Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2012 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 25 luglio 2012
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).


LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare:
l'art. 34, comma 2, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
l'art. 37, comma 2, il quale dispone che la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;
Visto l'accordo sancito con atto rep. n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 che disciplina, ai sensi del citato art. 34, i contenuti, le articolazioni e le modalita' di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Visto l'accordo sancito con atto rep. n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 che disciplina, ai sensi del citato art. 37, la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione, nonche' dell'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti;
Vista la nota del 20 marzo 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso il documento indicato in oggetto;
Vista la lettera in data 23 marzo 2012, con la quale il predetto documento e' stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Amministrazioni centrali interessate;
Vista la lettera in data 2 aprile 2012 con la quale il Ministero della salute ha rappresentato l'esigenza di condurre con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ulteriori approfondimenti sui contenuti del documento in parola;
Vista la nota del 16 maggio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione del documento di cui trattasi, che tiene conto delle modifiche concordate con il Ministero della salute;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 25 giugno 2012, sono state concordate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome alcune modifiche del testo in argomento;
Vista la nota del 26 giugno 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del suddetto documento, parte integrante del presente atto, che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica;
Vista la lettera in data 27 giugno 2012, con la quale tale definitiva versione e' stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;
Vista la lettera del 3 luglio 2012 con le quale, la Regione Veneto, in qualita' di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, ha trasmesso l'avviso tecnico favorevole sulla predetta versione definitiva del documento in parola;
Vista la nota dell'11 luglio 2012 con la quale il Ministero della Salute ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla suddetta versione definitiva del documento;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento, allegato A) parte integrante del presente atto, recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni», nella versione definitiva trasmessa con la lettera in data 26 giugno 2012 di cui in premessa.

Roma, 25 luglio 2012

Il Presidente: Gnudi Il segretario: Siniscalchi
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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