Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 luglio 2012
Modalita' e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Anno accademico 2012-2013.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, cosi' come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonche' della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo e, in particolare, l'art. 26»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2012-2013, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2012-2013 l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna universita' sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 2

1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati gia' svolgono funzioni operative:
coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
 
Art. 3

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:
teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
cultura generale e ragionamento logico;
regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;
scienze umane e sociali.
3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 24 ottobre 2012 con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.
4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:
trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;
dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.
 
Art. 4

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
a) 1 punto per ogni risposta esatta;
b) meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
c) 0 punti per ogni risposta non data.
3. In caso di parita' di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
cultura generale e ragionamento logico;
regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;
scienze umane e sociali.
4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverra' sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso cosi' individuato:
diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5,
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
diploma di scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 5;
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2;
attivita' professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;
attivita' professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2.
5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverra' sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso cosi' individuato:
diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5,
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5;
attivita' professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;
attivita' professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.
 
Art. 5

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti, tutelati dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170/2010 citate nelle premesse.
 
Art. 6

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. I medesimi definiscono le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonche' le modalita' in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2012

Il Ministro: Profumo
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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