Gazzetta n. 194 del 21 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 luglio 2012 |
Concessione del trattamento di mobilita' per i lavoratori delle societa' appartenenti ai «Consorzi agrari». (Decreto n. 66837). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; Visti gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 agosto 2011, 8 agosto 2011 e 26 settembre 2011 relativi alle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e/o della proroga del trattamento di mobilita', ai sensi l'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore di un numero massimo di n. 136 unita' lavorative; Visti i decreti interministeriali nn. 56861 del 26 gennaio 2011, 59593 del 16 maggio 2011 e 62513 del 28 ottobre 2011; Viste le note con le quali le Regioni Abruzzo (2 agosto 2011), Basilicata (28 febbraio 2012), Campania (9 settembre 2011), Calabria (31 agosto 2011), Emilia Romagna (13 maggio 2011), Lazio (7 settembre 2011), Marche (5 settembre 2011 e 5 ottobre 2011), Puglia (5 settembre 2011), Sardegna (7 febbraio 2012) e Veneto (31 agosto 2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (40%) che sara' concesso in favore dei lavoratori gia' licenziati dalle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Vista la nota n. 9871, del 16 marzo 2012, presentata dall'INPS, contenente i nominativi dei n. 81 aventi diritto al trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi l'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
E' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 agosto 2011, 8 agosto 2011 e del 26 settembre 2011 in favore di un numero massimo di n. 31 lavoratori ubicati presso varie unita' aziendali delle societa' appartenenti ai Consorzi Agrari. Il trattamento e' erogato per i periodi sotto indicati in favore di: n. 4 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2011 all'8 novembre 2011; n. 2 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2011 all'8 novembre 2011; n. 6 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 1° dicembre 2011; n. 2 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 20 luglio 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 3 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 5 maggio 2011 al 31 dicembre 2011; n. 7 lavoratori per il periodo dal 3 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011; n. 2 lavoratori per il periodo dall'8 marzo 2011 al 31 dicembre 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 27 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 10 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 10 novembre 2011 al 31 dicembre 2011; Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 281.046,24. |
| Art. 2
E' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 agosto 2011, 8 agosto 2011 e del 26 settembre 2011, in favore di un numero massimo di n. 19 lavoratori ubicati presso varie unita' aziendali delle societa' appartenenti ai Consorzi Agrari. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per i periodi sotto indicati in favore di: n. 2 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2011 all'8 novembre 2011; n. 4 lavoratori per il periodo dal 9 novembre 2011 al 31 dicembre 2011; n. 2 lavoratori per il periodo dal 9 settembre 2011 al 31 dicembre 2011; n. 2 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 2 dicembre 2011; n. 6 lavoratori per il periodo dal 2 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011; n. 2 lavoratori per il periodo dal 21 luglio 2011 al 31 dicembre 2011; n. 1 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 27 maggio 2011. Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 101.016,87. |
| Art. 3
E' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito negli accordi intervenuti presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 agosto 2011, 8 agosto 2011 e del 26 settembre 2011, in favore di un numero massimo di n. 5 lavoratori ubicati presso varie unita' aziendali delle societa' appartenenti ai Consorzi Agrari. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30% per i periodi sotto indicati in favore di: n. 2 lavoratori per il periodo dal 9 novembre 2011 al 31 dicembre 2011; n. 2 lavoratori per il periodo dal 3 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011; n. 1 lavoratore per il periodo dal 28 maggio 2011 al 31 dicembre 2011. Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 14.886,35. |
| Art. 4
E' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 agosto 2011, 8 agosto 2011 e del 26 settembre 2011, in favore di un numero massimo di n. 36 lavoratori ubicati presso varie unita' aziendali delle societa' appartenenti ai Consorzi Agrari. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40% per i periodi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 per n. 36 lavoratori. Sul Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 494.773,92. |
| Art. 5
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 891.723,38, gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate. |
| Art. 6
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato Grilli |
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