Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 luglio 2012, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
- 1. (Omissis).
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3.-8. (Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del citato
decreto-legge n. 1 del 2012:
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
- 1.-3. (Omissis).
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e
va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le
voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5.-8. (Omissis).».
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'».



 
Art. 2

Tipologia di attivita'

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita' stragiudiziale e attivita' giudiziale. Le attivita' giudiziali sono distinte in attivita' penale e attivita' civile, amministrativa e tributaria.
 
Art. 3

Attivita' stragiudiziale

1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.
 
Art. 4

Attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. L'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso puo' essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso e' aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 140-bis (Azione di classe). - 1. I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui
al comma 2 nonche' gli interessi collettivi sono tutelabili
anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni
del presente articolo. A tal fine ciascun componente della
classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o
comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della
responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno
e alle restituzioni.
2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento
della responsabilita' e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni in favore degli utenti
consumatori. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile;
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto o servizio nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto
rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
classe, senza ministero di difensore anche tramite posta
elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia
a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale
fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal
comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre
all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi
costitutivi del diritto fatto valere con la relativa
documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria,
anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9,
lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli
articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla
notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito
successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione
notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide
con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l'omogeneita' dei diritti individuali
tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il
proponente non appare in grado di curare adeguatamente
l'interesse della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e'
reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice
regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di
procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a
cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna
pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione,
anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale determina altresi' il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa,
efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
prove o argomenti; onera le parti della pubblicita'
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art.
1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio
omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In
questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un
termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad
un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo
verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal
giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine
senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su
istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute
ai singoli aderenti. In caso di accoglimento di un'azione
di classe proposta nei confronti di gestori di servizi
pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto
di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei
consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi
eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva
decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono
esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli
accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della
sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene
altresi' conto dell'entita' complessiva della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche'
delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa' stato
anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione
collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le
parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo.».



 
Art. 5

Determinazione del valore della controversia

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia e' determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa e' determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando cio' non e' possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' della stessa.
 
Art. 6

Procedimenti arbitrali

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attivita' stragiudiziale.
 
Art. 7

Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
 
Art. 8

Cause di lavoro

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e' ridotto di regola fino alla meta'.
 
Art. 9
Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e
gratuito patrocinio

1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo' essere ridotto fino alla meta'. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta' anche in materia penale.



Note all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, reca: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (Testo A)».



 
Art. 10

Responsabilita' processuale aggravata e pronunce in rito

1. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 96 del Codice di
procedura civile:
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente
determinata.».



 
Art. 11
Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale civile,
amministrativa e tributaria

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
2. Il compenso e' liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.
9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.
 
Art. 12

Attivita' giudiziale penale

1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.
3. Si tiene altresi' conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso puo' essere diminuito fino alla meta'.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.
 
Art. 13

Parte civile

1. I parametri previsti per l'attivita' giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attivita' giudiziale civile.
 
Art. 14

Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso e' liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attivita'.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita' istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attivita' ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita' connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
 
Art. 15

Tipologia di attivita'

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attivita' svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:
a) amministrazione e custodia;
b) liquidazione di aziende;
c) valutazioni, perizie e pareri;
d) revisioni contabili;
e) tenuta della contabilita';
f) formazione del bilancio;
g) operazioni societarie;
h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
i) assistenza in procedure concorsuali;
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
m) sindaco di societa'.
2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attivita' diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso e' determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.
 
Art. 16

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:
a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;
b) «valore della pratica»: entita' numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attivita' professionali;
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
d) «attivita'»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
e) «passivita'»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;
f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 2424 del Codice
civile:
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies
con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei
patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.».



 
Art. 17

Parametri generali

1. Il compenso del professionista e' determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficolta', complessita' della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
2. Il valore della pratica e' determinato, in relazione alle singole attivita' svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso e' di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonche' utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
 
Art. 18

Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione puo' essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista puo' essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
 
Art. 19

Amministrazione e custodia

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende e' determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita', e il compenso e' liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili.
 
Art. 20

Liquidazioni di aziende

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, e' determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso e' liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 1977, 2275, 2309 e
2487 del Codice civile:
«Art. 1977 (Nozione). - La cessione dei beni ai
creditori e' il contratto col quale il debitore incarica i
suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune
sue attivita' e di ripartirne tra loro il ricavato in
soddisfacimento dei loro crediti.».
«Art. 2275 (Liquidatori). - Se il contratto non prevede
il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non
sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione e' fatta
da uno o piu' liquidatori, nominati con il consenso di
tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del
tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volonta' di
tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa
su domanda di uno o piu' soci.».
«Art. 2309 (Pubblicazione della nomina dei
liquidatori). - La deliberazione dei soci o la sentenza che
nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa
cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere,
entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati
in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.»
«Art. 2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di
svolgimento della liquidazione). - Salvo che nei casi
previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art.
2484 non abbia gia' provveduto l'assemblea e salvo che
l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia,
gli amministratori, contestualmente all'accertamento della
causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei
soci perche' deliberi, con le maggioranze previste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di
funzionamento del collegio in caso di pluralita' di
liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli
cui spetta la rappresentanza della societa';
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare
riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di
essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di
essi; gli atti necessari per la conservazione del valore
dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,
anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui
al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di
singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel
caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi,
adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea puo' sempre modificare, con le maggioranze
richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o
dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o,
quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza
di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.».



 
Art. 21

Valutazioni, perizie e pareri

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e' determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
 
Art. 22

Revisioni contabili

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonche' per il riordino di contabilita', per l'accertamento dell'attendibilita' dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita' e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
 
Art. 23

Tenuta della contabilita'

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita' ordinaria, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita' risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita' semplificata, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
 
Art. 24

Formazione del bilancio

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
 
Art. 25

Operazioni societarie

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del capitale sottoscritto ed e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del totale delle attivita' delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attivita' professionale svolta, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
 
Art. 26
Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza
economico-finanziaria

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, e' determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passivita' accollate dal cessionario, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria e' determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
 
Art. 27

Assistenza in procedure concorsuali

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresi', nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, e' determinato in funzione del totale delle passivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta' nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.
 
Art. 28

Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonche' per la rappresentanza tributaria, e' determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria e' determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
 
Art. 29

Sindaco di societa'

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di societa' che svolge i controlli di legalita' e sull'amministrazione della societa' e' determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Quando la funzione di sindaco e' svolta in societa' di semplice amministrazione di beni immobili di proprieta', in societa' dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in societa' in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta'.
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.
 
Art. 30

Tipologia di attivita'

1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita' notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della societa'.
4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attivita' non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attivita' di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, e' compresa tra gli «altri atti».
 
Art. 31

Criteri

1. Per valore di riferimento si intende:
a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entita' del credito garantito;
c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.
 
Art. 32

Parametro

1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso e' liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.
2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento e' quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia il compenso e' liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate piu' tabelle e piu' voci della medesima tabella.
6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo puo' essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.
7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore e' inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.
8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, e', di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.
 
Art. 33

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
 
Art. 34

Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».
 
Art. 35

Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:
P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
 
Art. 36

Complessita' della prestazione

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
 
Art. 37

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita';
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilita';
e) idraulica;
f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.
 
Art. 38
Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.
 
Art. 39

Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:
CP=V×G×Q×P
 
Art. 40

Altre professioni

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e' liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
 
Art. 41

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
 
Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012 Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2
 
Tabella A - Avvocati
Parte di provvedimento in formato grafico



Tabella B - Avvocati
Parte di provvedimento in formato grafico



Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico



Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico



Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico



Tabella D
Parte di provvedimento in formato grafico

 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone