Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 agosto 2012
Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2012-2013.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2 che prevede, fra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorita') si possa avvalere del Gestore dei servizi elettrici S.p.a. e dell'Acquirente Unico S.p.a. per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE nel seguito «decreto legislativo»;
Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto l'art. 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite dall'Autorita';
Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, in cui l'Autorita' ha introdotto delle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalita' di acquisto e perdita della responsabilita' dei prelievi, alla disciplina dell'inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosita') e al completamento dell'assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando tra l'altro, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo, il servizio di «default» , finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di un fornitore, titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;
Considerato che il nuovo assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuita' dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di «default», e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonche' di mantenere i meccanismi incentivanti delle attivita' svolte dai diversi soggetti coinvolti;
Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del cliente finale in assenza di fornitore possono verificarsi anche in conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura per morosita' del cliente, ed in particolare:
a) nei casi di morosita' del cliente finale titolare di uno o piu' punti di riconsegna disalimentabili, la risoluzione del contratto di fornitura, secondo la regolazione dell'Autorita', puo' avvenire solo successivamente all'espletamento da parte del venditore della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del cliente si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione non e' riuscita a sospendere il punto, ad esempio in quanto non e' stato possibile accedere al misuratore, e l'intervento di chiusura del punto non sia fattibile; in tali casi, l'attivazione del servizio di «default» costituisce una maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo, atteso che quest'ultimo servizio e' erogato dall'impresa di distribuzione;
b) in caso di morosita' del cliente finale titolare di uno o piu' punti di riconsegna no disalimentabili, la risoluzione del contratto di fornitura non puo' essere subordinata alla sospensione del punto di prelievo, non essendo essa possibile; in tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva disalimentazione del punto, ma si pone invece quella di gestire il rapporto commerciale con il cliente non disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avra' trovato un nuovo fornitore; quest'ultima esigenza troverebbe una maggiore tutela nell'ambito della fornitura di ultima istanza, fornitura che, sino a oggi, l'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 luglio 2011 limita ai soli clienti finali che si trovino senza un fornitore per cause indipendenti dalla propria volonta';
Ritenuto opportuno, al fine di permettere il funzionamento efficiente dell'assetto previste in materia del servizio di ultima istanza, prevedere che abbiano diritto a beneficiare di tale servizio:
a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che, per cause indipendenti dalla propria volonta', risultino privi di fornitore;
b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore;
Considerato che la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosita' di tali clienti, e cio' presenta elementi che eccedono il rischio proprio delle attivita' di vendita, in relazione alla natura non disalimentabile della fornitura;
Ritenuto opportuno disporre, anche in coerenza con l'assetto del settore elettrico e le modalita' di riconoscimento previste per i servizi di ultima istanza in tale settore, l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili, in capo ai fornitori di ultima istanza, connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili;
Ritenuto opportuno che, in analogia con quanto gia' effettuato per l'anno termico 2011-2012, la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta, anche per l'anno termico 2012-2013, dall'Acquirente Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorita' e che, con modalita' da stabilire con successivo decreto, tale servizio sia esteso anche nelle aree ove non si e' sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale;

Decreta:

Art. 1
Finalita', ambito di applicazione e indirizzi
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

1. Il presente decreto ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorita' al fine di individuare i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico 2012-2013 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, con le opportune modifiche con riferimento all'anno termico 2012-2013, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 luglio 2011 «Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2011-2012» nonche' le disposizioni di cui al comma 3.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo l del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 luglio 2011, hanno diritto al servizio di ultima istanza anche i clienti finali non disalimentabili che si trovano, anche temporaneamente, senza un fornitore. L'Autorita' provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' comunicato all'Autorita' per gli adempimenti di competenza, e' pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2012

Il Ministro: Passera
 
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