Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 giugno 2012
Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;
Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' la conseguente circolare emanata dallo stesso Ministero con la quale sono fornite le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo;
Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;
Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007;
Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del D.M. 20 giugno 2005» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia e che a tali fini, il Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni d'investimento mobiliari chiusi;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'art. 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 3, che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante «Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) «Soggetti beneficiari»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonche' i consorzi;
c) «Imprese femminili»: le imprese, di micro, piccola e media dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le societa' cooperative e le societa' di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le societa' di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
d) «Piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria»: le imprese di piccola dimensione che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, hanno prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti, almeno il 50 percento del loro fatturato nei confronti di imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Ai fini della presentazione delle richieste di garanzia e della valutazione del merito creditizio, per tali imprese si applica quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 6-quater del Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche;
e) «Imprese sociali»: le imprese di micro, piccola e media dimensione che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2006, n. 97, esercitano, in via stabile e principale, un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale ed iscritte nell'«apposita sezione» del Registro delle Imprese prevista all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche e integrazioni;
f) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
g) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
h) «Regioni dell'Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
i) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 23 settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.
 
Art. 2

Ambito e finalita' di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. E' altresi' definita la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.
 
Art. 3
Operazioni finanziarie con copertura massima del Fondo fino all'80
percento

1. La garanzia diretta del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate all'attivita' di impresa, riferite a:
a) soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni del Mezzogiorno;
b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonche' a fornire alle medesime imprese la liquidita' necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 4, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al comma 1 abbiano ad oggetto l'anticipazione di crediti verso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 4, il consolidamento di passivita' di cui all'art. 6 o interventi sul capitale di rischio di cui all'art. 7, la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono concesse entro le rispettive misure massime indicate nei medesimi articoli 4, 6 e 7.
5. Per la concessione della garanzia del Fondo sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1, lettera a), qualora riferite a soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza, e a condizione che siano conformi alle linee guide trasmesse al Gestore dal Ministero dello sviluppo economico, le Riserve «PON Ricerca e Competitivita'», «POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e «POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» del Fondo sono utilizzate in via prioritaria.
6. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 1,5 milioni di euro. Tale importo massimo e' innalzato a 2,5 milioni di euro per:
a) le operazioni finanziarie garantite a valere sulle Riserve «PON Ricerca e Competitivita'», «POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» e «POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» del Fondo;
b) le operazioni finanziarie di cui al comma 1 che presentano le caratteristiche di cui agli articoli 4, 5 e 7.
 
Art. 4

Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni

1. La garanzia diretta del Fondo e' concessa fino alla misura massima del 70 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso, accordate ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, tali crediti devono essere certificati dall'Amministrazione debitrice, sia nell'ammontare, sia nella loro certezza, esigibilita' e liquidita', secondo le modalita' previste dai decreti di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e all'art. 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attuativi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'importo dell'operazione finanziaria per la quale e' presentata richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo non puo' essere superiore all'ammontare dei crediti di cui al comma 1.
3. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
4. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 per cento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
5. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro.
6. Relativamente alle operazioni di cui al comma 1, non e' dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo a fronte dell'ammissione alla garanzia.
 
Art. 5

Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, per le operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attivita' di impresa, aventi durata non inferiore a 36 mesi e concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo e' concessa fino alla misura massima del 70 percento dell'ammontare dell'operazione stessa. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al presente comma abbiano ad oggetto il consolidamento di passivita' a breve termine, ai fini del riconoscimento della predetta misura massima di copertura nonche' dell'importo massimo garantibile di cui al comma 4, l'operazione finanziaria per la quale e' richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso, nonche' appartenente ad un differente gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento.
2. Nei limiti della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 70 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro.
 
Art. 6

Altre operazioni di consolidamento di passivita'

1. Per le operazioni di consolidamento di passivita' a breve termine accordate dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato al soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario, la garanzia diretta del Fondo, su tutto il territorio nazionale, e' concessa fino alla misura massima del 30 percento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 30 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima del 60 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino al 60 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 1,5 milioni di euro.
 
Art. 7

Operazioni sul capitale di rischio

1. Sono ammesse alla garanzia diretta del Fondo le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale, se compiute dai fondi comuni di investimento mobiliari chiusi per il tramite delle societa' di gestione del risparmio e delle societa' di gestione armonizzate oltre che dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo e' concessa fino alla misura massima del 50 percento. Essa copre fino al 50 percento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle azioni o quote dell'impresa partecipata, come risultanti dagli atti di compravendita e/o di sottoscrizione. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni, deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione, effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti richiedenti.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 60 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto investitore.
4. Le partecipazioni garantite dal Fondo devono essere detenute per un periodo non inferiore a 24 mesi e non superiore a 7 anni, pena la decadenza della garanzia.
5. L'importo massimo garantibile dal Fondo, per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 2,5 milioni di euro.
6. Il Fondo puo' garantire operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza complessivamente fino a 50 milioni di euro di ammontare garantito. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, puo' essere aggiornato l'importo massimo garantibile dal Fondo per dette operazioni.
 
Art. 8

Altre operazioni finanziarie

1. Per le operazioni finanziarie diverse da quelle di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, comunque finalizzate all'attivita' di impresa, concesse ai soggetti beneficiari ubicati su tutto il territorio nazionale, la garanzia diretta del Fondo e' concessa fino alla misura massima del 60 percento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia diretta del Fondo copre fino al 60 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
4. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al presente articolo, e' pari a 1,5 milioni di euro.
 
Art. 9

Commissioni per la garanzia

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 6, per l'ammissione alla garanzia non e' dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo relativamente alle operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7, riferite a:
a) soggetti beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
b) imprese femminili;
c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
e) imprese sociali;
f) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.
2. Nei casi non previsti dal comma 1, il soggetto richiedente versa al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione espressa in termini di percentuale, applicata una tantum all'importo garantito dal Fondo e variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita e della dimensione del soggetto beneficiario, la cui misura e' riportata, distintamente per gli interventi di garanzia diretta e di controgaranzia del Fondo, nelle tabelle allegate al presente decreto.
3. Per le operazioni finanziarie di cui all'art. 7, oltre alla commissione una tantum di cui al comma 2, versata a seguito della concessione della garanzia, e' altresi' versata al Fondo, a pena di decadenza, una commissione annuale, per ciascuno degli anni di detenzione della partecipazione, nella misura dello 0,25 percento dell'importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,50 percento dell'importo garantito per gli anni successivi.
 
Art. 10

Accantonamento al Fondo

1. A fronte dell'ammissione alla garanzia del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non puo' essere inferiore al 6 percento dell'importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria. In relazione al profilo di rischio delle diverse tipologie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo, ovvero alla rischiosita' del soggetto beneficiario, il Comitato di gestione del Fondo puo' innalzare la predetta percentuale di accantonamento.
 
Art. 11

Innalzamento delle percentuali di copertura

1. In tutti i casi previsti dal presente decreto in cui le percentuali di copertura del Fondo, cosi' come le percentuali massime di copertura applicabili dai confidi e dagli altri fondi di garanzia sulle operazioni per le quali e' richiesta la controgaranzia del Fondo, siano inferiori all'80 percento, ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata dal presente decreto all'80 percento, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di copertura del Fondo puo' essere innalzata fino alla misura dell'80 percento nel caso in cui l'operazione finanziaria:
a) sia garantita dal Fondo utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del medesimo Fondo, i contributi apportati da banche, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalita' definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 11, comma 5;
b) benefici della controgaranzia rilasciata dal Fondo Europeo degli Investimenti.
 
Art. 12

Informazione alle imprese

1. I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo comunicano, in sede di domanda, le condizioni economiche applicate alle imprese per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia, ovvero per il rilascio della garanzia, nel caso di controgaranzia.
2. L'ammissione alla garanzia del Fondo e' comunicata ai soggetti beneficiari dal Comitato di gestione per il tramite del Gestore del Fondo. Il Comitato di gestione puo' prevedere ulteriori disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazioni alle imprese.
3. I soggetti richiedenti la garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni riportati nelle Disposizioni operative del Fondo.
 
Art. 13

Norme finali

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal Regolamento del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2012

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2012 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 294
 
Allegato n. 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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