Gazzetta n. 199 del 27 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2012
Revoca del permesso all'importazione parallela del prodotto fitosanitario ETEROC 480.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente «commercio parallelo»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/85/CE del 23 ottobre 2006 con la quale la sostanza attiva ethephon stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE, ora trasposto nell'Allegato al regolamento (CE) 540/2011 relativo alle sostanze attive considerate come approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009;
Visto il decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006, di recepimento della direttiva 2006/85/CE, di iscrizione della sostanza attiva ethephon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute che ha disposto l'obbligo, per i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti ethephon, tra cui il prodotto Etephon 40 SL, registrato in Italia al n 13933 il 2 ottobre 2007, di presentare, entro il 31 luglio 2009, un dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, al fine di consentirne la valutazione, secondo i criteri di cui all'allegato VI del decreto legislativo medesimo, dei rischi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, connessi al loro utilizzo, disponendo, altresi', la revoca automatica dei prodotti per i quali le imprese titolare non presentano detto dossier;
Visto il decreto dirigenziale 6 giugno 2008 con cui e' concesso alla ditta Rocca Frutta Srl, il permesso di importare, con la denominazione di Eteroc 480, dal Belgio il prodotto fitosanitario ivi denominato Etephon classic, non difforme per composizione, classificazione di pericolosita' ed efficacia dal prodotto di riferimento Ethephon 40 SL, registrato in Italia al n. 13933 il 2 ottobre 2007;
Considerato che per il prodotto di riferimento Etefon 40 SL l'impresa titolare non ha ottemperato agli obblighi di cui al richiamato art. 3 del decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006 e che, di conseguenza, non e' stato possibile effettuare la valutazione dei rischi che l'utilizzo del prodotto puo' comportare per l'uomo, gli animali e l'ambiente;
Visto che il prodotto fitosanitario Etefon 40 SL risulta automaticamente revocato ai sensi dell'art. 3, comma, 4, del citato decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006;
Ritenuto di dover procedere alla revoca del permesso all'importazione parallela n. 14269/IP del prodotto fitosanitario Eteroc 480, in quanto per il prodotto di riferimento non e' stato possibile effettuare le valutazioni di cui sopra;

Decreta:

Il permesso all'importazione parallela del prodotto Eteroc 480, n. 14269/IP e' revocato.
Non e' previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2012

Il direttore generale: Borrello
 
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