Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 giugno 2012, n. 145 |
Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso di una laurea almeno triennale e dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Visto l'articolo 2, comma 3) lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'iscrizione nel Registro delle persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi; Visto l'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le societa' i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente i criteri di valutazione dell'equivalenza dei requisiti dei revisori abilitati all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo; Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il contenuto informativo del Registro; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266, e 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2, recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2004, n. 196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento nell'ambito dell'applicazione della pena; Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le condizioni di ineleggibilita' o decadenza degli amministratori; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6; Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare; Sentita la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, che ha espresso, con nota prot. RM/11092879 del 17 novembre 2011, parere favorevole in merito allo schema di regolamento; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 417; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012; Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali
1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: a) requisiti di onorabilita' individuati all'articolo 3; b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2; c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; d) superamento dell'esame di idoneita' professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010. 2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalita' indicate nel capo secondo del presente Regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 2. (Abilitazione all'esercizio della revisione legale) 1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro. 2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell' articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all' articolo 4. 3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le societa' che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro. 5. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile. 6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza." "Art. 7. (Contenuto informativo del Registro) 1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il numero di iscrizione; c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale; d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.; e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale societa' di revisione legale presso la quale il revisore e' impiegato o della quale e' socio o amministratore; f) ogni altra eventuale iscrizione che il revisore ha in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico; h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d). 2. Per ciascuna societa' di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) la denominazione o la ragione sociale; b) il numero di iscrizione; c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici; d) le informazioni per contattare la societa' e il nome del referente, nonche' l'eventuale sito Internet; e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la societa' o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d); f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; g) il numero di partita I.V.A. della societa'; h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; i) la denominazione dell'eventuale rete cui appartiene la societa', con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre societa' appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico; l) ogni altra eventuale iscrizione che la societa' ha in albi o registri di societa' di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, con l'indicazione degli eventuali numeri di iscrizione delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico; n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera d). 3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell' articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia. 4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attivita' di revisione legale. 5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell' articolo 21. 6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita' di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.". Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O. Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale: "Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta .". Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice civile: "Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza. Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni: "Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»; b) il comma 10 e' soppresso. 2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati. 4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. 5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo». 5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata. 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. 9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. 10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni. 10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis. 11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato. 12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti: «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.». 12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.». 12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»; b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e' effettuato»; c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». 12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse. 12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso. 12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle societa' a responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.". Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse; 2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse; 4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.»; b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.». 5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704, primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». (214) 6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della cooperazione applicativa. 7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. 8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore. 9. 10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.». 11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa. 13-bis. Nell' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento». 13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell' articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13-quater. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell' articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita', predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio. (211) 13-sexies. All' articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa' a prevalente partecipazione pubblica.». 13-septies. All' articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: «tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito».". Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Si riporta il testo dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: "4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.".
Note all'art. 1: Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 3. (Tirocinio) 1. Il tirocinio: a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale; b) ha durata almeno triennale; c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) le generalita' complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; b) la data di inizio del tirocinio; c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto; d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell' articolo 21. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione e' sottoscritta dal soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. 5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio. 6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto." "Art. 4. (Esame di idoneita' professionale) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilita' generale; b) contabilita' analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica. 3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; b) le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; c) il contenuto e le modalita' di svolgimento dell'esame di idoneita' professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste. 5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.".
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| Art. 2 Tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche per l'iscrizione al Registro
1. Per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e' necessario essere in possesso di: a) laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33); b) laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); c) classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni; d) diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) e' determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n. 196. 2. Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.
Note all'art. 2: Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266. Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n. 2.
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| Art. 3 Requisiti di onorabilita'
1. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni: a) non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; c) non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene: i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonche' per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; d) non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita'. 2. Non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato.
Note all'art. 3: Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al decreto legislativo n. 159 del 2011, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia): "Art. 1. (Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando: a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita' organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale e di procedura penale; b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a); c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3; d) l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione: 1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale; 2) che sia adeguata la disciplina di cui all' articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; 3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione; 4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa; 5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosita' del soggetto; che venga comunque prevista la possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni; 6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziche' in camera di consiglio; 7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni; 8) quando viene richiesta la misura della confisca: 8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati; 8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso; 8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; 9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali; b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che: 1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri; 2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero; c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che: 1) la revocazione possa essere richiesta: 1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione; 1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; 1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato; 2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione; 3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile; 4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico; d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali; e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che: 1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale; 2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale; 3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima; 4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1; f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo: 1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede; 2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto; 3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare: 3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo; 3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole; 3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; 3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario; 3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi; g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare: 1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; 2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione; 3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione; 4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario; 5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza; 6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione; h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa: 1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro; 3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche; 4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1; l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1. 4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo." "Art. 2. (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate; b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a); c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche gia' in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attivita' di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita' di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalita' di acquisizione da stabilirsi, nonche' della possibilita' per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima; d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita', ad accedervi con indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione; e) previsione della possibilita' di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita' d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi; h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale; i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale; l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validita' dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa; m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa; n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera m). 2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.". Il titolo XI del libro V del codice civile, concernente "Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi", comprende gli articoli da 2621 a 2642. Per il riferimento al testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 4 Requisiti per l'iscrizione delle societa' di revisione al Registro dei revisori legali
1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le societa' che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e pertanto: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, e' costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l'esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) nelle societa' semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci e' costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) nelle societa' per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro. 2. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile.
Note all'art. 4: Per il riferimento al testo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 2296 del codice civile: "Art. 2296. Pubblicazione. L'atto costitutivo della societa' con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio puo' provvedervi a spese della societa', o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione e' avvenuta per atto pubblico, e' obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.".
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| Art. 5 Onorabilita' degli amministratori
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono in possesso dei requisiti di onorabilita' i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che: a) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3; b) non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.
Note all'art. 5: Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 2382 del codice civile, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 6 Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea
1. I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo. 2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese terzo garantisca reciprocita' di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione e', altresi', subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale. 3. Per il riconoscimento dei titoli professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalita' telematiche o digitali, e' allegata la seguente documentazione: a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo, rilasciato dall'Autorita' competente di quel Paese, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente; b) copia del documento di identita'.
Note all'art. 6: Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): "Art. 37. Attivita' professionali. 1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. 2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate. 3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformita' ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. 4. In caso di lavoro subordinato, e' garantita la parita' di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.". Si riporta il testo degli articoli 39 e 49 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286): "Art. 39. Disposizioni relative al lavoro autonomo. 1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita' per le quali e' richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e' tenuto a richiedere alla competente autorita' amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche, il Ministero delle attivita' produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita' professionali rilasciati da Stati esteri. 2. La dichiarazione e' rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno. 3. Anche per le attivita' che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e' tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivita' lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilita' delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilita' in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale. 4. La dichiarazione di cui al comma 2 e l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori d'opera presso societa', anche cooperative, costituite da almeno tre anni. 5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche' l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso. 6. Il nullaosta provvisorio e' posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta e' rilasciata all'interessato o al suo procuratore. 7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne da' comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. 8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno. 9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia' presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, puo' richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilita' delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis." "Art. 49. Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni. 1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. 2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (113). 3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle regioni e delle province autonome. 3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.".
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| Art. 7 Prova attitudinale
1. La prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 2, si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali. 2. Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, per ciascun interessato, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale. 3. La data ed il luogo della prova scritta sono indicati in Gazzetta Ufficiale con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 e comunicati all'interessato almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento. 4. Per lo svolgimento della prova attitudinale e' stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalita' di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 7: Per il riferimento al testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 1.
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| Art. 8 Svolgimento della prova attitudinale
1. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, e' diretta ad accertare la conoscenza dei principi della normativa italiana rilevante, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione legale, e verte sulle seguenti materie: a) principi di diritto civile e commerciale; b) principi di diritto societario, con particolare riguardo alla normativa nazionale dei conti annuali e consolidati; c) principi di diritto tributario; d) disciplina della revisione legale e principi di revisione nazionali. 2. In seguito allo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice valuta gli elaborati ed assegna al candidato un giudizio di idoneita' o di non idoneita', dandone comunicazione all'interessato. I candidati che abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' sono ammessi a sostenere la prova orale. 3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di cui al comma 1. Al termine del colloquio, la commissione esaminatrice delibera se assegnare un giudizio di idoneita' o di non idoneita' e ne da' comunicazione all'interessato. In caso di idoneita', viene rilasciata attestazione dell'avvenuto superamento della prova ai fini della successiva richiesta di iscrizione, da parte dell'interessato, al Registro dei revisori legali. |
| Art. 9 Iscrizione dei revisori di Stati membri dell'Unione europea
1. I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, possono chiedere di essere iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo. 2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, le persone fisiche di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalita' stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalita' telematiche o digitali, e' allegata la seguente documentazione: a) attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un altro Paese dell'Unione Europea, rilasciato dall'Autorita' competente di quel Paese, se del caso, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente; b) copia del documento di identita'. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei revisori legali previa applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, ai sensi dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 4. La prova attitudinale, svolta, di regola, in concomitanza con la prova scritta della prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali, verte sulle materie di cui all'articolo 8, comma 1, e si svolge mediante unica prova in forma di test scritto a risposta multipla. Per lo svolgimento della prova attitudinale e' stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalita' di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 9: Per il riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 10 Contenuto informativo del Registro per le persone fisiche
1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori; c) l'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attivita', ovvero, in alternativa, la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonche', se diverso, il domicilio fiscale; d) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA; e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale societa' di revisione presso la quale il revisore svolge attivita' di revisione legale o della quale e' socio o amministratore; f) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualita' di socio, amministratore o collaboratore, presso una societa' di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico; h) eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; i) l'eventuale rete di appartenenza, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Note all'art. 10: Per il riferimento al testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, e dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale; d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; e) cancellare dal Registro il revisore legale, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale." "Art. 26. (Provvedimenti della Consob) 1. La Consob, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro; b) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico; c) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni; d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale.". Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 1. (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «affiliata di una societa' di revisione legale»: un ente legato alla societa' di revisione tramite la proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di controllo; b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) «enti di interesse pubblico»: le societa' individuate ai sensi dell' articolo 16; d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese terzo; e) «gruppo»: l'insieme delle societa' incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; f) «Paese terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di revisione legale, istituito ai sensi dell' articolo 2, comma 1; h) «relazione di revisione legale»: il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui e' stato conferito l'incarico di revisione e che e' firmato dal responsabile della revisione; i) «responsabile della revisione»: 1) il revisore legale cui e' stato conferito l'incarico; 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico e' stato conferito ad una societa' di revisione legale; l) «rete»: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale, che e' finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprieta', un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualita', la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; m) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una societa' avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea; p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; q) «societa' di revisione legale»: una societa' abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; s) «TUIF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "13. Con regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l'estensione della rete e da' attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE.".
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| Art. 11 Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti informazioni: a) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata; b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti. 2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare: a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualita' di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonche' qualsiasi rinnovo degli stessi; b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. 3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicita' nel Registro dei revisori legali. 4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalita' telematiche, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.
Note all'art. 11: Per il riferimento al testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 12 Contenuto informativo del Registro per le societa'
1. Per le societa' di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Registro riporta le seguenti informazioni: a) la denominazione o la ragione sociale; b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori; c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia; d) i riferimenti necessari per contattare la societa', l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la societa'; e) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della societa'; f) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della societa' di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attivita' di revisione legale per conto della societa', nonche' di coloro che rappresentano la societa' nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; g) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; h) il nome, cognome e domicilio dei soci, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; i) ogni altra eventuale iscrizione della societa' in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi; l) la denominazione della eventuale rete a cui la societa' appartiene, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre societa' appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni; m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico.
Note all'art. 12: Per il riferimento dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse. Per il riferimento al testo dell'articolo 24, comma 1, e , dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10. Per il riferimento al testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10. Per il riferimento al testo dell'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 10.
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| Art. 13 Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le societa'
1. Le societa' di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' ed i termini di cui all'articolo 16, le seguenti informazioni: a) l'indirizzo di posta elettronica certificata; b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti, nonche', per ciascun incarico, il responsabile della revisione. 2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare: a) l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, nonche' qualsiasi rinnovo degli stessi; b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. 3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicita' nel Registro dei revisori legali. 4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalita' telematiche, secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.
Note all'art. 13: Per il riferimento al testo dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 14 Riferimenti in materia di vigilanza
1. Il Registro dei revisori legali contiene i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Consob. Nel Registro sono chiaramente indicate le rispettive competenze di vigilanza sull'attivita' di revisione legale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob. |
| Art. 15 Pubblicita' del Registro
1. Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato. |
| Art. 16 Modalita' e termini di presentazione delle comunicazioni
1. Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente, con le modalita' indicate nel presente articolo, qualsiasi variazione. Della veridicita' di tali comunicazioni e' responsabile il revisore legale, ovvero il legale rappresentante della societa' di revisione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I revisori e le societa' di revisione legale comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli articoli 10 e 12, nonche' delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11 e 13, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si e' verificata. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale dei dati. 4. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell'economia e delle finanze puo' applicare, tenendo conto della gravita' delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Note all'art. 16: Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: "Art. 24 . (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all' articolo 7, puo', tenendo conto della loro gravita': a) applicare al revisore legale o alla societa' di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro; b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarita'; c) revocare uno o piu' incarichi di revisione legale; d) vietare al revisore legale o alla societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; e) cancellare dal Registro il revisore legale, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della societa' di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.".
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| Art. 17 Prima formazione del registro
1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono gia' iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono altresi' iscritti, su richiesta: - coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento; - coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo. 2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare: a) le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento; b) le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1; c) l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale ne' collaborazioni ad un'attivita' di revisione legale presso una societa' di revisione, nella sezione dei revisori inattivi. 3. Le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori legali e le societa' di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 giugno 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 294
Note all'art. 17: Si riporta il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52): "Art. 161. Albo speciale delle societa' di revisione. 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158. 2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. 4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.". Per il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedasi nelle note all'art. 16. Per il riferimento al testo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010, vedasi nelle note all'art. 16.
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