Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 luglio 2012
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' «Fuel Trading S.r.l.». (Decreto n. 66839).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 dicembre 2011, relativo alla societa' Fuel Trading S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle regioni Campania (24 gennaio 2012) e Lombardia (24 gennaio 2012) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Fuel Trading S.r.l., in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Fuel Trading S.r.l.;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2011, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori della societa' Fuel Trading S.r.l., dipendenti presso le sedi aziendali di:
Campoli del Monte Taburno (Benevento) - 7 lavoratori;
Napoli - 4 lavoratori;
Boffalora Sopra Ticino (Milano) - 1 lavoratore.
La contrazione dell'orario di lavoro sara' attuata al 50%.
Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 8.500,44 (ottomilacinquecento/44).
Matricola INPS: 1102468938.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 8.500,44 (ottomilacinquecento/44), e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato
Grilli
 
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