Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT |
DECRETO 29 marzo 2012 |
Nuove disposizioni per la concessione dei contributi ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958, n. 174. |
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IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 46, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo temine, contratti di rivendita e di cambio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, come edificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Piero Gnudi, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297, di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, registro n. 10, foglio n. 247, con il quale e' stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2011, registro n. 1, foglio n. 347, con il quale e' stato conferito al consigliere Caterina Cittadino l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 702, che ha previsto lo stanziamento per la concessione di' contributi, a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che interessino il movimento turistico; Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/1955 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute; Visto altresi' l'art. 12, legge 4 marzo 1958, n. 174, che prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti, che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile; Vista la direttiva del Ministro per il turismo pro tempore in data 15 settembre 2009 con la quale vengono individuati criteri generali per la valutazione delle iniziative da ammettere ai contributi di' cui trattasi; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010, registro n. 11, foglio n. 248, recante «Disposizioni per la concessione di contributo agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 ed all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, nonche' disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011, registro n. 15, foglio n. 57, relativo alla fissazione dei termini di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2011, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2011, registro n. 19, foglio n. 134, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2010 in materia di concessione di contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, nonche' istituzione del riconoscimento Patrimonio d'Italia per la tradizione; Vista la circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 marzo 1987, recante le modalita' di presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento di attivita' dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile di cui alla citata legge n. 174/1958; Considerato che, allo stato, la disciplina per la concessione di contributi ai sensi delle citate leggi, contenuta in diversi provvedimenti, non facilita la chiarezza delle procedure da seguire da parte dei destinatari dei contributi di cui trattasi; Rilevata, altresi', in particolare la necessita' di intervenire individuando nuove regole e criteri di valutazione per quanto riguarda le istanze per la concessione di contributi ai sensi della legge n. 174/1958, attualmente ancora disciplinati dalle disposizioni di cui alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/TUR; Ritenuto, pertanto, necessario pervenire ad una regolamentazione complessiva, organica e omogenea relativamente alle attivita' di concessione dei contributi di cui alle citate leggi con l'obiettivo, fra l'altro, di poter destinare il contributo finanziario dello Stato prioritariamente a quelle manifestazioni e/o iniziative che siano maggiormente in grado di sviluppare e valorizzare l'offerta turistica dei territori in un'ottica non strettamente locale; Visto lo stanziamento del capitolo 869 «Contributi a enti ed altri organismi» del centro di responsabilita' n. 17, ove affluiscono indistintamente le risorse destinate agli interventi di cui alle predette leggi n. 702/1955, n. 44/1982 e n. 174/1958; Considerato che occorre altresi' provvedere a definire l'entita' delle risorse finanziarie destinate rispettivamente alle finalita' di cui alle citate leggi n. 702/1955, n. 44/1982 e n. 174/1958 nell'ambito dello stanziamento unitario del capitolo «869» sopraindicato;
Emana il seguente decreto:
Art. 1 Disciplina per l'attivita' di concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e alla legge 4 marzo 1958 , n. 174
1. Il presente decreto disciplina la concessione del contributo dello Stato a favore di: a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni e integrazioni; b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44; c) enti senza scopo di lucro che svolgono attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 delle legge 4 marzo 1958, n. 174. 2. I contributi di cui al comma 1 sono disposti unicamente a favore degli enti aventi diritto che hanno la responsabilita' amministrativa e contabile della organizzazione della manifestazione e/o iniziativa. |
| Art. 2 Modalita' e termini di presentazione delle istanze ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 i soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 del presente decreto che chiedono di essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, come modificato dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inviano la relativa istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma. 2. Le istanze sono presentate secondo le cadenze sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo: 15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno; 31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno. 3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro i termini indicati ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere corredate da apposita relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e /o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonche' ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario. Unitamente alla istanza sono trasmessi un dettagliato programma di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite. 5. Non sono ammesse a contributo le manifestazioni e/o iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'ente promotore. 6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia. |
| Art. 3
Modalita' e termini di presentazione delle istanze di contributo ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174
1. Gli enti senza scopo di lucro possono formulare richiesta di contributo ai sensi della legge n. 174/1958: a) per l'organizzazione di specifiche iniziative e/o manifestazioni turistiche dirette ad incrementare il movimento turistico; b) per l'attuazione di attivita' finalizzate alla promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile. 2. Ciascun ente puo' presentare una sola istanza per anno con le modalita' e secondo i termini previsti di cui all'art. 2 del presente decreto. Le predette istanze devono essere corredate, oltre che della documentazione di cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto, anche con copia conforme dell'atto costitutivo e annesso statuto. |
| Art. 4 Valutazione delle istanze
1. Per la valutazione delle istanze di cui al presente decreto e' istituito un apposito comitato nominato con decreto del Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, e composto da cinque membri, scelti anche tra esperti nel mondo del turismo, della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Il comitato opera senza oneri a carico dell'amministrazione. 2. Il comitato provvede alla valutazione delle istanze per la richiesta di contributi presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702, dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e della legge 4 marzo 1958, n. 174. A tali fini il comitato provvede a valutare separatamente le istanze presentate ai sensi delle leggi sopracitate, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei criteri e parametri predeterminati. 3. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni per iniziative e/o manifestazioni turistiche sono sottoposte a valutazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando i seguenti criteri e parametri: a) manifestazioni che rientrano in una o piu' tipologie di offerta turistica individuate e definite dall'art. 22 del codice del turismo, fino a punti 30; b) manifestazioni che interpretano particolarmente la tradizione e la tipicita' del territorio o che valorizzano il made in Italy, fino a punti 10; c) manifestazioni che assumono rilievo ai fini turistici di carattere interregionale, nazionale e/o internazionale, in considerazione della loro elevata notorieta' e dell'entita' dei flussi turistici richiamati, fino a punti 20; d) manifestazioni che promuovono borghi meno conosciuti (con massimo 50.000 abitanti) di particolare valenza paesaggistica e/o con patrimonio storico e architettonico di pregio, fino a punti 20; e) manifestazioni che favoriscono il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici, fino a punti 10; f) manifestazioni che favoriscono un turismo ecocompatibile, accessibile e sociale, secondo le definizioni adottate dall'OMT e dalla Comunita' europea, fino a punti 10. 4. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, sono valutate con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando i seguenti criteri e parametri: a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificita' delle attivita' svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilita' organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25; b) iniziative di istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o alla tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 25; c) adeguatezza del programma formativo rispetto alle diverse qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di professionalita', fino a punti 25; d) rispondenza al mercato delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al miglioramento delle condizioni occupazionali, fino a punti 25. 5. Le istanze presentate ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174, sono valutate con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, utilizzando, oltre che i criteri di cui al comma 3 del presente articolo, anche i seguenti criteri e parametri: a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificita' delle attivita' svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilita' organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25; b) presenza sul territorio e entita' della compagine sociale, fino a punti 25; c) finalizzazione delle attivita' programmate alla promozione dello sviluppo del turismo giovanile o sociale, fino a punti 25; d) qualita', articolazione ed ampiezza delle iniziative programmate, fino a punti 25. 6. Sono ammesse a contributo le istanze che raggiungono un punteggio minimo pari ad almeno il 50% della media dei punteggi assegnati a tutte le istanze valutate con la medesima griglia di criteri e parametri. |
| Art. 5 Determinazione del contributo
1. L'entita' del contributo da assegnare e' calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione. 2. In ogni caso l'entita' del contributo non puo' comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore per quanto riguarda le istanze presentate ai sensi della legge n. 702/1955. Per le istanze presentate ai sensi della legge n. 174/1958 l'entita' del contributo non puo' essere superiore a euro 25.000,00 e non puo' comunque eccedere l'eventuale deficit risultante dal bilancio annuale e, nel caso di contributi per manifestazioni ed iniziative, il 50% della quota partecipativa dell'ente promotore. 3. L'amministrazione provvede a comunicare all'ente che ha presentato l'istanza l'entita' del contributo assegnato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori del comitato relativi alla valutazione delle istanze di ciascun semestre. |
| Art. 6 Liquidazione del contributo
1. La liquidazione del contributo assegnato e' disposta a manifestazione conclusa, previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti e associazioni dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, preferibilmente in via telematica tramite posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 5, comma 3: a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione dalla quale risultino documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno altresi' essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovra' essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione dovra' essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorita' locale o mediante autocertificazione. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano presentato istanza di contributo relativamente alle attivita' finalizzate alla promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto devono presentare una dettagliata relazione sulle attivita' svolte e sull'impatto delle stesse sul turismo sociale o giovanile. b) rendicontazione delle entrate (comprensive anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione da parte delle regioni, dei comuni e delle province, approvata con delibera della giunta o con determinazione dirigenziale; c) per gli altri enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali e enti senza scopo di lucro dovra' essere esibito il consuntivo della manifestazione o delle attivita' svolte in favore della promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarita' delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa; d) gli enti morali e le organizzazioni cooperative e gli enti senza scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo. 2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'amministrazione procede ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato. 3. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriore documentazione, fermo restando che non e' ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione. |
| Art. 7 Ripartizione delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attivita' di concessione dei contributi di cui al presente decreto sono ripartite, per l'anno 2012 e seguenti, come segue: 80% per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 e all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44; 20% per gli interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174. 2. Con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, e' definita, nell'ambito delle disponibilita' stanziate in bilancio ai sensi di quanto previsto al comma precedente, la quota destinata ai contributi per le iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel primo semestre e quella destinata alle iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre, tenendo a riferimento l'andamento storico e il numero delle domande pervenute alla predetta data. Con lo stesso decreto sono anche definite le risorse da destinare, nell'ambito di ciascuna delle quote individuate, alle iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, ed alla realizzazione delle attivita' in favore della promozione dello sviluppo del turismo sociale o giovanile. |
| Art. 8
Modulistica per la presentazione delle istanze ai sensi delle leggi n. 702/1955 e n. 174/1958
1. Per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi delle leggi 4 agosto 1955, n. 702 e 4 marzo 1958 , n. 174, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo predispone la modulistica che sara' pubblicata sul sito web dell'amministrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 9 Disposizioni finali
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 2010, decreto ministeriale 28 luglio 2011 e decreto ministeriale 24 maggio 2011, nonche' la circolare 8 luglio 1987, n. 2/IV. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione.
Roma, 29 marzo 2012
Il Ministro: Gnudi
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 258 |
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