Gazzetta n. 199 del 27 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 luglio 2012, n. 142
Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Parte economica - validita' 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009).



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 dicembre 2005, n. 302, con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita'» riguardante il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 5 giugno 2006;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita'» riguardante il biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 10 aprile 2008;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita'» riguardante il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009;
Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalita' (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 43 concernente il trattamento economico spettante ai professionisti;
Ritenuto di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al citato decreto del Ministro della sanita' 30 dicembre 2005, n. 302, agli istituti economici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra citati;
Considerato che in data 16 dicembre 2009 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per regolare il trattamento economico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza del 25 novembre 2010;
Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2009 a quanto previsto dalla legge di stabilita' per il 2012, in data 20 dicembre 2011 e' stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per regolare il trattamento economico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2009 comporta un onere complessivo di 2.038.045,39 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012 di 1.505.510,46 euro, nonche' in 1.054.444,87 euro per contributi previdenziali e Irap, per un onere complessivo di 4.598.000,72 euro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 3 aprile 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 25251 in data 30 maggio 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, parte economica, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 241



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzione
del Servizio sanitario nazionale».
- Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della
sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto
convenzionale:
«Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le
unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale
navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni
sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti
ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e
servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale
nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.
Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero
della sanita' provvedono:
a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole
della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto
di medicina legale dell'aeronautica militare per gli
accertamenti a carico degli aeronaviganti;
b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite
periodiche di idoneita' del personale previste dalla
vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea,
nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo
restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in
base a contratto di cui all'art. 9.
Gli uffici svolgono direttamente le funzioni
medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre
prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive
ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.
11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie
locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti
per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
convenzioni, di strutture pubbliche o private e di
personale sanitario a rapporto convenzionale.
Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di
igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con
gli organi competenti in materia di prevenzione delle
malattie e degli infortuni professionali negli impianti a
terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e,
compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti
e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale
italiano.
Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di
concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile
e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle
prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei
servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri
della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri
della marina mercantile e dei trasporti e sentito il
comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal
successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza
al personale navigante, al fine di formulare, in sede di
piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine a
gli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni e dalla
dotazione di mezzi e di personale.
Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la
disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e
aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per
territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
particolare condizione dei lavoratori interessati, una
assistenza efficace e tempestiva.».
«Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I
beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime
necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto
comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al
patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli
uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della
sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature
sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del
comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione
alle unita' sanitarie locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari
liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse
marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,
l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario
delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed
aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
sanitarie locali.
Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al
Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art. 24
del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti
convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle
casse marittime e i medici fiduciari generici, medici
ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli
specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al
Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali
competenti per territorio in relazione alle rispettive
esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal
presente decreto.».
- Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517:
«7. Restano salve le norme previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
del presente decreto da effettuarsi con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
il personale sanitario per l'assistenza al personale
navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate
e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di
residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari
sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario
nazionale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio,
n. 270, reca: «Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992
come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n.
229/1999, sottoscritto il 9 marzo 2000».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge
istitutiva del Ministero della salute n. 172 del 13
novembre 2009:
«1. Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
"376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantatre e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione".».
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato -
legge di stabilita' per il 2012):
«88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi
collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il
Ministero della salute e il personale sanitario per
l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione
e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 7 del citato decreto
legislativo n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi alle note alle
premesse.



 
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE
SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI
DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO
LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il presente accordo collettivo nazionale si applica a tutto il personale sanitario non medico (infermieri, infermieri generici, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici dell'area della riabilitazione, chimici, psicologi e biologi) che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
2. Il presente accordo ha validita' per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 e disciplina il trattamento economico del personale sanitario di cui al comma precedente.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, restano in vigore le norme del precedente accordo di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2005, n. 302.

Art. 2.
Trattamento economico degli infermieri (ex infermieri professionali),
dei tecnici di radiologia, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici
dell'area della riabilitazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, agli infermieri (ex infermieri professionali), ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio e ai tecnici dell'area della riabilitazione, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, e' corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009.
2. Il compenso orario e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente del comparto sanita' inquadrato nella categoria D dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti rispettivamente in data 5 giugno 2006 (biennio 2004-2005), in data 10 aprile 2008 (biennio 2006-2007), ed in data 31 luglio 2009 (biennio 2008-2009).
3. Il compenso orario e' pari ad € 15,17 dal 1° gennaio 2007, ad € 16,00 dal 1° febbraio 2007, ad € 16,07 dal 1° gennaio 2008, a € 16,62 dal 1° gennaio 2009.
4. I compensi gia' corrisposti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella A, che forma parte integrante del presente Accordo.
5. Ai tecnici di radiologia si applica, in quanto compatibile la disposizione relativa all'indennita' di rischio di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.

Art. 3.
Trattamento economico degli infermieri generici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, agli infermieri generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, e' corrisposto mensilmente un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «Sanita'», di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31 luglio 2009.
2. Il compenso orario e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenuto conto degli stipendi tabellari attribuiti al personale dipendente del comparto sanita' inquadrato nella categoria BS dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti rispettivamente in data 5 giugno 2006 (biennio 2004-2005), in data 10 aprile 2008 (biennio 2006-2007), ed in data 31 luglio 2009 (biennio 2008-2009).
3. Il compenso orario e' pari ad € 12,63 dal 1° gennaio 2007, a € 13,32 dal 1° febbraio 2007, a € 13,38 dal 1° gennaio 2008, a € 13,84 dal 1° gennaio 2009.
4. I compensi gia' corrisposti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella B, che forma parte integrante del presente Accordo.

Art. 4.

Trattamento economico e previdenziale dei chimici, biologi e
psicologi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai chimici, ai biologi e agli psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e' corrisposto, mensilmente, un trattamento economico disciplinato, per quanto compatibile, dall'articolo 43 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, ed altre professionalita' (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo in data 23 marzo 2005.
2. Tale trattamento economico si articola in: A - QUOTA ORARIA
A1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai chimici, biologi e psicologi e' corrisposto mensilmente un compenso orario di € 19,45.
A2. Al compenso di cui alla precedente lettera A1, vanno aggiunte ulteriori quote in relazione alle anzianita' di servizio maturate fino al 31 dicembre 1998 e pari a:
€ 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese;
€ 0,022 per mese di servizio, dal 193esimo mese. B - QUOTA VARIABILE
B1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in analogia a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera B, punto 1, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile - quinquennio 2001-2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, n. 137, e' corrisposta una quota oraria di ponderazione qualitativa, non riassorbibile, quantificata in € 1,75.
3. I compensi gia' corrisposti dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi CCNL di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella C, che forma parte integrante del presente Accordo.
4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono corrisposti arretrati nella misura indicata nella tabella C, che forma parte integrante del presente Accordo.
5. A partire dal 1° gennaio 2004, l'ufficio SASN competente versa trimestralmente ai professionisti (chimici, biologi e psicologi) un contributo del 24%, di cui il 14,19% a proprio carico ed il 9,81% a carico di ogni singolo professionista, calcolato su tutti i compensi di cui al presente articolo.

Art. 5.
Oneri di spesa

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni 2001-2009 in € 2.038.045,39, con un maggiore onere a tutto il 2012 di € 1.505.510,46, nonche' in € 1.054.444,87 per contributi previdenziali e irap, per un onere complessivo di € 4.598.000,72.

Norma finale n. 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del presente accordo, per i chimici, biologi e psicologi sono fatti salvi i livelli retributivi come determinati dall'articolo 17 comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 2005, n. 302.

Dichiarazione congiunta

1. A seguito del rinnovo degli accordi collettivi di riferimento, le parti avvieranno le trattative per l'eventuale adeguamento della presente convenzione alle condizioni di maggiore favore, per quanto compatibili, previste dagli accordi predetti.
2. Al fine di adeguare la disciplina contrattuale dei biologi, chimici e psicologi alle corrispondenti professionalita' del SSN, le parti si impegnano, per il successivo rinnovo contrattuale, ad avviare una trattativa congiunta con i medici ambulatoriali che operano negli ambulatori SASN.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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