Gazzetta n. 199 del 27 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2012
Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive della
qualita' agroalimentare e della pesca

Visto il Reg. (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 889 del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Visto il Reg. di Esecuzione (UE) della Commissione n. 508/2012 che modifica il Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Visto il Decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto il Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 di "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"
Visto il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";
Visto il Decreto Ministeriale n. 8515 del 28 maggio 2010, che modifica il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009 sulle "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";
Visto il Decreto Ministeriale n. 700 del 20 gennaio 2011 sulle "Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi";
Visto il Decreto Ministeriale n. 14458 del 26 luglio 2011 recante "Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarita' riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo OFIS".
Visto il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";
Visto il Decreto Ministeriale n. 10071 del 3 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione";
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto opportuno fornire indicazioni circa le modalita' con le quali sono effettuate le comunicazioni previste dall'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008;
Ritenuto opportuno fornire definizioni uniformi che garantiscano una gestione coerente delle informazioni;
Considerata la necessita' di attivare tempestivamente misure di controllo rinforzato in caso di segnalazioni sulla non conformita' di un prodotto importato alle disposizioni europee e nazionali sulla produzione biologica;
Ritenuto opportuno che gli Organismi di Controllo comunichino al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche i provvedimenti adottati nei confronti degli importatori a seguito di riscontrate non conformita' per una efficace gestione dell'Elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi;
Ritenuto opportuno revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008 in funzione dell'entrata in vigore del Reg. di Esecuzione (UE) n. 508/2012;
Ritenuto opportuno applicare le disposizioni in materia di infrazioni ed irregolarita' riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 92.2 Reg. (CE) n. 889/2008 notificate tramite il sistema informativo europeo OFIS;
Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2012:

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene le disposizioni per l'attuazione delle importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi (Regg. (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08, modificato da ultimo dal Reg. (UE) n. 508/2012);
2. Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi, ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 1235/2008, possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049;
3. Gli importatori assolvono agli obblighi previsti all'art. 84 del Reg. (CE) n. 889/2008 informando, almeno sette giorni prima, l'Organismo di Controllo al quale sono assoggettati e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF) - (Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca), di ogni partita che deve essere immessa in libera pratica nell'Unione Europea;
4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato I del presente Decreto;
5. Fatte salve le procedure operative di ciascun Organismo di Controllo, gli Organismi stessi verificano che le comunicazioni, di cui al precedente paragrafo 3 del presente articolo, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformita' alle disposizione del Reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresi', la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, ove previsto, la regolarita' del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005, al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonche' la relativa tracciabilita';
6. Gli Organismi di Controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantita', qualita' e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformita' del prodotto biologico importato.
 
Art. 2

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca) i prodotti e le relative quantita', sulla base della classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC), di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente.
2. Le informazioni, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono trasmesse, tramite posta elettronica, all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell'importatore", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato II del presente Decreto;
 
Art. 3

Qualora il MiPAAF riceva comunicazioni relative al sospetto di non conformita' di un prodotto biologico importato da Paesi terzi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del Decreto Ministeriale del 26 luglio 2011 n. 14458.
 
Art. 4

Gli Organismi di Controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e, se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui e' stata data comunicazione ai sensi dell'art. 1 del presente Decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del Reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto.
 
Art. 5

1. Gli Organismi di Controllo comunicano, ogni 15 giorni, al MiPAAF (Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca ed Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) e alle Regioni e Provincie Autonome, i provvedimenti addottati nei confronti degli operatori a seguito di riscontrate non conformita'.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trasmesse tramite posta elettronica agli indirizzi saq10.importazioni@mpaaf.gov.it e vico1@mpaaf.gov.it, indicando in oggetto "Non Conformita': Odc", utilizzando esclusivamente il modello di cui all'Allegato III del presente Decreto;
3. Le Autorita' Competenti richiedono, se del caso, integrazioni alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
 
Art. 6

L'importatore che, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 508/2012, non intende avvalersi delle autorizzazioni in corso di validita', rilasciate dal MiPAAF ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008, presenta idonea comunicazione al MiPAAF e al proprio Organismo di Controllo, indicando il riferimento all'autorizzazione e la data dalla quale intende non avvalersi della stessa.
Il presente Decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 agosto 2012

Il capo Dipartimento: Serino
 
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