Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 giugno 2012, n. 146 |
Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE; Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale deve essere regolata l'attivita' e la modalita' di svolgimento del tirocinio, nonche' il relativo registro, e in particolare il comma 8 di detto articolo, in forza del quale devono essere definite con regolamento, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la societa' e la borsa, le modalita' di attuazione del medesimo articolo 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole n. RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, n. 419; Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, in data 8 marzo 2012; Vista la nota n. 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio, nonche' le modalita' di svolgimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 3 (Tirocinio). - 1.Il tirocinio: a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale; b) ha durata almeno triennale; c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) le generalita' complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; b) la data di inizio del tirocinio; c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto; d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'art. 21. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione e' sottoscritta dal soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. 5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio. 6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a); c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio; d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio; e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). In vigore dal 7 aprile 2012. 1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo. 4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure: a) all'art. 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse; 2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»; 3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse; 4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.»; b) all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile.». 5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita' per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi' l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge e' sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'art. 2704, primo comma, del codice civile. All'art. 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni». 6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonche' ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita' della cooperazione applicativa. 7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. 8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore. 9. 10. All'art. 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole « decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.». 11. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 12. Le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero; b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa. 13-bis. Nell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento». 13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13-quater. In deroga all' art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-bis dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 13-quinquies. Per l'anno finanziario 2010 possono altresi' beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti gia' inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Universita', predisposto per le medesime finalita', per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio. 13-sexies. All'art. 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa' a prevalente partecipazione pubblica.». 13-septies. All'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: «tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all' art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.". - Si riporta il testo dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali): «4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Per il riferimento al testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Soggetti destinatari
1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro del tirocinio coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilita' e del titolo di studio previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita' definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'art. 3; d) hanno superato l'esame di idoneita' professionale di cui all'art. 4.».
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| Art. 3 Registro del tirocinio
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Registro del tirocinio. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) il recapito indicato per l'invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio; c) la data di inizio del tirocinio, secondo il termine di decorrenza previsto dall'articolo 10, comma 1; d) il revisore legale o la societa' di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio; e) i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 4 Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta e conforme alle prescrizioni in materia di bollo, e' redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 5 Contenuto della domanda
1. Nella domanda, redatta su modelli conformi disponibili sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, il richiedente dichiara, anche ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale; b) la residenza e, se all'estero, il domicilio in Italia; c) l'attivita' esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza; d) il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; e) titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; f) il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; g) l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio; h) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento. 2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati: a) la dichiarazione di assenso e della capacita' di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio; b) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della societa' di revisione; c) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identita' del richiedente. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina, con appositi provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonche' della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art. 46. (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (140); bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R).». - Per il riferimento al testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi in note all'art. 2
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| Art. 6 Iscrizione nel registro del tirocinio
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 4, provvede con decreto dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato generale di finanza all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di verificare in ogni momento, presso le amministrazioni interessate, la veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nel registro del tirocinio. |
| Art. 7 Obblighi degli iscritti al Registro del tirocinio
1. L'iscritto nel Registro del tirocinio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni ad esso relative. In particolare, e' tenuto a comunicare: a) la variazione dei propri dati anagrafici, di residenza o domicilio; b) la cessazione del tirocinio presso il revisore legale o la societa' di revisione legale precedentemente indicati, anche per il verificarsi di eventi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con riferimento al soggetto presso cui il tirocinio si sta svolgendo; c) l'indicazione delle generalita' e del numero d'iscrizione nel Registro dei revisori del nuovo soggetto presso il quale si svolge il tirocinio; d) le cause di sospensione del tirocinio indicate dal presente regolamento. 2. Le variazioni di cui al comma 1 dovranno essere comunicate dall'iscritto al Ministero dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'avvenuta modifica. 3. Il tirocinante ha l'obbligo del segreto e della riservatezza con riferimento ai fatti appresi e connessi ai compiti di revisione derivanti dal suo rapporto di tirocinio. |
| Art. 8 Aggiornamento delle informazioni
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede tempestivamente all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro del tirocinio ed a pubblicarle sul proprio sito internet. |
| Art. 9 Contributo di iscrizione e per la tenuta del registro del tirocinio
1. Il tirocinante e' tenuto al versamento di un contributo fisso, da documentare in sede di iscrizione, a copertura delle spese di segreteria. L'importo e le modalita' di versamento di detto contributo sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 10 Durata e contenuto del tirocinio
1. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro. 2. Il tirocinio e' finalizzato all'acquisizione della capacita' di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneita' professionale e per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale. 3. Il tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attivita' proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali. 4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale. 5. Il tirocinio e' assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attivita' assegnate dal soggetto di cui all'articolo 3 comma 2, lettera d), del presente regolamento. |
| Art. 11 Svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio e' effettuato presso un revisore legale o presso una societa' di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi, che abbiano capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. 2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato alla revisione legale iscritto nel Registro nell'elenco dei revisori attivi. Il dipendente pubblico puo' appartenere ad un'amministrazione diversa da quello da cui dipende il tirocinante. Eventuali oneri per lo svolgimento dell'attivita' di cui al presente comma sono a carico del tirocinante. 3. Il soggetto presso il quale e' svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare i corsi di formazione funzionali al tirocinio stesso. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 5. La relazione di cui al comma 4 e' oggetto di conferma tramite dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della societa' di revisione presso i quali e' stato svolto il tirocinio ed e' trasmessa alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 («Commissione centrale per i revisori contabili»), anche con modalita' telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente. Nei casi in cui, per morte o altra causa di forza maggiore, non sia possibile la sottoscrizione del revisore legale presso il quale e' svolto il tirocinio, la relazione annuale trasmessa alla Commissione centrale evidenzia tale circostanza. 6. La relazione di cui al comma 4 deve essere redatta anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra societa' di revisione legale presso cui prosegue il tirocinio. 7. Qualora gli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo non siano stati adempiuti entro i centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio e' automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione. 8. Ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l'automatica sospensione.
Note all'art. 11: - Per il riferimento al testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010: «Art. 42 (Personale). In vigore dal 7 aprile 2010. 1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, puo' conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall' art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che e' contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonche' la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
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| Art. 12
Completamento del tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale
1. Fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento, il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di revisione legale ne da' comunicazione entro 15 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalita' telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione, ovvero le ragioni che determinino l'impossibilita' di fornire tale attestazione, ed inizio del tirocinio rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio e' stato svolto e deve essere proseguito. 2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione prevista dal comma 1, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio. |
| Art. 13 Tirocinio svolto in uno Stato membro
1. Il tirocinio puo' essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea. 2. Al fine del riconoscimento del tirocinio svolto ai sensi del comma 1, e' necessario che il tirocinante presenti, con la stessa periodicita' prevista dall'articolo 11, comma 4, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale o societa' di revisione legale che dall'Autorita' competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformita' delle disposizioni dello Stato membro ospitante. L'attestazione di cui al presente comma, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata, se del caso, da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. 3. Al termine del tirocinio il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la documentazione esibita e puo' procedere all'audizione dell'interessato circa l'attivita' svolta prima del rilascio dell'attestazione di riconoscimento del tirocinio svolto. |
| Art. 14 Cancellazione dal registro del tirocinio
1. Nei casi di intervenuta sospensione di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, del presente Regolamento, se la causa che ha prodotto la sospensione del tirocinio non e' rimossa entro il termine di due anni dall'avvenuta sospensione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale per i revisori contabili, provvede alla cancellazione dal registro del tirocinio. 2. La cancellazione dal registro e' altresi' prevista nel caso di rinuncia da parte del soggetto interessato ovvero per il venir meno dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 3. La comunicazione della cancellazione e' inviata all'interessato all'indirizzo anche elettronico risultante nel registro del tirocinio. 4. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio gia' effettuato rimane privo di effetti.
Note all'art. 14: - Per il riferimento al testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note all'art. 2
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| Art. 15 Ulteriori ipotesi di sospensione del tirocinio
1. La sospensione del tirocinio e' altresi' ammessa nei casi di: a) servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno; b) gravidanza e puerperio, per un periodo non superiore ad un anno; c) malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento al tirocinio per un periodo superiore ad un anno; d) trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni. 2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dispone la sospensione. 3. Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di cui al comma 1, il tirocinante da' comunicazione, opportunamente documentata, con le modalita' previste al comma 2, di aver ripreso il tirocinio. Tale comunicazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio. 4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento del periodo triennale. |
| Art. 16 Compiuto tirocinio
1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, rilascia al tirocinante entro 30 giorni il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro. 2. Successivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato puo' allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di tirocinio e dal presente Regolamento. 3. Se l'attivita' svolta dal tirocinante non e' conforme alle modalita' di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.
Note all'art. 16: - Per il riferimento al testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 17 Disciplina transitoria tirocinanti
1. Sono iscritti di diritto nel registro nel tirocinio, i tirocinanti che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono gia' iscritti al registro del tirocinio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale. L'attivita' di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo e' computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento. 2. Sono altresi' iscritti, a condizione che ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i tirocinanti che hanno omesso la presentazione di almeno una relazione annuale. In tal caso, l'attivita' di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo e comprovata dalla presentazione della prevista relazione annuale, e' computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'aggiornamento del registro del tirocinio. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti all'acquisizione dei crediti formativi previsti dal Regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in misura proporzionale al periodo residuale di tirocinio da assolvere. 5. Ai fini del computo dei crediti formativi di cui al comma 4, i periodi di tirocinio pari o superiore a 6 mesi sono equiparati ad un anno. 6. Gli obblighi di formazione recati dai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile): «Art. 5 (Registro del tirocinio). - 1. 2. Il registro di cui al comma 1 e' istituito con decreto ministeriale, e contiene: a) generalita' complete dell'iscritto; b) data di inizio del tirocinio di cui all'art. 9 del presente regolamento; c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio; d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: «Art. 5 (Formazione continua). In vigore dal 7 aprile 2010. 1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali, secondo le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalita' con cui la formazione continua puo' essere svolta presso societa' o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.».
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| Art. 18 Comunicazioni
1. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 giugno 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro della giustizia Severino
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 362 |
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