Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 agosto 2012
Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della commissione del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Visti i regolamenti (CE) della commissione n. 401/2010 del 7 maggio 2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009;
Viste le rettifiche apportate al citato reg. (CE) n. 607/2009, pubblicate rispettivamente sulle GUCE:
L 248 del 22 settembre 2010, pag. 67;
L 261 del 5 ottobre 2010, pag. 27;
L 94 dell'8 aprile 2011, pag. 35;
L 75 del 15 marzo 2012, pag. 36;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della commissione;
Visto il regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto 21 marzo 1973, del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 104 del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ed il regolamento (CE) n. 10/2011 della commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;
Visto il decreto 19 ottobre 1982, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 ottobre 1982, concernente l'impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto;
Visto il decreto 16 dicembre 1991, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 1991, concernente l'autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1993, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;
Visti il decreto del Ministro per le politiche agricole 12 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008, con i quali sono state apportate modifiche al predetto decreto 7 luglio 1993;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1994, concernente la deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine, cosi' come modificato con decreto ministeriale 15 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1994;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 10 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, concernente disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, concernente nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione «novello»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, recante modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000, e successivi aggiornamenti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010, recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;
Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti, in particolare, i seguenti disposti del citato decreto legislativo n. 61/2010:
l'art. 18, comma 1, concernente disposizioni sulla designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP, in base al quale per la fattispecie sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonche' le disposizioni nazionali attuative;
l'art. 19, comma 1, concernente disposizioni sui recipienti nei quali sono confezionati i vini a DOP, in base al quale sono applicabili le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;
l'art. 31, comma 1, concernente l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai sopra menzionati decreti 7 luglio 1993, 26 febbraio 1994, 10 maggio 1995 e 13 luglio 1999, che non siano in contrasto con il decreto legislativo n. 61/2010 e con la vigente normativa comunitaria;
Ritenuto di dover apportare taluni aggiornamenti al citato decreto 23 dicembre 2009, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dai richiamati regolamenti CE di modifica del reg. CE n. 607/2009, nonche' per adeguarlo e coordinarlo alle disposizioni in materia di etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP previste dal richiamato decreto legislativo n. 61/2010;
Ritenuto di dover attuare altresi' una semplificazione e ricodificazione in un unico testo delle richiamate norme nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti vitivinicoli, procedendo alla conseguente abrogazione di taluni decreti ministeriali sopra citati;
Acquisito il parere del Ministero della salute in merito all'abrogazione del citato decreto 16 dicembre 1991;
Vista l'intesa intervenuta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 25 luglio 2012;

Decreta:
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e successive modifiche, nonche' l'adeguamento ed il coordinamento con le specifiche disposizioni previste dal decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
2. Allorche' non sara' diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:
Ministero: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca;
ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;
decreto: il presente decreto;
decreto legislativo: il decreto legislativo n. 61/2010;
regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009;
DOP: denominazione di origine protetta;
IGP: indicazione geografica protetta;
DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;
DOC: denominazione di origine controllata;
IGT: indicazione geografica tipica.
 
Art. 2

Art. 52, paragrafo 2 del regolamento - Condizioni per deroga alle
disposizioni etichettatura ai fini esportazione

1. La deroga alle norme di etichettatura di cui alla sottosezione II e alla sezione I-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli, e' consentita, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 52, paragrafo 2, del regolamento, ai produttori interessati, limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese terzo di destinazione e che devono essere debitamente documentate su richiesta degli organi di controllo.
2. Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidato all'ICQRF, alle Autorita' ed agli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti delle rispettive competenze.
 
Art. 3

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - Qualificazioni
dell'imbottigliatore

1. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, del regolamento, per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP:
a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori: «imbottigliato dall'azienda agricola ...», «imbottigliato dal viticoltore ..., «imbottigliato all'origine da ...», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale ...», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti ...», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori ...» e altre espressioni similari riferite all'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile; le predette espressioni possono essere altresi' completate da altri termini riferiti all'azienda agricola;
b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:
«imbottigliato nella zona di produzione»;
«imbottigliato in ...» seguita dal nome della DOP o IGP, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;
c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura «integralmente prodotto», a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.
2. Il comma 1, lettera a), non pregiudica l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli a DOP e a IGP di una delle seguenti espressioni che si riferiscono all'attivita' agricola dell'imbottigliatore:
«imbottigliato dall'azienda agricola ...»;
«imbottigliato dal viticoltore ...»;
«imbottigliato dall'associazione dei produttori ...», o altre espressioni equivalenti, purche' lo stesso imbottigliatore sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
 
Art. 4

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del
produttore, importatore e venditore - misure relative ai codici

1. Ai sensi dell'art. 56, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, si intende per nome dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell'importatore, il nome o la ragione sociale indicata per esteso; in alternativa, e' consentito riportare la forma abbreviata a condizione che essa risulti dall'atto costitutivo o dallo statuto e sia documentata come tale presso l'ufficio del registro delle imprese, sotto la voce «denominazione».
2. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, comma 3, secondo periodo del regolamento, qualora l'imbottigliamento avvenga nel comune confinante con quello dove e' posta la sede sociale dell'imbottigliatore, il luogo di imbottigliamento puo' essere omesso.
3. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 5, del regolamento, in sostituzione del nome o della ragione sociale e della sede legale dell'imbottigliatore o del produttore o dell'importatore o del venditore, puo' essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alla predetta norma, il codice attribuito dall'ICQRF, completato dalla sigla IT.
Il codice dell'imbottigliatore o del produttore che effettuano le operazioni di imbottigliamento o di elaborazione per proprio conto, e' quello che identifica lo stabilimento dove sono avvenute le medesime operazioni. Nel caso di imbottigliatore o di produttore che fanno effettuare le predette operazioni da terzi per proprio conto oppure nel caso del venditore o dell'importatore, il codice attribuito all'operatore puo' essere quello che identifica la sola sede legale
Qualora il codice dell'imbottigliatore indicato in etichetta non e' anche atto a fare individuare il comune dove sono avvenute le operazioni di imbottigliamento, o un comune con esso confinante, il codice e' completato, fatto salvo il comma 4, dall'indicazione in chiaro del comune dove e' avvenuto l'imbottigliamento o, in alternativa, dal codice ISTAT.
4. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 6, del regolamento, in alternativa a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo, il nome o la ragione sociale ed il comune ove e' posta la sede legale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore, possono essere sostituite dal codice di cui al comma 3, primo e secondo periodo.
Per le medesime finalita':
nel caso dell'indicazione del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo;
nel caso in cui si debba indicare il nome del comune ove e' avvenuto l'imbottigliamento e questo nome contiene o e' costituito dal nome di una DOP o di una IGP, l'indicazione sull'etichetta del nome del comune, in alternativa a quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo, puo' essere effettuata con il codice ISTAT.
 
Art. 5

Art. 57 del regolamento - Condizioni d'uso delle menzioni storico tradizionali relative allo stabilimento elencate all'allegato XIII
del regolamento

1. Le menzioni elencate all'allegato XIII del regolamento, riferite allo stabilimento dell'azienda viticola, nonche' le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP alle seguenti condizioni:
i nomi delle entita' storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione;
l'uso dei predetti nomi e toponimi e' subordinato alla dimostrazione della effettiva esistenza degli stessi;
nel rispetto delle altre condizioni stabilite dall'art. 57 del regolamento.
2. Il comma 1 fa salvo l'uso dei marchi preesistenti contenenti le menzioni in questione, conformemente alle analoghe disposizioni previste dall'art. 41, paragrafo 2, del regolamento per le menzioni tradizionali, nonche' l'uso delle stesse menzioni nell'ambito di veritiere ragioni sociali o negli indirizzi di ditte imbottigliatrici, purche' siano rispettate le analoghe condizioni previste all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo per l'uso delle denominazioni geografiche.
 
Art. 6
Art. 118-ter, paragrafo 2, art. 118-undecies, paragrafo 3, e art.
118-septvicies del reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, paragrafo 3, e
art. 62 del regolamento - Indicazione varieta' di vite - ambito
nazionale deroghe.

1. E' riportato all'allegato 1 del presente decreto l'elenco delle varieta' di vite, o loro sinonimi, distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-ter, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento. L'uso del nome delle varieta' figuranti nel predetto elenco e' riservato alle corrispondenti DOP indicate nell'apposita colonna. La protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del CE n. 1234/2007 si applica sia al solo nome della varieta' di vite, o al suo sinonimo, figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualita' di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.
2. E' riportato all'allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varieta' di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 118-undecies, paragrafo 3, del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 62, paragrafo 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.
3. E' riportato all'allegato 2, parte B, del presente decreto l'elenco dei nomi delle varieta' di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, e l'ambito nazionale del relativo uso in etichettatura, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 62, paragrafo 4, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.
 
Art. 7
Art. 118-septvicies, paragrafo 2, lettera b) del reg. CE n. 1234/2007
- Liste vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione per
vini senza DOP o IGP.

1. Ai fini dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al reg. CE n. 1234/07, art. 118-sexvicies, paragrafo 1, che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-septvicies, paragrafo 2, lettera b) del reg. CE n. 1234/2007, sono escluse:
a) le varieta' di vite e loro sinonimi riportate agli allegati 1 e 2 del presente decreto;
b) le varieta' di vite, o loro sinonimi, che contengono o sono costituite da una DOP o IGP protetta ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007;
c) le altre varieta', o loro sinonimi, elencate all'allegato 3, costituenti parzialmente il nome di una o piu' DOP o IGP italiane, ovvero in qualita' di varieta' autoctone italiane il loro uso e' strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di un determinato ambito territoriale regionale o interregionale;
d) fatto salvo quanto previsto al comma 2, tutte le altre varieta' o loro sinonimi, che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana, elencate nel registro nazionale delle varieta' di vite, sezione vitigni ad uve da vino, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2011; il registro aggiornato sara' pubblicato sul sito Internet del Ministero;
2. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, e' riportato all'allegato 4 l'elenco positivo delle varieta' di vite, o loro sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al reg. CE n. 1234/07, art. 118-sexvicies, paragrafo 1, che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale.
3. Per i vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d). Per tali categorie possono essere utilizzate le varieta' di vite elencate nel registro nazionale richiamato al comma 1, con esclusione delle varieta' di vite o loro sinonimi di cui al comma 1, lettera a) e b). Per le stesse categorie possono essere altresi' utilizzate le varieta' ed i sinonimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.
 
Art. 8
Art. 118-undecies, paragrafo 3, e art. 118-septvicies del reg. CE n.
1234/2007 - art. 19, paragrafo 3, art. 62, art. 70, paragrafo 1,
del regolamento - Indicazione varieta' di vite - Uso sinonimi.

1. Conformemente alle disposizioni richiamate nel titolo del presente articolo ed alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, ivi comprese le disposizioni di cui al registro nazionale delle varieta' di vite richiamato nello stesso art. 7, ed alle disposizioni previste nei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani, e' riportato all'allegato 5 del presente decreto l'elenco dei sinonimi delle varieta' di vite, che possono essere utilizzati in etichettatura e presentazione dei vini. In particolare i sinonimi in questione possono essere utilizzati per sostituire il nome di talune varieta', costituite o contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, nell'etichettatura e presentazione di prodotti vitivinicoli che non hanno diritto a detta DOP o IGP.
 
Art. 9

Art. 63, paragrafo 7, del regolamento - Indicazioni relative ai vini
con nome di vitigno senza DOP o IGP

1. Per i vini senza DOP o IGP designati con nome di vitigno e' consentito l'uso del termine «vino varietale» alle condizioni previste dall'art. 63, paragrafo 7, del regolamento.
 
Art. 10
Art. 64, paragrafo 4, del regolamento - Indicazioni relative al
contenuto zuccherino per i vini liquorosi, i vini frizzanti e i
vini frizzanti gassificati - legge n. 82 del 20 febbraio 2006:
indicazione relativa al contenuto zuccherino per il mosto di uve
parzialmente fermentato - Indicazioni relative al contenuto
zuccherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.

1. Per i vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:
a) «secco»: fino a 40 g/l;
b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l;
d) «dolce»: superiore a 100 g/l.
2. Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:
a) «secco»: da 0 a 15 g/l;
b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;
c) «amabile»: da 30 a 50 g/l;
d) «dolce»: superiore a 45 g/l.
3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti designati con nome geografico, altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP.
4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresi' previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino e' giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.
5. Per la categoria di prodotto vitivinicolo «mosto di uve parzialmente fermentato», di cui al n. 11 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007, puo' essere utilizzata in etichettatura la menzione «filtrato dolce», prevista dall'art. 1 della legge n. n. 82 del 20 febbraio 2006.
6. Per indicare il contenuto zuccherino delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai n. 11, 15 e 16 dell'allegato XI-ter del reg. CE n. 1234/2007 designati senza DOP o IGP puo' essere utilizzato soltanto il termine «dolce».
 
Art. 11

Art. 66 del regolamento - Indicazioni relative a taluni metodi di
produzione

1. La menzione tradizionale «novello» o «vino novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, e' riservata alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, nel rispetto delle disposizioni riportate all'allegato 7.
2. Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP eventuali ulteriori indicazioni, oltre a quelle disciplinate dall'art. 66 del regolamento, relative al modo di ottenimento o di elaborazione ed alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP.
 
Art. 12
Art. 67 del regolamento - Nome dell'unita' geografica piu' piccola o
piu' grande dell'area delimitata di produzione della DOP o IGP.

1. Le unita' geografiche piu' ampie e le unita' geografiche piu' piccole dell'area delimitata di produzione di una DOP possono essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale generale in materia di tutela delle denominazioni di origine, dall'art. 67, paragrafo 2 del regolamento e dagli specifici disciplinari di produzione
 
Art. 13
Art. 118-ter, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 19,
paragrafo 3 del regolamento - Disposizioni sui nomi usati
tradizionalmente in qualita' di denominazioni di origine - Articoli
da 29 a 48 del regolamento - Disposizioni sulle menzioni
tradizionali.

1. E' riportato all'allegato 6 del presente decreto l'elenco delle menzioni tradizionali italiane distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-ter, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento. La protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 si applica sia alla singola menzione tradizionale figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualita' di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.
2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 48 del regolamento, le menzioni tradizionali italiane protette figuranti nell'elenco inserito nella banca dati elettronica E-Bacchus, sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli DOP e IGP, alle specifiche DOP o IGP ed alle condizioni descritte in sintesi nella predetta banca dati E-Bacchus per ciascuna menzione tradizionale, nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari di produzione.
 
Art. 14
Art. 118-quinvicies del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 49 del
regolamento - Disposizioni per l'uso delle altre indicazioni
veritiere che possono figurare nell'etichettatura e presentazione
dei vini.

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-quinvicies del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 49 del regolamento, altre indicazioni veritiere e documentabili, rispetto a quelle espressamente disciplinate dallo stesso reg. CE n. 1234/2007 e dal regolamento, possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini, a condizione che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai sensi della sottosezione II del reg. CE n. 1234/2007.
2. Limitatamente all'etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 e' da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione:
non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del regolamento la predetta protezione si applica all'intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purche' distintivi;
siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;
devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonche' in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP.
 
Art. 15
Articoli 68 e 69 del regolamento - Art. 19 del decreto legislativo -
disposizioni relative a tipologia, materiali, colori, capacita' e
chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini DOP, IGP
e determinati prodotti vitivinicoli.

1. Tipologie, materiali e colore dei recipienti aventi una capacita' non superiore a 6 litri per vini DOP. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione, ai fini dell'immissione al consumo, i vini DOP sono confezionati in bottiglie ed altri recipienti tradizionali di vetro, terraglia, ceramica, porcellana e legno, senza alcun vincolo colorimetrico. In tale ambito e' contemplato:
a) l'uso dei particolari tipi di bottiglia previsti dall'art. 68 e dall'allegato XVII del regolamento per i relativi vini DOP italiani;
b) l'uso esclusivo delle bottiglie di vetro per vino spumante di cui all'art. 69 del regolamento, anche per le categorie di prodotto non recanti una DOP o IGP.
2. Capacita' dei recipienti di determinati prodotti vitivinicoli. Ai fini dell'immissione al consumo sono ammesse le seguenti capacita':
a) per recipienti della capacita' non superiore a 1.500 ml, soltanto i valori di capacita' previsti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia riportate nell'allegato I del decreto legislativo n. 12/2010 per le varie categorie di vini, e
b) per i vini DOCG, recipienti di altre capacita', comunque non superiore a sei litri, fatte salve altre capacita' superiori a sei litri previste negli specifici disciplinari di produzione;
c) per i vini DOC, recipienti di capacita' non superiore a litri 60.
Gli specifici disciplinari di produzione DOP possono limitare la gamma delle capacita' utilizzabili di cui alle lettere a), b) e c).
Qualora non espressamente vietato dagli specifici disciplinari DOP e limitatamente a finalita' promozionali e non commerciali, e' consentito il confezionamento in recipienti di capacita' diverse da quelle contemplate nel presente articolo, ovvero da quelle indicate negli specifici disciplinari, a condizione che sia riportata nell'etichettatura dei prodotti in questione, in maniera chiaramente leggibile e nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie, la dicitura: «prodotto non posto in commercio» oppure «prodotto per soli fini promozionali non posto in commercio». Per tali produzioni non sono applicabili le disposizioni relative al contrassegno per i vini DOP di cui all'art. 19, comma 3 e 4, del decreto legislativo, fermo restando l'obbligo di indicare in etichetta il numero di lotto attribuito alla partita certificata e di effettuare la relativa comunicazione alla competente struttura di controllo.
3. Uso altri recipienti per vini DOC. Per il confezionamento dei vini DOC, oltre all'uso delle tipologie dei recipienti e dei materiali di cui al comma 1, e' consentito:
a) per le capacita' comprese tra 6 litri e 60 litri: fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari, l'uso dei recipienti di acciaio inox e di altri materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 ed al Regolamento (CE) n. 10/2011;
b) per le capacita' comprese tra 2 e 6 litri, con esclusione delle tipologie DOC designabili con l'indicazione della sottozona, delle altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione vigna e delle menzioni tradizionali previste dagli specifici disciplinari e protette ai sensi dell'art. 40 del regolamento, ad eccezione della menzione «novello» o «vino novello»: purche' sia previsto negli specifici disciplinari di produzione, l'uso dei contenitori di altri materiali idonei a venire a contato con gli alimenti, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 ed al regolamento (CE) n. 10/201;
4. Chiusure. Per le sottospecificate categorie e tipologie di prodotti vitivinicoli, la chiusura dei recipienti e' effettuata come segue:
a) vini spumanti, i vini spumanti di qualita', i vini spumanti di qualita' del tipo aromatico, ivi compresi i prodotti delle predette categorie recanti una DOP o IGP. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 69 del regolamento, le bottiglie di vetro per vino spumante devono essere munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:
per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto;
b) vini DOCG, appartenenti alle categorie non contemplate alla lettera a), designabili con l'indicazione della sottozona, delle altre menzioni geografiche aggiuntive, della menzione vigna e delle menzioni tradizionali previste dagli specifici disciplinari e protette ai sensi dell'art. 40 del regolamento: utilizzo del tappo di sughero, o di altri materiali tradizionali di cui al comma 1, raso bocca o a T, fatto salvo che la parte esterna al collo della bottiglia del tappo a T puo' essere costituita di altri materiali. I recipienti di capacita' non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite;
c) vini DOP non contemplati alle lettere a) e b): utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Gli specifici disciplinari di produzione DOP possono stabilire disposizioni piu' restrittive per l'uso delle chiusure di cui alle lettere a), b) e c).
5. Art. 69, paragrafo 2, del regolamento - Art. 19, comma 2, del decreto legislativo - Presentazione di taluni prodotti - Deroga per uso bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti per altri prodotti. In applicazione della deroga di cui all'art. 69, paragrafo 2, del regolamento, le bottiglie e le chiusure di cui all'art. 69, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento, possono essere utilizzate per i seguenti prodotti, che tradizionalmente sono imbottigliati in bottiglie di questo tipo:
elencati nell'art. 113-quinquies, paragrafo 1, lettera a), del reg. CE 1234/2007;
elencati nei punti 7, 8, 9 e 11 dell'allegato XI-ter del reg. CE 1234/2007 e, limitatamente all'uso della chiusura, alle condizioni di cui all'art. 16;
elencati nel reg. CE 1601/91;
aventi un titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol., nonche' per altri prodotti a condizione che non vi sia rischio di confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto.
6. Disposizioni relative a tipologia, materiali, colori, capacita' e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini IGP. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), al comma 4, lettera a), al comma 5, secondo trattino, e all'art. 16, per il confezionamento dei vini IGP si applicano le vigenti norme generali comunitarie e nazionali in materia. Gli specifici disciplinari IGP possono stabilire disposizioni piu' restrittive.
 
Art. 16
Art. 69, paragrafo 2, del regolamento - Art. 19, comma 2, del decreto
legislativo - Condizioni per l'applicazione della deroga per l'uso
della chiusura riservata ai vini spumanti per i vini frizzanti e il
mosto di uve parzialmente fermentato di cui ai punti 8, 9 e 11
dell'allegato XI-ter del reg. CE 1234/2007.

1. Le deroghe di cui all'art. 69, paragrafo 2, del regolamento, per consentire l'uso della chiusura di cui all'art. 69, paragrafo 1, del regolamento, e di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo, sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria «vino frizzante» di cui al punto 8 dell'allegato XI-ter del reg. CE 1234/2007 e della categoria «mosto di uve parzialmente fermentato» di cui al punto 11 del predetto allegato recanti una DOP o IGP, alle condizioni e limitazioni di cui ai seguenti commi 3 e 4.
2. Fatte salve le deroghe di cui al comma 1, i vini frizzanti di cui ai punti 8 e 9 dell'allegato XI-ter del reg. CE 1234/2007 e il «mosto di uve parzialmente fermentato» di cui al punto 11 del predetto allegato che non recano una DOP o IGP devono essere confezionati utilizzando le chiusure consentite dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo «a fungo» di cui all'art. 69, paragrafo 1, del regolamento. In tale ambito e' consentito un sistema di ancoraggio degli altri sistemi di tappatura.
3. Qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione, per i vini frizzanti e per il mosto di uve parzialmente fermentato recanti una DOP o IGP e' consentito l'uso del tappo «a fungo» di cui all'art. 69, paragrafo 1, del regolamento, a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo» non superi l'altezza di 7 cm. Gli specifici disciplinari DOP e IGP possono stabilire disposizioni piu' restrittive.
4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di evitare ogni possibile confusione con le categorie spumanti, nell'etichetta, nell'ambito della descrizione delle indicazioni obbligatorie, deve essere riportato il termine «frizzante» in caratteri di almeno 5 mm di altezza ed in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.
 
Art. 17

Applicazione dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 436/2009 - Indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio

1. Fatto salvo l'art. 40, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 436/2009 e l'art. 12, comma 2, della legge n. 82/2006, i singoli recipienti presenti in cantina ovvero le partite formate dai recipienti di capacita' inferiore a 10 ettolitri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati in modo che siano chiaramente separati dagli altri, ancorche' non denunciati in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge medesima, sono dotati di un cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile.
2. Sin dal momento in cui i prodotti vitivinicoli sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, sul cartello di cui al comma 1 sono dichiarate, in modo chiaro, leggibile e non equivoco, le indicazioni seguenti, conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni facoltative, si preveda di farle figurare in etichetta:
la designazione della categoria, con l'indicazione, se del caso: a) delle espressioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo nonche' del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta; b) dei nomi geografici previsti dai disciplinari, ai sensi dell'art. 4 del decreto; c) della menzione vigna, in conformita' dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo;
i termini che indicano il tenore di zucchero;
la provenienza;
il colore;
i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
l'annata;
il nome di una o piu' varieta' di vite o dei loro sinonimi;
le menzioni tradizionali;
nel caso dei vini a DOP e IGP il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall'organismo di controllo incaricato, conformemente alla normativa nazionale emanata in applicazione dell'art. 118-septdecies del reg. (CE) n. 1234/2007.
Non costituisce violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'omissione delle indicazioni elencate qualora le stesse siano implicite nell'uso della specifica DOP o IGP.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 si intendono rispettati nei casi a) e b) di seguito indicati, se si verificano contestualmente le relative condizioni ivi descritte:
a) cantine dotate di terminali video aggiornati mediante elaboratore centrale:
sono presenti, in corrispondenza dei recipienti di cantina, terminali video collegati ad un elaboratore centrale, accessibile esclusivamente a cura e sotto la responsabilita' dei soggetti di cui all'art. 36 del reg. (CE) n. 436/2009;
i terminali video recano, aggiornate e leggibili, le indicazioni previste dal comma 2 ovvero i codici di cui al comma 5 nonche' il numero, anch'esso ben visibile e leggibile, con il quale sono univocamente contrassegnati i recipienti di cantina ai quali si riferiscono;
ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 82/2006, ad ogni richiesta delle autorita' o degli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, sono immediatamente messi a disposizione degli stessi, mediante la stampa di un apposito documento, le indicazioni ovvero i codici ed i numeri di cui alla lettera a), con riferimento a ciascun recipiente presente in cantina;
b) cantine presso le quali i registri ufficiali tenuti ai sensi del capo III del reg. (CE) n. 436/2009 e delle relative norme nazionali d'applicazione recano le informazioni atte a far identificare il contenuto dei singoli recipienti:
i recipienti presenti in cantina sono contrassegnati univocamente in modo ben visibile e leggibile;
ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 82/2006, ad ogni richiesta delle autorita' o degli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, sono immediatamente messi a disposizione degli stessi, mediante l'esibizione dei registri ufficiali delle entrate e delle uscite, debitamente aggiornati, le indicazioni relative a ciascun prodotto vitivinicolo detenuto e quelle atte a far individuare i recipienti ove ciascun prodotto vitivinicolo e' contenuto.
4. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma dell'art. 39, paragrafo 1, del regolamento CE n. 436/2009, ovvero comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti.
5. E' consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi codici siano gia' utilizzati nei registri.
 
Art. 18

Disposizioni finali - Abrogazione precedenti decreti e termini di
applicazione

1. Le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati al presente decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, previo parere della competente Regione.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 73, paragrafo 3, del regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. I richiami ai provvedimenti abrogati di cui al comma 2 effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia sono da intendere riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 agosto 2012

Il Ministro: Catania
 
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 5
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Allegato 6
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Allegato 7
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