Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2012, n. 139
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, recante le modalita' per l'individuazione dei materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e sue successive modificazioni;
Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie di polietilentereftalato riciclato;
Vista la richiesta dell'Associazione italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcoliche volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato anche al settore delle bibite analcoliche;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data 8 luglio 2011;
Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 21 settembre 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 11 ottobre 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 21 giugno 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione dell'articolo 13-ter del decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973

1. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, dopo la parola «naturale» sono aggiunte le seguenti «e bevande analcoliche».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro: Balduzzi
Visto, Il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. salute e MIN.lavoro, registro n. 11, foglio n. 242



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
- Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del
22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei
materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
prodotti alimentari, e' stato pubblicato nella GUUE serie L
n. 384 del 29 dicembre 2006.
- Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del
27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di
plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e
che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, e' stato
pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.
- Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del
14gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari, e' stato pubblicato nella GUUE serie L
n. 12 del 15 gennaio 2011.
- La legge 30 aprile 1962, n.283 (Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il decreto del Ministro della Salute 22 dicembre
2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21
marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
37 del 14 febbraio 2006.
- Il decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2010,
n. 113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in
polietilentereftalato riciclato) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2010.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'articolo 13-ter del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 13-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito
all'art. 13 e' consentita la produzione di bottiglie in
polietilentereftalato a condizione che:
a) le bottiglie di recupero siano costituite da
polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al
contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal
presente decreto;
b) i produttori di bottiglie impieghino
polietilentereftalato riciclato accompagnato da una
documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test
che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di
garantire la conformita' dell'oggetto finito all'art. 3 del
regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere
almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono
venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale e
bevande analcoliche.
3. I produttori di bottiglie che impieghino materia
prima plastica riciclata devono notificare all'Autorita'
sanitaria territorialmente competente l'impiego di
polietilentereftalato riciclato.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o
commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a
quelle originarie dei Paesi contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, nonche' della Turchia.».



 
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