Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 9 luglio 2012
Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna. (Deliberazione n. 12/333).


La Commissione, nella seduta del 9 luglio 2012, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimita' la seguente delibera di Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna:

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Prof. Avv. Pietro Boria,
Premesso:
1) che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'attivita' di assistenza alla balneazione costituisce servizio pubblico essenziale, volto a garantire il diritto delle persone, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla sicurezza;
2) che la finalita' perseguita dalla legge, nella fattispecie, e' quella di garantire agli utenti una balneazione sicura, ossia una fruizione immediata e diretta, in condizioni di massima sicurezza, dello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare;
3) che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, demanda la definizione delle prestazioni indispensabili, e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, ad accordi tra le parti;
4) che le associazioni di categoria degli stabilimenti balneari della Regione Emilia Romagna, e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori addetti al servizio di assistenza alla balneazione, benche' piu' volte sollecitate in tal senso da questa Commissione di garanzia, anche nel corso di apposite audizioni, non hanno raggiunto alcun accordo in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
5) che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione di garanzia e' tenuta a deliberare una provvisoria regolamentazione, sull'insieme delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
6) che la fissazione di una specifica disciplina e' necessaria per garantire agli utenti certezza delle regole poste a garanzia delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;
Tenuto conto:
1) che l'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza balneare n. 1/2012, adottata dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n. 4049 del 28 marzo 2012, prevede che l'attivita' balneare nella predetta Regione debba avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana di settembre e che, durante tale periodo, i servizi di salvataggio debbano funzionare secondo le modalita' indicate dalla lettera C) della citata ordinanza, recante «Disciplina particolare dei servizi di salvamento»;
2) che l'art. 1, lettera C), di tale ordinanza prevede che il servizio di assistenza alla balneazione debba essere garantito anche in presenza di vertenze sindacali degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione;
3) che l'art. 3, lettera C), dell'ordinanza citata stabilisce che i titolari degli stabilimenti possano assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, e che tali postazioni di salvataggio non debbano essere posizionate ad una distanza maggiore di 150 metri lineari tra loro, con una tolleranza pari al 10% in caso di comprovata necessita', e fatte salve le diverse disposizioni dettate dai Comuni di Ravenna e Comacchio;
Premesso altresi':
1) che, con delibera del 5 giugno 2012, la Commissione di garanzia ha formulato una proposta di Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna;
2) che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la Commissione, in data 8 giugno 2012, ha sottoposto alle parti la propria proposta, invitandole a pronunciarsi nel merito;
3) che detta proposta e' stata trasmessa, altresi', alle associazioni degli utenti di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
4) che l'ADICONSUM, con nota del 18 giugno 2012, ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta formulata dalla Commissione di garanzia;
5) che, con nota del 18 giugno 2012, la Segreteria regionale dell'Emilia Romagna dell'Organizzazione sindacale Filcams CGIL ha espresso rilievi critici sulla proposta della Commissione, contestando l'assoggettabilita' del servizio reso dagli addetti al servizio di assistenza alla balneazione alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
6) che, con note del 31 maggio 2012 e del 18 giugno 2012, Oasi Confartigianato, pur condividendo il contenuto del testo trasmesso dall'Organo di garanzia, ha formulato la proposta di prevedere, in caso di sciopero, un servizio minimo inferiore rispetto a quello indicato dalla Regione Emilia Romagna con l'ordinanza balneare n. 1/2012, nonche' il divieto di astensione dal servizio nell'altissima stagione, nei giorni festivi e nei fine settimana;
7) che, con nota del 22 giugno 2012, anche Legacoop Emilia Romagna, pur condividendo la proposta della Commissione, ha formulato alcune richieste di integrazione, come la previsione di un periodo di divieto totale dell'astensione dal servizio nell'altissima stagione, nei giorni festivi e nei fine settimana, nonche' la possibilita' di aumentare, in caso di sciopero, la distanza tra le postazioni presidiate;
8) che la Commissione ha disposto l'audizione delle parti per la data del 4 luglio 2012;
9) che, nel corso dell'audizione, la parte sindacale ha ribadito la propria contrarieta' alla proposta di regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione; CNA Emilia Romagna ha affermato di condividere la posizione espressa dalla Regione Emilia Romagna con l'ordinanza n. 1/12 e, conseguentemente, la proposta avanzata dalla Commissione; Oasi Confartigianato e Legacoop Emilia Romagna hanno ribadito il loro parere favorevole, riportandosi alle considerazioni gia' espresse nelle memorie illustrative;
Ritenuto altresi' che un'eventuale, e diversa, articolazione del servizio di salvamento non sarebbe sufficiente a garantire all'utenza balneare il diritto alla vita, alla sicurezza e alla pubblica incolumita';

Delibera
ai sensi art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'approvazione della seguente Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia Romagna:
Art. 1
Individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso
di sciopero

In caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza balneare della Regione Emilia Romagna, i soggetti che promuovono l'astensione, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e i titolari degli stabilimenti balneari, anche riuniti in forma collettiva, garantiranno il servizio di assistenza balneare, assicurando la presenza di una postazione di salvataggio ogni 150 metri, fatte salve specifiche e motivate deroghe rilasciate dalla Regione Emilia Romagna.
 
Art. 2

Periodo di franchigia

Non saranno proclamati scioperi da effettuarsi nell'arco temporale compreso tra il 13 ed il 16 agosto.
 
Art. 3

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente regolamentazione, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
Dispone la notifica della presente delibera ai titolari degli stabilimenti balneari della Regione Emilia Romagna, per il tramite delle Associazioni di categoria piu' rappresentative nel settore turistico, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA e Legacoop, alla Segreteria regionale dell'Emilia Romagna dell'Organizzazione sindacale Filcams CGIL, maggiormente rappresentativa dei lavoratori addetti al servizio di assistenza balneare, nonche' la trasmissione della stessa alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, alla Regione Emilia Romagna, ai Prefetti di Bologna, Ferrara, Forli' - Cesena, Rimini, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Parma;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e l'inserimento sul sito internet della Commissione di garanzia.
Roma, 9 luglio 2012

Il presidente: Alesse
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone