Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 25 maggio 2012, n. 141 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone che, «al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha apportato «Modifiche al Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78»; Visto l'esito dei test tenutisi in data 23, 24 e 25 novembre 2011 ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, effettuati secondo le modalita' concordate con le associazioni di categoria; Considerato che detti test hanno confermato la necessita' di dar luogo ad alcune modifiche delle componenti software del sistema, nonche' ad alcune modifiche di carattere procedurale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2012 n. 4151/2012 prot. n. 2365/2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 21 maggio 2012, prot. Gab/2012/8809;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni: a) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4.»; b) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto gestore.»; c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole «si riferiscono.», aggiungere il periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre.». d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, primo e secondo periodo, le parole «ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione» sono sostituite con le parole «attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione»; al medesimo comma 1, dopo le parole «o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi» ed e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.»; al comma 2, le parole «entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI»; al medesimo comma 2 il secondo periodo e' soppresso; e) all'articolo 13, comma 1, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «La riga della Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e' compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto.»; al comma 2, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il dato relativo alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.»; al medesimo comma 2, le parole «almeno quattro ore prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima.»; al comma 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «ne' alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.». f) all'articolo 14, comma 4, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.»; g) all'articolo 15, al comma 3 sono soppresse le parole: «e 2», ed e' aggiunto, alla fine, il seguente comma: «3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'articolo 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE.»; h) all'articolo 16, e' aggiunto alla fine, il seguente periodo: «Entro il medesimo termine e' firmata elettronicamente la riga della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO». i) all'articolo 18, comma 1, le parole «almeno due ore prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima»; al comma 7 le parole «non superare i quattro giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superare i sei giorni»; sono aggiunti inoltre i seguenti commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis; «1-bis. Le righe della scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi.»; «4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita' di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalita': a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore puo' stampare altresi' delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta; b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore relative a quantita', volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore; c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non e' stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero progressivo; d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente e' lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone una copia. e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto.»; «4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso piu' centri di raccolta comunali o intercomunali.»; «7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.»; l) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.» m) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi del produttore dei rifiuti - 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto relativamente ai produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica delle Schede SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO e AREA MOVIMENTAZIONE ai quali verra' comunque inviata dal sistema la comunicazione di accettazione di cui sotto, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia al medesimo, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento situato nel territorio nazionale. Ad esclusione dei produttori che non sono tenuti alla compilazione telematica, in caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al SISTRI e alla Provincia territorialmente competente». n) all'articolo 21-bis, comma 3, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per l'interoperabilita', il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo puo' essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a).». o) all'articolo 22, comma 3, terzo periodo, le parole «avviene con cadenza mensile» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere effettuata ogni quarantacinque giorni». p) all'articolo 23, comma 5, e' aggiunto alla fine il seguente periodo: «A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa»; e' aggiunto inoltre il seguente comma 5-bis: «5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti». q) all'articolo 27, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: le parole «composto da quindici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da diciannove membri»; alla lettera d) la parola «dieci» e' sostituita con la parola «quattordici». r) all'Allegato IA, settimo capoverso, secondo periodo, le parole «entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione». s) all'Allegato IA, il paragrafo: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI. PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO» e sino alla fine dell'allegato IA e' cosi' sostituito: «DISPOSITIVI AGGIUNTIVI: CONTRIBUTO E NUMERO MASSIMO DI DISPOSITIVI OTTENIBILI.». I soggetti interessati possono richiedere un numero di dispositivi USB aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati entro i limiti massimi indicati nelle tabelle che seguono. E', comunque, possibile prevedere eccezionalmente l'accoglimento della richiesta di un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilita' tecnologica. L'entita' del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto e' stabilito in € 100,00 da versare in una unica soluzione all'atto della richiesta. Imprese ed enti (addetti per unita' locale): fino a 20 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 2; da 21 a 50 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 4; da 51 a 250 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 6; da 251 a 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 8; oltre 500 addetti per unita' locale numero massimo dispositivi 10. Enti e comuni Regione Campania: inferiori a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2; da 20.000 a 50.000 abitanti numero massimo dispositivi 4; da 50.000 a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 6; superiori a 100.000 abitanti numero massimo dispositivi 10. Attivita' di trasporto rifiuti urbani: Regione Campania o iscrizione volontaria (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006): Classe iscrizione Albo: inferiore a 20.000 abitanti numero massimo dispositivi 2; inferiore a 50.000 abitanti e sup. o uguale a 20.000 numero massimo dispositivi 4; inferiore a 100.000 abitanti e sup. o uguale a 50.000 numero massimo dispositivi 6; inferiore a 500.000 abitanti e sup. o uguale a 100.000 numero massimo dispositivi 10; superiore o uguale a 500.000 abitanti numero massimo dispositivi 10. Attivita' di trasporto rifiuti speciali (art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006): Classe iscrizione Albo quantita' autorizzata: inferiore a 6.000 tonn. numero massimo dispositivi 2; superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. numero massimo dispositivi 4; superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. numero massimo dispositivi 6; superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10; oltre a 200.000 tonn. numero massimo dispositivi 10.». t) all'Allegato II, nelle tabelle «Produttori/Detentori», «Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli», il titolo della prima colonna «DIPENDENTI per unita' locale» e' sostituito dal seguente: «ADDETTI per unita' locale». u) all'Allegato II, nelle tabelle «Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi» e «Imprenditori agricoli» sostituire le parole: «Da a 5» con le seguenti: «Da 1 a 5». v) all'Allegato III, Descrizione Tecnica Scheda SISTRI-Produttore/Detentore rifiuti speciali, al paragrafo Area Registro cronologico, il punto II e' sostituito dal seguente: «La riga dell'AREA REGISTRO CRONOLOGICO relativo alla movimentazione dei rifiuti e' compilata e firmata elettronicamente entro i successivi dieci giorni lavorativi dalla movimentazione.». Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 25 maggio 2012
Il Ministro: Clini Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 15
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188: «2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'art. 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 10 novembre 2011, n. 219 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2012, n. 4, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1. Al fine di attuare quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis, del decreto - legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione. 1-bis. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania; a detti centri si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4.». - Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 6 (Iscrizione al SISTRI). - 1. Le modalita' di iscrizione dell'operatore al SISTRI sono descritte nell'allegato IA. Il modulo di iscrizione e' reso disponibile sul portale informativo SISTRI. 2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione. 3. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo di iscrizione, somma il numero dei dipendenti della o delle unita' locali, per le quali effettua gli adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali. 4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti. 4-bis. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto gestore.». - Il testo dell'art. 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 7 (Contributo di iscrizione al SISTRI). 3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.». - Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 12 (Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza). - 1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e, nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonche' nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. 2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.». - Il testo dell'art. 13, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 18 febbraio 2011 n. 52, come modificato dal presente regolamento e' il seguente: «Art. 13 (Produttori di rifiuti - disposizioni specifiche). - 1. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono nella Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. La riga della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, e' compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto. 2. I soggetti di cui al precedente comma 1, in caso di movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda - SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Il dato relativo alla quantita' di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi. 3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 2 non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art. 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, ne' alla movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI. 4. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI in formato "pdf", portable document format, il documento di movimento di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'Allegato VII, del medesimo regolamento.». - Il testo dell'art. 14, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 14 (Particolari tipologie). 4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede, entro due giorni lavorativi, al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento di diversi soggetti, la durata del cantiere e' calcolata per ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.». - Il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 15 (Rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione e da attivita' sanitaria - disposizioni specifiche). - 1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e' compilata dal delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che gestisce l'attivita' manutentiva. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione. 3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1. 3-bis. Per la movimentazione dal luogo di produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento si applica il comma 4 dell'art. 14. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la compilazione della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE.». - Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 16 (Imprese e enti di recupero e smaltimento - disposizioni specifiche). - 1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Entro il medesimo termine e' firmata elettronicamente la riga della scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO.». - Il testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 18 (Trasportatori - disposizioni specifiche). - 1. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al SISTRI ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno un'ora prima dell'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operativita' del SISTRI e, successivamente, almeno due ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. 1-bis. Le righe della scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO, generate automaticamente dal sistema al momento della comunicazione da parte del trasportatore della presa in carico e della consegna all'impianto di destinazione dei rifiuti, sono firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla consegna dei rifiuti medesimi. 2. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la movimentazione dei rifiuti di cui al comma 1 non si applicano all'attivita' di microraccolta di cui all'art. 193, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modificazioni, nonche' all'attivita' di raccolta dei rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione di cui all'art. 15, commi 1 e 2, qualora i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento dal soggetto che ha effettuato la manutenzione, fermo restando l'obbligo per il trasportatore di compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione dei rifiuti. 3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori prima della movimentazione dei rifiuti stessi. 4. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal produttore dei rifiuti e dall'impresa di trasporto dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed al decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf", portable document format, alla Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. 4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita' di microraccolta, compresi i rifiuti sanitari, possono essere svolte con le seguenti modalita': a) prima della movimentazione dei rifiuti, il trasportatore compila la COMUNICAZIONE TRASPORTO PER MICRORACCOLTA che consente di generare la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore medesimo; il trasportatore firma elettronicamente le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore e ne produce due copie per ciascun produttore del giro di microraccolta. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, le schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono stampate in tre copie. Il trasportatore puo' stampare altresi' delle schede in bianco, scaricate dall'area autenticata del portale SISTRI, da consegnare al conducente, da utilizzarsi nel caso di aggiunta di un nuovo produttore nel corso del giro di raccolta; b) le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del trasportatore relative a conducente, targa automezzo, targa dell'eventuale rimorchio e percorso pianificato per il trasporto, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della partenza; le informazioni della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore relative a quantita', volume, opzione peso da verificarsi a destino e numero colli, possono essere inserite manualmente dal conducente al momento della presa in carico dei rifiuti; resta obbligatoria la compilazione da parte del trasportatore di tutti gli altri campi della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE del produttore e del trasportatore; c) qualora, durante il giro di microraccolta, si aggiunga un produttore non previsto per il quale non e' stata quindi precedentemente generata la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, il conducente, dopo aver effettuato la presa in carico del rifiuto, compila manualmente le copie della scheda in bianco precedentemente stampate, comunicando al delegato dell'impresa di trasporto il numero il numero progressivo indicato nella scheda in bianco compilata e le informazioni ivi riportate; entro il termine indicato alla successiva lettera e), il delegato dell'impresa di trasporto trasferisce a sistema la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE richiamando il medesimo numero progressivo; d) il conducente effettua il trasporto verso l'impianto di destinazione con la copia delle schede compilate, firmate dai produttori. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, una copia della scheda firmata dal conducente e' lasciata al produttore. L'impianto di destinazione, nell'accettare il carico, firma le schede cartacee con l'indicazione dell'esito e del peso verificato a destino, trattenendone una copia; e) le informazioni non immesse in precedenza nel sistema devono essere inserite entro 48 ore lavorative dalla chiusura delle operazioni da ciascun soggetto della filiera. Nel caso di raccolta da produttori non obbligati all'iscrizione al SISTRI o destinatari di specifiche procedure semplificate, il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto. 4-ter. Le procedure di cui al comma 4-bis si applicano anche nel caso di raccolta con lo stesso automezzo, da parte di un unico trasportatore, di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) depositati presso piu' centri di raccolta comunali o intercomunali. 5. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulla Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo destinatario. 6. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione. 7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni. 7-bis. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti, le informazioni della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal produttore, dal trasportatore o dal destinatario deve essere iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.». - Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 19 (Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani - disposizioni specifiche). - 1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da soggetti iscritti nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione. 2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'art. 20. 2-bis. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa, un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti conferita da ciascun comune.». - Il testo dell'art. 21-bis del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilita'). - 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali e/o unita' operative che operano attraverso il predetto software gestionale. 2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilita' deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' consegnato con le modalita' stabilite all'art. 8, comma 4-bis. 3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. Su indicazione del legale rappresentante, da effettuarsi al momento della richiesta del dispositivo USB per l'interoperabilita', il certificato elettronico afferente al medesimo dispositivo puo' essere associato al rappresentante legale stesso o ad una delle persone fisiche individuate come delegati ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a). 4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilita' e' quello previsto nell'Allegato IA per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB. 5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita' potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata al SISTRI. 6. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.». - Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 22 (Modalita' operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali). - 1. Nelle modalita' e nei termini stabiliti dal presente articolo, possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse: a) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile; c) i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi; e d) i soggetti di cui all'art. 4. 2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'art. 6, provvedono a delegare o incaricare le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul portale informativo SISTRI, e' firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1 attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver incaricato, indicandone la denominazione, un'associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale, o una societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. 3. Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale delegate, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, provvedono alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e delle singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. La responsabilita' delle informazioni inserite nel SISTRI rimane a carico del soggetto di cui al comma 1. La compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO, e puo' essere effettuata ogni quarantacinque giorni comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a duecento chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. 4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora i soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore del rifiuto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.». - Il testo dell'art. 23 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 23 (Modalita' operativa semplificata tramite gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento). - 1. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento. 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I produttori di rifiuti di cui al comma 1 rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'art. 6. 3. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o della piattaforma di conferimento. 4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento, richiede preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed inserisce i dati delle singole Schede SISTRI. 5. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa. 5-bis. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE relative ai rifiuti prodotti». - Il testo dell'art. 27 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 27 (Comitato di vigilanza e controllo). - 1. Al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato ne' compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da diciannove membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente: a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato; b) uno da ISPRA; c) uno da Unioncamere; d) quattordici dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.».
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