inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti
dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.».
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera
b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio
di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti
privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti
effettuati da enti pubblici e privati di previdenza
obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si
applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero
si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
13-bis. Nell' articolo 111 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La variazione delle riserve tecniche
obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il
reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti
o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle
plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale
rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e
non superiore al 98,5 per cento».
13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'
articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente
articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per
cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
13-quater. In deroga all' articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis
e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui
al citato comma 1-bis dell' articolo 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono
altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per
mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco
degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita',
predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare,
entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno
diritto al beneficio. (211)
13-sexies. All' articolo 3-bis del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle societa' a prevalente partecipazione
pubblica.».
13-septies. All' articolo 2, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la
seguente:
«tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle
imprese di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete
degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e
degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente
tramite gli addetti al recapito».".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
"4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.".

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 3. (Tirocinio)
1. Il tirocinio:
a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di
applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie
per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e
per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale;
b) ha durata almeno triennale;
c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di
revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione
europea e che hanno la capacita' di assicurare la
formazione pratica del tirocinante.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per
ciascun tirocinante iscritto:
a) le generalita' complete del tirocinante e il
recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
b) la data di inizio del tirocinio;
c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto;
d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e
ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento
del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in
forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito
Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro
del tirocinio ai sensi dell' articolo 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di
tirocinio, il tirocinante redige una relazione
sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti
relativi ad attivita' di revisione legale alla cui
predisposizione e svolgimento ha partecipato, con
l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni
tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha
assistito o collaborato. La relazione e' sottoscritta dal
soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa
al soggetto incaricato della tenuta del registro del
tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo di
tirocinio presso altro revisore legale o societa' di
revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto
incaricato della tenuta del registro del tirocinio,
allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del
tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il
quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e'
redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio anche in occasione di ciascun
trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto
diverso da quello precedentemente indicato non e'
riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della
preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente
svolto presso un revisore legale o una societa' di
revisione legale abilitati in un altro Stato membro
dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini
dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo
svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato
membro in questione.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, disciplina con regolamento le modalita' di
attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini
del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del
tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di
svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro
del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e'
svolto."
"Art. 4. (Esame di idoneita' professionale)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte
l'anno un esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della
capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e
verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a
u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del
presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle
domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale;
b) le modalita' di nomina della commissione
esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta;
c) il contenuto e le modalita' di svolgimento
dell'esame di idoneita' professionale;
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
le eventuali integrazioni richieste.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro
della giustizia puo' integrare e specificare le materie di
cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.".



 
Art. 2
Tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche
per l'iscrizione al Registro

1. Per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e' necessario essere in possesso di:
a) laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
b) laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
c) classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
d) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) e' determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196.
2. Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.



Note all'art. 2:
Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.
Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4
gennaio 2000, n. 2.



 
Art. 3
Requisiti di onorabilita'

1. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonche' per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita'.
2. Non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.



Note all'art. 3:
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 2
del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
alle premesse.
Per il riferimento al decreto legislativo n. 159 del
2011, vedasi nelle note alle premesse.
Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia):
"Art. 1. (Delega al Governo per l'emanazione di un
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
realizzando:
a) una completa ricognizione della normativa penale,
processuale e amministrativa vigente in materia di
contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa
quella gia' contenuta nei codici penale e di procedura
penale;
b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera
a);
c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera
a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge
e con la normativa di cui al comma 3;
d) l'adeguamento della normativa italiana alle
disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
previa ricognizione della normativa vigente in materia di
misure di prevenzione, il Governo provvede altresi' a
coordinare e armonizzare in modo organico la medesima
normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, aggiornandola e modificandola
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, in relazione al procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione:
1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata
anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
2) che sia adeguata la disciplina di cui all' articolo
23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
3) che le misure di prevenzione personali e
patrimoniali possano essere richieste e approvate
disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione;
4) che le misure patrimoniali possano essere disposte
anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro
applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del
procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi
o, comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in maniera organica la categoria
dei destinatari delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti
chiaramente definiti e riferiti in particolare
all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano
l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per
le sole misure personali, anche alla sussistenza del
requisito della pericolosita' del soggetto; che venga
comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini
patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o
trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;
6) che il proposto abbia diritto di chiedere che
l'udienza si svolga pubblicamente anziche' in camera di
consiglio;
7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni
possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli
articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni;
8) quando viene richiesta la misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere
allo sgombero degli immobili sequestrati;
8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene
disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di
immissione in possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione
del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del
ricorso;
8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere
prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per
periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in caso
di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;
9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione,
previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti
delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente
nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di
finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione
della confisca dei beni, che:
1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo
anche se i beni sono stati trasferiti o intestati
fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere eseguita anche nei
confronti di beni localizzati in territorio estero;
c) prevedere la revocazione della confisca di
prevenzione definitiva, stabilendo che:
1) la revocazione possa essere richiesta:
1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del
procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali
definitive, sopravvenute in epoca successiva alla
conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in
modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione
della confisca;
1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata
motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di
atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
un fatto previsto dalla legge come reato;
2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine
di dimostrare il difetto originario dei presupposti per
l'applicazione della misura di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si
verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che
l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per
causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento della domanda di
revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad
eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma
3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni,
possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione
possa pregiudicare l'interesse pubblico;
d) prevedere che, nelle controversie concernenti il
procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario
possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la
rappresentanza e l'assistenza legali;
e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la
confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo
che:
1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano
essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a
sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro
penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al
medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del
bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate
all'amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a
detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma
1, prevedendo altresi', a carico del medesimo soggetto,
l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni
periodiche anche al giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla
destinazione dei beni si applichino le norme relative alla
confisca divenuta definitiva per prima;
4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene
prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone
la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in
ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o
alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste
dal decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con
il procedimento di prevenzione, prevedendo:
1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai
terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione,
stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non
possono comunque essere iniziate o proseguite dopo
l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede;
2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca
dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il
principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane
sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla
legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi,
ovvero di risolvere il contratto;
3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei
terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di
prevenzione; e in particolare:
3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di
diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di
sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione
del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo
la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati si estinguano e che
all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di
un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data
certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza,
insinuare il proprio credito nel procedimento entro un
termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta
giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta
definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive
in caso di ritardo incolpevole;
3.3) il principio della previa escussione del
patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti
assistiti da cause legittime di prelazione su beni
confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia
patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo
strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne
costituisce il frutto o il reimpiego;
3.5) un procedimento di verifica dei crediti in
contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti
regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di
pagamento degli stessi da parte dell'amministratore
giudiziario;
3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando
emerga che essa e' stata determinata da falsita', dolo,
errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di
documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di
applicazione delle misure di prevenzione e le procedure
concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle
possibili interferenze illecite nel procedimento di
liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:
1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento
di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del
fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo
le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori
insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano
rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle
spese sostenute per il procedimento di prevenzione;
3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto
di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere
effettuata in sede fallimentare secondo i principi
stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata
fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
le disposizioni previste per il procedimento di
prevenzione;
4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le
azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai
rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di
prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta, al
curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al
tribunale competente la dichiarazione di fallimento
dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in
stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati
prima della chiusura del fallimento, i beni siano
nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
o la confisca sono revocati dopo la chiusura del
fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che,
se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita
dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua
dalla liquidazione;
h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai
beni sequestrati, prevedendo che la stessa:
1) sia effettuata con riferimento alle categorie
reddituali previste dal testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa
dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a
seguito della confisca o della revoca del sequestro;
3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti
dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto
d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti
per le persone fisiche;
4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e
le procedure previste dal capo III del titolo I della parte
seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina transitoria per i
procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata
avanzata proposta o applicata una misura alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1;
l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa
incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo."
"Art. 2. (Delega al Governo per l'emanazione di nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della
disciplina in materia di documentazione antimafia di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' articolo 4
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di
quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle
procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche
attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti
di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o
da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o
consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato
articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno
acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto,
circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e
dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato,
delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata
legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle
imprese interessate;
b) aggiornamento della normativa che disciplina gli
effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza,
di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
alla lettera a), accertati successivamente alla
stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti
autorizzatori di cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca di dati nazionale unica
della documentazione antimafia, con immediata efficacia
delle informative antimafia negative su tutto il territorio
nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche gia'
in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata
all'accelerazione delle procedure di rilascio della
medesima documentazione e al potenziamento dell'attivita'
di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
dall'estero e secondo modalita' di acquisizione da
stabilirsi, nonche' della possibilita' per il procuratore
nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
dati medesima;
d) individuazione dei dati da inserire nella banca di
dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a
implementare la raccolta dei medesimi e di quelli
autorizzati, secondo precise modalita', ad accedervi con
indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a
ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad
altri elementi idonei a identificare la prestazione;
e) previsione della possibilita' di accedere alla banca
di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione
nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
f) individuazione, attraverso un regolamento adottato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello
sviluppo economico, delle diverse tipologie di attivita'
suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita'
d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un
maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre
obbligatoria l'acquisizione della documentazione
indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto,
concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto
ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente
al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui
all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, indipendentemente dal valore
economico degli stessi;
h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono
stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato,
comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, di avvalersi della stazione unica
appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza
pubblica di competenza del medesimo ente locale;
i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo
scioglimento di cui all' articolo 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica
degli stessi organi elettivi, della stazione unica
appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle
procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo
ente locale;
l) previsione dell'innalzamento ad un anno della
validita' dell'informazione antimafia qualora non siano
intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale
dell'impresa oggetto di informativa;
m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali
rappresentanti degli organismi societari, di comunicare
tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta
modificazione dell'assetto societario e gestionale
dell'impresa;
n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza
dell'obbligo di cui alla lettera m).
2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti
delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione
vigente nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle
procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal
presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo.".
Il titolo XI del libro V del codice civile, concernente
"Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi",
comprende gli articoli da 2621 a 2642.
Per il riferimento al testo dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, vedasi nelle note alle
premesse.



 
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione delle societa' di revisione
al Registro dei revisori legali

1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le societa' che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e pertanto:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, e' costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l'esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle societa' semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci e' costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle societa' per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
e) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.
2. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile.



Note all'art. 4:
Per il riferimento al testo del comma 4 dell'articolo 2
del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 2296 del codice
civile:
"Art. 2296. Pubblicazione.
L'atto costitutivo della societa' con sottoscrizione
autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso
se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, deve
entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a
cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel
termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo'
provvedervi a spese della societa', o far condannare gli
amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e'
obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.".



 
Art. 5
Onorabilita' degli amministratori

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono in possesso dei requisiti di onorabilita' i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che:
a) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3;
b) non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.



Note all'art. 5:
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
alle premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 2382 del
codice civile, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 6
Iscrizione dei revisori di Paesi
non appartenenti all'Unione europea

1. I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese terzo garantisca reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione e', altresi', subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale.
3. Per il riconoscimento dei titoli professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalita' telematiche o digitali, e' allegata la seguente documentazione:
a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo, rilasciato dall'Autorita' competente di quel Paese, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente;
b) copia del documento di identita'.



Note all'art. 6:
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"Art. 37. Attivita' professionali.
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
in possesso dei titoli professionali legalmente
riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, e' consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro
un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali o, nel caso di professioni sprovviste di
albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso
i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o
elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati
ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello
Stato di appartenenza.
2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per
il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di
attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei
titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali
e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla
scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli
Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformita' ai
criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, e' garantita la
parita' di trattamento retributivo e previdenziale con i
cittadini italiani.".
Si riporta il testo degli articoli 39 e 49 del decreto
del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modifiche ed integrazioni (Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286):
"Art. 39. Disposizioni relative al lavoro autonomo.
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia
attivita' per le quali e' richiesto il possesso di una
autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito
registro o albo, ovvero la presentazione di una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento
amministrativo e' tenuto a richiedere alla competente
autorita' amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi
ostativi al rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e
le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a
quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le
attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneita' professionali o tecniche, il Ministero delle
attivita' produttive o altro Ministero o diverso organo
competente per materia provvedono, nei limiti delle quote
di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al
riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita'
professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione e' rilasciata quando sono
soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti
dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di
cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in
Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attivita' che non richiedono il
rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo
straniero e' tenuto ad acquisire presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per il luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma deve
essere svolta, o presso il competente ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la
disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti per
l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla
disponibilita' in Italia, da parte del richiedente, di una
somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua,
di un importo mensile pari all'assegno sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione
di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a
stranieri che intendano operare come soci prestatori
d'opera presso societa', anche cooperative, costituite da
almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a
copia della domanda e della documentazione prodotta per il
suo rilascio, nonche' l'attestazione della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al
comma 3 devono essere presentate, anche tramite
procuratore, alla questura territorialmente competente, per
l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini
dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla
dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data
di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei
confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e
al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta
e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di
cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi,
sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale,
entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma
5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti
richiesti sulla base della normativa e della documentazione
presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel
rilasciare il visto, ne da' comunicazione al Ministero
dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di
cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede al
rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo
straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare
permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione
professionale, puo' richiedere la conversione del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello
unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della
disponibilita' delle quote d'ingresso per lavoro autonomo,
determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione
di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far
sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i
cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente, tramite procedura telematica. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis."
"Art. 49. Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni.
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in
Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed
elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni
competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente
regolamento, se in possesso di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese
non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni
corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale
conseguita (113).
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
per studio, per il periodo necessario all'espletamento
della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.".



 
Art. 7
Prova attitudinale

1. La prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 2, si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.
2. Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, per ciascun interessato, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale.
3. La data ed il luogo della prova scritta sono indicati in Gazzetta Ufficiale con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 e comunicati all'interessato almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
4. Per lo svolgimento della prova attitudinale e' stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalita' di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 7:
Per il riferimento al testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1.



 
Art. 8
Svolgimento della prova attitudinale

1. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, e' diretta ad accertare la conoscenza dei principi della normativa italiana rilevante, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione legale, e verte sulle seguenti materie:
a) principi di diritto civile e commerciale;
b) principi di diritto societario, con particolare riguardo alla normativa nazionale dei conti annuali e consolidati;
c) principi di diritto tributario;
d) disciplina della revisione legale e principi di revisione nazionali.
2. In seguito allo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice valuta gli elaborati ed assegna al candidato un giudizio di idoneita' o di non idoneita', dandone comunicazione all'interessato. I candidati che abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' sono ammessi a sostenere la prova orale.
3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di cui al comma 1. Al termine del colloquio, la commissione esaminatrice delibera se assegnare un giudizio di idoneita' o di non idoneita' e ne da' comunicazione all'interessato. In caso di idoneita', viene rilasciata attestazione dell'avvenuto superamento della prova ai fini della successiva richiesta di iscrizione, da parte dell'interessato, al Registro dei revisori legali.
 
Art. 9
Iscrizione dei revisori di Stati membri
dell'Unione europea

1. I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, possono chiedere di essere iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo.
2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, le persone fisiche di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalita' telematiche o digitali, e' allegata la seguente documentazione:
a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un altro Paese dell'Unione Europea, rilasciato dall'Autorita' competente di quel Paese, se del caso, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente;
b) copia del documento di identita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei revisori legali previa applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, ai sensi dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. La prova attitudinale, svolta, di regola, in concomitanza con la prova scritta della prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali, verte sulle materie di cui all'articolo 8, comma 1, e si svolge mediante unica prova in forma di test scritto a risposta multipla. Per lo svolgimento della prova attitudinale e' stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalita' di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 9:
Per il riferimento al decreto legislativo n. 39 del
2010, vedasi nelle note alle premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
alle premesse.



 
Art. 10
Contenuto informativo del Registro
per le persone fisiche

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
c) l'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attivita', ovvero, in alternativa, la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale;
d) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;
e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale societa' di revisione presso la quale il revisore svolge attivita' di revisione legale o della quale e' socio o amministratore;
f) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualita' di socio, amministratore o collaboratore, presso una societa' di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico;
h) eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
i) l'eventuale rete di appartenenza, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.



Note all'art. 10:
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, commi 2 e
3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle
note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, e
dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 39 del 2010:
"Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando
accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di
revisione legale e nei casi di ritardata o mancata
comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7,
puo', tenendo conto della loro gravita':
a) applicare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da
mille a centocinquantamila euro;
b) sospendere dal Registro, per un periodo non
superiore a cinque anni, il responsabile della revisione
legale dei conti al quale sono ascrivibili le
irregolarita';
c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale;
d) vietare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
e) cancellare dal Registro il revisore legale, la
societa' di revisione o il responsabile della revisione
legale."
"Art. 26. (Provvedimenti della Consob)
1. La Consob, quando accerta irregolarita' nello
svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo',
tenendo conto della loro gravita':
a) applicare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro;
b) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale
relativi a enti di interesse pubblico;
c) vietare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo
non superiore a tre anni;
d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze
la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a
cinque anni, del responsabile della revisione legale dei
conti al quale sono ascrivibili le irregolarita';
e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze
la cancellazione dal Registro della societa' di revisione o
del responsabile della revisione legale.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 1. (Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «affiliata di una societa' di revisione legale»: un
ente legato alla societa' di revisione tramite la
proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di
controllo;
b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private;
c) «enti di interesse pubblico»: le societa'
individuate ai sensi dell' articolo 16;
d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la
revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una
societa' avente sede in un Paese terzo;
e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127;
f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di
revisione legale, istituito ai sensi dell' articolo 2,
comma 1;
h) «relazione di revisione legale»: il documento
contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto
cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e'
firmato dal responsabile della revisione;
i) «responsabile della revisione»:
1) il revisore legale cui e' stato conferito
l'incarico;
2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile
dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato
conferito ad una societa' di revisione legale;
l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un
revisore legale o una societa' di revisione legale, che e'
finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la
condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una
proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide
prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la
stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte
rilevante delle risorse professionali;
m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o
dei conti consolidati effettuata in conformita' alle
disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso
in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione
europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a
esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e
delle disposizioni del presente decreto legislativo e
iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a
esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato
membro;
o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che
effettua la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati di una societa' avente sede in un Paese non
appartenente all'Unione europea;
p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale dei conti consolidati;
q) «societa' di revisione legale»: una societa'
abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta
nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la
revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione
europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 13, del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010:
"13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della
rete e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.".



 
Art. 11
Comunicazione di informazioni strumentali
alla tenuta del Registro per le persone fisiche

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti informazioni:
a) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti.
2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare:
a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualita' di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonche' qualsiasi rinnovo degli stessi;
b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicita' nel Registro dei revisori legali.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalita' telematiche, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.



Note all'art. 11:
Per il riferimento al testo dei commi 2 e 3
dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 39
del 2010, vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 12
Contenuto informativo del Registro per le societa'

1. Per le societa' di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
d) i riferimenti necessari per contattare la societa', l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la societa';
e) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della societa';
f) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della societa' di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attivita' di revisione legale per conto della societa', nonche' di coloro che rappresentano la societa' nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
g) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
h) il nome, cognome e domicilio dei soci, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
i) ogni altra eventuale iscrizione della societa' in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
l) la denominazione della eventuale rete a cui la societa' appartiene, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre societa' appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico.



Note all'art. 12:
Per il riferimento dell'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle
premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 24, comma 1,
e , dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n.
39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10.
Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
all'art. 10.
Per il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 13,
del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
all'art. 10.



 
Art. 13
Comunicazione di informazioni strumentali
alla tenuta del Registro per le societa'

1. Le societa' di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' ed i termini di cui all'articolo 16, le seguenti informazioni:
a) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti, nonche', per ciascun incarico, il responsabile della revisione.
2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare:
a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, nonche' qualsiasi rinnovo degli stessi;
b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.
3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicita' nel Registro dei revisori legali.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalita' telematiche, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.



Note all'art. 13:
Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
alle premesse.



 
Art. 14
Riferimenti in materia di vigilanza

1. Il Registro dei revisori legali contiene i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Consob. Nel Registro sono chiaramente indicate le rispettive competenze di vigilanza sull'attivita' di revisione legale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob.
 
Art. 15
Pubblicita' del Registro

1. Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 16
Modalita' e termini di presentazione delle comunicazioni

1. Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente, con le modalita' indicate nel presente articolo, qualsiasi variazione. Della veridicita' di tali comunicazioni e' responsabile il revisore legale, ovvero il legale rappresentante della societa' di revisione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I revisori e le societa' di revisione legale comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli articoli 10 e 12, nonche' delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11 e 13, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si e' verificata.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale dei dati.
4. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell'economia e delle finanze puo' applicare, tenendo conto della gravita' delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.



Note all'art. 16:
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42,
S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010:
"Art. 24 . (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando
accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di
revisione legale e nei casi di ritardata o mancata
comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7,
puo', tenendo conto della loro gravita':
a) applicare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da
mille a centocinquantamila euro;
b) sospendere dal Registro, per un periodo non
superiore a cinque anni, il responsabile della revisione
legale dei conti al quale sono ascrivibili le
irregolarita';
c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale;
d) vietare al revisore legale o alla societa' di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
e) cancellare dal Registro il revisore legale, la
societa' di revisione o il responsabile della revisione
legale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della
societa' di revisione o del responsabile della revisione
legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel
comma 1.".



 
Art. 17
Prima formazione del registro

1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono gia' iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono altresi' iscritti, su richiesta:
- coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.
2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare:
a) le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
b) le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1;
c) l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale ne' collaborazioni ad un'attivita' di revisione legale presso una societa' di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.
3. Le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori legali e le societa' di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 giugno 2012

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Monti

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 294



Note all'art. 17:
Si riporta il testo del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE,
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n.
52):
"Art. 161. Albo speciale delle societa' di revisione.
1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale
delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo
speciale previo accertamento dei requisiti previsti
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica.
Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di
revisione il cui amministratore si trovi in una delle
situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le societa' di revisione costituite all'estero
possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita
all'attivita' di revisione e organizzazione contabile
esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione
devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche,
assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o
errori professionali, comprensiva della garanzia per
infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione
contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura
assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d'affari e in base agli ulteriori
parametri da essa eventualmente individuati con
regolamento.".
Per il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note
all'art. 16.
Per il riferimento al testo dell'articolo 24 del
decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note
all'art. 16.



 
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