Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 agosto 2012 |
Iscrizione di varieta' ortive nel relativo registro nazionale. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 21 dicembre 2011 e del 15 marzo 2012, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varieta' di specie ortive indicate nel presente dispositivo; Considerato che l'iscrizione delle stesse varieta' era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda d'iscrizione; Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varieta' suddette;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varieta' di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varieta' di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2012
Il capo Dipartimento: Blasi Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |
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