Gazzetta n. 199 del 27 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 agosto 2012
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla societa' Ente Certificazione Macchine S.r.l., in Savignano sul Panaro, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, ai sensi della direttiva 23/73/CEE.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Ministero dello sviluppo economico

e

IL DIRETTORE GENERALE
delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
Vista la direttiva 2006/95/CE che codifica la direttiva 73/23/CEE;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della Direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
Vista l'istanza della societa' Ente Certificazione Macchine Srl del 19 luglio 2012, prot. n. 161263 volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 23/73/CEE citata;
Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 20 giugno 2012, acquisita in data 28 giugno 2012, n. 148184 con la quale e' rilasciato alla societa' Ente Certificazione Macchine Srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 23/73/CEE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' Ente Certificazione Macchine Srl con sede legale in via Mincio, 386 - 41056 Savignano sul Panaro (MO) e' designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione. relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977. n. 791 in applicazione dell'art. 8 della direttiva 73/23/CEE;
2. Il suddetto organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE:
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione ha la validita' di 4 anni a partire dal 20 giugno 2012 (data di delibera di accreditamento) ed e' notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.
L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, - 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
 
Art. 5

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 23/73/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 14 agosto 2012

Il direttore generale per il
mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del
Ministero dello sviluppo
economico
Vecchio
Il direttore generale del-
le relazioni industriali e
dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Mastropietro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone