Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (( nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. ))".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni
e servizi e trasparenza delle procedure

1. ((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. ((Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.))
2. ((All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese».))
((2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: «Nel caso di lavori,»;))
(( b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;))
(( c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base»;))
(( d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale».))
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta convenzione.
4. Al comma 3((-bis)) dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.
7. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale.))
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'((articolo 2)) del decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che trovera' applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da' comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura)).
15. ((Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e' prorogata fino al 30 giugno 2013, ((a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi)). L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedente comma 15.
((16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».))
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni ((nonche' per le ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza)).
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21. ((Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilita' economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto)). I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilita' finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24.
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: «l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.».
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi».
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ((a 25 milioni)) di euro per l'anno 2012 ((e a euro 40 milioni)) a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro ((30 milioni)) per l'anno 2012 ((e a euro 70 milioni)) a decorrere dall'anno 2013, nonche' delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ((e a euro 10 milioni)) a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
((26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.))
26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 e' sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000), come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. Acquisto di beni e servizi.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, stipula,
anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita'
pubblica, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione
ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica. In casi di particolare
interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni
contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal
miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti."
Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. Principi.
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17;
art. 1, Legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, Legge n.
109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C -
324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C.
59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente
codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e
svolgersi nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve
altresi' rispettare i principi di libera concorrenza,
parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le
modalita' indicate nel presente codice.
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso
delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
devono, ove possibile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di
partecipazione alle gare devono essere tali da non
escludere le piccole e medie imprese.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture,
ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo
III, capo IV, nonche' delle connesse opere integrative o
compensative, deve garantire modalita' di coinvolgimento
delle piccole e medie imprese (6).
2. Il principio di economicita' puo' essere
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali,
nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, le procedure di affidamento e le altre attivita'
amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui
all'art. 1 si svolge nel rispetto, altresi', delle
disposizioni stabilite dal codice civile.»
Si riporta l'art. 37 del citato decreto legislativo n.
163 del 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti.
(art. 13, L. n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995;
art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995;
art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di
tipo verticale si intende una riunione di concorrenti
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi'
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto (83).
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in
valore il quindici per cento dell'importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2,
terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle
opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che
possono essere periodicamente revisionati con il
regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto
la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite
dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si
applica l'art. 118, comma 3, ultimo periodo (84).
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo'
recedere dall'appalto (86).
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.».
Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo n.
163 del 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 41. Capacita' economica e finanziaria dei
fornitori e dei prestatori di servizi.
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n.
157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1992)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la
dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica
delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno
o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente,
nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti
in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del
bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza
congrua motivazione, limiti di accesso connessi al
fatturato aziendale.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, puo' provare la propria capacita'
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e'
presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente
aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione
probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma
1, lettere b) e c).».
Si riporta l'art. 75 del citato decreto legislativo n.
163 del 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta.
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, L. n. 109/1994; art. 8, co.
11-quater, L. n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, L.
n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10,
L. n. 62/2005)
1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 2 per cento del prezzo base.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo'
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti (176).
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia.».
Si riporta l'art. 113 del citato decreto legislativo n.
163 del 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 113. Cauzione definitiva.
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, L. n. 109/1994)
1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo
contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo
successivo nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso
di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e'
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 75, comma 7.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
con le modalita' di cui all'art. 75, comma 3, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante (251).
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.
75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria (252).
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. ».
Si riporta il testo del comma 455 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"455. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali
centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali,
degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio."
Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati
da centrali di committenza.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo
ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o
consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute
all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di
cui all'art. 32, lettere b), c), f), non possono affidare a
soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e
delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici.
Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle
amministrazioni provinciali, sulla base di apposito
disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei costi
sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche'
a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni
possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali
di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
il mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all'art. 328 del decreto del presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."
Si riporta il testo dei commi 449, 450 e 455 dell'art.
1 della citata legge n. 296 del 2006:
" 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di
cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento.
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101."
« 455. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali
centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali,
degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.»
Si riporta il testo del comma 574 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
" 574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall' art. 1, commi 449 e 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti
contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di
beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il
mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia
comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo
stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei
servizi ed il livello di aggregazione della relativa
domanda, nonche' le tipologie dei beni e dei servizi non
oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in
qualita' di stazione appaltante ai fini dell'espletamento
dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo
dei sistemi telematici."
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti."
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94:
"Art. 2 Commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi
1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa
pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza
pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di
riduzione della spesa corrente della pubblica
amministrazione, garantendo altresi' la tutela della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle
relative procedure, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento
delegato per il programma di Governo, puo' nominare un
Commissario straordinario, al quale spetta il compito di
definire il livello di spesa per acquisti di beni e
servizi, per voci di costo, delle amministrazioni
pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di
supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei
processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di
ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del
demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta'
pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di
gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario
collabora altresi' con il Ministro delegato per il
programma di governo per l'attivita' di revisione della
spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte
le amministrazioni, autorita', anche indipendenti,
organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque
denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale
partecipazione pubblica diretta e indiretta e le societa'
non quotate controllate da soggetti pubblici nonche',
limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni
regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle societa' a
totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che
gestiscono servizi di interesse generale su tutto il
territorio nazionale la disciplina del presente decreto si
applica solo qualora abbiano registrato perdite negli
ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo'
individuare, tra il personale in servizio, un responsabile
per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica
di cui al presente decreto; l'incarico e' svolto senza
corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi.
2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della
Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte
costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a
conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.
[3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato
della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte
costituzionale. ]
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al
comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2,
il Commissario, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', di differenziazione, di adeguatezza e di
leale collaborazione, formula proposte al Presidente della
regione interessata, comunicandole al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto
costituiscono principi di coordinamento della finanza
pubblica."
Si riporta il testo dell'art. 1339 del codice civile:
"1339. Inserzione automatica di clausole.
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti
dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto
inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle
clausole difformi apposte dalle parti."
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 189 recante "Regolamento di semplificazione del
procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello
Stato (n. 34, allegato 1, L. 8 marzo 1999, n. 50)" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118.
Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2002, n. 254 recante "Regolamento concernente le gestioni
dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre
2002, n. 266, S.O.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante
"Codice dell'ordinamento militare"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010,
n. 106, S.O.
Si riporta l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali.
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito
dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
di programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'art. 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti.
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
Si riporta il testo dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 Interventi per la razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa
per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema
a rete di cui all'art. 1, comma 457, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad
incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti
riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30
settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della
quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita
attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le
merceologie per le quali viene attuato il piano.
2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma
1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti
effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e
delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a
disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio
sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo
quanto definito con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi'
richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in
modalita' ASP (Application Service Provider). Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste
le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i
meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e
degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico
di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione
sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
realizzate.
4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito
del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
S.p.A. predispone e mette a disposizione delle
amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di
beni e servizi. A tale fine, Consip:
a) elabora appositi indicatori e parametri per
supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con
riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di
acquisti effettuati in via telematica, alla durata media
dei processi di acquisto;
b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di
programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle
amministrazioni pubbliche;
c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento
delle attivita' di controllo da parte dei soggetti
competenti sulla base della normativa vigente.
5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. (abrogato)
7. Le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 8, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese
disponibili, anche attraverso accesso al casellario
informatico di contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, agli organi di controllo per la verifica di
quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle
attivita' di controllo previste dalla normativa vigente.
8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 e restano ferme le disposizioni di governance di
settore in materia di verifica degli adempimenti di cui
all'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e all'art. 22, comma 8, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione del
sistema premiale e sanzionatorio previsto dalla
legislazione vigente.
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare
conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
per la fruizione dei servizi di cui al presente comma,
ovvero utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo
previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente
comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato
di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai
costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti,
interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto
di cui al quinto periodo del presente comma, senza il
pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di
cui al periodo precedente ed il relativo contributo da
versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al
comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono rinegoziati, con un
abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15
per cento.
9-ter. Il commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi, di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le
regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'art.
2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che,
unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute
a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al
decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i
tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui
all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente
articolo, gli atti e i contratti posti in essere in
violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e
qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi
restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'art. 4
del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con
modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con
decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle
voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del
Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della
spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i
servizi strumentali all'esercizio delle competenze
istituzionali del Ministero della giustizia, per
l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di
Consip S.p.A., in qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente comma
definisce altresi' i termini principali della convenzione
tra il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo'
prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti
finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza
pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da
porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di gara
svolte da Consip S.p.A.
11. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono
essere previsti, previa verifica della insussistenza di
effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di
finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli
acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle
convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su
delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2,
comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro
conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
12. La relazione di cui all'art. 26, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i
risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti
attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale
relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun
anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi.»
Si riporta il testo degli articoli 35 e 37 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 35. Intervento finanziario del Ministero.
1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa
sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
culturale per l'esecuzione degli interventi previsti
dall'art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla
meta' della stessa. Se gli interventi sono di particolare
rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il
Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero
ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30,
comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri
contributi pubblici e di eventuali contributi privati
relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici
fiscali.."
"Art. 37. Contributo in conto interessi.
1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto
interessi sui mutui o altre forme di finanziamento
accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la
realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico."



 
Art. 2
Riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non
inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando
un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla
presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. ((Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo)).
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ((In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente)).
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. ((Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo)).
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ((avviate alla predetta data)) e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni interessate ((dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,)) nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando
eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o
interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione
del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d),
ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.))
((10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.))
((10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23))-quinquies.
11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione
delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».))
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «((fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti)) nei contratti di cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ((ai sensi dell'articolo 9))» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorgazzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. ((Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa)).
((20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))
((20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.))
((20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)(( al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;))
b)(( dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:))
((«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.))
((5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;))
c)(( la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni».))
((20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni ed integrazioni:
"4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11
luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30
dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art.
8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3."
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
"3. Le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e
dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis,
del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009."
Si riporta il testo degli articoli 799, 906 e 909 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice
dell'ordinamento militare", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:
"Art. 799 Ripartizione dei volumi organici
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare
1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze
armate e' determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 12.050 dell'Esercito italiano;
2) 4.500 della Marina militare;
3) 5.700 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 24.091 dell'Esercito italiano, di cui 2.400 primi
marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;
2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi
marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;
3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi
marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;
c) volontari:
1) 75.859 dell'Esercito italiano, di cui 56.281 in
servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;
2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in
servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;
3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049 in
servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate
e' il seguente:
a) Esercito italiano: 112.000 unita';
b) Marina militare: 34.000 unita';
c) Aeronautica militare: 44.000 unita'."
"Art. 906 Riduzione dei quadri per eccedenze in piu'
ruoli
1. Se il conferimento delle promozioni annuali
determina, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici
previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al
numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e
unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e
1808, individuato con decreto annuale del Ministro della
difesa e salvo quanto disposto dall' art. 908, il
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e'
effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere
assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
per ogni Forza armata dal presente codice. Se si
determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri:
a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale meno anziano nel grado;
b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e, a
parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu'
anziano.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre
dell'anno di riferimento."
"Art. 909 Norme comuni alla riduzione dei quadri
1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva
pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni
dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno
richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a
disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in
aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di
finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali
di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di
livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza
armata in comandi o enti internazionali.
3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
di quadri permangono in tale posizione fino al
raggiungimento del limite di eta'.
4. Gli ufficiali che devono essere collocati in
aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di
cessare dal servizio permanente a domanda.
5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per
essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero
della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le
norme di cui agli articoli 993 e 995.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il
Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di
servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a
domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in
aspettativa per riduzione di quadri.
7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli
ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli
normali.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di
aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal
servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in
servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni
caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla
posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono
i benefici di cui all'art. 1076, comma 1, sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.
9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione
dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato
dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il
trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente
dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto
all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica
l' art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il
termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo
articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in
congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per
il raggiungimento della sede di servizio a seguito di
successivi richiami."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."
Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
7. [Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2].
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
Si riporta il testo dei commi da 1 a 3 dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell' art. 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro."
Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 33. Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva.
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute
ad osservare le procedure previste dal presente articolo
dandone immediata comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al
presente articolo da parte del dirigente responsabile e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo
il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4, l'amministrazione applica l'art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto
previsto dall'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il
personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."
Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall' art. 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto art. 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell' art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno
2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. In considerazione della contingente situazione
finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre
volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell' art. 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' art. 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»."
Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa."
Si riporta il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
"22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
data all'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n.
140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle
seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita'
massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione.
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente al personale per il quale la decorrenza del
trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma
9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro
il 31 dicembre 2011."
Si riporta il testo dell'art. 28-bis del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 28-bis. Accesso alla qualifica di dirigente della
prima fascia.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma
4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per
il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento
a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la
cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite
concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previo parere della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi
incarichi richieda specifica esperienza e peculiare
professionalita', alla copertura di singoli posti e
comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da
mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con contratti di diritto privato a tempo determinato,
attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso
dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali
corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti
sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in
possesso di titoli di studio e professionali individuati
nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso
tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del
personale appartenente all'organico dell'Unione europea in
virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
assunti dall'amministrazione e, anteriormente al
conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
un periodo di formazione presso uffici amministrativi di
uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione e'
completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e'
obbligatoria ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei
mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici
di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati
dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono disciplinate le modalita' di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
quanto previsto nell'art. 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da
parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del
livello di professionalita' acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario per
l'immissione in ruolo di cui all'art. 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di
formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4
sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 23. Ruolo dei dirigenti.
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire
la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della
seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di
accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda
fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o
equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui
all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art.
21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nei
limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si
verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto
conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito,
della data di maturazione del requisito dei cinque anni e,
a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita'
nella qualifica dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
5. Potere di Organizzazione.
(Art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 396
del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n.
80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione
delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del
lavoro nell'ambito degli uffici.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'art. 2, comma 1,
anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Autorita' amministrative
indipendenti.»
Si riporta l'art. 6 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche.
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Nei casi in
cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di
mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'art. 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti (16).
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette. ».
Si riporta il testo dell'art. 23-bis del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle amministrazioni
pubbliche
1. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 19, comma 6,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 maggio 2012, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, le societa' non
quotate, direttamente controllate dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile, sono
classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna
fascia e' determinato il compenso massimo al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.
L'individuazione delle fasce di classificazione e dei
relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del
codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1
del presente articolo, non possono superare il limite
massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa'
controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e
devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di
oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2011, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo
precedente."



 
Art. 3
Razionalizzazione del patrimonio pubblico
e riduzione dei costi per locazioni passive

1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente)):
((«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita' istituzionali»;))
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata;
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata.
((2-bis. All'articolo 1,)) comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse;
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e' aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, ((n. 267, possono concedere)) alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal ((1° gennaio 2015)) della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data)). La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo ((alla data di entrata in vigore del presente decreto)). Il rinnovo del rapporto di locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni ((dello Stato)) delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove gia' definiti, nonche' ((di quelli)) di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del ((comma 4)) e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del ((comma 4)), deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del ((comma 4)) deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni ((dei commi da 4 a 6)) non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione ((della presente disposizione)) piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere ((destinata)) alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da' comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruita' dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza e sulla efficacia della gestione».
((11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficolta' di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprieta' da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia gia' scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.))
12. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacita' operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita' previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del((presente decreto,)) dotato di idonee professionalita'.»;
b) al comma 7, prima delle parole: «((Restano)) esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5»;
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole «gli interventi di piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonche' quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del ((comma 4)) del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a cinquanta anni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»;
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»;
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.»
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16((-sexies)), in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della (( presente disposizione )), sono regolati i rapporti tra le parti interessate».
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
((19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al comune, che ne assicura l'inalienabilita', l'indivisibilita' e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e' sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.))



Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del decreto
del presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296
(Regolamento concernente i criteri e le modalita' di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili
appartenenti allo Stato), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10. Soggetti beneficiari a titolo gratuito.
1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la
concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui
all'art. 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria
manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:
a) le universita' statali, per scopi didattici e di
ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato
destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 21
della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni
immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
istituzionali;
c) gli enti ecclesiastici di cui all'art. 23,
relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n.
136;
d) (Abrogata);
e) l'Istituto superiore di sanita', per finalita'
istituzionali, ai sensi dell'art. 47 della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
f) i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla
legge 1° agosto 2003, n. 206, relativamente agli immobili
dello Stato in comodato d'uso gratuito."
"Art. 11.Soggetti beneficiari a canone agevolato.
1. I beni immobili dello Stato di cui all'art. 9
possono essere dati in concessione ovvero in locazione a
canone agevolato per finalita' di interesse pubblico
connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali
perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze
primarie della collettivita' e in ragione dei principi
fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte
dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:
a) (Abrogata).
b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della
Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
delle intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;
c) gli enti parco nazionali di cui all'art. 4, comma 8,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) la Croce Rossa Italiana;
e) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art.
7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) le istituzioni a carattere internazionalistico
sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari
esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre
1982, n. 948;
g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non
aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le
quali:
1) (Non ammesso al visto della Corte dei conti);
2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante
interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della
sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;
3) svolgono la propria attivita' sulla base di
programmi di durata almeno triennale;
4) utilizzano i beni di proprieta' statale perseguendo,
ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la
valorizzazione dei medesimi, garantendo altresi' la
effettiva fruibilita' degli stessi da parte della
collettivita'."
Si riporta il testo del comma 439 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
"439. Le disposizioni agevolative previste dalla
normativa vigente in favore di enti pubblici e privati, in
materia di utilizzo di beni immobili di proprieta' statale
sono applicate in regime di reciprocita' in favore delle
amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano,
per usi governativi, immobili di proprieta' degli stessi
enti. Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali
di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro
proprieta'."
Per il riferimento al testo dell'art. 1339 del codice
civile si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all' art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio
allocativo; b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le
istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonche' 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra
quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
comuni d'investimento immobiliare di cui all' art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni; b) verifica la congruita' del
canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell' art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di
locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza,
ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette
amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula
dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni
adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento
dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e
onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in
locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di
locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del
contratto annotato degli estremi di registrazione presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per le
finalita' di cui al citato art. 1, commi 204 e seguenti,
della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le
predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio
entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla
base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un
piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle
amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1°
gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall' art. 2,
commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi
effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato,
alle medesime in uso governativo, sia su quelli di
proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche'
l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle
singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
stabiliti dall'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tutte le amministrazioni
pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,
che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di
proprieta' dello Stato o di proprieta' dei medesimi
soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco
identificativo dei predetti beni ai fini della redazione
del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche
a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno
successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le
amministrazioni di cui al citato art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, comunicano le eventuali variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di
proprieta' dello Stato non in gestione dell'Agenzia del
demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'obbligo di comunicazione puo' essere esteso ad altre
forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti
patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti
obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un
censimento degli immobili di loro proprieta', con specifica
indicazione degli immobili strumentali e di quelli in
godimento a terzi. La ricognizione e' effettuata con le
modalita' previste con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma."
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 201, n. 410:
"Art. 4. Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o
trasferendo beni immobili a uso diverso da quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali,
individuati con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento
delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei
proventi derivanti dalla vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
essere incrementato anche con quota parte delle entrate
derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto."
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. Il limite previsto dall'art. 2, comma 618, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella
misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del
citato art. 2 e i limiti e gli obblighi informativi
stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed
undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le
deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse
dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni
diverse dallo Stato, e' compito dell'organo interno di
controllo verificare la correttezza della qualificazione
degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120
della Costituzione, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti da
questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti
dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il
contenimento della spesa per locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli
immobili. Per le medesime finalita', gli obblighi di
comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo
dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, l'amministrazione utilizzatrice,
per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio
degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su
comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero
dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli
stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari
all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile
rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare
in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'art. 14, comma 3,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con
modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti
risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali
all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione
passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le
indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del
piano di razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia del
demanio esprime apposito parere di congruita' in merito ai
singoli contratti di locazione da porre in essere o da
rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica.
5. (abrogato)
6. In attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 13
novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali
vigilati stipulano apposite convenzioni per la
razionalizzazione degli immobili strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al
predetto Ministero canoni e oneri agevolati nella misura
ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo
locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare
in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici
integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l'indice
di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli
logistici integrati hanno natura strumentale. Per
l'integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali gli enti previdenziali e assistenziali
effettuano i relativi investimenti in forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di
immobili di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di
unita' immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi
per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei poli
logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla
Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
I piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di
definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi
di funzionamento dei poli logistici integrati sono
approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma
8 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti
periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, effettuano entro il 31
dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro
proprieta', con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento a terzi. La
ricognizione e' effettuata con le modalita' previste con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.».
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione
di indirizzo politico-amministrativo e gestione
amministrativa, all'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), e'
inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'art. 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del
comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del
comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento
di misure perequative per il personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono
individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri
dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei
trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' art. 38.
12. Al fine di adottare le opportune misure
organizzative, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del
settore privato il termine di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da
stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e
quello di cui all' art. 3, comma 2, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti:
«2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall'anno
2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»; le
parole: «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«all'anno 2013».
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di
cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato
art. 64, al settore scolastico. Alle stesse finalita'
possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della scuola, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e
nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di
finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste
dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano
agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103."
Si riporta il testo del comma 479 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
" 479. Al fine di ottimizzare le attivita'
istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e' operante, nell'ambito
dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di
congruita' delle valutazioni tecnico-economico-estimativa
con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni
di immobili di proprieta' dello Stato e ad acquisti di
immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni
dello Stato nonche' ai fini del rilascio del nulla osta per
locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni
dello Stato nel rispetto della normativa vigente."
Si riporta il testo dell'art. 306 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 306 Dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa
1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del
Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate
all'interno di basi, impianti, installazioni militari o
posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano
le disposizioni del presente articolo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della
difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione
del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione
dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione
degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu'
ritenuti utili nel quadro delle esigenze
dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il
piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio,
ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge
superstite non legalmente separato, ne' divorziato, possono
mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di
altro alloggio di certificata abitabilita'. Con il
regolamento sono fissati i criteri e le modalita' di
alienazione, nonche' il riconoscimento, in favore del
conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della
piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto
e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione
da parte del conduttore, le modalita' della vendita
all'asta con diritto di preferenza in favore del personale
militare e civile del Ministero della difesa non
proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti
dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di
servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma
pluriennale di cui all' art. 297, il Ministero della difesa
provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
della nuda proprieta' di alloggi non piu' ritenuti utili
nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero
non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da
alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto
della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di
usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte dello stesso, con
diritto di preferenza per il personale militare e civile
del Ministero della difesa non proprietario di altra
abitazione nella provincia, con prezzo di vendita
determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto
nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per
cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare,
della presenza di portatori di handicap tra i componenti di
tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo
alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi
dei conduttori delle unita' immobiliari e del coniuge
superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso
reddito familiare, non superiore a quello determinato con
il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con
componenti familiari portatori di handicap, dietro
corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita,
aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli
alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti
dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa.
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione
di cui al comma 3, il Ministero della difesa puo'
avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del
demanio, dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del
demanio.
4-bis.Al fine di semplificare le procedure di
alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro
della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, sono definiti i
contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti
di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa
o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli
acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal
momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla
correttezza e sulla efficacia della gestione.
5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui
al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio
individuati per essere destinati a procedure di dismissione
in virtu' di previgenti disposizioni normative, restano
nella disponibilita' del Ministero della difesa per
l'utilizzo o per l'alienazione."
Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni
immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti
previdenziali pubblici e privati restano ferme le
disposizioni di cui al comma 15 dell'art. 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita'
istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali,
fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri
e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche'
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione nonche'
quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono
curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici
degli immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche
avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli
interventi manutentivi mediante tali operatori e' curata,
previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle
strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del Demanio. Gli atti relativi agli interventi
gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici
appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del
Demanio sono controllati secondo le modalita' previste
dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche
per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di
legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero
per i beni e le attivita' culturali. Dell'avvenuta stipula
delle convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata
notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine
di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata
organizzazione delle proprie strutture periferiche, in
particolare individuando all'interno dei provveditorati un
apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita'
affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste
dall'art. 12, comma 8, del presente decreto, dotato di
idonee professionalita'.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'art. 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n.
244; dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191; dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono
inizialmente determinate al netto di quelle che possono
essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'art. 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone
comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi,
all'Agenzia del demanio che ne assicurera' la copertura
finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a
condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi. Successivamente alla stipula
dell'accordo o della convenzione quadro, e' nullo ogni
nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria
non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli
accordi quadro di cui al comma 5, restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma
2, nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il
Ministero degli affari esteri, salva la preventiva
comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del
demanio, al fine del necessario coordinamento con le
attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di
razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa
previsti all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, puo' dotarsi di proprie
professionalita' e di strutture interne appositamente
dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%.
Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del demanio puo'
avvalersi delle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri
ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, puo', con procedure ad evidenza pubblica e a
valere sulle risorse di cui al comma 6, selezionare
societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed al
contenimento della spesa pubblica, e fermo restando quanto
ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di cui al
comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio
2013, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a
scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo
triennio. Le comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta
descrizione dell'immobile e la sua destinazione presente e
futura, l'ammontare dei relativi oneri e le connesse
risorse finanziarie, nonche' i tempi previsti per la
realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma 222,
periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'art. 2, comma 222".
12. All'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi
ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti dall'art.
11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si
procede annualmente al monitoraggio dello stato di
attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di
cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e' causa di
responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni soggette
ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive
strutture organizzative e i relativi profili di competenza,
i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro, tramite registrazione sul portale. Per la
comunicazione delle unita' immobiliari e dei terreni, delle
concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio
2010, il termine per l'adempimento e' il 31 luglio 2012. I
termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei
dati relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti
dai successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 2, comma
222, quindicesimo periodo che li individuano.
14. All'art. 2, comma 222, dodicesimo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «rendiconto
patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto
dall'art. 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio
2008, n. 43 e del conto generale del patrimonio dello Stato
di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato».
15. All'art. 2, comma 222, sedicesimo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti"
sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio e il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza".
Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive
modificazioni ed integrazioni, come modificato dalla
presente legge:
"3-bis. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici
dei beni immobili tramite concessione o locazione.
1. I beni immobili di proprieta' dello Stato
individuati ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi o
locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite
interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche
con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate
allo svolgimento di attivita' economiche o attivita' di
servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio puo' convocare una o piu' conferenze di servizi
o promuovere accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili di cui al presente articolo.
3. Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al
comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della concessione o
della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando
di gara, ai Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento
del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere
necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale
importo e' corrisposto dal concessionario o dal locatario
all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo
abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente
articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica,
per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e
comunque non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle
concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo
sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del
demanio, prevedendo espressamente:
a) il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo
valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei
casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze
pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi
previsti dal contratto;
b) la possibilita', ove richiesto dalla specifica
iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attivita'
economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle
concessioni disciplinate dal presente articolo non si
applica, pertanto, il divieto di cui all'art. 5, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13
settembre 2005.
6. Per il perseguimento delle finalita' di
valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere
affidati a terzi ai sensi dell'art. 143 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto compatibile."
Si riporta il testo dell'art. 33-bis del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33-bis Strumenti sussidiari per la gestione degli
immobili pubblici
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e
alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di
proprieta' dei Comuni, Province, Citta' metropolitane,
Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonche'
dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche
demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente
decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, di societa',
consorzi o fondi immobiliari. Alle societa' di cui al
presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 131, 134, 137, 138 e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle
iniziative di cui al presente articolo e' promosso
dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di
cui al comma 4 dell'art. 3-ter del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi
immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione
di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da
parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia
del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
servizi di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri
indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di
individuazione degli immobili di cui al presente comma, i
soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal
ricevimento della proposta. Le risposte positive
costituiscono intesa preventiva all'avvio delle iniziative.
In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti,
la proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo
prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti
apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non
vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'
di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di
evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle
attivita' relative all'attuazione del presente articolo,
puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore,
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di
altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma dovra' avvenire nel limite delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate
in forma societaria sono soggette al controllo della Corte
dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalita'
previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti
sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a
pena di nullita' i diritti e i doveri delle parti, anche
per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere,
inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri di
eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo
l'attribuzione delle spese sostenute, in quota
proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle
iniziative concordate ai sensi del presente articolo non
modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Per quanto concerne i diritti reali si
applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in
forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si applica
la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le
disposizioni generali sui fondi comuni di investimento
immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del
presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di
cui all'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
7. I commi 1 e 2 dell'art. 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
«1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di societa' o
Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
essi, con delibera dell'organo di Governo individua,
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici,
i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono
inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile,
fatto salvo il rispetto delle tutele di natura
storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte
dei medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa
definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione
se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni
determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli
immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, disciplinano
l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio
comunale di approvazione quale variante allo strumento
urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure
semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni,
nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l'eventuale verifica di conformita'
agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di
concludere il procedimento entro il termine perentorio di
90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i
predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti
urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino
nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della
direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
soggette a valutazione ambientale strategica».»
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
"3. Per i contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere
assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata
del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta
sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle
annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa
alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a
proroghe del contratto comunque disposte, deve essere
versata con le modalita' di cui al comma 1."
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 57 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986:
"[7] Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata
al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte
contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27
luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta
dovuta per atti presentati volontariamente per la
registrazione dalle Amministrazioni dello Stato."
Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti), convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 (59)
1. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e
643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009. (62)
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2009 (69).
3. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30
giugno 2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale
gia' autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3,
comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 30 settembre 2009. (64)
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74, comma 6,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'art. 1, comma 132, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni
successivi al 2008.
6-bis. All' art. 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2012 al 2015»;
b) dopo le parole: «si provvede» sono inserite le
seguenti: «per l'importo complessivamente corrispondente
all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis». (56)
6-ter. All' art. 79, comma 1-sexies, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione del SSN» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN». (56)
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo
delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi
per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo
di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote
dei contributi comunitari e statali previste per il biennio
2007-2008. Per le annualita' successive, il Fondo procede
alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento dei programmi. (56)
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate
dal Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la
parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei
medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste
dalla legge 16 aprile 1987, n. 183. (56)
7. Le disposizioni dell'art. 36 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, cosi' come interpretate dall'art. 3, comma
73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate
per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2014 le indennita'
e i compensi di cui al primo periodo possono essere
aggiornati, secondo le modalita' stabilite dalle
disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni
del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base
alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica. (66)
8. All'art. 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2009».
9. All'art. 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio
2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione
dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti»
sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga
alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia
Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di
previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (55), e successive modificazioni, sono prorogate per
l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli
interventi in favore della minoranza slovena di cui
all'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono
prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata
la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da
assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere
derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1
milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; quanto a 30 milioni di
euro per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio (60).
12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui
all'art. 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data
restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione
della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale
appartenente a Fintecna Spa, gia' dipendente dell'IRI,
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da
almeno cinque anni senza soluzione di continuita', sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi
degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle
facolta' assunzionali previste dall'art. 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere
di alienazione di cui all'art. 30, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito
fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto
dalla predetta disposizione derivi da operazioni di
concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per
l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a
cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria
2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del
personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai
sensi dell'art. 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e dell'art. 1, comma 521, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi restando i limiti finanziari di cui al comma 251
dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nelle more del completamento delle procedure di
stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2009,
le amministrazioni interessate possono continuare ad
avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale
destinatario delle procedure di cui al presente comma. (57)
16-bis. Al comma 14 dell' art. 19 del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2009».
(58)
16-ter. Per le finalita' dell' art. 1, comma 484, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1° luglio
2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al
comma 16-octies, nonche' di quelli posti in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell' art. 9, comma 1-ter,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, alla
societa' Fintecna o societa' da essa interamente
controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il
patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla
data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra
loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento i
predetti enti disciolti sono dichiarati estinti (72). (58)
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i
pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la
gestione del relativo contenzioso configurano attivita'
escluse dal trasferimento. (58) (70)
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante
allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle
modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il corrispettivo
previsto dal presente comma e' versato entro il 31 ottobre
2010 all'entrata del bilancio dello Stato.
16-sexies. La societa' trasferitaria procede alla
liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalita'
stabilite dall' art. 1, comma 491, primo e secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e puo' continuare ad
avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei
processi nei quali essa e' costituita alla data del
trasferimento. Nell'ambito della liquidazione del
patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia
e delle finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo
del trasferimento e' costituito dalla proprieta' di beni
immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare
e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa
con le societa' di cui al comma 16-ter. Con separato atto,
da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono regolati i
rapporti tra le parti interessate.
16-septies. Al termine della liquidazione del
patrimonio trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi
del comma 16-sexies, e' determinato l'eventuale maggiore
importo risultante dalla differenza tra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e
il corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo e'
ripartito nella misura stabilita dall' art. 1, comma 493,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (58)
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la
Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l.
e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la societa'
Fintecna o societa' da essa interamente controllata ne
assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni
lo Stato, ai sensi dell' art. 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde
delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione,
il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio
dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
con apposito decreto, determina il compenso spettante alla
societa' liquidatrice, a valere sulle risorse della
liquidazione. (58)
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies
sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta,
tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato. (58)
16-decies. A decorrere dal 1° febbraio 2009, nel comma
2 dell' art. 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, l'ultimo periodo e' soppresso. (58)
16-undecies. Le convenzioni di cui all' art. 3, comma
1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla
gestione delle residue funzioni statali in materia di
sostegno alle attivita' produttive, nonche' alle imprese
colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere
prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il
31 dicembre 2010 (67) con una riduzione di almeno il 10 per
cento delle relative commissioni. (58)
16-duodecies. All' art. 32 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del
canone» sono inserite le seguenti: «, per i contratti
stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art.
27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ed a quelli in corso al momento dell'entrata in
vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma
del presente articolo». (58)
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione
entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) nonche' per l'attuazione di politiche attive
del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita' dei
comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal
2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico
alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno e 1° agosto 2008, con utilizzazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai
sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. (58) (61)
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile
nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale,
possono essere conferiti nell'ambito della medesima
Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo
dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di livello dirigenziale, nonche' fino a due incarichi di
livello dirigenziale generale a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai
limiti percentuali previsti dall' art. 19, commi 5-bis e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su posti
individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a
quelli risultanti dalla dotazione organica
dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad
avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero gia'
in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali
dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. (58)
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo
svolgimento di tutte le attivita' indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre
2008, e, in particolare, nell'art. 1, comma 3, nonche' di
tutte le attivita' comunque utili od opportune ai fini
della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e' autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a
titolo di apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino
a un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse
stanziate per il 2009 dall' art. 14, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (58) (71)
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto
ordinario confinanti con l'Austria e' istituito un fondo
per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la
riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio
per autotrazione. Il fondo e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni. (58)
16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la
concorrenzialita' delle rivendite di benzina e gasolio
utilizzati come carburante per autotrazione situate nella
Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e' istituito, in favore delle regioni
confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le
modalita' di erogazione e i criteri di ripartizione del
predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all' art. 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma e' subordinata
all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE. (63)
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le
spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all' art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio».
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 65 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche e integrazioni (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59):
"65. Agenzia del demanio.
1. All'agenzia del demanio e' attribuita
l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il
compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di
sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e
del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione
dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di
mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi
di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul
mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tali immobili. All'agenzia e' altresi'
attribuita la gestione dei beni confiscati."
Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale
1. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 2 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: «nel 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2012».
2. L'applicazione delle disposizioni dell'art. 2, comma
6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
decorre:
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e
agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi
bancari e postali, anche se rappresentati da certificati,
maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del
contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente
al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi,
relativamente ai redditi di cui all'art. 44, comma 1,
lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e agli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239. (72)
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma
13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b),
dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento
agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta
data. (73)
4. All'art. 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole:
«30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
5. All'art. 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole:
«30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».
5-bis. L'abrogazione delle disposizioni previste
dall'art. 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista
efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle
disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del
medesimo comma 2. (74)
6. All'art. 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, le parole: «novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 marzo 2012».
6-bis. All'art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2011 e 2012»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della
determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013». (74)
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3
milioni di euro per l'anno 2012 e a 4,7 milioni di euro per
l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. (74)
7. All'art. 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2011» e
«dall'anno 2010» sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «gennaio 2014» e «dall'anno 2013».
8. Restano salvi gli effetti delle domande di
variazione della categoria catastale presentate ai sensi
del comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini
originariamente previsti dallo stesso comma e comunque
entro e non oltre il 30 settembre 2012 in relazione al
riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando
il classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo. (76)
8-bis. All'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come
modificato dall'art. 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248,» sono inserite le seguenti: «e la
societa' Riscossione Sicilia Spa». (74)
8-ter. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione
edificatoria dell'area previsto dall'art. 1, comma 474,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prorogato a dieci
anni. (74)
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40,
commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore
dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita'
ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio. (73)
10. Al primo periodo del comma 196-bis dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31
dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2012».
11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b),
dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di
nove mesi. (73)
11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'art. 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
prorogati di nove mesi. (74)
11-ter. Il termine di cui all'art. 23, comma 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
prorogato di dodici mesi. (74)
12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla
Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di
termini relativa al Ministero dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31
marzo 2011, relativo alle attivita' di sperimentazione di
cui all'art. 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e' prorogato al 31 dicembre
2012. (73)
12-bis. A decorrere dal 1° marzo 2012, il termine di
pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e
sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli
e' stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31
gennaio dell'anno successivo, con riferimento all'imposta
unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a
novembre e per il mese di dicembre, nonche' al 31 agosto e
al 30 novembre con riferimento all'imposta unica dovuta
rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da
maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012,
si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica. (74)
13. All'art. 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
a) al comma 34, le parole: «entro il 30 novembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012»;
b) al comma 37, le parole: «entro il 30 ottobre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012».
14. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per l'anno di imposta
2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e'
prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la
diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23
per cento e le maggiorazioni gia' vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto si intendono
applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per
cento. (73)
15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro
per l'anno 2011, e' disposta nei confronti dei soggetti
interessati dalle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle
province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4
all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di
Genova e di quella di Livorno, nonche' nel territorio del
comune di Ginosa e nel territorio della provincia di
Matera, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli
adempimenti e versamenti tributari nonche' dei versamenti
relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel
periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4
novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Il versamento delle somme
oggetto di proroga e' effettuato a decorrere dal 16 luglio
2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari
importo. La sospensione si applica limitatamente agli
adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle
attivita' svolte nelle predette aree. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono
dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto
limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati,
avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti
beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al
presente comma, si provvede per il 2011 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Il predetto Fondo e'
incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente
importo di 70 milioni di euro. (73) (77)
15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 15 e con i medesimi termini e modalita', e' altresi'
disposta, nei confronti dei soggetti interessati dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno
22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina,
la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei
versamenti relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, che
scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
(74) (78)
16. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre
2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'art.
2, comma 12-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo,
le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della
determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si
tiene conto dei benefici fiscali di cui all'art. 2, comma
1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in
3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per
il medesimo anno, dall'art. 1, comma 238, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il
secondo periodo dell'art. 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' aggiunto il seguente: «La
riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata,
per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.».
16-bis. Al comma 12 dell'art. 39 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «1° maggio 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «30 novembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». (75)
16-ter. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai
termini di cui all'art. 24, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi dei
tributi regionali di cui all'art. 23 del medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni
con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre
2011. (75)
16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e'
differito al 30 giugno 2012. (75)
16-quinquies. All'art. 1, comma 2, della legge 30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015» e le
parole: «alla data del 20 gennaio 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «a partire dalla data del 20 gennaio 2009».
(75)
16-sexies. Il comma 204 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«204. I redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi
limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo
eccedente 8.000 euro;
b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente 6.700 euro.
Ai fini della determinazione della misura dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per
l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui
al presente comma». (75)
16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 16-sexies, pari a 24 milioni
di euro per l'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle
proiezioni, per il medesimo anno 2013, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8,
comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come
rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 12
novembre 2011, n. 183;
c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi
18 dicembre 1997, n. 440, e 17 maggio 1999, n. 144, come
rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 12
novembre 2011, n. 183. (75)
16-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. (75)
16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei
bilanci tecnici di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi
criteri da prevedere con il decreto di cui all'art. 3,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina
prevista all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dal presente decreto,
all'alinea del comma 24 del medesimo art. 24 del
decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2012». (75)
16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto
dall'art. 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento
dell'attivita' della Commissione tributaria centrale e'
differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti
dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione
si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole
controversie indicate nel predetto comma ed in presenza
delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel
caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione
finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma
della decisione di primo grado nei successivi gradi di
giudizio determina l'estinzione della controversia ed il
conseguente passaggio in giudicato della predetta
decisione. (75)
16-undecies. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la
percentuale di cui al comma 49-bis dell'art. 31 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' stabilita dai comuni. (75)
16-duodecies. All'art. 2 del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, la parola: «2012» e' sostituita dalla
seguente: «2013»;
b) al comma 5, e' abrogata la lettera a); nel medesimo
comma, alla lettera b), le parole: «nel 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013». (75)
16-terdecies. La possibilita' per le imprese
assicurative di valutare i titoli emessi da Stati
dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio,
anche ai fini del calcolo della solvibilita', e' prorogata
fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine e
conseguentemente, all'art. 15 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 13, dopo le parole: «i soggetti che non
adottano i principi contabili internazionali,» sono
inserite le seguenti: «diversi dalle imprese di cui
all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209,»;
b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far
data dall'esercizio 2012;
c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti:
«15-quater. Considerata l'eccezionale e prolungata
situazione di turbolenza nei mercati finanziari, le imprese
di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in
vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e riassicurazione, possono
valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati
dell'Unione europea non destinati a permanere durevolmente
nel proprio patrimonio in base al valore di iscrizione
cosi' come risultante dall'ultimo bilancio o, ove
disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente
approvati anziche' al valore desumibile dall'andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere
durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al
presente comma previa verifica della coerenza con la
struttura degli impegni finanziari connessi al proprio
portafoglio assicurativo.
15-quinquies. Le imprese di cui all'art. 91, comma 2,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono
della facolta' di cui al comma 15-quater, destinano a una
riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente
alla differenza tra i valori registrati in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 15-quater, e i valori di
mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del
relativo onere fiscale. In caso di utili di importo
inferiore a quello della citata differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in
mancanza, mediante utili di esercizi successivi.
15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai
commi 15-quater e 15-quinquies, le imprese di cui all'art.
210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai
fini della verifica della solvibilita' corretta di cui al
capo IV del titolo XV del medesimo codice, a partire
dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della citata direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, possono tener conto del valore di iscrizione
nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione
italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati
dell'Unione europea destinati a permanere durevolmente nel
proprio patrimonio. Gli effetti derivanti dall'applicazione
del presente comma non sono duplicabili con altri benefici
che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo
della solvibilita' corretta.
15-septies. Le imprese di cui all'art. 210, commi 1 e
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la
permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti
alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione
del comma 15-sexies.
15-octies. L'ISVAP disciplina con regolamento modalita'
e condizioni di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies.
Fermi restando gli effetti conseguenti all'esercizio delle
opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l'ISVAP, ove
ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilita'
dell'impresa che si avvale delle citate opzioni avuto
riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni del
portafoglio assicurativo dell'impresa stessa oppure alla
struttura dei flussi di cassa attesi, puo' comunque
attivare gli strumenti di vigilanza di cui ai titoli XIV,
XV e XVI del citato codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonche' emanare, a fini di
stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi ad
oggetto il governo societario, i requisiti generali di
organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la
situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi
o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di
altri elementi del patrimonio». »
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.



 
(( Art. 3 bis
Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione ))


(( 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione. ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012":
"1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni
colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori
di cui all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro,
stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza
con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla
base dei danni effettivamente verificatisi, priorita',
modalita' e percentuali entro le quali possono essere
concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al
netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con
provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1,
commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;".
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi
comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo
fine solidaristico aventi sede o unita' produttive nei
comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito
gravi danni a beni mobili di loro proprieta';
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, ricreative,
sportive e religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano
in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli
oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi
temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva."
Si riporta il testo dell'art. 1 del gia' citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74:
"Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art.
2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza".
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326:
"7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera
b)".
Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e
finanza pubblica":
"Art. 31 Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti".
Si riporta il testo dell'art. 2 del gia' citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74:
"Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio
2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per le finalita' previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'art. 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'art. 1, comma 154,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con le somme derivanti dalla riduzione dei
contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei
movimenti politici.
c) (soppressa)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il
decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto. Sulle
contabilita' speciali confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse
regioni ai fini della realizzazione di interventi per la
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi
sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225".
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'art. 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le
risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'art.
1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie
pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per
essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi
richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva
erogazione ai contribuenti.».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da
inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo art. 3,
comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli
enti locali nonche' gli enti del Servizio sanitario
nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,
con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla
Ragioneria territoriale dello Stato competente per
territorio per le certificazioni di pertinenza delle
amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene
nel rispetto dell'art. 117 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore
ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'art.
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in
relazione a crediti sorti prima del commissariamento
stesso. Nel caso di gestione commissariale, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in
relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi
3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate
ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.".
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante :
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali".
"562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156.



 
Art. 4
Riduzione di spese, messa in liquidazione
e privatizzazione di societa' pubbliche

1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013. ((Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;))
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, ((non rinnovabili)), a decorrere dal 1° gennaio 2014. ((Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante)).
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. ((Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera ,a) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100)).
((3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.))
((3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.))
((3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.))
((3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.))
((3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.))
4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 1 devono essere composti da non piu' di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ((o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico,)) ovvero i dipendenti della societa' controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione((, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,)) e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovra' assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (( articoli da 13 a 42 )) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.))
((6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere il controllo in societa' o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.))
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita' mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. ((E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione)).
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381)).
((8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.))
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo' superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate ed alle loro controllate. ((Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.))
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali (( e regionali )); dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI."
Per il riferimento al testo dell'art. 33 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
agosto 2007 recante "Dichiarazione di «grande evento» nella
citta' di Milano relativo all'«Expo Universale 2015»" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2007, n.
211.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100:
"Art. 3 Disposizioni transitorie e finali
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, restano
fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei
Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi
quelli, rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11
settembre 2007, e delle conseguenti ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n.
3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e
11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre
2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre
2010;
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2011, recante
dichiarazione di "grande evento" in occasione del VII
incontro mondiale delle famiglie che si terra' nella citta'
di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012."
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414
(Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in
materia finanziaria e contabile) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282.
Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese):
"Art. 20 Funzioni
1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale
italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla
Cabina di regia di cui all'art. 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda digitale
europea.
2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni
dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo
dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni
scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e
regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e,
in particolare, dall'art. 3 del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate
all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione istituita dall'art. 1, comma 368, lettera d),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte
dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia assicura
il coordinamento informatico dell'amministrazione statale,
regionale e locale, in attuazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione.
3. In particolare l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo
scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica,
anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti
di nuova generazione (NGN);
b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in
materia di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e
degli standard, anche di tipo aperto, per la piena
interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i
sistemi dell'Unione Europea;
c) assicura l'uniformita' tecnica dei sistemi
informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai
cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di
qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la
piena integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di
digitalizzazione dei flussi documentali delle
amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione
sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione
dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione
degli ostacoli tecnici che si frappongono alla
realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed
effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie
di cui all'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla
razionalizzazione della spesa in materia informatica, in
collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la
collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e
di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e
servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi
di informatizzazione e risparmi di spesa;
f) promuove e diffonde le iniziative di
alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche'
di formazione e addestramento professionale destinate ai
pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola
Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il
ricorso a tecnologie didattiche innovative;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani
di Information and Communication Technology (ICT) delle
pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle
prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo
dell'efficacia ed economicita' proponendo agli organi di
governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del
Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono affidate a Consip Spa le funzioni di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 1° dicembre
2009, n. 177, limitatamente alla formulazione dei pareri
sulla congruita' economica e tecnica degli interventi e dei
contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, al monitoraggio dell'esecuzione
degli interventi e dei contratti suddetti, nonche' le
funzioni di cui alla lettera d) e quelle di cui al comma 3
del medesimo articolo.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4,
Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'art. 18,
comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
giugno 2010."
Si riporta il testo degli articoli 83 e 86 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 83. Contratti quadro.
1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a
livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio
territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche'
per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di elevati livelli di disponibilita' dei
servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal
miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita'
complessiva del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo
della concorrenza e assicurando la presenza di piu'
fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche
procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei
contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia,
uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i
servizi di cui all'art. 77, con cui i fornitori si
impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle
condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a
stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o
piu' fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA.
Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA
e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1,
del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo."
"Art. 86. Compiti e oneri di DigitPA.
1. DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la
gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure
concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei
fornitori e mediante la stipula di appositi
contratti-quadro secondo modalita' analoghe a quelle di cui
all'art. 83.
2. DigitPA, al fine di favorire una rapida
realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due
anni a decorrere dalla data di approvazione dei
contratti-quadro di cui all'art. 83, comma 1, sostiene i
costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle
risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi
relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei
fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di
fornitura, e una quota di tali costi e' a carico delle
pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse
utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione
tra le amministrazioni sono determinati annualmente con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza
unificata cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali
finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei
piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. DigtPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai
collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni
di cui all'art. 85, comma 1, per i primi due anni di
vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione
del contratto quadro di cui all'art. 83; per gli anni
successivi ogni onere e' a carico della singola
amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi
acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 85, comma 3,
ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che
utilizzano."
Si riporta il testo del comma 192 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
"192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa
della pubblica amministrazione e per il contenimento della
spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche
e i servizi per i quali si rendono necessarie
razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per
l'acquisizione di applicativi informatici e per
l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti
il funzionamento degli uffici con modalita' che riducano
gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e
dalla gestione."
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177
(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della
legge 18 giugno 2009, n. 69):
"3. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti
direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle
funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle
amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse
ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un
contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un
importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un
minimo e un massimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale
sul valore del contratto sottoscritto."
Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 52 del 2012:
"Art. 2 Commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi
1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa
pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza
pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di
riduzione della spesa corrente della pubblica
amministrazione, garantendo altresi' la tutela della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle
relative procedure, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento
delegato per il programma di Governo, puo' nominare un
Commissario straordinario, al quale spetta il compito di
definire il livello di spesa per acquisti di beni e
servizi, per voci di costo, delle amministrazioni
pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di
supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei
processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di
ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del
demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta'
pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di
gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario
collabora altresi' con il Ministro delegato per il
programma di governo per l'attivita' di revisione della
spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte
le amministrazioni, autorita', anche indipendenti,
organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque
denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale
partecipazione pubblica diretta e indiretta e le societa'
non quotate controllate da soggetti pubblici nonche',
limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni
regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle societa' a
totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che
gestiscono servizi di interesse generale su tutto il
territorio nazionale la disciplina del presente decreto si
applica solo qualora abbiano registrato perdite negli
ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo'
individuare, tra il personale in servizio, un responsabile
per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica
di cui al presente decreto; l'incarico e' svolto senza
corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi.
2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della
Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte
costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a
conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.
3. (soppresso)
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al
comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2,
il Commissario, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', di differenziazione, di adeguatezza e di
leale collaborazione, formula proposte al Presidente della
regione interessata, comunicandole al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto
costituiscono principi di coordinamento della finanza
pubblica."
Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
"118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."
Gli articoli da 13 a 42 del codice civile riguardano le
persone giuridiche.
La legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina
delle associazioni di promozione sociale" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300.
La legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge-quadro
sul volontariato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 1991, n. 196.
La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.
La legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina
delle cooperative sociali" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n.
283.
Si riporta il testo dell'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
"Art. 90. Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica.
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza
fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a
250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) all'art. 83, comma 2, le parole: «a lire 10.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI».
7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
«organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)»
sono inserite le seguenti: «e le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (omissis) ;
b) all'art. 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e dei
rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse.
11. All'art. 111-bis, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
dilettantistiche».
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa' o associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica.
13. Il fondo e' disciplinato con apposito regolamento
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale
del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le
forme di intervento del fondo in relazione all'entita' del
finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal fondo e' di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita'
stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
i limiti delle disponibilita' del fondo.
16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre societa' o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20. [Presso il CONI e' istituito, anche in forma
telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, il registro delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre
sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza
personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con
personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella
forma di societa' di capitali].
21. [Le modalita' di tenuta del registro di cui al
comma 20, nonche' le procedure di verifica, la notifica
delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono
disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale
del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138].
22. [Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi
natura, le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione
nel registro di cui al comma 20].
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi, la gestione e' affidata in via
preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti."
Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ),
a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2010, n. 31.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
"2. Principi.
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente
codice, deve garantire la qualita' delle prestazioni e
svolgersi nel rispetto dei principi di economicita',
efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve
altresi' rispettare i principi di libera concorrenza,
parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita', nonche' quello di pubblicita' con le
modalita' indicate nel presente codice."
Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge n.
383 del 2000:
"Art. 30. Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni
di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all'art. 7, per lo svolgimento delle
attivita' previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuita' le attivita' stabilite dalle
convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono
attivita' mediante convenzioni devono assicurare i propri
aderenti che prestano tale attivita' contro gli infortuni e
le malattie connessi con lo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati con
polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i
relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 e'
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si
applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge."
Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
266 del 1991:
"Art. 7. Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti
locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte
da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che
dimostrino attitudine e capacita' operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a
svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro
qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 e'
elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi
sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima."
Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
381 del 1991:
"Art. 5. Convenzioni.
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le
societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche in
deroga alla disciplina in materia di contratti della
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con
le cooperative che svolgono le attivita' di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi
sede negli altri Stati membri della Comunita' europea, per
la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
purche' tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all'art. 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1
le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo
regionale di cui all'art. 9, comma 1. Gli analoghi
organismi aventi sede negli altri Stati membri della
Comunita' europea debbono essere in possesso di requisiti
equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo
e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma
3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del
possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la
stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonche' le
liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato
il possesso alle competenti autorita' regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al
netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
gli enti pubblici compresi quelli economici, nonche' le
societa' di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi
di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono
inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di
eseguire il contratto con l'impiego delle persone
svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione
di specifici programmi di recupero e inserimento
lavorativo. La verifica della capacita' di adempiere agli
obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge,
non puo' intervenire nel corso delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto."
Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114
(Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma
dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248):
"Art. 1. Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio.
1. La Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, svolge attivita' istruttoria e di consulenza
obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione
ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:
a) in materia valutaria di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
c) in materia di misure restrittive per contrastare
l'attivita' di Stati, individui o organizzazioni che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al
decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al
decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di
cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) nelle altre materie previste da legge o da
regolamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da
cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri del commercio
internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una
specifica e comprovata specializzazione professionale in
materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il
presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il
calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta
l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli
affari.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti
dei membri presenti. In caso di parita', prevale il voto
del presidente. La Commissione da' il suo parere motivato
sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e
sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La
Commissione ha facolta' di richiedere alle Autorita' di
vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla
Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai
componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dal successivo art. 8.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il
parere della Commissione consultiva per le infrazioni
valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto
motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, precisandone modalita' e termini secondo quanto
previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. I commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono
abrogati."
"Art. 2. Commissione per l'esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia,
nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
Colonie ed in altri Paesi.
1. Le Commissioni interministeriali di cui all'art. 3,
commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono
soppresse.
2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi
del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una
Commissione interministeriale denominata «Commissione per
l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative
alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori
ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio
libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi».
3. La Commissione e' costituita da:
a) un magistrato di Cassazione con funzioni di
presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di
altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in
servizio o a riposo, che la presiede;
b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di
Stato, con funzione di vice presidente della Commissione;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello
Stato;
h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti
categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni
piu' rappresentative:
1) nelle ex colonie;
2) in Albania;
3) in Tunisia;
4) in Libia;
5) in Etiopia;
6) in altri Paesi;
m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori
ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio
libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, su designazione delle associazioni piu'
rappresentative.
4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono
svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e
delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non
percepiscono alcun compenso per le attivita' relative alla
Commissione.
5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove
opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da cinque
membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le
sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie
determinazioni, per l'approvazione definitiva.
6. I componenti della Commissione sono nominati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto. Per ciascun componente effettivo e' nominato un
supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza
diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal
presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e
delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la
validita' delle adunanze della Commissione e' necessario
l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il
presidente o il vice presidente. A parita' di voti prevale
quello del presidente. I relatori sono nominati dal
presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati,
deliberati dalla stessa Commissione.
7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti,
assunte, ove necessario, anche in via di equita', che
vengono trascritte in apposito verbale entro il mese
successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della
Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del
Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva
approvazione da parte di questi ultimi e per la
comunicazione agli interessati, entro tre mesi
dall'approvazione dei verbali.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai
componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di
spesa fissati dal successivo art. 8.
9. L'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'art.
10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, sono
abrogati."
"Art. 3. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti.
1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti,
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il
Dipartimento del tesoro e svolge attivita' di elaborazione,
di analisi, di studio e di proposta nelle materie di
competenza del medesimo Dipartimento.
2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli
esperti sono nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del
Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari ed
esperti dotati di una specifica e comprovata
specializzazione professionale nelle discipline oggetto
dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I componenti
del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o
ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere
posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa
secondo l'ordinamento di appartenenza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai
componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa
fissati dal successivo art. 8.
4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il
Consiglio si avvale delle strutture specificatamente
individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro.
5. Il Consiglio e' articolato in un collegio
tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti.
6. Il collegio tecnico-scientifico e' composto di otto
membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle
attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo
alla trattazione di problemi a carattere
tecnico-scientifico in materia di programmazione economica
e finanziaria.
7. Il collegio degli esperti e' composto di otto membri
e svolge attivita' di analisi di problemi giuridici,
economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti
funzioni:
a) compiere studi e formulare proposte per la
definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione
del Dipartimento del tesoro nei vari organismi
internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del
Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare
l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali
e svolgere altri compiti specifici.
8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
svolge, altresi', specifici compiti affidatigli dal Capo
del Dipartimento, nell'ambito delle competenze
istituzionali."
Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"29. Le societa' non quotate, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle
disposizioni previste nel presente articolo."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale
o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicita' e imparzialita'."



 
Art. 5
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate ((dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,)) dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica((, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,)) ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (( nonche' delle autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (( nonche' alle autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel ((decreto di cui al quinto periodo del presente comma)) per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel ((decreto di cui al quinto periodo del presente comma,)) senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»; b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,)) recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei servizi.
((9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale ».))
((10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.))
((10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente:))
((«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione».))
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, ((e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione)):
a)(( al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;))
b)(( ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.))
((11-bis. Per gli stessi fini' di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale e' effettuata dal dirigente in relazione:))
a)(( al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;))
b)(( al contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.))
((11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e parentale.))
((11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.))
((11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.))
((11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.))
12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' abrogato.
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalita'.
((14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto.))



Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 1
della legge n. 196 del 2009 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
agosto 2011 recante "Utilizzo delle autovetture di servizio
e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
settembre 2011, n. 214.
Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"117. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario
relativo all'anno 2014)

La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo n. 165 del 2011 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 4.
Per il riferimento al testo dell'art. 11 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 19 ottobre
1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di
ricerca scientifica e tecnologica), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Disposizioni in materia di personale
universitario.
1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo
delle universita' e' di tipo subordinato, con trattamento
economico determinato in conformita' a criteri e parametri
individuati con decreti del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica.
2. L'art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, si interpreta, per la parte riguardante il
personale delle Universita' per stranieri di Perugia e di
Siena, nel senso che i benefici di cui all'art. 1 della
legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale
tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle
predette Universita' con la sola esclusione di quello che,
successivamente all'inquadramento di cui all'art. 27 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia gia' eventualmente
usufruito dei benefici di cui all'art. 85 della legge 11
luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole
autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o
incaricato senza soluzione di continuita' per almeno cinque
anni, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni
pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico
complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle
universita' vigilanti sulle scuole stesse ai sensi
dell'art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n.
2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con
esclusione di ogni equiparazione al personale docente e
ricercatore delle universita'. Le universita' assegnano
funzioni al predetto personale sulla base dell'attivita'
svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal
beneficio, deve essere presentata alle predette universita'
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. L'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi
previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36,
ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai
docenti e ai ricercatori universitari, e' rideterminato
all'atto della conferma o del superamento del periodo di
straordinariato per effetto del trattamento stipendiale
spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi
previsto dall'art. 103 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento
stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella
di cui al presente comma e' riassorbito con i successivi
miglioramenti economici. E' fatta salva l'esecuzione dei
giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata
dal presente comma.
5. Al professore o ricercatore universitario rientrato
nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello
attribuito al collega di pari anzianita'. In nessun caso il
professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
delle universita' puo' conservare il trattamento economico
complessivo goduto nel servizio o incarico svolto
precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad
personam, in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma e' illegittima ed e' causa di
responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione.
6. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e' riconosciuto
al personale docente e ricercatore delle universita', per
il quale non e' stata applicata la disposizione di cui
all'art. 103, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio
prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le
modalita' di cui al citato art. 103.
7. E' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli
articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici
laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio
al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi
giudizi per effetto di ordinanze di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione,
emesse dai competenti organi di giurisdizione
amministrativa, li abbiano superati.
8. Il riconoscimento del periodo di frequenza del
dottorato di ricerca ai fini del trattamento di quiescenza
e previdenza e ai fini della carriera dei ricercatori
universitari di cui all'art. 103 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato
dall'art. 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
deve essere richiesto entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge ovvero, se successiva, entro
un anno dalla conferma in ruolo.
9. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236, come modificato dall'art. 1, comma 8,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: «sino al 30
giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti:
«improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo
entro tale termine all'espletamento delle procedure di
assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto
dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di
lavoro,».
10. Al personale di cui all'art. 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.
12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990,
n. 341. Il suddetto personale e' ricompreso nelle dizioni
previste dall'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
11. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore della presente
legge nelle scuole materne ed elementari, in possesso di
titolo d'istruzione secondaria quadriennale, e' consentito
l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in
scienze della formazione primaria.
12. Per le universita' statali cui sono annessi i
policlinici universitari, gli oneri relativi al personale
di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato
al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e
obbligatorie di cui all'art. 51, comma 4, primo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli
effetti di cui alla citata norma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato."
Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
1° agosto 2011, n. 141 (Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a
norma dell'art. 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n.
15):
"Art. 6 Norme transitorie
1. La differenziazione retributiva in fasce prevista
dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire
dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a
quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti
dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi
contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali
economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi
dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
2. Per gli enti locali i contratti stipulati in base a
previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel
rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del
personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo
determinato, che hanno superato i contingenti di cui
all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti
fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita'
della conformita' dei contratti stessi e degli incarichi ad
ogni altra disposizione normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."
Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 19. Criteri per la differenziazione delle
valutazioni
1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente,
sulla base dei livelli di performance attribuiti ai
valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
II del presente decreto, compila una graduatoria delle
valutazioni individuali del personale dirigenziale,
distinto per livello generale e non, e del personale non
dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale
e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
che:
a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia
di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia di
merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
del cinquanta per cento delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante venticinque per cento e' collocato nella
fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato
alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di
compilazione della graduatoria e di attribuzione del
trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento
alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo'
prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per
cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non
superiore a cinque punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione compensativa
delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La
contrattazione puo' altresi' prevedere deroghe alla
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle
risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al
monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di
verificare il rispetto dei principi di selettivita' e di
meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano al personale dipendente, se il numero dei
dipendenti in servizio nell'amministrazione non e'
superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei
dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore
a cinque. In ogni caso, deve essere garantita
l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle
risorse destinate al trattamento economico accessorio
collegato alla perfomance, in applicazione del principio di
differenziazione del merito, ad una parte limitata del
personale dirigente e non dirigente."
Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
"Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della
performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
performance organizzativa e individuale. A tale fine
adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'art. 13 ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, individua, secondo le
direttive adottate dalla Commissione di cui all'art. 13,
secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le
responsabilita' del processo di misurazione e valutazione
della performance, in conformita' alle disposizioni del
presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione
della performance;
c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita' di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio."
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 4 marzo
2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 (Principi e criteri in materia di valutazione
delle strutture e del personale delle amministrazioni
pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul
principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo e' finalizzato a modificare ed integrare
la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di
assicurare elevati standard qualitativi ed economici
dell'intero procedimento di produzione del servizio reso
all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto
dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela
giurisdizionale degli interessati nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che
si discostano dagli standard qualitativi ed economici
fissati o che violano le norme preposte al loro operato,
nonche' a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui
indicatori di efficienza o produttivita' si discostino in
misura significativa, secondo parametri deliberati
dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai
valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le
amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle
amministrazioni con i rendimenti piu' alti, di fissare ai
propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b)
del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un
termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato
organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di
canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini
per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura
nelle amministrazioni pubbliche.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al
presente articolo il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle
amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche
mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative
anche interattive esistenti in materia, nonche' con il
coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi
e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita',
rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che
l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare,
in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno
precedente e' stata effettivamente conseguita,
assicurandone la pubblicita' per i cittadini, anche al fine
di realizzare un sistema di indicatori di produttivita' e
di misuratori della qualita' del rendimento del personale,
correlato al rendimento individuale ed al risultato
conseguito dalla struttura;
c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici
annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di
miglioramento di ciascuna amministrazione, con la
partecipazione di associazioni di consumatori e utenti,
organizzazioni sindacali, studiosi e organi di
informazione, e la diffusione dei relativi contenuti
mediante adeguate forme di pubblicita', anche in modalita'
telematica;
d) promuovere la confrontabilita' tra le prestazioni
omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di
consentire la comparazione delle attivita' e dell'andamento
gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita
la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine
indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse
amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei
di esse, da adottare all'interno degli strumenti di
programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di
valutazione dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di
controllo e valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche secondo i seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale
dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti
organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalita'
ed esperienza dei componenti degli organismi di
valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia
del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie
e degli standard definiti dall'organismo di cui alla
lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della
valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle
proprie funzioni e responsabilita';
f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui
all'art. 3, l'istituzione, in posizione autonoma e
indipendente, di un organismo centrale che opera in
collaborazione con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in
raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il
compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere
all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione,
di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere
a) e b), di assicurare la comparabilita' e la visibilita'
degli indici di andamento gestionale, informando
annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo sull'attivita' svolta. I componenti, in numero non
superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata
professionalita', anche estranee all'amministrazione, che
non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in
Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione
dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati,
nel rispetto del principio della rappresentanza di genere,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari,
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle
province nominino i componenti dei nuclei di valutazione
cui e' affidato il compito di effettuare la valutazione dei
dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti
dall'organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a
confermare o revocare gli incarichi dirigenziali
conformemente all'esito della valutazione;
h) assicurare la totale accessibilita' dei dati
relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione
tramite la pubblicita' e la trasparenza degli indicatori e
delle valutazioni operate da ciascuna pubblica
amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilita' immediata mediante la rete
internet di tutti i dati sui quali si basano le
valutazioni, affinche' possano essere oggetto di autonoma
analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate
dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate
dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o
utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore
qualificato;
3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni,
sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata
triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web
delle pubbliche amministrazioni, definito in conformita'
agli obiettivi di cui al comma 1;
i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con
riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui
all'art. 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio
nei confronti delle amministrazioni, nonche' dei
concessionari di servizi pubblici, fatte salve le
competenze degli organismi con funzioni di regolazione e
controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori, se dalla violazione di standard
qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle
Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di
vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione
dei termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralita' di utenti o
consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell'azione anche ad
associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri
associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e
di merito del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilita' che il
ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o
al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai
decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione
degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito
della diffida, si instauri un procedimento volto a
responsabilizzare progressivamente il dirigente competente
e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di
indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che
le misure idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice
ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in
essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni,
alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea
della presente lettera e, nei casi di perdurante
inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con
esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta
ferma la disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti
l'obbligo di attivare le procedure relative
all'accertamento di eventuali responsabilita' disciplinari
o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicita' del
procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare
che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei
confronti dei concessionari di servizi pubblici possa
essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorita'
indipendente o comunque un organismo con funzioni di
vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato
sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma
2, lettera f), e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. E'
altresi' autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
progetti sperimentali e innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le metodologie della
valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti
territoriali, anche tramite la definizione di modelli da
pubblicare sulla rete internet;
b) sviluppare i processi di formazione del personale
preposto alle funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione
di controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza delle procedure di
valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un
apposito sito internet..
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, tutti gli stanziamenti
autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti
delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente,
alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi
compresi i compensi per i componenti della Commissione
medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 1, comma 227, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione dell'organismo di cui al comma
2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e
del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza e' intesa come
accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti internet delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta in
proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialita'.
8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni
iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella
propria organizzazione e nella propria attivita'.
9. All'art. 1, comma 1, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento
delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione
pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di
protezione della riservatezza personale»."
L'art. 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 30
marzo 2001, abrogato dalla presene legge, recava: «17-bis.
Vicedirigenza.».
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio."



 
Art. 6
Rafforzamento della funzione statistica
e del monitoraggio dei conti pubblici

1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea (( e )) si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in forma di societa' o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacita' di determinare la politica generale o il programma di una unita' istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2. Le modalita' di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat.
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche e' esteso alle societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le societa' partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
5. Le disposizioni di cui ((ai commi da 5 a 9)) sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilita' nazionale relativi alle modalita' di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalita' di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalita' di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attivita' propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i pagamenti((, nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,)) con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione e' definanziata per i corrispondenti importi. ((Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.))
((15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione.))
16. In via sperimentale ((per gli esercizi 2013, 2014 e 2015,)) relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, ((assicurandone apposita evidenza,)) nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
a) all'articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno 2012» e' prorogato al «27 luglio 2012»;
b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del «31 luglio 2012» e' prorogato al «30 agosto 2012» e, all'ultimo periodo, il termine del «31 agosto 2012» e' prorogato al «28 settembre 2012»;
c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre 2012» e' prorogato al «31 ottobre 2012»;
d) all'articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre 2012» e' prorogato al «30 novembre 2012;
e) all'articolo 4, il termine del «1° novembre 2012» e' prorogato al «1° dicembre 2012» e quello del «1° novembre 2016» e' prorogato al «1° dicembre 2016».
19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze((, sentite le regioni interessate)).
20. All'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.»;
b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma:
«616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonche' (( a )) ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.».



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 587, 588 e 589 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
" 587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' a
totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la
misura della partecipazione, la durata dell'impegno,
l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno
sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei
dati di cui al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme
a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata a favore del consorzio o della societa', o a
favore dei propri rappresentanti negli organi di governo
degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna
amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai
fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella
amministrazione dallo Stato nel medesimo anno."
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 1
della legge n. 196 del 2009 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
Si riporta il testo del'art. 13 della citata legge n.
196 del 2009:
"Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati."
Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge n.
196 del 2009:
"Art. 40 Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il
Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e
delle missioni e alla programmazione delle risorse,
assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e
flessibilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni
principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa
pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un
unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'art. 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio
di genere, per la valutazione del diverso impatto della
politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di
bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente
articolo."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"2. Il comma 302 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso art. 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' art. 8 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene
conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto
periodo del presente comma. I trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle
province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero
dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011
e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni a province e comuni sono ripartite
secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto
annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che
tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore
incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di
adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro
il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei
trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell' art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo
del presente comma."
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 35 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27:
"Art. 35 Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per
l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto connessi a transazioni commerciali per
l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed
esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio
dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di
cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000
milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente
quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del suddetto
fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di
parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata
agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle
somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla
data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti
creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento
disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite
massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla
presente lettera puo' essere incrementato con
corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera
a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite
le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di
assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo
IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo
della medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le
assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non
sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli
di Stato indicate nella Legge di bilancio."
Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 4 del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22
maggio 2012:
"Art. 1
1. I soggetti titolari dei crediti connessi a
transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e
servizi, come definiti ai sensi del comma 3, il cui
ammontare, al netto degli interessi, non risulta
complessivamente inferiore ad euro 1.000, che intendono
avvalersi della facolta' prevista dalla lettera b), comma 1
dell'art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare
all'Amministrazione statale che ha usufruito della
fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile,
l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione di
titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere
presentata dalla societa' incorporante o risultante dalla
fusione.
2. Ai fini della determinazione del limite di cui al
comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve
far riferimento all'importo del credito al netto di
eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali,
eventualmente gia' ottenuti o effettuate.
3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma
1, si intendono per crediti connessi a transazioni
commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le
somme dovute da amministrazioni statali per forniture di
beni e servizi gia' avvenute, per le quali non si e' ancora
verificato il pagamento e che hanno generato residui
passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui
perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del
patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento
di dette somme non deve comportare un peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
secondo i criteri di contabilita' nazionale. Pertanto, ai
fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni
commerciali sono individuabili, secondo i criteri della
contabilita' nazionale, nell'ambito delle spese per consumi
intermedi delle Amministrazioni dello Stato.
4. Le domande devono essere presentate, secondo le
modalita' previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il
28 giugno 2012, al Ministero debitore."
"Art. 3
1. Gli uffici dell'amministrazione statale debitrice
verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno contabile e
rilevano l'importo del credito esistente che puo' essere
estinto mediante assegnazione di titoli di Stato,
verificando la persistenza delle situazioni giuridiche
soggettive e l'effettiva sussistenza dei prescritti
requisiti di liquidita' ed esigibilita'; procedono inoltre
alla verifica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni) ed al relativo regolamento attuativo
adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n.
40.
2. Gli uffici di cui al comma 1 del presente articolo
ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti,
secondo il seguente ordine di precedenza:
a) per anno, a partire dal meno recente;
b) nell'ambito dello stesso anno, secondo la data del
titolo che da' diritto al pagamento;
c) nell'ambito della stessa data, secondo gli importi
meno elevati.
3. Gli uffici suddetti, per ogni esercizio finanziario,
verificano altresi' la relativa iscrizione delle somme
impegnate nel conto dei residui passivi e producono le
liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di
titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31
dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione, per i
quali deve essere specificamente indicata la partita di
riferimento nell'anagrafe dei residui passivi perenti.
Ciascuna delle predette liste deve contenere, per ciascun
richiedente:
a) i dati dell'istanza;
b) l'ammontare del credito spettante complessivo;
c) l'ammontare del credito spettante da rimborsare
mediante titoli di Stato;
d) l'ammontare del credito spettante da rimborsare
mediante le procedure ordinarie;
e) gli estremi del decreto di impegno e la relativa
data di emanazione;
f) il pertinente capitolo, piano gestionale e lo stato
di previsione del bilancio dello Stato, sul quale e' stato
effettuato l'impegno stesso;
g) il giustificativo di spesa;
h) la clausola (solo per la lista dei residui perenti).
4. I suddetti uffici trasmettono le liste di cui al
comma 3, sottoscritte dal titolare dell'ufficio, aggregate
in modo tale che i singoli crediti siano raggruppati per
banca di appoggio e creditore, entro il 31 luglio 2012 ai
coesistenti Uffici centrali del bilancio. L'Ufficio
centrale del bilancio verifica l'iscrizione delle somme nel
conto dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ovvero
accerta la corrispondenza tra le partite debitorie iscritte
nell'anagrafe dei residui perenti e le situazioni
giuridiche soggettive perfezionate riferibili a soggetti
terzi rispetto all'amministrazione. Qualora l'Ufficio
centrale del bilancio rilevi l'esistenza di irregolarita'
non considerate dall'ufficio dell'amministrazione
debitrice, a favore dei soggetti contenuti nelle liste,
restituisce le liste stesse all'ufficio medesimo per i
necessari aggiornamenti. L'ufficio, effettuate le
correzioni richieste, predispone le liste dei crediti
definitive e le invia per l'inoltro all'Ufficio centrale
del bilancio entro il 31 agosto 2012.
5. Gli Uffici centrali del bilancio entro il 28
settembre 2012 trasmettono le liste di cui al comma
precedente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale del bilancio, secondo modalita' che
saranno dettagliate con successiva circolare attuativa
della stessa Ragioneria generale dello Stato.
6. Il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato verifica con riferimento alle richieste pervenute la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3.
7. Al termine della attivita' di cui al comma 6, il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
trasmette al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre 2012,
l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi da
estinguere."
"Art. 4
1. Il Dipartimento del tesoro, acquisito l'elenco dei
creditori aventi diritto al rimborso, con l'indicazione
degli importi dei crediti da estinguere, procede
all'emissione ed all'assegnazione dei titoli tramite la
Banca d'Italia e provvede a comunicare al Dipartimento
delle finanze ed all'Agenzia delle entrate l'importo dei
titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente
versamento da parte dell'Agenzia medesima del controvalore
dei titoli di Stato, sull'apposito capitolo n. 5060 (capo
X) dell'entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo
di quota parte delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio», entro il limite di
2.000 milioni di euro.
2. Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati
di credito del Tesoro con decorrenza 1° novembre 2012 e
scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro,
a tasso d'interesse fisso pagabile in rate semestrali
posticipate, che verra' determinato con il decreto di
emissione dei predetti Certificati di credito, secondo le
condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo.
3. Una volta comunicata da parte del Dipartimento del
tesoro al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato l'avvenuta emissione dei titoli di Stato, sui
capitoli su cui sono iscritti i residui passivi verranno
registrate economie di bilancio, sul conto del patrimonio
saranno cancellate le partite debitorie, per un importo
corrispondente all'ammontare dei titoli emessi."
Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il
settore dei trasporti e disposizioni in materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2010, n. 163:
"5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di privatizzazione di cui all'art. 19-ter del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
garantendo la continuita' del servizio pubblico di
trasporto marittimo e la continuita' territoriale con le
isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi da 16 a 18 del medesimo art. 19-ter, tenuto
conto della intervenuta ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria della Tirrenia di navigazione
Spa e della Siremar-Sicilia regionale marittima Spa:
a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa,
in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia
regionale marittima Spa, in amministrazione straordinaria,
che nell'ambito della procedura di amministrazione
straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del
servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla
lettera f), possono essere ceduti dal commissario
straordinario anche separatamente;
b) il commissario straordinario contiene nei tempi
minimi consentiti dalla procedura di amministrazione
straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la
procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria
occorrente per le cessioni di cui alla lettera a);
c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania
completano le rispettive procedure di privatizzazione nel
piu' breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione
della procedura competitiva di cui alla lettera b);
d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto art.
19-ter del decreto-legge n. 135/2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 166/2009, sono
conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al
completamento della procedura competitiva di cui alla
lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla
gestione del servizio pubblico per assicurare la
continuita' territoriale;
e) fino al completamento delle procedure di cui alla
lettera b), gli eventuali finanziamenti attivati dal
commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui
all'art. 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sono
impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla
gestione del servizio pubblico per assicurare la
continuita' territoriale per tutto il periodo di
svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera
b);
f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione
Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in
data 10 marzo 2010, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 9, del
decreto-legge n. 135/2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 166/2009, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fatti salvi e le
relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero
concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari
dei compendi aziendali di cui alla lettera a), a seguito
delle procedure di cui alla lettera b);
g) all'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, dopo il comma 24 e' inserito il
seguente:
"24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15
sono esenti da imposizione fiscale".
Si riporta il testo del comma 616 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"1. 616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali e'
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali
scolastici sono limitati nel numero a non piu' di 2.000 e
comunque composti da almeno quattro istituzioni."



 
Art. 7
Riduzione della spesa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione
degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza
portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) «Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unita', integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b) «Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) «Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo».
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al (( comma 3 )).
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»;
b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno 2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.
10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole «Ministro della difesa» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)).
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilita' per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012 (( e di 10 milioni di euro per l'anno 2013 )).
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, e' ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e' soppressa.
21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e' alimentato per ((550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014)) mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attivita' delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.))
22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalita' disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di seguito indicate:
a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto-legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attivita' dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All'attuazione delle disposizioni (( dei commi da 27 a 31 )) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34. ((Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilita' liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale)). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni. di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. ((Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi)).
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche' gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui ((al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875.)) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;
b)(( dopo le parole: «di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione».))
((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
((37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:))
(( a) le parole: «le risorse annualmente stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601»;))
(( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori.».))
38. All'articolo 4, comma 4((-septies)), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilita' speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilita' speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e' assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
42.((All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:))
((«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti lavoratori.))
((1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:))
a)(( il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;))
b)(( il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;))
c)(( il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.))
((1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita' internazionale e materiale didattico.))
((1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettivita'».))
((42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
((42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.))



Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n.
205, S.O.
Si riporta la tabella C della legge 12 novembre 2011,
n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012):
Parte di provvedimento in formato grafico


Si riporta il testo del comma 22-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
" 22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza
lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino
delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle
funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la
funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi',
all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248."
Si riporta il testo dell'art. 2190 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2190 Unita' produttive e industriali dell'Agenzia
industrie difesa
1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa,
di cui all'art. 559, sono determinati per gli importi,
rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro
3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a
decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono
soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unita'
produttive di cui all'art. 48, comma 1, non risultasse
conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle
unita' produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale
data non fosse presentato al Ministero della difesa, si
procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, di quelle unita' che non hanno conseguito la
capacita' di operare secondo criteri di economica gestione
e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione
unitaria delle sole unita' che hanno raggiunto tale
capacita', anche mediante la costituzione di societa' di
servizi.
2. L'art. 144 del regolamento cessa di avere efficacia
a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di
trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti
dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo
articolo.
3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a
prorogare i contratti di cui all'art. 143, comma 3, del
regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre
2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa gia'
sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti,
ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente,
del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per
cento.»
Si riporta il testo dell'art. 582 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 582 Oneri per la progressiva riduzione
dell'organico complessivo delle Forze armate
1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190
mila unita' dell'organico delle Forze armate, a esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito
della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, sono determinati nei seguenti importi in
euro:
a) per l'anno 2009: 412.358.865,24;
b) per l'anno 2010: 431.674.353,27;
c) per l'anno 2011: 451.428.829,66;
d) per l'anno 2012: 403.330.620,21;
e) per l'anno 2013: 467.671.399,13;
f) per l'anno 2014: 474.695.212,96;
g) per l'anno 2015: 482.597.003,52;
h) per l'anno 2016: 488.742.840,62;
i) per l'anno 2017: 495.327.666,08;
l) per l'anno 2018: 503.229.456,64;
m) per l'anno 2019: 509.814.282,10;
n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19.
2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli
oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di
incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti,
previsto nella decisione di finanza pubblica, come
risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la
legge di stabilita' quantifica, ai sensi dell' art. 11,
comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento,
corrispondente alla differenza tra i due tassi di
variazione.»
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2207 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2207 Adeguamento degli organici
1. Sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del
personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio
permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare, sono annualmente determinate, secondo un
andamento delle consistenze del personale in servizio
coerente con l'evoluzione degli oneri indicati nell' art.
582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell' art.
799, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione."
Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 55 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"5-bis. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione
dei valori e della cultura della pace e della solidarieta'
internazionale tra le giovani generazioni, e' autorizzata
la spesa di euro 6.599.720 per l'anno 2010, euro 5.846.720
per l'anno 2011 ed euro 7.500.000 per l'anno 2012 nonche'
euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013, per
l'organizzazione da parte delle Forze armate, di corsi di
formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a
rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che
da esse promanano e che sono alla base della presenza dei
militari italiani di tutte le componenti operative nelle
missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a
tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze
armate, secondo le priorita' stabilite dal decreto di cui
al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di
base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della
Patria, le attivita' prioritarie delle Forze armate, in
particolare nelle missioni internazionali di pace a
salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al
terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni
locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e
ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle
libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamita' e
in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza.
Dell'attivazione dei corsi e' data notizia mediante
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale,
serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale
del Ministero della difesa."
Si riporta il testo del comma 616 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative."
Si riporta il testo dell'art. 613 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 613 Fondo a disposizione
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei
capitoli riguardanti le spese di cui all' art. 550 e ai
bisogni di cui all' art. 552, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa un fondo a
disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa."
Si riporta il testo dell'art. 536 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 536 Programmi
1. I programmi relativi al rinnovamento e
all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei
mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa
nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta
di programmi finanziati attraverso gli ordinari
stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto
disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si
riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al
ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del
decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e
nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il
termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni
dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le
commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non
reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di
programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi
con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti
integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del
Ministero della difesa, in apposito allegato.
3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 e'
svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del
Ministero della difesa.»
Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 27 della
citata legge n. 488 del 1999:
"10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il
31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato,
conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei
proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000
i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il
canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
1999. Le modalita' attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle
finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6,
lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai
sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della
citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire
annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di
sostegno previste dall'art. 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «24
miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001»
sono soppresse."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 21 della
citata legge n. 196 del 2009:
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinques
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"Art. 7-quinquies Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro."
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 33 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012):
"Art. 33 Disposizioni diverse
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno
2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo
periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio
socio-economico, ivi compresi interventi di messa in
sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e
alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali
di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50
milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della
predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario."
Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze."
Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74 si vedano i riferimenti normativi all'art.
3-bis.
Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 50. Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni.
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, e' reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di
elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il
disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto."
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza):
"Art. 8. Istituzione del Centro elaborazione dati.
E' istituito presso il Ministero dell'interno,
nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo
comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6,
lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art.
9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto
all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme
tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno. "
Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura):
"Art. 8. Registro delle imprese.
1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio
del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248."
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8
della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
febbraio 1996, n. 28, S.O.
Si riporta il testo del comma 172 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24
novembre 2006, n. 286, come modificato dalla presente
legge:
"172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei
servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e ai sensi
dell' art. 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte
non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e
affluiscono ad apposita unita' previsionale di base
inserita nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono
annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei
servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e pari a
euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita
al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unita'
previsionale di base confluiscono gli stanziamenti
finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture per le
attivita' del Registro italiano dighe."
Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali
dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
relative autorizzazioni di spesa."
Si riporta la Tabella A allegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica
per enti ed organismi pubblici):
"Tabella A
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorita' d'ambito
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
- Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (d.lgs. n.
502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (d.lgs. n.
517/1999)
- Club alpino italiano
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di
contributi statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (C.R.A.)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in
liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in
S.r.l.
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali (art. 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti del Ministero per i beni e le attivita'
culturali dotati di autonomia speciale (art. 15, comma 3,
D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico (d.lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca
Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. n.
267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in
agricoltura
- Policlinici universitari, d.lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10.000 abitanti
- Universita' statali, istituti di istruzione
universitaria, opere universitarie statali, enti ed
organismi per il diritto allo studio a carattere
regionale."
Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 35 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27:
"9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o
cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8
provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita'
liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive
contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso
la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente
deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli
eventuali investimenti finanziari individuati con decreto
del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono
smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse
versate sulle contabilita' speciali aperte presso la
tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento
presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso
soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il
15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti gia'
effettuati alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento."
Si riporta il testo dell'art. 43, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
"2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere
dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita'
pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole
amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi'
ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha
operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione.
Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, per le predette finalita',
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La rimanente somma costituisce
economia di bilancio. La presente disposizione non si
applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
di collaborazione sono diretti a finanziare interventi,
servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa
ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra
disposizione speciale in materia.."
Si riporta il testo del comma 601 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"1. 601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di
aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al
personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio. "
L'art. 2 della L. 18-12-1997 n. 440
"Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298, abrogato dalla presente legge,
recava:
«Art. 2. Direttive del Ministro.».
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 634, della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. 634. Per gli interventi previsti dai commi da
622 a 633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la
spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007»
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 875, della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
1. 875. Al fine di assicurare una piu' efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate
all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono, quota parte pari
a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601 nonche'
le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla
realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita'
dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di
istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli
istituti tecnici superiori.»
Si riporta il testo del comma 4-septies dell'art. 4 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle
Pubbliche Amministrazioni
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei
pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di
enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il
Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su
carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera
sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con propri
provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di
pagamento e le modalita' con cui i soggetti pubblici
distributori di carte elettroniche istituzionali possono
avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio,
selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del
livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da
parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto
distributore delle carte, che intendono offrire ai propri
utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nel 20 per cento delle commissioni di
interscambio conseguite dal gestore del servizio per
pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte
il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
(6)
e) disciplina le modalita' di certificazione degli
avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio
e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte
elettroniche, i soggetti pubblici erogatori dei pagamenti e
lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con
la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4-bis. Per le amministrazioni di cui all' art. 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni
di cui all' art. 383 del regolamento di cui al regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827. (7)
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui
all' art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, con i nuovi criteri indicati dalla legge 31 dicembre
2009, n. 196, dal 1° gennaio 2011 le competenze fisse ed
accessorie al personale delle amministrazioni centrali
dello Stato sono imputate alla competenza del bilancio
dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti e
le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni
esercizio relativamente alle competenze accessorie sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali
dell'esercizio successivo. (7)
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed
accessorie dei pubblici dipendenti, effettuati mediante
utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi,
sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli
di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne
viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui
si ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati
nell'elenco previsto dall' art. 26, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i capitoli con l'indicazione dei
soli articoli relativi alle competenze fisse. Non possono
essere disposte variazioni compensative tra le dotazioni
degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli
in cui si ripartisce il capitolo. (7)
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle
competenze fisse ed accessorie disposti attraverso le
procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi,
e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria
statale all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione allo specifico piano gestionale
dei pertinenti capitoli di spesa, al fine della riemissione
con le medesime modalita' dei titoli originari. Le
procedure di rinnovo dei pagamenti sono stabilite con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare di cui all' art. 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (7)
4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni
di cui al comma 4-bis stabiliscono, con decreto del
Ministro competente, una dotazione finanziaria per ogni
struttura periferica, sia decentrata che delegata, a valere
sugli stanziamenti concernenti le competenze accessorie al
personale, entro i cui limiti le medesime strutture
periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei citati
limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi
sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva
integrativa.
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell' art. 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica
di quanto previsto dall' art. 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze
accessorie spettanti al personale scolastico e' effettuato
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2002 ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle
competenze fisse, compreso il personale supplente breve
nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse,
all'infuori dei casi di cui all' art. 2, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,
continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle
scuole."
4-octies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, all'inizio di ogni anno
viene stabilita per ciascuna istituzione scolastica una
dotazione finanziaria a valere sugli stanziamenti
concernenti le competenze accessorie dovute al personale di
cui al comma 4-septies ed iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, entro i cui limiti le medesime istituzioni
programmano le conseguenti attivita'. La predetta dotazione
viene successivamente definita, nel rispetto dei predetti
limiti, in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi
sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva
integrativa. (7)
4-novies. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere
disposte eventuali modifiche al regolamento riguardante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche, a seguito delle disposizioni
introdotte dai commi 4-septies e 4-octies del presente
articolo. (7)
4-decies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da
4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all' art. 55,
comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la
dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate
le disposizioni di cui all' art. 42. »
Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di
accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli
usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni), convertito, con modificazioni, da lal legge
27 febbraio 2002, n. 16:
"Art. 5-ter. Contabilita' speciali.
1. Le risorse finanziarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche
possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Alle predette contabilita' possono affluire anche le
risorse finanziarie assegnate agli uffici costituenti
l'articolazione territoriale degli uffici scolastici
regionali per il funzionamento dei medesimi e per la
realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli
stessi affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e'
individuato con provvedimento del direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale competente."
Si riporta il testo del comma 72 dell'art. 4 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012):
"72. Per l'anno 2012 si applica l'art. 48, comma 1-ter,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31."
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore
universitario e della ricerca scientifica, nonche' il
servizio di mensa nelle scuole):
"Art. 3. Servizio di mensa nelle scuole.
1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di
settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero
dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti
locali per le spese sostenute in relazione al servizio di
mensa scolastica offerto al personale insegnante,
dipendente dallo Stato o da altri enti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1,
pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000
milioni per il 1996, si provvede a carico degli
stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per gli anni
finanziari medesimi.
3. Il Ministero dell'interno provvede anche ad erogare
un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di
assicurare la continuita' del servizio di mensa per il
personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato
nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la
refezione scolastica. Al relativo onere, determinato
nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
4. I criteri per la individuazione del personale
docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le
modalita' di erogazione del contributo statale a favore
degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio
sono quelli previsti dal decreto 16 maggio 1996 del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'interno, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996.
5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal
servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le
disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione
collettiva per il comparto del personale della scuola. A
tal fine le predette disponibilita' sono incrementate della
somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si
provvede, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306
(Regolamento recante disciplina in materia di contributi
universitari), come modificato dalla presente legge:
5. Limiti della contribuzione studentesca.
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente
articolo e all'art. 4, la contribuzione studentesca degli
studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata
normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo
livello non puo' eccedere il 20 per cento dell'importo dei
trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. E' fatto
obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare
le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a
favore degli studenti (9).
1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al
comma 1, non vengono computati gli importi della
contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente
comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la
durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e
secondo livello. I relativi incrementi possono essere
disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo
i criteri individuati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei
principi di equita', progressivita' e redistribuzione e
tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata
normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito
familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al
nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica
condizione degli studenti lavoratori.
1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di
cui al comma 1-bis non possono superare:
a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione
prevista per gli studenti in corso, per gli studenti
iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di
studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di
euro 90.000, come individuata dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione
prevista per gli studenti in corso, per gli studenti
iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di
studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di
euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata
dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del
2011;
c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione
prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre
la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui
ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000,
come individuata dall'art. 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011.
1-quater. Gli incrementi della contribuzione
studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono
destinati in misura non inferiore al 50 per cento del
totale ad integrazione delle risorse disponibili per le
borse di studio di cui all'art. 18 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri
interventi di sostegno al diritto allo studio, con
particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di
ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivita'
a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso
alla cultura, servizi per la mobilita' internazionale e
materiale didattico.
1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a
decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento
della contribuzione per gli studenti iscritti entro la
durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e
secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a
euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei prezzi
al consumo dell'intera collettivita'».
2. Per le universita' per le quali nell'esercizio
finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia
ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del
comma 1, il predetto valore non puo' superare negli anni
1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio
1996.
3. Per le universita' per le quali nell'esercizio
finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti
inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del
comma 1, il predetto valore puo' essere incrementato
esclusivamente con gradualita'.
4. Le universita' comunicano annualmente al Ministero,
entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione
studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno
precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o
parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari nell'anno accademico in corso, la
distribuzione degli studenti per classi d'importo nel
predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con
riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2,
nonche' le misure conseguentemente adottate per il rispetto
dei limiti di cui al presente articolo.»
Si riporta il testo dell'art. 2, commi 7 e 9, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
"7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del
presente articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita
il controllo previsto all'art. 6 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello
stesso.
(omissis)
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi
delle universita' decadono al momento della costituzione di
quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui
mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del
nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento
dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e'
prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.
Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso
previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in
carica, se successive al predetto anno accademico. Il
mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno
espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non
e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
periodo del presente comma."



 
Art. 8
Riduzione della spesa
degli enti pubblici non territoriali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinche': a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del
decreto-legge ((31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con
modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122,))
siano
utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire
ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e
utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attivita' anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attivita' istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita' operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online; d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una
razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del
numero degli apparati telefonici; e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di
collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati
avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimita' all'utenza e delle innovate modalita' operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi; g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti,
riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al
fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari
almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel
2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovra' provvedere: a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli
incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei
servizi finanziari di incasso e pagamento;
b)(( ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita' in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attivita' alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;))
c) dovra' prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, (( nonche' alle autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
((3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000»;))
(( b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;))
(( c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000»;))
(( d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 1.000»;))
(( e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000»;))
(( f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».))
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.
((4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.))
((4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonche' l'entita' della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.))



Riferimenti normativi

Per il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 78
del 2010 si vedano i riferimenti normativi all'art. 7:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 1
della legge n. 196 del 2009si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1.
Si riporta il testo degli articoli 4 e 9 della legge 12
giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge), come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in
violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 2 o
che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui
al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria
consueta attivita', sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravita' dell'infrazione, con esclusione
delle misure estintive del rapporto o di quelle che
comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di
sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo
importo e' versato dal datore di lavoro all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori
che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, sono
sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi
sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero
entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque
per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro
5.000 e non superiore a euro 50.000 tenuto conto della
consistenza associativa, della gravita' della violazione e
della eventuale recidiva, nonche' della gravita' degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime
organizzazioni sindacali possono altresi' essere escluse
dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di
due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi
sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria
3. (abrogato)
4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni
pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli
enti che erogano i servizi di cui all'art. 1, comma 1, che
non osservino le disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 2 o gli obblighi derivanti dagli accordi o
contratti collettivi di cui allo stesso art. 2, comma 2, o
dalla regolazione provvisoria della Commissione di
garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione
agli utenti di cui all'art. 2, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
50.000, tenuto conto della gravita' della violazione,
dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa
sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e sul
pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla
medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli
organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti
dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis, o della
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in
ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma 3. Nei
casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non
risultino applicabili, perche' le organizzazioni sindacali
che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non
fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione
di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono
legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile,
tenuto conto della consistenza associativa, della gravita'
della violazione e della eventuale recidiva, nonche' della
gravita' degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro
50.000. La sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene
effettuata nonostante la delibera di invito della
Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle
associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della
legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorita' nazionali o
locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la
Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione
del comportamento delle organizzazioni sindacali che
proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle
amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle
associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi
di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis.
L'apertura del procedimento viene notificata alle parti,
che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per
chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque
non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento,
la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta
negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle
cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai
sensi del presente articolo, indicando il termine entro il
quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione
alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi,
cura la notifica della delibera alle parti interessate e,
ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla
Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla
devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui
al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle
amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli
enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia
non applichino le sanzioni di cui al presento articolo,
ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le
informazioni di cui all'art. 2, comma 6, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro
1.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La
sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla
Commissione di garanzia tenuto conto della gravita' della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per
territorio."
"Articolo 9
1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori di
lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle
disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 e'
assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per
ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con
riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di euro 500 ad un
massimo di euro 1.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le
associazioni e gli organismi di rappresentanza dei
lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'art. 8 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 50.000 per ogni giorno di mancata
ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo
rappresentativo e della gravita' delle conseguenze
dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto
della stessa autorita' che ha emanato l'ordinanza e sono
applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 2.
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute
nell'ordinanza di cui all'art. 8 i preposti al settore
nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle
imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione
amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi
dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n.
689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non
superiore a un anno. 3. Le somme percepite ai sensi del
comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 4. Le
sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita'
che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e'
proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689."
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti
di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165):
"Art. 4 Finanziamento degli enti di ricerca
1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di
ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive
modificazioni, e' effettuata sulla base della
programmazione strategica preventiva, di cui all'art. 5,
nonche' tenendo conto della valutazione della qualita' dei
risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale
di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR)."
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997,
n. 59):
"Art. 7. Competenze del MURST.
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 ,
all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'art. 5 della legge 31
maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi dell'art.
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506 , nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 , sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) (omissis);
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le parole
«sentito il CNST» sono soppresse;
c) (omissis);
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) (omissis).;
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma
3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale» fino
a «richiesta» sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n.
168 , come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' inserito tra gli
enti di ricerca a carattere non strumentale ed e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della
legge n. 266 del 1997."
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza):
"Art. 2. Gestione.
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia
gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla
natura pubblica dell'attivita' svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno
triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile
indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo
economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello
stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario
dell'associazione o della fondazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione
coatta, in quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi
violazioni di legge afferenti la corretta gestione
dell'associazione o della fondazione, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario
straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina,
avvia e conclude la procedura per rieleggere gli
amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo
statuto."
Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'."



 
Art. 9
Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione
e soppressione di enti, agenzie e organismi

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano (( o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi )) oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.))
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalita' di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.
6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
((7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».))
((7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste» sono inserite le seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.))
((7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 117 e 118 della Costituzione:
"117. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario
relativo all'anno 2014)

La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato"
"118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale."
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112."
Si riporta il testo del comma 32 dell'art. 14 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
"32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime.
La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 15 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15. Dirigenti.
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente
modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27
del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti
dall'art. 7 del d.lgs. n. 470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce dei ruoli
di cui all'art. 23. Restano salve le particolari
disposizioni concernenti le carriere diplomatica e
prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6 (30) (31).
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di
cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le
attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata
alla direzione del dirigente generale, il dirigente
preposto all'ufficio di piu' elevato livello e'
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente
alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per
l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei conti, del Presidente
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei
segretari generali dei predetti istituti.»
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro), come modificato
dalla presente legge:
"2. Il segretario generale e' preposto ai servizi del
Consiglio ed esercita le funzioni previste dalla legge e
dal regolamento."



 
Art. 10
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. ((Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilita' diretta ed esclusiva)).
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - ((Uffici territoriali del Governo)) di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio ((territoriale del Governo)) connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia: a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici ((territoriali del Governo)) e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, gia' organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della citta' metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilita' di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonche' alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato ((e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;))
d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonche' utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il (( 20 per cento )) della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;
((d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;))
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano piu' adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilita' delle relative unita' ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento puo' essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."
Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 11. Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo.
1. La Prefettura assume la denominazione di
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio
coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici
periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso
fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il
Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo, e' coadiuvato da una conferenza provinciale
permanente, dallo stesso presieduta e composta dai
responsabili di tutte le strutture amministrative
periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'
nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel capoluogo della regione e'
altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono essere invitati i
rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento
previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di
conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo'
richiedere ai responsabili delle strutture amministrative
periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti
ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi
resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della
leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel
caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le
necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del
Ministro competente per materia, puo' provvedere
direttamente, informandone preventivamente il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i
Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo
politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite
direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
adottare le disposizioni per l'attuazione del presente
articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare
vigente."
Si riporta il testo degli articoli 33, 34 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 33. Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva.
(Art. 35 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 14 del d.lgs. n. 470 del 1993 e dall'art.
16 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs.
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12
del d.lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute
ad osservare le procedure previste dal presente articolo
dandone immediata comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla
ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli
atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al
presente articolo da parte del dirigente responsabile e'
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo
il dirigente responsabile deve dare un'informativa
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 4, l'amministrazione applica l'art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro
o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto
previsto dall'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si
applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il
personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."
"Art. 34. Gestione del personale in disponibilita'.
(Art. 35-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del 1998)
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in
appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di
sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le
nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto."
"Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilita' del
personale.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e
le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273."



 
Art. 11
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione

1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarieta', con uno o piu' regolamenti adottati entro ((centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,)) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c. ((per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;))
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura gia' esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalita' decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilita' del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l'attivita' di formazione riguardante ambiti omogenei e' programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.



Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 17
della legge n. 400 del 1988 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 10.
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 4.



 
Art. 12
Soppressione di enti e societa'

1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e' posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unita' di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonche' quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarita' dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti((, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.))
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ((previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere)). L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con (( i commi da 1 a 16 del presente articolo )) e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle ((disposizioni dei commi da 1 a 17)) del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
((18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, gia' svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita', sono inquadrati nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.))
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,)) su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. ((Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.))
21. (((Soppresso).))
22. (((Soppresso).))
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
24. ((Dal 1° gennaio 2014)) la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Societa'», costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, e' posta in liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita' in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia' stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono gia' stati contratti i relativi mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al (( 31 dicembre 2014 )) e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2014, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonche' dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa'.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa' sono trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Societa'. Le disponibilita' finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al (( 31 dicembre 2014 )) e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalita' di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalita' di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui (( ai commi da 24 a 27 )) si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali.
29. All'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2016».
30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le modalita' ivi previste, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attivita' culturali di pari rilevanza, nonche' alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al presente comma.
31. (( (Soppresso). ))
32. (( (Soppresso). ))
33. (( (Soppresso). ))
34. (( (Soppresso). ))
35. (( (Soppresso). ))
36. (( (Soppresso). ))
37. (( (Soppresso). ))
38. (( (Soppresso). ))
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie.
41. (( (Soppresso). ))
42. (( (Soppresso). ))
43. (( (Soppresso). ))
44. (( (Soppresso). ))
45. (( (Soppresso). ))
46. (( (Soppresso). ))
47. (( (Soppresso). ))
48. (( (Soppresso). ))
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziaIe, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualita' dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'((associazione Luigi Luzzatti)) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di ((soppressione dell'associazione)) cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
59. ((A decorrere dal 1° gennaio 2014)) la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica ((al momento della soppressione di cui al comma 59)) esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del ((30 giugno 2014)). A tal fine, ((dalla data di cui al comma 59)) e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del ((30 giugno 20))((14)) tutti i rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ((dalla data di cui al comma 59)) alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere ((alla data di cui al comma 59)) tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15 giorni dalla data ((di cui al comma 59,)) il bilancio di chiusura della fondazione soppressa e' presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. ed e' corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della contabilita' separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data ((di cui al comma 59)).
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data ((di cui al comma 59,)) sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo ((alla data di cui al comma 59;)) entro tale data, il commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
70. Dalla data di ((cui al comma 59,)) sono abrogati il comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
((72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.))
((73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della societa' conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
((74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attivita' produttive» e: «Il Ministro delle attivita' produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.))
75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa' cooperative di cui all'articolo 2545((-sexiesdecies)) del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'articolo 2545((-septiesdecies)) del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545((-terdecies)) del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545((-terdecies)) del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ((di cui al comma 76,)) l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto».
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le ((violazioni)) indicate al comma 14 sono ((constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate)) in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese ((per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689))».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilita' Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al (( comma 83)) entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto ((del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
((90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.))
 




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del
settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 11. Riordino dell'Istituto nazionale della
nutrizione.
1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla
legge 6 marzo 1958, n. 199, e' trasformato in Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
(INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto.
L'Istituto e' ente di ricerca di diritto pubblico
sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica,
statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri,
il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto
nazionale della nutrizione.
4. L'istituto svolge attivita' di ricerca, informazione
e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione,
ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento
qualitativo delle produzioni agro-alimentari. In
particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attivita' di
ricerca sulla qualita', nonche' sulla sicurezza degli
alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della
sanita', finalizzate alla certificazione, etichettatura
nutrizionale e valorizzazione delle specificita' dei
prodotti nazionali, nonche' allo sviluppo delle
applicazioni biotecnologiche nel settore agro-alimentare.
5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione
nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione
e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni
nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto
promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le
universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali,
comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di
studio.
7. L'istituto, in coerenza con gli obiettivi del
programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile
annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e
risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che
provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il
piano diventa esecutivo."
Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 7 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie."
Il citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.
Il regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del
21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto
2005, n. L 209.
Il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del
21 giugno 2006 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto
riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR e' pubblicato nella GU L 171 del 23.6.2006.
Per il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n.
400 del 1988 si vedano i riferimenti normativi all'art. 10.
Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle
risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio
degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante
ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione
degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'art. 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il
presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con
contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di
cui al citato art. 1, comma 763, della legge n. 296 del
2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto
Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione,
monitoraggio e analisi della spesa previdenziale,
avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle
amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi
27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al
fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
di capitale per la costituzione della Societa' di cui al
comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla
societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'art. 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma
8, la societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in liquidazione ed
e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da
parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in
carica presso la societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla
nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla
societa' trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente al fine di
effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di
tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di
tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione
della societa' trasferita, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento della societa', che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e'
attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora
il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia
negativo, il collegio dei periti determina annualmente
l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali alla societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di gestione della
societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i
beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del
riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto
il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di
cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle
finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo
periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla
societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione subentrano direttamente
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 16,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16,
settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia.
Formula proposte al consiglio di amministrazione, da'
attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo
approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'art. 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un
contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di
promozione all'estero e di internazionalizzazione delle
imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi'
iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito capitolo destinato al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui
dotazione e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un
apposito capitolo per il finanziamento delle spese di
natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo
erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione
all'estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese
fisse per il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma
25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e
Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia,
le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di
svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al
fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20
per cento della spesa media annua per tali attivita'
registrata nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione
sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e
medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'art. 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento,
di incremento dell'efficienza e di miglioramento della
qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza
e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di
promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e
quantitativo delle razze equine, gestire i libri
genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione
delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi
allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione
attraverso le reti nazionali ed interregionali delle
riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli
ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e
di addestramento, secondo parametri internazionalmente
riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei
rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere
di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'incarico di direttore generale, nonche' quello di
componente del comitato direttivo e del collegio dei
revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il limite massimo della
dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto
degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della
dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per
l'UNIRE."
L'art. 17 del d.lgs. 29-3-2004 n. 99 "Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L.
7 marzo 2003, n. 38.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 2004, n. 94, abrogato dalla presente legge,
recava:
«Art. 17. Promozione del sistema agroalimentare
italiano.».
Si riporta il testo del comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
" 634. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento."
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica) convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94:
"Art. 2 Commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi (11)
1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa
pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza
pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di
riduzione della spesa corrente della pubblica
amministrazione, garantendo altresi' la tutela della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle
relative procedure, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento
delegato per il programma di Governo, puo' nominare un
Commissario straordinario, al quale spetta il compito di
definire il livello di spesa per acquisti di beni e
servizi, per voci di costo, delle amministrazioni
pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di
supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei
processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di
ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del
demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta'
pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di
gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario
collabora altresi' con il Ministro delegato per il
programma di governo per l'attivita' di revisione della
spesa delle pubbliche amministrazioni. (8)
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte
le amministrazioni, autorita', anche indipendenti,
organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque
denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale
partecipazione pubblica diretta e indiretta e le societa'
non quotate controllate da soggetti pubblici nonche',
limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni
regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle societa' a
totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che
gestiscono servizi di interesse generale su tutto il
territorio nazionale la disciplina del presente decreto si
applica solo qualora abbiano registrato perdite negli
ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo'
individuare, tra il personale in servizio, un responsabile
per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica
di cui al presente decreto; l'incarico e' svolto senza
corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi. (8)
2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della
Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte
costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a
conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto. (9)
3. (soppresso)
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al
comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2,
il Commissario, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', di differenziazione, di adeguatezza e di
leale collaborazione, formula proposte al Presidente della
regione interessata, comunicandole al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto
costituiscono principi di coordinamento della finanza
pubblica."
Si riporta il testo dell'art. 68 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'art. 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
improntato a criteri di rigorosa selezione, per la
valutazione della perdurante utilita' degli organismi
collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale
riduzione di tali organismi fino al definitivo
trasferimento delle attivita' ad essi demandate nell'ambito
di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno
esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato
art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi
collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici
obiettivi o alla definizione di particolari attivita'
previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno
2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici
di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano
ricorrendo, ove vi siano competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi (336).
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui
al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, sono
individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla
base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale
da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art.
29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art.
29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita
all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi
presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del
citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e
funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei
servizi e la razionalizzazione delle procedure, le
strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono
soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione di cui all'art.
1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive
modificazioni.;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 e all'art. 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui
all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6,
lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
puo' delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del
presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
derivanti dal presente articolo sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica."
Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale):
"Art. 11. Istituzione e composizione dell'Osservatorio
nazionale.
1. In sede di prima attuazione della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, e'
istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di
seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro
per la solidarieta' sociale, composto da 26 membri, di cui
10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a
sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6
esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere
iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi
componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte
l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per piu' di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio e'
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il
2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un
regolamento per disciplinare le modalita' di elezione dei
membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attivita' di segreteria connesse al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali."
Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato):
"Art. 12. Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali,
e' istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attivita' da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e
all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per
far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di
informatizzazione e di banche-dati nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative
nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la
prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo
per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del
comma 1."
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103
(Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma
dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248):
"Art. 1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza.
1. E' confermato e continua ad operare l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la
legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla
Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30
settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai
programmi riferiti ai minori e di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in
eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di
implementazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano
individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli
interventi da esso previsti, nonche' le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma
2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli
enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche'
venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno
finanziario per perseguire le priorita' e le azioni
previste dal piano stesso.
4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni
provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottano idonee misure di coordinamento degli interventi
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati
relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza
in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di
ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica,
sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per
aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse
attivate dai privati.
5. Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta'
sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia,
sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre
1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla
presentazione. Esso e' adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine
anzidetto.
6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi
del Centro nazionale di documentazione e analisi, la
relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del rapporto
previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York.
7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art.
44 della citata Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo,
sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che
si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.
8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il
Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua
competenza, un dettagliato programma di interventi, che
diviene parte integrante del piano nazionale d'azione,
indicando anche le risorse finanziarie destinate allo
scopo."
Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246):
"Art. 8. Costituzione e componenti(legge 10 aprile
1991, n. 125, art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7)
1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
della competenza statale, la rimozione delle
discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di
fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con
funzioni di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e
dai movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
opportunita' nel lavoro;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di
parita' di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate
entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di
mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere
costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta
salva l'integrazione quando pervengano le designazioni
mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro e
politiche di genere;
b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della giustizia, del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del
Dipartimento per le politiche della famiglia e del
Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato
dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative;
c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle
Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela
delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali,
per le politiche per l'orientamento e la formazione, per
l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative;
c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni dei
dirigenti comparativamente piu' rappresentative.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. In caso di sostituzione di un componente, il
nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
dei suoi componenti."
"Art. 19. Rete nazionale delle consigliere e dei
consiglieri di parita' (decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 196, art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5)
1. La rete nazionale delle consigliere e dei
consiglieri di parita', coordinata dalla consigliera o dal
consigliere nazionale di parita', opera al fine di
rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri
di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di
consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone
prassi.
2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte
l'anno su convocazione e sotto la presidenza della
consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni
partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di
parita' di cui all'art. 8, e un rappresentante designato
dal Ministro per le pari opportunita'.
3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete
nazionale puo' avvalersi, oltre che del Collegio
istruttorio di cui all'art. 11, anche di esperte o esperti,
nei settori di competenza delle consigliere e dei
consiglieri di parita', di particolare e comprovata
qualificazione professionale. L'incarico di esperta o
esperto viene conferito su indicazione della consigliera o
del consigliere nazionale di parita' dalla competente
Direzione generale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. L'entita' delle risorse necessarie al funzionamento
della rete nazionale e all'espletamento dei relativi
compiti, e' determinata con il decreto di cui all'art. 18,
comma 2.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il
consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base
dei rapporti di cui all'art. 15, comma 5, un rapporto al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su
quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto
previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 15 in
caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge
7 febbraio 1992, n, 150 (Disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui
alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per
la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica.):
"5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e'
istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione
scientifica per l'applicazione della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874."
Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'art. 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
"2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso."
Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre
1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), come
sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291
e successive modificazioni:
"Art. 10. Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una
societa' per azioni, denominata «Societa' per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa»,
di seguito denominata «Societa'», con sede in Roma, avente
ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario,
tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre
iniziative di investimento per la realizzazione di
interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di
altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello
spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali
delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della
Societa' sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e'
sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che
costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal
Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili.
Al capitale sociale della Societa' possono partecipare
altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti
pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova
emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del
capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa' puo'
contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da
individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote gia'
preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita' e
i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo
comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli
interventi di competenza della Societa' medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio
urbanistico, architettonico e artistico barocco delle
citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano
e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di
intervento in accordo con le competenti soprintendenze,
sentita la commissione regionale per i beni e le attivita'
culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel
limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa'
provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della
propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse
di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Societa' e'
composto da sette membri, compreso il presidente, nominati
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono
nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Societa', nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni
di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei
membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta dalla Societa'.
9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di
euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'art. 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 60 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
"4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo."
Si riporta il testo dell'art. 32 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per
l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal
CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232,
233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai
contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. (171) (172)
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non
sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente
comma non si applica a finanziamenti approvati mediante
decreto interministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 512,
della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore
del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni
giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per
l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in
caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non
abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia
stato pubblicato il relativo bando di gara. (169)
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la
progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 512,
della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008
all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto
dall'art. 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla
data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano
assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano
bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto
di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante
erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle
relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2,
3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i
finanziamenti delle opere gia' deliberati dal detto
Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, la destinazione delle risorse che
affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione
del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema
informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
16.700.000,00. (170)
9. Per la prosecuzione del servizio intermodale
dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del
Frejus per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di euro
6.300.000,00.
10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di
cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul
capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per
pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio
nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro,
per essere versate al bilancio dello Stato.
11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini
di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini
di sola cassa, del fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'art. 1, comma 10-ter del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La condizione prevista dal periodo
precedente deve intendersi non realizzata nel caso di
contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico
degli iscritti delle associazioni o fondazioni.".
13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi
strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita
sessione per la coesione territoriale alla quale
partecipano le parti sociali.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione
per la coesione territoriale monitora la realizzazione
degli interventi strategici nonche' propone ulteriori
procedure e modalita' necessarie per assicurare la
qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa; alla
sessione per la coesione territoriale i presidenti delle
regioni del Sud presentano una relazione sui risultati
conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto
dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la
coesione territoriale e' disciplinato con delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di
supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica.
16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per
cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e'
assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e
gli interventi a favore dei beni e le attivita' culturali.
L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di
attuazione degli interventi finanziati a valere sulle
risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per
l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli
stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui
all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' definito esclusivamente nei termini di cui al presente
comma. (173)
17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'art.
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 4,
D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche' all'art. 28 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
determinati tratti ove particolari circostanze lo
richiedano, con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli
interessati, e sentito l'A.N.A.S.
18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
dell'EXPO Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento
delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della
Repubblica italiana nei confronti del Bureau International
des Expositions, si applicano alle opere individuate e
definite essenziali in base al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e
successive modificazioni, le disposizioni processuali di
cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
Si riporta il testo dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per
determinate categorie di enti pubblici, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 72,
comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. (51)
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano
determinati secondo la metodologia di calcolo e negli
importi indicati nei relativi decreti del Ministro
dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della
salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e
successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
A ciascun commissario il collegio puo' delegare incombenze
specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2
a 5 del presente articolo non puo' comportare aggravio di
costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al
commissario unico."
Per il comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n.
165 del 2001 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.
Per il testo dei commi 2 e 4-bis dell'art. 17 della
legge n. 400 del 1988 si vedano i riferimenti normativi
all'art. 10 e all'art. 12.
Si riporta il testo dell'art. 25 del codice civile:
"25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
L'autorita' governativa esercita il controllo e la
vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede
alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei
rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto
di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le
deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di
fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo'
sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in
conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o
della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilita' devono essere
autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate
dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori."
La L. 24-12-2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
La L. 30-12-2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2004, n. 306, S.O.
La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
Il D.L. 30-12-2005 n. 273 (Definizione e proroga di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2005, n.
303.
Si riporta il testo del comma 460 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
"460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la
denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a
capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria."
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12. Rafforzamento e rilancio del settore
turistico.
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle
politiche di indirizzo del settore turistico in sede
nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il turismo
con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche
turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita'
dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno
parte del Comitato: i Ministri e Vice Ministri, indicati
nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al
turismo; il Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al
turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i
rappresentanti delle principali associazioni di categoria,
nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo
modalita' indicate nel citato decreto (238).
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta
turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione,
l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato
nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
«Agenzia», sottoposta all'attivita' di indirizzo e
vigilanza del Ministro delle attivita' produttive (239).
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita'
giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di
gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il
consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei
conti (240).
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia
nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue
nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del
decreto previsto dal comma 7 (241).
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il
proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e
locali e di altri enti pubblici per la gestione di
specifiche attivita' promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita
di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche'
dalle attivita' di cui al comma 8, al netto dei costi
inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi
indicata (242);
e) contribuzioni diverse (243).
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro (244).
7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale (245) (246).
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio
Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia'
avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni,
alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della
relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle
modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione
dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo
con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive,
con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per
gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto
riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla
promozione turistica di livello nazionale e internazionale
e, con riferimento al settore del turismo culturale, in
raccordo con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
8-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si
avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle
societa' da essa controllate per le proprie attivita' di
assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo
sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' assegnare
direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed
alle societa' da essa controllate, con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
compiti (247).
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8
sono destinate anche le somme gia' assegnate al progetto
Scegli Italia con D.M. 28 maggio 2004 del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle
disponibilita' del Fondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informatico, di cui all'art. 27,
commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' gli
eventuali proventi derivanti da forme private di
finanziamento e dallo sfruttamento economico della
piattaforma tecnologica (248).
10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al
progetto Scegli Italia (249).
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.».
Si riporta il testo degli articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile:
"2545-terdecies. Insolvenza.
In caso di insolvenza della societa', l'autorita'
governativa alla quale spetta il controllo sulla societa'
dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le
cooperative che svolgono attivita' commerciale sono
soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa preclude la dichiarazione di
fallimento."
"2545-sexiesdecies. Gestione commissariale.
In caso di irregolare funzionamento delle societa'
cooperative, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli
amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della
societa' ad un commissario, determinando i poteri e la
durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo
richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' di vigilanza.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la
societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i
provvedimenti di cui ai commi precedenti."
"2545-septiesdecies. Scioglimento per atto
dell'autorita'.
L'autorita' di vigilanza, con provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel
registro delle imprese, puo' sciogliere le societa'
cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo
scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere
gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o
non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu' commissari
liquidatori."
Si riporta il testo dell'art. 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
"198. Organi della liquidazione amministrativa.
Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con
altro successivo viene nominato un commissario liquidatore.
E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre o
cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte
nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa,
possibilmente fra i creditori.
Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono
essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso
essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e'
esercitata congiuntamente da due di essi. Nella
liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di
sorveglianza e' facoltativo."
Il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30 recante
"Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi
spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei
compensi nelle procedure di concordato preventivo" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2012, n. 72.
Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11 Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti
1. All'art. 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
[a) al comma 7-undecies, le parole: «1° gennaio 2012»
sono sostituite dalle seguenti parole «1° gennaio 2013»; ]
b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni
2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2010, 2011 e 2012».
2. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012». Il termine del 30 giugno 2012, di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005,
n. 96, come modificato dal presente comma, e' prorogato al
31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di
perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui
risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della
gestione e il raggiungimento di adeguati indici di
solvibilita' patrimoniale. Entro il predetto termine si
provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi
aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'art. 698
del codice della navigazione. All'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo,
le parole: «da effettuare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,» sono soppresse.
3. All'art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
4. All'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
oltre il 30 giugno 2012».
5. Fino alla data di adozione dello statuto
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i
compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai
competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e
dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto
e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'art.
36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di
vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al
medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del
presente articolo, all'art. 36, comma 4, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla
data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro la data del 30 settembre 2012».
6-bis. Il decreto di cui all'art. 23, comma 7, quarto
periodo, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e
promozione del territorio indicanti siti d'interesse
turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport.
6-ter. All'art. 58, comma 4, della legge 23 luglio
2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «ventiquattro mesi».
6-quater. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
6-quinquies. Al comma 7 dell'art. 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le
parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2012». E' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo
periodo del comma 8-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 2, comma
12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. Al terzo periodo dell'art. 2, comma
12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, la parola: «2011», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «2012». Al fine di attuare le
disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. L'art. 16, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure
gia' fatte salve dall'art. 45, comma 12, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente
all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente
definite con la sottoscrizione di contratti individuali di
lavoro che hanno determinato e consolidato effetti
giuridici decennali.
6-septies. All'art. 22, comma 9-bis, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 marzo»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio». L'art. 20
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui
all'art. 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, e' prorogato al 31 dicembre
2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti
territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con
l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla
predetta proroga per l'anno 2012 in termini di
indebitamento netto per l'importo del valore della
concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del
proprio patto di stabilita' interno e fornendo adeguati
elementi di verifica, nonche' in termini di fabbisogno per
l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei
trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad
essi spettanti."
Si riporta il testo dell'art. 36 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 36 Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
S.p.A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con sede in Roma,
l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il
potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo
sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge
i seguenti compiti e attivita' ferme restando le competenze
e le procedure previste a legislazione vigente per
l'approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali e di regolazione tariffaria nel settore
autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli
specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione ovvero in affidamento diretto ad
Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi
sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla
medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'
della concessione di gestione di autostrade per le quali la
concessione sia in scadenza ovvero revocata;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3) in alternativa a quanto previsto al numero 1),
affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui
alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate,
per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per
la costruzione e gestione di nuove autostrade, con
convenzione da approvarsi con decreto del Ministro
dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali
Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi
s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali,
assentite o da assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro
successiva approvazione;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime; (193)
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle
sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, anche per
effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2,
lettere a) e b) incassandone tutte le entrate relative al
loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, nonche' svolgere le attivita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale e autostradale di interesse
nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita' (194).
4. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al
comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data del 31 maggio 2012, e' trasferito
all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.
All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,
nonche' le risorse di cui all'art. 1, comma 1020, della
legge n. 296 del 2006, gia' finalizzate, in via
prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle
spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono
lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio
2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas
s.p.a. in funzione delle modificazioni conseguenti alle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Entro il 30 settembre 2012, la societa' ANAS Spa
trasferisce alla societa' Fintecna Spa tutte le
partecipazioni detenute da ANAS Spa in societa'
co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette e
indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 e' realizzata
dalle societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto
contabile risultante al momento della cessione ovvero,
qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da
una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due
dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e il
terzo, in qualita' di presidente, congiuntamente dalle
stesse, con oneri a carico della societa' richiedente.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'amministratore unico provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione dello statuto, viene convocata l'assemblea di
Anas s.p.a. per la ricostituzione del consiglio di
amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede i
requisiti necessari per stabilire forme di controllo
analogo del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla
societa', al fine di assicurare la funzione di organo in
house dell'amministrazione.
10. L'art. 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato». "
Si riporta il testo dell'art. 83-bis del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi
1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di
cui all' art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e
tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo
medio del carburante per chilometro di percorrenza, con
riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la
relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle
tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno
dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi
del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente
articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i
costi del carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul
mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza
stradale e la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di
merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto,
stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a
favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la
copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano,
comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza
normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati
nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi
tra organizzazioni associative di vettori rappresentati
nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la
logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative
dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della
predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
della loro entrata in vigore. Tali accordi possono altresi'
prevedere contratti di trasporto di merci su strada di
durata o quantita' garantite, per i quali e' possibile
derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche'
alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle
disposizioni in materia di azione diretta.
4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma
4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i
costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso
il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori
trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad
adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano
anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della
determinazione del corrispettivo e ferma restando la
possibilita' di deroga con gli accordi di cui al comma 4.
4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un
corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel
comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del
vettore nei confronti del mittente per il pagamento della
differenza si prescrive entro il termine di un anno,
decorrente dal giorno del completamento della prestazione
di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi
volontari, conclusi ai sensi del comma 4.
4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e
4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per
le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un
contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e'
rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le
suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di
cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse
pattuizioni fondate su accordi volontari di settore,
conclusi ai sensi del comma 4.
4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto,
il vettore e' tenuto a fornire al committente
un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di
data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che
l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei
contributi assicurativi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1,
laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' art. 6
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il
trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a
quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura. A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a
una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando
quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del
carburante, sia almeno pari a quella identificata come
corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al
vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti
indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma
7, il vettore puo' chiedere al mittente il pagamento della
differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su
strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione
del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i
quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'art. 638 del codice di procedura
civile, producendo la documentazione relativa alla propria
iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo
utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i
corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la
documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo
indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore
corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.
ll giudice, verificata la regolarita' della documentazione
e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al
committente, con decreto motivato, ai sensi dell'art. 641
del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto
al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione
provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 del codice
di procedura civile e fissando il termine entro cui puo'
essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di
cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento
alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza
chilometrica, gli indici sul costo del carburante per
chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base
dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di
categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della
committenza.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente
articolo trovano applicazione con riferimento alle
variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere
dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
partire da tale data.
12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il
termine di pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti di trasporto di merci su strada non puo',
comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti
dalla data di emissione della fattura da parte del
creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del
mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di
trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le
parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi
volontari di settore, conclusi tra organizzazioni
associative di vettori rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al
comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del
corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla
data di emissione della fattura, oltre agli interessi
moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni
di cui al comma 14.
13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si
applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori
della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al
servizio di trasporto di merci su strada.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall' art. 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall' art. 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro.
15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni
introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano
stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico
settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi o che
prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per
autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali
alle finalita' dell'obbligo.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono
principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell' art.
117 della Costituzione.
19. All' art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto
al relativo albo professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All' art. 7, comma 1, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione
del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto i criteri di
vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui
all' art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
e fiscale delle indennita' di trasferta e
all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di
aggregazione imprenditoriale.
24. (abrogato)
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e'
fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all' art. 2 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente
rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito di imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta
attivita'. La misura del credito di imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. ll credito di imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell' art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali
e alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma. Le risorse complessive di cui al presente comma
potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il
completamento di progetti di aggregazione o di formazione,
sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo
le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con
termini da fissare con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili
sul fondo di cui al comma 918 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli
interventi consentiti in attuazione dell'art. 9 del
presente decreto, previa autorizzazione della Commissione
europea.
31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle
relativamente alle quali occorre la previa verifica della
compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea."
Il Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per
l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori" reca:« TITOLO II
Comitato centrale.»
Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 284 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9. Attribuzioni.
1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile
e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi;
b) (abrogata);
c) (soppressa);
d) determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle
spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla
Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad
attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su
progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 7 ;
g) (soppressa);
h) attuare le direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l) (soppressa)."
Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 284 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10. Composizione.
1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri
effettivi, nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti:
a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale
nell'ambito di quelli previsti dall'art. 2, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti», con funzioni di
Presidente;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo,
responsabile dell'attivita' amministrativa e contabile, con
incarico di livello dirigenziale di seconda fascia
assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'art. 14,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211 ed il secondo e' eletto dallo stesso
Comitato centrale, nell'ambito dei componenti in
rappresentanza delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori;
c) quattro rappresentanti, con qualifica
dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per
ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche
comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle
politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive,
e degli affari regionali;
e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre,
rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale,
centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle
regioni a statuto speciale o delle province autonome di
Trento e Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
di categoria degli autotrasportatori presente nella
Consulta generale per 1'autotrasporto e per la logistica,
secondo le modalita' stabilite dall'art. 5, comma 1,
lettera f);
g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal
Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
3. I componenti del Comitato centrale durano in carica
tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere
sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle
Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno
designati."
Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
"Art. 21 Soppressione enti e organismi
1. In considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e'
incrementata di un numero di posti corrispondente alle
unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie,
rispetto alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43, comma 19
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'art.
1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti
soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello
dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento
della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I
dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1°
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'art. 3, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta
nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di
ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato
di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno
2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'art.
4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse umane e strumentali, nonche' tutti i rapporti
attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre
2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni
interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle
competenti amministrazioni dello Stato. Fino al decorso del
termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure
esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI.
La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al
personale titolare di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla
soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle
misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria
dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che
svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, attribuite dall'art. 63, comma
8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al
consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire
l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio
nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data
di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La
denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in
materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e
rappresentativita', gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento,
e sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle
risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni
alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura
sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data, e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri
emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli
adempimenti di cui al precedente periodo spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato
dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento
previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli
del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto
enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo'
eccedere il numero del personale in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi
Consorzi.



 




13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13
dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e
strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e
passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle
amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo
allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro
interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite le risorse strumentali e
finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione
incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione,
ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a
valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura
degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente
comma ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le
amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale
comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle
specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli
enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con
le articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti
di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente
capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in
relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi
idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un
contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti
i servizi stessi, ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera
b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, e dell'art. 1, comma 68-bis, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del
comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata
di quaranta posti.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle
Risorse idriche e' soppressa.

ALLEGATO A

Parte di provvedimento in formato grafico


20-bis. Con riguardo all'Agenzia per la sicurezza
nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, di
concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e
alla contestuale definizione di un assetto organizzativo
rispettoso delle garanzie di indipendenza previste
dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo
all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
Si riporta il testo dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; (138)
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. (138)
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse. (139)
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno. (139)
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' abrogato. (139)
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi. (139) (147)
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (140)
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (138)
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011; (138)
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto; (146)
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione; (138) (154)
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (138)
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
(149) (155)
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
(148) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione
del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai
fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall' art. 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto art. 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo. (150) (156)
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni. (142)
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (135), convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell' art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: (145)
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integr azioni. (143)
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (136), anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012. (139)
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo. (139)
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento. (139)
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: (151)
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. In considerazione della contingente situazione
finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre
volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell' art. 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
abrogato. (141)
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo. (139) (152)
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
(142)
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente. (139)
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (137), le disposizioni di cui al presente
comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' art. 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro». "
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio
2007 (Attuazione dell' art. 1, comma 765, della L. 27
dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della
volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR
maturando e disciplina della forma pensionistica
complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS):
"Art. 4. Comitato amministratore.
1. FONDINPS e' amministrato dal Comitato amministratore
previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
2. Il suddetto Comitato e' composto da nove componenti,
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei
lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del
Comitato devono essere in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' stabiliti con il decreto di
cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
3. I componenti del Comitato restano in carica per
quattro anni e non possono essere nominati per piu' di due
volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del
Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono
essere determinati in misura che varia in funzione
dell'entita' del patrimonio di FONDINPS.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, e'
nominato il responsabile della forma pensionistica
complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso
dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' previsti
per i responsabili delle forme pensionistiche complementari
dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
5. Alle riunioni del Comitato amministratore di
FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o un suo
rappresentante all'uopo delegato.
6. Nei confronti dei componenti del Comitato
amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano
gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del
codice civile."
Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento."
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate) convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178:
"Art. 8. Riassetto del CONI.
1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti
dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per
l'espletamento dei suoi compiti si avvale della societa'
prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione «CONI Servizi spa».
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati
dal CONI. Al fine di garantire il coordinamento e la
sinergia delle funzioni della societa' con quelle
dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono
coincidere.
Il presidente del collegio sindacale e' designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali (71).
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si
rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi (72).
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio
annuale.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'art.
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le
banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita'
attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli
30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI
alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."
Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 30. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse.
(Art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 18 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del
1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso
rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da
altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri
di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli
uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base
della professionalita' in possesso del dipendente in
relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita',
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto."



 
Art. 13

(( Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ))

1. ((Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (( (IVASS) )). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.))
2. L'((IVASS)) ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. ((L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).))
4. L'((IVASS)) e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'((IVASS)) puo' fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attivita'.
6. ((Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)), l'((IVASS)) svolge le funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
7. (( (Soppresso). ))
8. (( (Soppresso). ))
9. (( (Soppresso). ))
10. Sono organi dell'((IVASS)): a) il Presidente; b) il Consiglio; c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca
d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma
17.
11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Banca d'Italia.
12. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.
15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'((IVASS)).
In particolare il Consiglio:
- adotta il regolamento organizzativo dell'((IVASS));
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.
16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio puo' rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'((IVASS)) in materia assicurativa, il Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.
18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di indirizzo e direzione strategica dell'((IVASS)) e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.
19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato puo' rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.
21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'((IVASS)) di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'((IVASS)) sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'((IVASS)) e' deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((di concerto con il Ministro)) dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'((IVASS)), deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalita'.
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'((IVASS)) e in particolare:
- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;
- prevede la facolta' del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13;
- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
- definisce le modalita' dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'((IVASS)) o dall'((IVASS)) alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'((IVASS)) puo' avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.
28. ((Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.))
29. ((Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.))
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'((IVASS)).
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, ((il Commissario straordinario decade ))automaticamente dalle funzioni.
32. ((Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso)).
33. ((Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potra', in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP)).
34. ((Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso)).
35. Alla data di subentro dell'((IVASS)) nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.
36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'((IVASS)), e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ((ai commi 35 e 36)).
38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potra' prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita', una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sara' soggetto alla vigilanza dell'((IVASS)). Il regolamento disciplinera', altresi', il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'((IVASS)) con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.
39. ((La contabilita' dell'IVASS viene verificata da revisori esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.))
40. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.))
41. (( (Soppresso) )).
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.
43. ((Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1 , comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n.
52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
71, S.O.:
"Art. 1. Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario (4), autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia (5);
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia (6);
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario (7);
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi
(8);
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
m-bis) «OICR armonizzati»: gli OICR rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e
delle relative disposizioni di attuazione (9);
m-ter) «OICR comunitari»: gli OICR costituiti in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia (10);
m-quater) «OICR extracomunitari»: gli OICR costituiti
in uno Stato non appartenente all'UE (11);
m-quinquies) «OICR feeder»: l'OICR che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR
master (12);
m-sexies) «OICR master»: l'OICR nel quale uno o piu'
OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita' (13);
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi
comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con
i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili (14);
2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR
propri (15);
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio (16);
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio (17);
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1) (18);
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2) (19);
q-bis) «gestore dell'OICR master»: la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
master o la SICAV master (20);
q-ter) «gestore dell'OICR feeder»: la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
feeder o la SICAV feeder (21);
q-quater) «depositario dell'OICR master o dell'OICR
feeder»: la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR
feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR
comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel
Paese di origine a svolgere i compiti della banca
depositaria (22);
r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia,
le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
(23) e le banche italiane, le banche comunitarie con
succursale in Italia e le banche extracomunitarie,
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento (24);
r-bis) «Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata»: lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale
(25);
r-ter) «Stato di origine dell'OICR»: Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito (26);
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine (27);
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati (28);
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari (29);
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari (30);
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 (31);
w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente (32);
w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine»:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro della
Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori
mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come
Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta
valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori
mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea."
Il Capo II (Contributi di vigilanza) del Titolo XIX
(Disposizioni tributarie transitorie e finali) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle
assicurazioni private" comprende gli articoli da 335 a 337.
Si riporta il testo degli articoli 25-bis, 30, 32 e 190
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
"Art. 25-bis. Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione.
1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla
sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari
emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle imprese di assicurazione comunicano senza
indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che
svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
revisione legale dei conti presso le societa' che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra
di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza."
"Art. 30. Offerta fuori sede.
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e
il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla
sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto incaricato della
promozione o del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata
nei confronti di clienti professionali, come individuati ai
sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis);
b) dalle SGR, dalle societa' di gestione armonizzate
e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di
OICR.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario, le Sgr e le
societa' di gestione armonizzate possono effettuare
l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di
investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e
attivita' prestati da altri intermediari, le imprese di
investimento e le banche devono essere autorizzate allo
svolgimento dei servizi previsti dall'art. 1, comma 5,
lettere c) o c-bis).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto
abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari
consegnati all'investitore. La medesima disciplina si
applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e,
limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione."
"Art. 32. Promozione e collocamento a distanza di
servizi e attivita' di investimento e strumenti finanziari.
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si
intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse
dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e
simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo
incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo'
disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi
stabiliti nell'art. 30 e nel decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante
tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita'
di investimento e di prodotti finanziari."
"Art. 190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della
gestione accentrata di strumenti finanziari.
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,
i quali non osservano le disposizioni previste dagli
articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13,
comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27,
commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1,
2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6
e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41,
commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi
7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4;
50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa
sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18,
commi 1 e 2, e dell'art. 33, comma 1, ovvero in caso di
esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di
promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi
di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della
parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione degli intermediari indicati
nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di
cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e
77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad
esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso;
d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione degli emittenti azioni in caso di
inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies,
comma 1.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689."
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle
assicurazioni":
"Art. 4. Funzioni dell'ISVAP.
1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione
europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee
di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le
funzioni di vigilanza previste nel codice delle
assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di
segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo,
nell'ambito delle competenze per la regolazione e la
vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta
al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la
trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivita'
svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario
dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei conti".
Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"Art. 5. Autorita' di vigilanza.
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore
assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura
autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e
repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la
sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza
e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o
interpretazione.
3. L'ISVAP effettua le attivita' necessarie per
promuovere un appropriato grado di protezione del
consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato
assicurativo, comprese le indagini statistiche ed
economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione
delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le
autorita' degli altri Stati membri al fine di rendere
organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attivita'
assicurativa e riassicurativa in conformita' alle procedure
stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini
dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo"
Si riporta il testo degli articoli 157 e seguenti
contenuti nel Capo VI (Disciplina dell'attivita' peritale)
del Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore e i natanti) del citato decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209:
"Art. 157. Ruolo dei periti assicurativi.
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del
ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di
comunicazione, la procedura di iscrizione e di
cancellazione e le forme di pubblicita' piu' idonee ad
assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che
esercitano l'attivita' in proprio e che sono in possesso
dei requisiti di cui all'art. 158".
"Art. 158. Requisiti per l'iscrizione.
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona
fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o
sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui
all'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il
quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il
reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile
comportante l'applicazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione, ne' essere stato presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale,
sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o
liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre
esercizi precedenti all'adozione dei relativi
provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei
provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto
o sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media
secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un
perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneita' secondo
quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'art. 156, non possono
esercitare l'attivita' di perito assicurativo ne' essere
iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno
ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario
lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere
adeguate cognizioni e capacita' professionali, che sono
accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneita',
consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP
determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le
modalita' di svolgimento della prova valutativa,
provvedendo alla relativa organizzazione e gestione".
"Art. 159. Cancellazione dal ruolo.
1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP,
con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 158,
comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'art.
158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di
cui all'art. 337, nonostante apposita diffida disposta
dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche
se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un
procedimento disciplinare ovvero siano in corso
accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del
medesimo".
"Art. 160. Reiscrizione.
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a
seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di
esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno
cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di
cui all'art. 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna
irrevocabile o da fallimento, il perito puo' essere
nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta
la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata
per mancato versamento del contributo di vigilanza, puo'
essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al
pagamento di quanto non corrisposto sino alla
cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal
ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all'art. 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita'
gia' conseguita".
Si riporta il testo degli articoli 154 e 155 del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"Art. 154. Centro di informazione italiano.
1. E' istituito presso l'ISVAP il Centro di
informazione italiano per consentire agli aventi diritto di
chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti
dall'art. 151. A tale fine l'ISVAP puo' stipulare apposite
convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati
che gia' detengano e gestiscano le informazioni di cui al
comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro
di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano e' incaricato di
tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che
staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di
assicurazione che coprono la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi
di cui al ramo 10 di cui all'art. 2, comma 3, diversi dalla
responsabilita' del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione di tali
veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'art. 2,
comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore, e i
mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da
tali imprese di assicurazione conformemente all'art. 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli
aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle
informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i
dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai
numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura
assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro
e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed
indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei
dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita'
del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro
di informazione italiano, anche nei confronti degli
interessati e degli aventi diritto alle informazioni,
nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per le
imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
dei sinistri, sono definite con regolamento adottato
dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i
dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'art.
135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del
Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati
sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di
informazione italiano, l'ISVAP e' autorizzato, ai sensi del
codice in materia di protezione dei dati personali, ad
avvalersi dei dati trattati per le finalita' della banca
dati sinistri. L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca
dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati
con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali
sono consentiti, con esclusione dei dati personali
sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei
dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le
informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un
periodo di sette anni dalla data di cessazione
dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del
contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di
informazione istituiti dagli altri Stati membri per
l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento
comunitario".
"Art. 155. Accesso al Centro di informazione italiano.
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti
all'art. 151, hanno diritto di richiedere al Centro di
informazione italiano entro sette anni dalla data del
sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di
scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione
nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al
risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della
Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni
abitualmente nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della
Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento
richiedano al Centro di informazione italiano il nome e
l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che
ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi
diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad
ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria,
le forze di polizia nonche' gli organi di polizia stradale
di cui all'art. 12 del codice della strada e le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati
del Centro di informazione italiano. Le imprese di
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di
indennizzo italiano possono richiedere al Centro di
informazione italiano i dati per i quali hanno interesse
motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai
veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti
nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i
centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri
per l'attuazione delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati
forniti dal Centro di informazione italiano devono essere
disponibili in formato elettronico".
Si riporta il testo dell'art. 17 del legge 23 agosto
1988, n 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete".
Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, recante "Riforma della vigilanza sulle
assicurazioni":
"Art. 4. Funzioni dell'ISVAP.
1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione
europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee
di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le
funzioni di vigilanza previste nel codice delle
assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di
segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo,
nell'ambito delle competenze per la regolazione e la
vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta
al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la
trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivita'
svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario
dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei conti".
Si riporta il testo dell'art. 351, comma 1, del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"1. L'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private".
Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della citata
legge n. 576 del 1982, abrogati dalla presente legge,
recavano:
«9. Organi dell'ISVAP»
«10. Presidente»
«11. Consiglio»
«12. Collegio dei revisori»
«13. Attribuzioni del presidente»
«14. Attribuzioni del consiglio»
«17. Autonomia organizzativa»
Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
agosto 1995, n. 335, come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Vigilanza sui fondi pensione.
1. (omissis)
2. (Abrogato)
3. Il finanziamento della commissione puo' essere
integrato, mediante il versamento annuale da parte dei
fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati".



 
Art. 14
Riduzione delle spese di personale

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2015»;
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall'anno 2016».
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine e' aggiunto il seguente periodo «La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016».
3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all'ultimo periodo le parole «del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una piu' rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validita', possono effettuare assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».))
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».
((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.))
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unita' di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. (((Soppresso).))
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unita'» sono sostituite dalle seguenti «70 unita'»;
b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «e' stabilito» sino a «unita'» sono sostituite dalle seguenti «e' stabilito entro il limite massimo di 624 unita'».
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. ((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a valere sulle facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.))
14. Il personale docente attualmente titolare ((delle classi)) di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei
casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione.
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) ((del comma 17)) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma 17)), la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.))
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unita' di personale cessato.
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
((«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria":
"1. Al fine di assicurare il consolidamento delle
misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in
materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della
manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche'
ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non
inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro
740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di
euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e
delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta'
assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad
esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti
pubblici non economici e per gli enti dell'art. 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti
disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti
economici anche accessori del personale delle pubbliche
amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per
gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e
l'obbligatorieta' delle procedure di mobilita' del
personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui alla lettera a) nonche', all'esito di
apposite consultazioni con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla
lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di
valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati
settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con
esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche'
degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito
degli enti destinatari in via diretta delle misure di
razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento
a quelle previste dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione
delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di
servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante
estensione delle disposizioni di cui all'art. 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di
quello impegnato in attivita' operative o missioni, fatti
salvi i contenuti del comma 1-bis del medesimo articolo,
come modificato dall'art. 17, comma 23, lettera a), del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 102, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)", come modificato dalla presente
legge:
"102. Per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"5. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole:
«Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il quadriennio 2010-2013»".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, 112, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla
presente legge:
"9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, del gia'
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
"7. All'art. 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» e' sostituita dalla
parola: «2014»".
Si riporta il testo dell'art. 9, comma 8, del gia'
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato
dalla presente legge:
"8. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita' di personale da assumere non
puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'art.
66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' abrogato".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, 112, come modificato dalla
presente legge:
"9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016".
Si riporta il testo dell'art. 66 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66. Turn over (326)
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo
provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione
delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun
anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere
non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente (323).
(321)
4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita'
cessate nell'anno precedente (324). (315)
6. L'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art. 3, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente. (317)
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016. (318) (320) (325)
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo. (312)
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 105
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere
dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere
dall'anno 2013».
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per
ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un
contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue
previste dal predetto art. 1, comma 650. Nei limiti
previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009,
anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione
in possesso degli specifici requisiti previsti dalla
normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma
non si applicano alle assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di
euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno
2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417
milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013.
13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno
2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.
L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'art. 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il quadriennio 2011-2014 gli
enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del 50 per cento per
l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2016".
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale
per il triennio 2004-2006):
"61. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto
delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate."
Si riporta il testo dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi
523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e all'art. 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui
all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni e all'art. 66, commi 9-bis,
13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2012.
3. All'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:
«Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma e'
soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione di
cui all'art. 1, comma 346, lettera e), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente. (3)
4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per
l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in
data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per
l'assunzione di 825 funzionari per attivita'
amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate,
di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata
al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon
andamento ed economicita' della pubblica amministrazione,
l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di
reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario
amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro
completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei
candidati che hanno riportato un punteggio utile per
accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di
assunzione previsti dalla legislazione vigente. (4)
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative
all'anno 2011, previste dall'art. 29, comma 9, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre 2012;
a tal fine, e' considerato il limite di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente
al 31 dicembre 2010. (3)
6. (soppresso) (5)
6-bis. Le disposizioni dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del
personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche'
di personale destinato all'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente
utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati
ai sensi dell'art. 1, comma 1156, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nei limiti delle risorse gia' disponibili nel
bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a
decorrere dall'anno 2013. (6)
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima
di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo, deve procedere al riassetto
organizzativo e funzionale previsto dall'art. 21, comma 7,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal
fine il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per
l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo e
funzionale previsto dall'art. 21, comma 7, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (6)
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2
dell'art. 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo temporaneo del
contingente di personale in servizio presso il Dipartimento
della funzione pubblica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, secondo le
modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e' consentita
fino al 31 dicembre 2015. (6)
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui
all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui all'art.
33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e'
aggiunta la seguente: «Interventi di carattere sociale di
cui all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122». (6)"
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 22, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)", come modificato dalla presente
legge:
"22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni
2010, 2011".
Si riporta il testo dell'art. 66, comma 10, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, 112:
"10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 626 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), come modificato dalla presente legge:
"Art. 626. Amministrazione, coordinamento e vigilanza.
1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole,
le istituzioni educative e le altre iniziative di cui
all'art. 625 e' messo a disposizione del Ministero degli
affari esteri un contingente di personale con qualifica
dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla
settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione,
dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo
tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite
complessivo di 70 unita'."
Si riporta il testo dell'art. 639 del citato decreto
legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 639. Contingenti del personale da destinare
all'estero.
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri
rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di
personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo
i piani triennali di cui all'art. 640, comma 2, i
contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare
alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane
all'estero di cui all'art. 625, alle scuole europee e alle
istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo
conto delle indicazioni fornite dalle autorita'
diplomatiche e consolari anche in riferimento ad
osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali
istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto
disposto dall'art. 597. Nel medesimo decreto e' fissato
altresi' il limite massimo di spesa.
2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a
revisione annuale.
3. Il contingente del personale di ruolo di cui al
presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri
a carico dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di 624
unita'."
Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 17 della
citata legge n. 196 del 2009:
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi."
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
citata legge n. 196 del 2009:
"3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge."
Si riporta il testo dell'art. 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all' art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni inferiore a 600 unita', ridotto
fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei
comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, non possono essere assegnati
dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici
con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome."
Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 4 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"69. All'art. 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, la parola: «500» e' sostituita dalla
seguente: «600» e la parola: «300» e' sostituita dalla
seguente: «400»."
Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214):
"Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse. (139)
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno. (139)
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' abrogato. (139)
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi. (139) (147)
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: (140)
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (138)
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011; (138)
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto; (146)
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione; (138) (154)
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; (138)
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
(149) (155)
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall' art. 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto art. 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell' art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all' art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. In considerazione della contingente situazione
finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall' art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre
volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell' art. 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 , le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell' art. 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»."
Si riporta il testo dell'art. 64 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici e di una piena valorizzazione professionale del
personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad
incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno
scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto
ai relativi standard europei tenendo anche conto delle
necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all' art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 25 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale."
Si riporta il testo dell'art. 459 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"459. Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni
vicarie.
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, a norma dell'art. 25, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 31 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24
luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere
disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla
base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare
possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo
didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi,
di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di
istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il
semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con
almeno quaranta classi.
4. (abrogato)
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni
staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra
indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto
nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi
non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1."
Si riporta il testo dell'art. 168, 152 e 157 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"168. Esperti.
L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare
negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici
incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e
ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici,
esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici
appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea."
"152. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto."
"157. Retribuzione.
La retribuzione annua base e' fissata dal contratto
individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del
lavoro locale, del costo della vita e, principalmente,
delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni
culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli
dell'Unione europea, nonche' da organizzazioni
internazionali. Si terra' altresi' conto delle eventuali
indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La
retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a
garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di
cui al precedente comma e all'andamento del costo della
vita.
La retribuzione annua base e' determinata in modo
uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere
consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una
retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un
divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in
valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra
valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di
cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della
retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209."
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 299 (Finanziamento italiano della PESC
(Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)
relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del
trattato sull'Unione europea):
"2. Dall'anno 2001 la spesa e' determinata ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362."
Per il testo dell'art. 17 del decreto legge n. 98 del 6
luglio 2011 si vedano i riferimenti normativi all'art. 15.



 
Art. 15

Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure
di governo della spesa farmaceutica

1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle ((risorse destinate)) al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto ((dalle farmacie)) convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del ((2,25 per cento)). Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del ((4,1 per cento)). Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del 13,1 per cento. ((In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.))
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dell'((11,35 per cento)) al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del ((3,5 per cento)) e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al netto delle seguenti somme: a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito
ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di
proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della
riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento
del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di
contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale ((e quelle restituite)) in applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico; c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC,
incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla
lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a
livello nazionale previsto dalla normativa vigente; d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per
l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati
rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione
diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi ((dalle
regioni))
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei
budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso
informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle
regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti
parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della
salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale(( n. 2
del 4 gennaio 2005))
; e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa
farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello
nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al
Ministero dell'economia e delle finanze ((e alle regioni));
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita' stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilita' del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalita' previste dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999)), che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, ((la quota di superamento riconducibile a tali farmaci e' ripartita)), ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIPA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo ((di verifica)) degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. ((I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.))
11. La disciplina ((dei commi da 4 a 10 del presente articolo )) in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge devono intendersi come riferimenti ((ai commi da 4 a 10 del presente articolo)).
((11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi' la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.))
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro (( il 15 novembre 2012 )), del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le
connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di
servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli
acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la
durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ((il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti)): «Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. ((Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalita' della presente disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture;))
((b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e' abrogato;))
(( c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012)), provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri pubblici ((per una quota non inferiore al 50 per cento)) del totale dei posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole regioni ((e province autonome)), fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15((-septies)) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare;
(( c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;))
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;
((f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»;))
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.».
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ((terzo periodo)) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre ((1992, n. 502)), e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012)), determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite ((la determinazione)) tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide ((dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014)), costituiscono riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui ((al comma 15)) restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere ((dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)),».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di ((2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. ((La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.))
((25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.))
((25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.))
 




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi da 75 a 96 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2010):
"75. Per le regioni che risultano in squilibrio
economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da
76 a 91.
76. All'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) dopo le parole: «si applicano comunque» sono
inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over
del personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il
divieto di effettuare spese non obbligatorie per il
medesimo periodo e»;
2) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il
termine del 31 maggio, la regione non puo' assumere
provvedimenti che abbiano ad oggetto»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli
atti emanati e i contratti stipulati in violazione del
blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare
spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica
annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta
ad inviare una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del
servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti
vincoli».
77. E' definito quale standard dimensionale del
disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento
ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il
livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,
ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della
regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o
superamento di detto standard dimensionale, la regione
interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10
giugno un piano di rientro di durata non superiore al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'art. 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la
presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio
del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure per
garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno
degli anni compresi nel piano stesso.
78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e'
valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui
all'art. 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei
termini perentori rispettivamente di trenta e di
quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte
della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il
parere, tiene conto del parere della citata Struttura
tecnica, ove espresso.
79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta
l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei
pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio
dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso
di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione,
nomina il presidente della regione commissario ad acta per
la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del
piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera
durata del piano stesso. A seguito della nomina del
presidente quale commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via
automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i trasferimenti erariali a carattere
obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
le modalita' previste dal citato art. 1, comma 174, della
legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo.
80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del
piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo. Gli interventi individuati dal piano sono
vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di
nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano
di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione
del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli
ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti
legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto
con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il
Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,
apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in
contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio
regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche
legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 796, lettera b), ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito
alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto
degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con
risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga
misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco
del turn over e al divieto di effettuare spese non
obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano.
81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicita' trimestrale e annuale, ferma
restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute
necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i
provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello
stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i
componenti degli organismi di cui all'art. 3 della citata
intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei
confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai
disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro.
82. L'approvazione del piano di rientro da parte del
Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono
presupposto per l'accesso al maggior finanziamento
dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di
quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del
maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle
eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non
erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene
per una quota pari al 40 per cento a seguito
dell'approvazione del piano di rientro da parte del
Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a
seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano,
con la procedura di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, e all'art. 6-bis, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, comma
2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro
i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti
giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad
attuare il piano, adottando altresi' tutti gli atti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso
previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali
e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente
all'art. 12 e all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in
attuazione dell'art. 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione commissario ad acta per l'intera
durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le
misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali da esso implicati in quanto presupposti o
comunque correlati e necessari alla completa attuazione del
piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed esatta
attuazione del piano a tutti i livelli di governo del
sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione
di nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
in via automatica, i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo.
84. Qualora il presidente della regione, nominato
commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del
piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in
parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi,
anche temporali, derivanti dal piano stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 120 della
Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della
predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di
verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il
Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 120 della
Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o
piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione
sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.
85. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4,
comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori
e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano
altresi' salve le disposizioni in materia di
commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le
disposizioni del presente articolo.
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo.
87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo
periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti
delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano
di rientro.
88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della
presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per
la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.
88-bis. Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel
senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione
e necessario aggiornamento degli interventi di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del
piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento
del servizio sanitario programmato per il periodo di
riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento
dell'attuazione del piano di rientro, nonche' di ulteriori
obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da
innovazioni della legislazione statale vigente.
89. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella
loro unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento
dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei
medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge non possono essere
intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non
vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono
disporre delle somme per le finalita' istituzionali degli
enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto
periodo di due mesi, esclusivamente gli interessi legali di
cui all'art. 1284 del codice civile, fatti salvi gli
accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse
inferiori.
90. Le regioni interessate dai piani di rientro,
d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti
sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
relative ai programmi di interesse strategico regionale di
cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto
dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.
91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno
2009, nelle regioni per le quali si e' verificato il
mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di
risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti
nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di
cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni:
a) e' consentito provvedere alla copertura del
disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale
a condizione che le relative misure di copertura, idonee e
congrue, risultino essere state adottate entro il 31
dicembre 2009;
b) si applicano, secondo le procedure previste
dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente
articolo, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma
796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
92. Per le regioni che risultano inadempienti per
motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio
sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da
93 a 97.
93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un
accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla
regione, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le
parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della
sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro e'
valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui
all'art. 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei
termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta
giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del
parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla
sottoscrizione del citato accordo si da' luogo anche nel
caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta
giorni.
94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e
la relativa attuazione costituiscono presupposto per
l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si
e' verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal
piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento
avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della
sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate
a seguito della verifica positiva dell'attuazione del
piano, con la procedura di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'art. 6-bis, commi 1 e
2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
95. Gli interventi individuati dal piano di rientro
sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro.
96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicita' semestrale e annuale, ferma
restando la possibilita' di procedere a verifiche ulteriori
previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute
necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i
provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello
stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, cui possono accedere tutti i
componenti degli organismi di cui all'art. 3 della citata
intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei
confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai
disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di
remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei
farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle
specialita' medicinali di classe A, di cui all'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste
nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7
per cento dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti
e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi
come quota minima a questi spettante. A decorrere dal 31
maggio 2010 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere
alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto
gia' previsto dalla vigente normativa, una quota pari
all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto
dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali
sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre
farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima
data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle
approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e
definite per regione e per singola azienda, corrispondono
alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul
prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul
valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di
Servizio sanitario nazionale.".
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222:
"5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del
settore farmaceutico.
1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN
per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione
diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la
distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare
a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo
sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui
al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte
dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni
all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15
gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla
base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai
fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme
restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto
dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo. Viene
detratto, altresi', il valore della minore spesa
prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e'
effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle
decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; tale valore e' calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei
budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese
disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista
per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per
cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze
allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un
farmaco, del requisito della innovativita' e' riconosciuto
dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa
Agenzia, e ha validita' per 36 mesi agli effetti del
presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
rivalutare l'innovativita' sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda,
incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
innovativi di cui alla lettera a), nonche' dell'ulteriore
quota del 20 per cento prevista dalla stessa lettera a),
deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per
l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di
cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa
attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai
prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure
di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'art. 1,
comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro
il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle
regole di attribuzione del budget definite dalla stessa
lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a
ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei
dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai
sensi del citato decreto del Ministro della salute in data
31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda
viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione
diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di
cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive
modificazioni;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di
spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al
Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al
31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di
spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali,
disciplinato dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dall'art. 18 del regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche'
sulla base dei dati delle regioni concernenti la
distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi
dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui
alla lettera b), si da' luogo al ripiano dello sforamento
determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole
definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati
al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata
ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli
incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31
dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al
comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita'
dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
definite:
a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA tra
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura
proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, con l'eccezione della quota di sforamento
imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le
aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da
queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta
a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in
proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche. L'entita' del ripiano e' calcolata,
per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci
innovativi la quota dello sforamento imputabile al
superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della
verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna
Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
a seguito della verifica al 30 settembre e' comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si
applica il sistema di cui all'art. 1, comma 796, lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a
carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina,
per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza
sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente
incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le
aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i
termini previsti dalla lettera b) del presente comma,
direttamente alle regioni dove si e' verificato lo
sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa
regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto
dovuto nei termini perentori previsti, comporta la
riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da
brevetto, in misura tale da coprire l'importo
corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei
successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la
stima della spesa farmaceutica, cosi' come definita al
comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per
ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le
regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA,
superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al
comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento
della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento;
dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da
compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a
scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica
ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non
puo' superare a livello di ogni singola regione la misura
percentuale del 2,4 per cento del finanziamento cui
concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al
netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale
sforamento di detto valore e' recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti
della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci
del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura
a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
5-bis. All'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al
comma 2, assunti in difformita' da quanto deliberato, ai
sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA
antecedentemente al 1° ottobre 2007».
5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
dolore» di cui all'accordo tra il Ministro della sanita',
le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29
giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2007.
5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
medico indica in ricetta o il nome della specialita'
medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al comma 8 dell'art. 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'art. 16
della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono
inserite le seguenti: «, agli intermedi destinati alla
produzione di emoderivati individuati con decreto del
Ministro della salute su proposta dell'AIFA».
Si riporta il testo dei commi 6-bis e 9 dell'art. 11
del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero
della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per la revisione dei criteri di
remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti
criteri: estensione delle modalita' di tracciabilita' e
controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci,
possibilita' di introduzione di una remunerazione della
farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una
ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco
che, stante la prospettata evoluzione del mercato
farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il
Servizio sanitario nazionale."
"9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a
carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
equivalenti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, collocati in classe A ai fini della
rimborsabilita', l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei
prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un
prezzo massimo di rimborso per confezione, a parita' di
principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di
modalita' di rilascio e di unita' posologiche. La
dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali
aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al
pubblico piu' alto di quello di rimborso e' possibile solo
su espressa richiesta dell'assistito e previa
corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra
il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi
di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro
annui che restano nelle disponibilita' regionali.".
Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni
(Interventi correttivi di finanza pubblica):
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica
del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266 , procede alla riclassificazione delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al
comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico;
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con
accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC).".
Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
"1. 796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'art. 1,
comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano . L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le
aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un
Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno
d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni
di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per
l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del pre-sente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi indicati
nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo
complessivo equivalente a quello derivante, a livello
nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei
propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
l'approvazione della richiesta delle singole aziende
farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti
alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza,
in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna
azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all'art. 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'art.
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di
una quota fissa per confezione di importo idoneo a
garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le
regioni interessate, in alternativa alla predetta
applicazione di una quota fissa per confezione, possono
adottare anche diverse misure regionali di contenimento
della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo
adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per
cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il
28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 della citata intesa del 23
marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'art. 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All'art. 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
q) all'art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'art. 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1°
gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma
1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma
409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro
il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi
individuati ai sensi della presente lettera, da assumere,
con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le
forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di
acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale
risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
disposto del successivo periodo della presente lettera.
Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero
della salute - Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006;
entro la stessa data le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi
unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende
sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
la fornitura di dispositivi medici e' parte di una piu'
ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve
indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun
dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il
Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione,
sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi
rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi
sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della
salute;
z) la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.".
Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni:
"33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.".
Il Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i
medicinali orfani e' pubblicato nella GUCE n. L 18 del
22.1.2000, pagg. 1-5.
Si riporta il testo degli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato Regioni del 23 marzo 2005:
"Art.9. - Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA
1. Ai fini della presente intesa, e' istituito presso
il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente
per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza
nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della
congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12
dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti
del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome."
"Art. 12. Tavolo di verifica degli adempimenti
1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le
finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184,
lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti,
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle Regioni capofila delle Areee sanita' e Affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le Regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono
produrre entro il successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli
adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere
c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli
articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le Regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004.".
Si riporta il testo dell'art. 17 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e'
incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il
2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012,
sono indicate le modalita' per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
in materia di spesa per il personale di cui all'art. 16, le
seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa
sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita'
concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio
2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all'art. 11, alle condizioni di
maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni
e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico
del Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere
a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi
di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni
adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti
delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati
accreditati. Qualora sulla base dell'attivita' di
rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'art. 1671
del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture;
b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera,
al fine di consentire alle regioni di garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati
compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo
periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con
regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate
le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende
farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a
livello nazionale di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella
misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione
ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture
pubbliche, con modalita' stabilite dal medesimo
regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno
2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento,
l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle
disposizioni di cui all'art. 11, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a
decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto
ivi previste, al fine di consentire alle regioni di
garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di
risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013
il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo
modificato dall'art. 22, comma 3, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura
del 12,5%;
c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa
sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della
determinazione dei costi standardizzati sulla base dei
livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto
della qualita' e dell'innovazione tecnologica, elaborati
anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di
cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010,
a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal
Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti
dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di
conto economico (CE), compresa la spesa relativa
all'assistenza protesica, e' fissata entro un tetto a
livello nazionale e a livello di ogni singola regione,
riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale
standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di
cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68.
Cio' al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto
dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a
livello nazionale e per ciascuna regione, e' annualmente
determinato dal Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni
monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei
dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto
valore e' recuperato interamente a carico della regione
attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci
del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione
che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo;
d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza
farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono
aggiuntive rispetto a quelle eventualmente gia' disposte
dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario,
l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicita' delle
prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non
concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza
farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure
alternative, l'equilibrio economico finanziario, da
certificarsi preventivamente da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui
all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle
manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui all'art. 16 in materia di
personale dipendente e convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le
misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto
degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato
art. 16, fra le predette misure nelle percentuali, per
l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico
rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1, nonche', per l'esercizio 2014, del 22%,
20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui
alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014,
il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore
derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in
materia di spese per il personale sanitario dipendente e
convenzionato di cui all'art. 16. Conseguentemente il tetto
indicato alla lettera c) del comma 1 e' fissato nella
misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti
dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese
per il personale sanitario dipendente e convenzionato di
cui all'art. 16 risultino di incidenza differente dal 3 per
cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono
proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ove necessario, e'
conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da
finanziare il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 73, della citata legge n. 191
del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.
4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012,
l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del
piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli
ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad
acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti
legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto
con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il
Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,
apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in
contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio
regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche
legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in
modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli
all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il
Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli.»;
b) all'art. 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo
periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i
programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al
fine di tenere conto del finanziamento del servizio
sanitario programmato per il periodo di riferimento,
dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del
piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali
derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della
legislazione statale vigente.";
c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da'
esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di
cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, che e' approvato con il presente decreto, ferma
restando la validita' degli atti e dei provvedimenti gia'
adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti
giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il
Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da garantire,
anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni
contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora
rimossi ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e
risanamento del servizio sanitario regionale siano
coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio
economico stabile del bilancio sanitario regionale
programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del
livello del finanziamento del servizio sanitario
programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la
salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti
dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla
legislazione vigente;
d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare
l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);
e) al comma 51 dell'art. 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n.
122," sono inserite le seguenti: "nonche' al fine di
consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in
situazioni di ripristinato equilibrio finanziario";
2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al
31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2012";
f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali in attuazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e' stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio sanitario regionale,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata, puo'
essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn
over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di
dirigenti medici responsabili di struttura complessa,
previo accertamento, in sede congiunta, della necessita' di
procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di
assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo
conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera
e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati
nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da
parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.
5. In relazione alle risorse da assegnare alle
pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui
dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'art.
71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall'art. 17, comma 23, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire
annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie per
il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di
riparto in relazione agli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite
di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,
rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi
carattere obbligatorio, di cui all'art. 26, comma 2, della
legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza
dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la
copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti
dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;
b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di
bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti
stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti
medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche,
per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni
di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera a).
Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato
al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo
esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.
5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la
quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui
al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni
delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.
Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in
proporzione all'organico di diritto delle regioni con
riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun
esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le
istituzioni scolastiche ed educative statali non sono
tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
attuativo dell'art. 1, comma 4, lettera c), dell'intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione della conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre
2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato, come rideterminato dall'art. 11, comma 12, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall'art. 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' incrementato di 105 milioni di euro per far fronte
al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai
sensi della citata intesa, con riferimento al periodo
compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettere p) e
p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di
avere effetto le disposizioni di cui all'art. 61, comma 19,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Con decreto del Ministro della salute, previo
protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana
e con altre regioni interessate, e' disposta la proroga
fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione
gestionale di cui all'art. 1, comma 827, della legge 27
dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di
cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20
settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione,
alla prevenzione e alla cura delle malattie delle
migrazioni e della poverta'.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle
modalita' di funzionamento dell'INMP si provvede con
decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno 2013
il Ministero della salute verifica l'andamento della
sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei
risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari
alla definizione, d'intesa con le regioni interessate,
dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato
raggiungimento dei risultati connessi al progetto di
sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto
del Ministro della salute si provvede alla soppressione e
liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un
commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi
7 e 8, e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione
all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla
cui copertura si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno degli anni
2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito progetto
interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse
finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
e' vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro annui per
il medesimo biennio.
10. Al fine di garantire la massima funzionalita'
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla
rilevanza e all'accresciuta complessita' delle competenze
ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree
strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli
obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n.
183, con decreto emanato ai sensi dell'art. 48, comma 13,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro
della salute 20 settembre 2004, n. 245, e' modificato, in
modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e
senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel
senso:
a) di demandare al consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore generale, il potere di modificare,
con deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 22 del citato
decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo
dell'Agenzia di cui all'art. 17 del medesimo decreto n. 245
del 2004, anche al fine di articolare le strutture
amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti
compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della
presente lettera sono sottoposte all'approvazione del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) di riordinare la commissione consultiva
tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi,
prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci,
di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei
quali con funzioni di presidente, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati
dalla Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il
direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto
superiore di sanita'; i requisiti di comprovata
professionalita' e specializzazione dei componenti nei
settori della metodologia di determinazione del prezzo dei
farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia;
che le indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a
carico della finanza pubblica, non possano superare la
misura media delle corrispondenti indennita' previste per i
componenti degli analoghi organismi delle autorita'
nazionali competenti per l'attivita' regolatoria dei
farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di specificare i servizi, compatibili con le
funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa
puo' rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 48,
comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003,
stabilendo altresi' la misura dei relativi corrispettivi;
d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun
titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per
il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle
funzionalita' informatiche della banca dati dei farmaci
autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in
commercio, nonche' per la gestione informatica delle
relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per
le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione
2003/361/CE.".
Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
e altre disposizioni in materia sanitaria
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle
farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti,
aventi i requisiti di legge, nonche' di favorire le
procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche
garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile
1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, il secondo e il terzo comma sono
sostituiti dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo
che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui
al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso»;
b) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche
spettanti in base al criterio di cui all'art. 1 ed entro il
limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita l'azienda sanitaria locale competente per
territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a
traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
aree di servizio autostradali ad alta intensita' di
traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione,
purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza
inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con
superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati,
purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza
inferiore a 1.500 metri»;
c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di
farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1. Al fine
di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio
farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e
l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per
territorio, identifica le zone nelle quali collocare le
nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di
garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche
a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e'
sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni
anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione
residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
statistica».
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla
popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri
di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche
disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla
regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la conclusione del concorso straordinario
e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di
cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto
previsto dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma
1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto
di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni
dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il
concorso straordinario per soli titoli per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle
vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la procedura concorsuale sia stata gia'
espletata o siano state gia' fissate le date delle prove.
Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti,
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti
all'albo professionale:
a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione
professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata;
c) titolari di farmacia soprannumeraria;
d) titolari di esercizio di cui all'art. 5, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Non possono partecipare al concorso straordinario i
farmacisti titolari, compresi i soci di societa' titolari,
di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per
farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in
base al criterio topografico o della distanza ai sensi
dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente
all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362,
che non risultino riassorbite nella determinazione del
numero complessivo delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a)
del presente articolo.
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi
farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice
regionale o provinciale per le province autonome di Trento
e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi
per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente
articolo.
5. Ciascun candidato puo' partecipare al concorso per
l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o
province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di
eta' alla data di scadenza del termine per la
partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini
della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso
straordinario per il conferimento di nuove sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1994, n. 298:
a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di
farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di
farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di
esercizio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni;
b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori di
farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di
cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori
universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e
tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per
ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e
0,08 punti per i secondi dieci anni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla
base della valutazione dei titoli in possesso dei
candidati, determina una graduatoria unica. A parita' di
punteggio, prevale il candidato piu' giovane. A seguito
dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore
sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
collocato in graduatoria. Entro quindici giorni
dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono
dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine
previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono
offerte ad altrettanti candidati che seguono in
graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi
precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a
concorso o all'interpello di tutti i candidati in
graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per
due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere
utilizzata con il criterio dello scorrimento per la
copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi
vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi
del presente comma.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di
legge possono concorrere per la gestione associata,
sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini
della preferenza a parita' di punteggio, si considera la
media dell'eta' dei candidati che concorrono per la
gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la
gestione associata risultino vincitori, la titolarita'
della farmacia assegnata e' condizionata al mantenimento
della gestione associata da parte degli stessi vincitori,
su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle
autorita' competenti in base alla vigente normativa non
impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da
quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti
sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti
pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla
regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano
l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il
termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione
provvede con proprio atto a tale individuazione entro i
successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al
comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri
sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione con la
nomina di un apposito commissario che provvede in
sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche
espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente
articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi
del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai
comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono
cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le
quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi
del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
una di dette farmacie da parte del comune, la sede
farmaceutica e' dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni
dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle seguenti:
«sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di
successione».
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto,
sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio
di medicinali aventi uguale composizione in principi
attivi, nonche' forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita'
del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e
salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale
fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma
abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in
commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello
del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente
prezzo piu' basso. All'art. 11, comma 9, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le
parole: «e' possibile» sono inserite le seguenti: «solo su
espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di
razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a
tutela della persona, nonche' al fine di rendere
maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica,
l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31
dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito
istituzionale del Ministero della salute, revisiona le
attuali modalita' di confezionamento dei farmaci a
dispensazione territoriale per identificare confezioni
ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle
patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella
propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di
confezione.
13. Al comma 1 dell'art. 32 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono
nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a
12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali
come individuate dai piani sanitari regionali,» sono
soppresse.
14. Il comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente:
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli
esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche'
dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali
e' esclusa per i medicinali richiamati dall'art. 45 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in
possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla
base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro
della salute previsto dall'art. 32, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad
allestire preparazioni galeniche officinali che non
prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in
multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo
nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e' stabilita, in relazione al fatturato
della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi
del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la
dotazione minima di personale di cui la farmacia deve
disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il
Servizio sanitario nazionale.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione,
comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione
della farmacia privata, ai sensi dell'art. 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, e dell'art. 11 della legge 2 aprile
1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento
del requisito di eta' pensionabile da parte del farmacista
iscritto all'albo professionale."
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112."
Si riporta il testo dell'art. 1671 del codice civile:
"Art. 1671. Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente puo' recedere dal contratto, anche se e'
stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del
servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.".
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della
sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L.
23 ottobre 1992, n. 421):
"5. Agenzia per i servizi sanitari regionali.
1. E' istituita una agenzia dotata di personalita'
giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della
sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei
servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni
e sprechi nella gestione delle risorse personali e
materiali e nelle forniture, di trasferimento
dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia
sanitaria.
2.
3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione.
Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
durata quinquennale non rinnovabile.
4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
di dieci unita'.
5. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001).
6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 169, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005):
"169. Al fine di garantire che l'obiettivo del
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da
parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la
disciplina dettata dall'art. 54 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, anche al fine di garantire che le modalita'
di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della
commissione di cui all'art. 4-bis, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i
servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal
vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima
applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno
2005.".
Si riporta il testo dell'art. 15-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421):
"15-septies. Contratti a tempo determinato.
1. I direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di
interesse strategico mediante la stipula di contratti a
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro
il limite del due per cento della dotazione organica della
dirigenza, a laureati di particolare e comprovata
qualificazione professionale che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non
godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno
durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque
anni, con facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore al cinque per cento della dotazione organica
della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza
medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico,
ed esperti di provata competenza che non godano del
trattamento di quiescenza e che siano in possesso del
diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le
esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Il trattamento economico e' determinato sulla base
dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al
comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti
sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per
l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di
organico della dirigenza per i corrispondenti oneri
finanziari.
5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse
all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve
essere utilizzato il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata
impossibilita' di far fronte con il personale dipendente
alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e
degli spazi per l'attivita' libero professionale, le
aziende sanitarie possono acquisire personale, non
dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo
di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a
tempo determinato anche con societa' cooperative di
servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare
l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie
possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
con contratti di diritto privato a tempo determinato o a
rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di
cui al presente comma sono a totale carico della gestione
di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena
di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al
momento della loro stipulazione. Il direttore generale
provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di
evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
personale assunto con rapporto a tempo determinato o a
rapporto professionale e' assoggettato al rapporto
esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda,
sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda.".
Si riporta il testo del comma 455 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
"455. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali
centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali,
degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.".
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
"7. Il direttore sanitario e' un medico che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia
svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il
direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un
laureato in discipline giuridiche o economiche che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Nelle aziende
ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le
funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'art. 4,
comma 9, del presidio ospedaliero sono svolte da un unico
soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le
figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
di direzione.".
Si riporta il testo dell'art. 8-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
L. 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente
legge:
"8-sexies. Remunerazione.
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e
ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale
sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito
indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies e determinato in base alle funzioni
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per
conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della
determinazione del finanziamento globale delle singole
strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono
remunerate in base al costo standard di produzione del
programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al
comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per
prestazione.
1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali
nell'ambito delle attivita' che rispondono alle seguenti
caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza
ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con
particolare riferimento alla assistenza per patologie
croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza a elevato grado di
personalizzazione della prestazione o del servizio reso
alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a
programmi di prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi
compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in
emergenza, nonche' il funzionamento della centrale
operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e
di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del
donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita'
di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della
rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti
preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni
assistenziali e per la determinazione della loro
remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto
del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto,
quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta.
4. La remunerazione delle attivita' assistenziali
diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in base
a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di
assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per
le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i
sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di
prestazione o di servizio da remunerare e determina le
tariffe massime da corrispondere alle strutture
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di
quote standard di costi generali, calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate, tenuto conto, nel
rispetto dei principi di efficienza e di economicita'
nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a)
costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a
strutture preventivamente selezionate secondo criteri di
efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come
risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo
sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia'
disponibili presso le regioni e le province autonome; c)
tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione
delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle
province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri
generali, nel rispetto del principio del perseguimento
dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle
risorse programmate a livello nazionale e regionale, in
base ai quali le regioni adottano il proprio sistema
tariffario, articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e
di attivita', verificati in sede di accreditamento delle
strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente
comma sono assunte come riferimento per la valutazione
della congruita' delle risorse a carico del Servizio
sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a
carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato
il decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile 1994,
recante «Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati
periodicamente la revisione del sistema di classificazione
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,
tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e
uniformi di assistenza e delle relative previsioni di
spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa,
nonche' dell'andamento del costo dei principali fattori
produttivi.
7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di
remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, anche
prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.
8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con
apposito decreto, definisce i criteri generali per la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in
regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali
criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e
concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire
il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di
ciascuna regione, nonche' l'impiego efficiente delle
strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale
e nazionale.".
Si riporta il testo dell'art. 8-quinquies del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992:
"8-quinquies. Accordi contrattuali.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali e individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative
alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione
delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato,
tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell'ambito territoriale della medesima unita'
sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica e
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art.
8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis.
2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2,
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed
ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia
finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai
volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'art. 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.".
Si riporta il testo dell'art. 8-quater del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992:
"8-quater. Accreditamento istituzionale.
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e
ai professionisti che ne facciano richiesta,
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti
ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita'
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla
verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica
della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale
e regionale, la regione definisce il fabbisogno di
assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal
Piano sanitario regionale per garantire i livelli
essenziali e uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali
livelli integrativi locali e le esigenze connesse
all'assistenza integrativa di cui all'art. 9. La regione
provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti,
nonche' a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che
soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del
presente comma, alle strutture private non lucrative di cui
all'art. 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'art. 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al
fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia
minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse
regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle
singole strutture sanitarie, e alla funzionalita' della
programmazione regionale, inclusa la determinazione dei
limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di
prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato,
in modo da assicurare un'efficace competizione tra le
strutture accreditate;
c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle
strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle
necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli
esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle
prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'art. 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e
degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita'
svolta e alla formulazione di proposte rispetto
all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione
e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per
la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione
degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle
lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento
di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla
complessita' organizzativa e funzionale della struttura,
alla competenza e alla esperienza del personale richieste,
alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione
all'attuazione degli obiettivi prioritari definiti dalla
programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori
relativi all'attivita' svolta e ai suoi risultati finali
dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle
evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti
attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle
strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'art. 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e
le unita' operative e le altre strutture complesse delle
aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla
verifica del volume di attivita' svolto e della qualita'
dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
la sospensione automatica dell'accreditamento
temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma
3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali
attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale
limite, e in assenza di uno specifico e adeguato intervento
integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede, con le
modalita' di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.".
Si riporta il testo del comma 180 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005):
"180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.".
Si riporta il testo del comma 170 dell'art. 1 della
citata legge n. 311 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"170. Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale
sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'art. 4,
comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la
revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni
di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al
relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute."



 




Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 11 Controllo della spesa sanitaria
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro
per le quali, non viene verificato positivamente in sede di
verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre
2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non
sussistono le condizioni di cui all'art. 2, commi 77 e 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito
l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la
prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non
superiore al triennio, ai fini del completamento dello
stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel
Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre
2009 e all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di
rientro sono condizioni per l'attribuzione in via
definitiva delle risorse finanziarie, in termini di
competenza e di cassa, gia' previste a legislazione vigente
e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorche'
anticipate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'art. 6-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in
mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati
d'esercizio degli anni a cui le predette risorse si
riferiscono.".
Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione):
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all'art. 2, comma 2,
lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall'art. 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
di cui all'art. 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all'art. 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'art. 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"2. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite
forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste
dalla vigente legislazione per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8
e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nel rispetto del principio della
remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005.».".
Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
"68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2 a
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con
riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale si applicano anche al personale convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale.".
Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli
enti locali nonche' gli enti del Servizio sanitario
nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta,
con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente
per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla
Ragioneria territoriale dello Stato competente per
territorio per le certificazioni di pertinenza delle
amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene
nel rispetto dell'art. 117 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore
ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'art.
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in
relazione a crediti sorti prima del commissariamento
stesso. Nel caso di gestione commissariale, la
certificazione non puo' comunque essere rilasciata in
relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle
regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi
sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione
degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o
programmi siano state previste operazioni relative al
debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di
gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti
piani o programmi operativi."
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 31 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il
seguente:
«Art. 28-quater. - (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica».
Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
"Art. 35. Sistemi informativi e statistici della
Sanita'
1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e
statistici della sanita' e per il loro migliore utilizzo in
termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di
assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto
dall'art. 34, con decreto del Ministro della salute vengono
stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati
individuali presenti nei flussi informativi, gia' oggi
acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale
dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale,
ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in
codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in
modo da tutelare l'identita' dell'assistito nel
procedimento di elaborazione dei dati. I dati cosi'
anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio
e la valutazione della qualita' e dell'efficacia dei
percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi
informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica,
farmaceutica.".
Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 maggio 2011, n. 109.



 
Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. ((Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e' effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.))
3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e ((1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: a) al comma 10 del presente articolo; b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ((come
rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;))
c) (((Soppressa);)) d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di ((2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94)), degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di ((1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94)), dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosita' per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unita' di personale in servizio presso le societa' di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.
9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province e' fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.
12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle parole: «((20 settembre))»;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni gia' trasmesse»;
((b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni»;))
c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle parole «((entro il 5 ottobre))».
((12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito.))
((12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))
((12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.))
((12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.))
((12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».))
((12))-septies((. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.))
((12))-octies((. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.))



Riferimenti normativi

Per il riferimento al testo dell'art. 117 della
Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
"119. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti".
Per il riferimento al testo dell'art. 2 del
decreto-legge n. 52 del 2012, vedasi nelle Note all'art. 1.
Per il riferimento al testo dell'art. 27 della legge n.
42 del 2009, vedasi nelle Note all'art. 15.
Si riporta il testo degli articoli 2 e 13 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale):
"Art. 2 Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a
quanto previsto in base al disposto del seguente art. 7, a
decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni,
relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e
con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito o
quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto
stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3, con
riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del
comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a),
b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi
prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata
la percentuale della predetta compartecipazione e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli
comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il
territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato
luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione
al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal
presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente
alla compartecipazione del 2 per cento al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di
prima applicazione, e in attesa della determinazione del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni
comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla
base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per
provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di
ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto
resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto
ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti
territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la
neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini
del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il
31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del
presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche
della necessita' che una quota pari al 30 per cento della
dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base
al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del
Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre
dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo
puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.
14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o di piu' isole,
sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto
differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei
predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per
cento di cui al secondo periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,
lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti
erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al
gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di
finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota
di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo'
essere rideterminata sulla base dei dati definitivi,
tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito
del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
successivamente incrementata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote e delle quote
indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote
indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'art. 7, comma 2,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di
gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1,
lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione
della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed
equivalente riduzione della quota di cui all'art. 7, comma
2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del
presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni. La quota del 50 per cento e'
attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione
alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque
titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di
somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato."
"Art. 13 Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il
fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e
2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2.
Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle
quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la
seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote
sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e
riviste in funzione della loro dinamica."
Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
caso di immobili locati.
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
alle unita' immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di
cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota di imposta
riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni
nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota
di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal
presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
di imposta riservata allo Stato di cui al periodo
precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto
compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.
172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il
decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua
un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato
decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui deve
essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e
dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014",
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al
comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'art.
2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la
finanza locale" si intende effettuato a tutte le
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere
inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30
aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal
fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate
di anno in anno.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a
Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed h)
del comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il comma
4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita',
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
[21. All'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30
settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2012";
b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20
novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2012";
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20
novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2013".
Restano salve le domande presentate e gli effetti che
si sono prodotti dopo la scadenza dei termini
originariamente posti dall'art. 7 del decreto-legge n. 70
del 2011.".
Si riporta il testo degli articoli 21 e 23 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 21 Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
1. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province
dell'autonomia di entrata, e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il
Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13
della citata legge n. 42 del 2009.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18, comma
6, il Fondo e' alimentato dal gettito della
compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 18,
comma 1.
3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in coerenza con la determinazione dei
fabbisogni standard sono stabilite le modalita' di riparto
del Fondo sperimentale di riequilibrio."
"Art. 23 Fondo perequativo per le province e per le
citta' metropolitane
1. Il Fondo perequativo di cui all'art. 13 del citato
decreto legislativo n. 23 del 2011 e' alimentato, per le
province e per le citta' metropolitane, dalla quota del
gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di
cui all'art. 18 del presente decreto non devoluto alle
province e alle citta' metropolitane competenti per
territorio. Tale fondo e' articolato in due componenti, la
prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle
province e delle citta' metropolitane, la seconda le
funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in
corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard
relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione
della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non
fondamentali, la perequazione delle capacita' fiscali non
deve alterare la graduatoria dei territori in termini di
capacita' fiscale per abitante.
2. Ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 42 del
2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto
ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a
favore delle province e delle citta' metropolitane,
alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al
presente articolo.".
Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 60. Attribuzione alle provincie e ai comuni del
gettito di imposte erariali
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del
contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e'
attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici
registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti
ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui
territorio risiede l'intestatario della carta di
circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia
e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, in conformita' dei rispettivi
statuti, all'attuazione delle disposizioni del comma 1;
contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine
di mantenere il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data.".
Si riporta il testo dell'art. 76 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio
1.
2.
3. L'art. 82, comma 11, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e' sostituito dal seguente: «La
corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce
termini e modalita'».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. e' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede
di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri
di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
enti, delle percentuali di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla spesa
corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel
quinquennio precedente. In tale sede sono altresi'
definiti:
a) criteri e modalita' per estendere la norma anche
agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli
90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il
rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei
dipendenti in servizio - volti alla riduzione
dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente,
con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e
alla fissazione di tetti retributivi non superabili in
relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di
riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e
dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico.
6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti
erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione
si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita'
che si trovano ad una altitudine media inferiore a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
All'attuazione del presente comma si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle
facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione
della disposizione di cui al precedente periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza
unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo
della spesa di personale per le predette societa'. La
disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle
societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque
nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e dei limiti di contenimento complessivi delle
spese di personale, le assunzioni per turn-over che
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'art. 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo
periodo trovano applicazione solo in riferimento alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore
sociale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita'
delle aziende medesime, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non
previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili
in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le
eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.
8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla
vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso
gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo
devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive
camere.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), come modificato dalla presente legge:
"Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo).
1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore
acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma
3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o le certificazioni richiamate all'art. 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e
la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.
L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla
verifica dell'esistenza e validita' della certificazione.
Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio
sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione
l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della
riscossione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno
e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della
certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi
titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui
al presente comma sono escluse le risorse destinate al
finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.
Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile,
l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo
emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del
presente decreto. Le modalita' di attuazione del presente
articolo sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"204. Regole particolari per l'assunzione di mutui.
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art.
203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per
l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per
cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai
primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione
dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di
nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni,
ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di
previsione.".
Si riporta il testo dell'art. 4-ter del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4-ter. Patto di stabilita' interno «orizzontale
nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli
enti locali
1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale positivo rispetto
all'obiettivo del patto di stabilita' interno previsto
dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema
web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal
responsabile finanziario, entro il termine perentorio del
20 settembre, l'entita' degli spazi finanziari che sono
disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale negativo rispetto
all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia
mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine
perentorio del 20 settembre, l'entita' degli spazi
finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per
sostenere spese per il pagamento di residui passivi di
parte capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono
variare le comunicazioni gia' trasmesse.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e'
attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 200 milioni di euro, pari agli spazi
finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai
comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il
contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo non
e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di
stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del
debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani
fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del
presente articolo.
5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai
comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi
finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1,
l'attribuzione e' effettuata in misura proporzionale ai
maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 ottobre,
aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni
interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con
riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del
servizio finanziario e l'organo di revisione
economico-finanziario attestano, con la certificazione di
cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5
sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese
per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In
assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento,
non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al
comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel
biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi
finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo
commisurata annualmente alla meta' del valore degli spazi
finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per
un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita.
La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli
attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica
al Ministero dell'interno l'entita' del contributo di cui
al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio».
10. All'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai
soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere
per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento
delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura
ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano
a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di
personale previsto dal primo periodo del presente comma»;
c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
d) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione
di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di
personale per le predette societa'»;
e) al terzo periodo, la parola: «precedente» e'
sostituita dalla seguente: «terzo»;
f) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; al medesimo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in
tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano
applicazione solo in riferimento alle assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di istruzione pubblica e del settore sociale».
11. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole:
«dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno
2008».
12. Al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente: «A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009».
13. Il comma 6-quater dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
«6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma».
14. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 1°
agosto 2011, n. 141, le parole: «Fino alla data di
emanazione dei decreti di cui all'art. 19, comma 6-quater,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto dall'art. 1 del presente decreto,» sono
soppresse.
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'art.
142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «90 per cento»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini
della responsabilita' disciplinare e per danno erariale e
devono essere segnalate tempestivamente al procuratore
regionale della Corte dei conti».
16. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 25 della
legge 29 luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il
predetto termine, trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell'art. 142 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
Si riporta il testo del comma 138 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011):
"138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza.
Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei
pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del
patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.".
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 22, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate."
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a
Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o
diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
di base. La predetta aliquota di base e' pari a 1,23 per
cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi
dell'art. 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non
puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno
2015.".
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 14-bis, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell'art. 38.".
Si riporta il testo dell'art. 78 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
e nel rispetto dei principi indicati dall'art. 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma
Capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono
nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale
dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno,
collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per
l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli
anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. e' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui
al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art. 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale,
ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti
all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31
dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.".



 
(( Art. 16 bis
Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale ))


(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi da 295 a 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
"8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con
dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e'
escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Entro il mese
di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'art. 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di incremento
dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto
pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da
adottare entro il primo trimestre del 2012 nonche' le
modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto
del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa
sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai
sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il
monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la
predisposizione del piano di ripartizione del predetto
fondo, che e' approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.".
Si riporta il testo dell'art. 30, comma 3, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011:
"3. Il fondo di cui all'art. 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise di cui all'art. 15 del presente decreto;
l'aliquota della compartecipazione e' stabilita entro il 30
settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, sono soppresse le parole "ed
alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai
sensi dell'art. 8, comma 4";
b) all'art. 8, il comma 4 e' abrogato;
c) all'art. 32, comma 4, le parole: "a decorrere
dall'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno 2013".
Si riporta il testo dei commi da 295 a 297 dell'art. 1
della citata legge n. 244 del 2007:
" 295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi
del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di
riforma del settore e di garantire le risorse necessarie
per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi,
incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti,
alle regioni a statuto ordinario e' riconosciuta la
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per
autotrazione."
"1. 296. La compartecipazione di cui al comma 295 e'
attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni
2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella
1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011
le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto
ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo
stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate
ai volumi di gasolio impiegato come carburante per
autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione,
consentano di corrispondere l'importo complessivo come
nella citata tabella 1 allegata alla presente legge. Con lo
stesso decreto sono individuate le modalita' di
trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni.
Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere
attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le
quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del
presente comma."
"1. 297. La compartecipazione di cui al comma 296
sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le
seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata registrata
relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul
gasolio di cui all'art. 3, comma 12-bis, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a 254,9
milioni di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di
euro;
c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla
benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse
automobilistiche di cui all'art. 1, comma 58, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per
un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro
relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui
all'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'art. 1, comma 1230,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo
pari a 480,2 milioni di euro.".



 
Art. 17
(( Riordino delle province e loro funzioni ))

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, ((tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino)) sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((il riordino delle province sulla base di requisiti minimi)), da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.
3.(( Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.))
4. ((Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o piu' proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.))
((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.))
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.))
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.))
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
((13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province e' stabilito con le modalita' previste dal medesimo comma 7.))
((13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondo di bilancio».))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 133 della Costituzione:
"Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito
d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo'
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.".
Per il riferimento al testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, vedasi nelle Note
all'art. 16-bis.
Si riporta il testo dei commi 14 e 18 dell'art. 23 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni
di indirizzo e di coordinamento delle attivita' dei Comuni
nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze."
"18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo
Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le
rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni,
entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla
normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle
Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato
trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro
il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai
sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con
legge dello Stato.".
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
"19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.".
Per il riferimento all'art. 117 della Costituzione,
vedasi nelle Note all'art. 5.
Per il riferimento al testo dell'art. 118 della
Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 9.
Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 23 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"15. Sono organi di governo della Provincia il
Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia.
Tali organi durano in carica cinque anni.".



 
Art. 18

Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province
del relativo territorio

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando ((il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa)) ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse.
((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita' con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.))
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano.
((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e' adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.
3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.
3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.))

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'((articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo Statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:))
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
((6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione e' effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.))
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
((7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.))
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:))
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche di forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;))

e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative ai comuni)) di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
((11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.))



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione:
"114. La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.".
Per il riferimento al testo dell'art. 117 della
Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 5.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42 e successive modificazioni (Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.
119 della Costituzione), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione
della disciplina delle citta' metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della
Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell'art. 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'art.
6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell'art. 2, sentiti la regione Lazio, la provincia
di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento
transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu'
funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. [Abrogato].
10.[Abrogato].".
Per il riferimento al testo dell'art. 133 della
Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 17.
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del testo
unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.".
Si riporta il testo degli articoli 51, 52 e 53 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 51. Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati.
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente
della provincia e il consiglio provinciale durano in carica
per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non e',
allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno
dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie."
"Art. 52. Mozione di sfiducia.
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio
provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del
presidente della provincia o delle rispettive giunte non
comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le
rispettive giunte cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il
presidente della provincia, e viene messa in discussione
non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si
procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un
commissario ai sensi dell'art. 141."
"Art. 53. Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del
presidente della provincia.
1. In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del sindaco o del presidente della
provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica
sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco
o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni,
le funzioni del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza
o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di
sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi
dell'art. 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal
presidente della provincia diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo
scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del
presidente della provincia nonche' delle rispettive
giunte.".
Si riporta il testo degli articoli 74 e 75 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 74. Elezione del presidente della provincia.
1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente alla elezione del
consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del
presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il
deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della
provincia e la presentazione delle candidature alla carica
di consigliere provinciale e di presidente della provincia
sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3,
commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto
compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura
ciascun candidato alla carica di presidente della provincia
deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di
candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della
provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del
consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun
candidato alla carica di presidente della provincia, il
contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di
candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di
collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e'
riportato il nome e cognome del candidato al consiglio
provinciale facente parte del gruppo di candidati
contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3.
5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati
al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo
contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi', votare sia
per un candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno
dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato,
tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il
voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia
al candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla
carica di presidente della provincia. Ciascun elettore
puo', infine, votare per un candidato alla carica di
presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende
attribuito solo al candidato alla carica di presidente
della provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di
cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale
che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del
primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla
carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di voti fra il secondo ed il terzo candidato e' ammesso al
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno
dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo
turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto
ballottaggio dovra' aver luogo la domenica successiva al
decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i
collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio
provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi
al ballottaggio hanno facolta', entro sette giorni dalla
prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui e'
stato effettuato il collegamento nel primo turno. La
dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed
il cognome dei candidati alla carica di presidente della
provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il
quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati
collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul
rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto
presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti,
e' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati
per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra
elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano
di eta'."
"Art. 75. Elezione del consiglio provinciale.
1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata
sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni
dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive
modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui
all'art. 74 e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere
anche presentato il nome e cognome del candidato alla
carica di presidente della provincia e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' gruppi
possono presentare lo stesso candidato alla carica di
presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono
presentare il medesimo programma amministrativo e si
considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale
ai gruppi di candidati collegati e' effettuata dopo la
proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal
totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del
gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi
di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3
per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna
coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di
candidati collegati, si divide la cifra elettorale
conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente
per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di
consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi'
ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero eguale a quello
dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono
assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad
esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e'
attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per
sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu' posti di quanti
sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti
tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al
candidato proclamato eletto presidente della provincia
abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi
assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati
al candidato proclamato eletto presidente della provincia
non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi
assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi
di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga
una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di
collegamento di piu' gruppi con il candidato proclamato
eletto presidente, per determinare il numero di seggi
spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre
elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno,
per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del numero dei
seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti
piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni
gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi
di candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti
a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo
proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati
alla carica di presidente della provincia non risultati
eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia
ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu'
gruppi con il candidato alla carica di presidente della
provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e'
detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di
candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono
proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di
ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere
provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei
voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e
dividendo il prodotto per il totale dei voti validi
espressi nel collegio per i candidati a consigliere
provinciale. Nel caso di candidature presentate in piu' di
un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la
maggiore cifra individuale riportata dal candidato.".
La legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei
Consigli provinciali), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 1951, n. 60.
Per il riferimento al testo dell'art. 23 del decreto
legislativo n. 68 del 2011, vedasi nelle Note all'Art. 16.
Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo n. 68 del 2011:
"Art. 24 Sistema finanziario delle citta' metropolitane
1. In attuazione dell'art. 15 della citata legge n. 42
del 2009, alle citta' metropolitane sono attribuiti, a
partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi,
il sistema finanziario e il patrimonio delle province
soppresse a norma dell'art. 23, comma 8, della medesima
legge.
2. Sono attribuite alle citta' metropolitane, con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti
fonti di entrata:
a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto
sul territorio della citta' metropolitana;
b) una compartecipazione alla tassa automobilistica
regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto
dall'art. 19, comma 2;
c) l'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a
quanto previsto dall'art. 17;
d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'art. 17;
e) i tributi di cui all'art. 20.
3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:
a) le funzioni fondamentali della citta' metropolitana
gia' attribuite alla provincia;
b) la pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
c) la strutturazione di sistemi di coordinati di
gestione dei servizi pubblici;
d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo
economico e sociale;
e) le altre funzioni delle citta' metropolitane.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2, e' altresi' attribuita alle
citta' metropolitane la facolta' di istituire
un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed
aeroportuali;
5. La regione puo' attribuire alla citta' metropolitana
la facolta' di istituire l'imposta sulle emissioni sonore
degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi
dell'art. 8.
6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro un
anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
disciplinata l'imposta di scopo delle citta' metropolitane,
individuando i particolari scopi istituzionali in relazione
ai quali la predetta imposta puo' essere istituita e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011.
7. Con la legge di stabilita', ovvero con disegno di
legge ad essa collegato, puo' essere adeguata l'autonomia
di entrata delle citta' metropolitane, in misura
corrispondente alla complessita' delle funzioni attribuite,
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti
territoriali in base alla normativa vigente e' conferita
alle citta' metropolitane, in attuazione dell'art. 15 della
citata legge n. 42 del 2009, una corrispondente maggiore
autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli
enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
con cui sono attribuite a ciascuna citta' metropolitana le
proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali
fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo
di riequilibrio.
10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Per il riferimento al testo dell'art. 118 della
Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 17.
Il citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
131 del 2003:
"4. Attuazione dell'art. 114, secondo comma, e
dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione in materia
di potesta' normativa degli enti locali.
1. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane
hanno potesta' normativa secondo i principi fissati dalla
Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta'
statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i
principi generali in materia di organizzazione pubblica,
nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in
attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e
funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche
sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme
di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata
dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento
e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province
e delle Citta' metropolitane e' riservata alla potesta'
regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della
legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i
requisiti minimi di uniformita', secondo le rispettive
competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli
114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni
di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali,
si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo
restando quanto previsto dal presente articolo.".



 
Art. 19
Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di esercizio associato
di funzioni e servizi comunali

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: «27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale»;
b) il comma 28 e' sostituito dal seguente:
«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.»;
c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
d) il comma 30 e' sostituito dal seguente:
«30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.»;
e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.
((31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.))
2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonche' i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il consiglio, il presidente e la giunta.
7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti di ogni genere ad essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 puo' essere assicurato anche mediante una o piu' convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.».
3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Unione di comuni). - 1. L'unione di comuni e' l'ente locale costituito da due o piu' comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non puo' comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facolta' di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Riferimenti normativi

Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
Il testo del'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188.



 
Art. 20
Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, ((n. 318,)) incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
"15. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di
comuni.
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione,
le regioni possono modificare le circoscrizioni
territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate,
nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di
fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi
comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la
cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri
comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni,
mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che
alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano
assicurate adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
successivi alla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e'
attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della
Costituzione.".
Il decreto del Ministro dell'Interno 1° settembre 2000,
n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure
di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni
comunali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 2000, n. 257.



 
Art. 21

Riduzione dell'iva

1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013»;
2) il secondo periodo e' abrogato;
3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali», sono sostituite dalla seguenti: «sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento»;
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;
2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2013»;
3) le parole da «a 13.119 milioni di euro» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».
2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2012, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012,)) e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011((, come modificato dal comma 1 del presente articolo)). I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 40 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 40 Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di
2.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse
finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono
destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa
all'anno medesimo.
1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'art. 1, comma
13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013 fino al 31
dicembre 2013 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento
sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal
1° gennaio 2014 le predette aliquote sono rispettivamente
rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si
applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in
vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed
assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in
materia sociale, nonche' la eliminazione o riduzione dei
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da
determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento
netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013.
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'art. 13, comma 1, dall'art. 17, comma 6, dall'art. 21,
commi 1, 3 e 6, dall'art. 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
art. 27, art. 32, comma 1, art. 33, comma 1, art. 31, art.
37, comma 20, art. 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1
del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di
euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per
l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563
milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011,
a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763
milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro
per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'art. 23 e dell'art. 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a
2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
quota parte delle minori spese recate dall'art. 10, comma
2, dall'art. 13, commi da 1 a 3, dall'art. 18, commi 3 e 5,
e dall'art. 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al
2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari
importo, di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti
di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Per il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge
n. 52 del 2012, vedasi nelle Note all'art. 16.



 
Art. 22
Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del lo giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 24 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni."
"15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque
computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
art. 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.".
Si riporta il testo dei commi 2-ter e 2-quater
dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14:
"2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto
ministeriale di cui all'art. 24, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'
prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e
con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi
tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio
di cui al comma 14 del medesimo art. 24, come modificato
dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo
stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di
lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione
di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile,
o in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che
ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del
rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi,
quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del
lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel
medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in
base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un
periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011."
"2-quater. All'art. 24, comma 14, lettera c), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono sostituite dalle
seguenti: «di almeno 60 anni di eta'». Le disposizioni
dell'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano
applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31
dicembre 2017, qualora la predetta anzianita' contributiva
ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva
di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria
per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva,
per infortunio, per malattia e di cassa integrazione
guadagni ordinaria.".
Il citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro):
"Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari
al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti
eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato
per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione competente, alla Commissione regionale
per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
"Art. 24 Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita'
o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1 nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
223 del 1991:
"Art. 7 Indennita' di mobilita'
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per
un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di
seguito indicata, del trattamento straordinario di
integrazione salariale che hanno percepito ovvero che
sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente
la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992 , per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le
condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
3.
14. e' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni.".
Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
" 28. In attesa di un'organica riforma del sistema
degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali
ed acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure
per il perseguimento di politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori
entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150
miliardi.".



 
Art. 23
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: ((da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014)). Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. ((All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».))

3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di ((658 milioni)) di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita' di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, ((nonche', in via prevalente per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di scletosi laterale amiotrofica)).
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
((10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.))
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale((, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare,)) in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, ((pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011,)) e' autorizzata la spesa massima di ((495 milioni)) di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.))
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al ((comma 11)), ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
((12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221».
12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime informazioni sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo la parola: «1.143» e' sostituita dalla seguente: «1.113», al secondo periodo le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni» e, al terzo periodo, le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni».
12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 30 milioni di euro.
12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonche' le residue disponibilita' finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1° dicembre 2012.
12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.
12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.
12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)».
12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2012», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2013». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attivita' dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA.
12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12-quiquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro.
12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attivita' istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalita' di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000 euro, e' a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi fara' fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali».
12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»;
b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»;
c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi del presente comma»;
d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di eta' non superiore ai 40 anni,» sono soppresse;
e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,».
12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo 1-bis e' inserito il seguente:
«Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite».))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi da 4-novies a 4-undecies
dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73:
"4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e'
destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460
del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 337, della
citata legge n. 266 del 2005:
" 337. Per l'anno finanziario 2006 , ed a titolo
iniziale e sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa
e' destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3
e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attivita' sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente.".
La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non
statali legalmente riconosciute), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183.
La legge 11 febbraio 1992, n. 147 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante
norme sul diritto agli studi universitari),e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1992, n. 43.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"27. Fornitura gratuita dei libri di testo.
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari, i
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.".
Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
2. 1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.".
Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'art. 24 del
citato decreto-legge n. 78 del 2009:
"74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', interamente
destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3 del
decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'art. 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4,
del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.".
Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125:
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell'art. 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"Art. 7-quinquies Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 11 dell'art. 33 della
citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 33 Disposizioni diverse
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno
2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo
periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio
socio-economico, ivi compresi interventi di messa in
sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e
alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali
di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50
milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della
predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario.
2-10 (Omissis).
11. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2012 con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano
anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario
sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a
2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate
alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno
2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.
12-38 (Omissis). ".
Si riporta l'Allegato 3 della citata legge n. 183 del
2011:

"Allegato 4
(art. 33, comma 29)
Riepilogo somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato non riassegnate
Parte di provvedimento in formato grafico


Si riporta il testo del comma 1264 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.".
Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 47
della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti
e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
"A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.".
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la
sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita'
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile):
"Art. 5 Disposizioni in materia di Fondo nazionale per
il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione
1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura di cui all'art. 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi
disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed
accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono riassegnate, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al
termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale
per il Servizio civile di cui all'art. 19, della legge 8
luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli
sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici
territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle
Questure, il termine di cui al comma 1 dell'art. 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto
disposto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le
medesime procedure di cui al primo periodo del presente
comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10:
"6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono
unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero
dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime
negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i
rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 11,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 18, comma 1,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art. 1, comma
1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'art.
1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le
disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
febbraio 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 febbraio 2011, n. 42.
Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile):
"Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con
portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche
su richiesta del presidente della regione o delle regioni
territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa
delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza,
determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi,
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza,
nonche' indicando l'amministrazione pubblica competente in
via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti
all'evento successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalita'
si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza
al venire meno dei relativi presupposti.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo', di regola, superare i novanta giorni.
Uno stato di emergenza gia' dichiarato, previa ulteriore
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere
prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu' di
sessanta giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si provvede
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel
decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni
territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento
della protezione civile, salvo che sia diversamente
stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di
cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze e' curata in
ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione
civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali
fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in
ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici
e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che
costituiscono minaccia per la pubblica e privata
incolumita', nonche' al ripristino delle infrastrutture e
delle reti indispensabili per la continuita' delle
attivita' economiche e produttive e per la ripresa delle
normali condizioni di vita, e comunque agli interventi
volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, relativamente ai
quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione
dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle
risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come
determinato annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora
sia utilizzato il fondo di cui all'art. 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o
in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili
indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle
dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa
interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, tali da garantire la
neutralita' in termini di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la
predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui
all'art. 28 della legge n. 196 del 2009 e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,
sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
in misura tale da determinare maggiori entrate
corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla
modalita' di reintegro di cui al secondo periodo
all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di
cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di
gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale
derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i
soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti
titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o
inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei
medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi
calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la
sospensione delle rate, per un periodo di tempo
circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
per gli interventi di rispettiva competenza, alla
Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni
interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
corredato della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,
entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'art. 28 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire
anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo
stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente
articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le
disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono
individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni
e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche'
le misure per il contenimento dei termini per la
determinazione della perdita finale e dei tassi di
interesse da applicare ai procedimenti in corso.
5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati
sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito
di calamita' naturali e' effettuato direttamente dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui
ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento,
nonche' all'individuazione delle relative risorse
finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in
tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al
pagamento del debito residuo e delle relative quote
interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
Il citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. A far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del
decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n109, e il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.
221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche
attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la
pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio
telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'attuazione di politiche
sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a
determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione."
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"4. Oltre che ai fini previsti dall'art. 7, undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi
dell'art. 7, sesto comma, del predetto decreto e del
precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate,
secondo i criteri individuati con provvedimento del
Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste
selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Le
medesime informazioni sono altresi' utilizzate ai fini
della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in
merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima
dichiarazione.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 33 della
citata legge n. 183 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33. Disposizioni diverse
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 1.113 milioni di euro per l'anno
2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo
e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi
urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi
compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e
allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita'
sportive, culturali e sociali di cui all'art. 1, comma 40,
quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E'
altresi' rifinanziata di 90 milioni di euro, per l'anno
2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario."
Si riporta il testo del comma 963 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
" 963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione
del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il
contributo previsto dall'art. 1 della legge 25 novembre
1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall'art. 9, comma
1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel
fondo consolidato di cui all'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato di
175 milioni di euro annui.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del
decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
"8. Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie
e percorsi diagnostico-terapeutici.
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche
all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari
e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario
nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le
quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo
sottoscritto, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non
si applicano gli effetti previsti dall'art. 1, comma 796,
lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per
il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007,
misure di copertura idonee e congrue a conseguire
l'equilibrio economico nel settore sanitario per il
medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'art. 4
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi
della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso
dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni
remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei
limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;
c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la
definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi
ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I, il commissario
liquidatore e' autorizzato ad effettuare transazioni nel
limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla
sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della
rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da
parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma e'
trasferita su un conto vincolato della Gestione
commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei
pagamenti entro il 31 dicembre 2009. Le somme non
utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il
termine di cui al periodo precedente sono riversate al
bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri
derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di
euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il
medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
12 dell'art. 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127.".
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1°
ottobre 1999, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'Azienda
Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera
Sant'Andrea di Roma), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 1999, n. 453:
"Art. 2. 1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede
all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso,
relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con
utenti, autorita' competenti e altre amministrazioni, nei
contratti in corso per la costruzione di strutture
destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
in corso per la fornitura di beni e servizi destinati
all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici
mesi; entro tale data il direttore generale risolve i
predetti contratti con l'indizione di nuove procedure,
ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del
contraente, alla revisione in tutto o in parte delle
condizioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e per un periodo massimo di diciotto mesi:
a) non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I
e dell'Universita' La Sapienza per i debiti, assunti
dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione
dell'assistenza sanitaria;
b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte
dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e
dell'Universita' La Sapienza, ovvero la stessa benche'
proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal
giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella
massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a
titolo di capitale, accessori e spese;
c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno
efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I,
l'Universita' La Sapienza e il commissario di cui al comma
3;
d) i debiti insoluti non producono interessi ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nomina un commissario con il compito di
accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione
dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda
universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino
alla data di cessazione della medesima, ed istituisce
apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti
e debiti maturati fino alla medesima data. Per lo
svolgimento dell'attivita' del commissario e per il suo
compenso e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per
l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono
poste a carico dei fondi indicati al comma 6.
4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti
dell'Universita' La Sapienza e dell'Azienda universitaria
Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima
azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I e'
tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei
locali, attrezzature ed il personale necessario. Il
commissario puo', per motivate esigenze, avvalersi di
consulenze.
5. Il commissario provvede all'accertamento della massa
attiva e passiva mediante la formazione, entro
duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di
rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili,
delle disposizioni di cui all'art. 87, commi 2, 4 e 5, con
esclusione delle parole: «di cui al comma 3», nonche' 6 e
7, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3» del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze
ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa
attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi
finanziari all'occorrenza messi a disposizione dalla
regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati
alle regioni con provvedimento legislativo da adottare
nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende
unita' sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo
preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno
all'occorrenza integrate, predispone il piano di estinzione
delle eventuali passivita' e lo sottopone all'approvazione
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro i successivi centoventi
giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, a valere e nei limiti
dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali
passivita', applicando le disposizioni di cui all'art.
90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla
data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'art.
88, comma 2», dando priorita' temporale al pagamento dei
crediti per i quali sia stata accolta la proposta di
transazione di cui alla predetta disposizione.
7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualita'
di sostituto processuale dell'Universita' La Sapienza di
Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale
concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a
prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.
8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di
trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili
costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede
al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici
ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque
connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume
la qualita' di sostituto processuale dei predetti enti nel
contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente
appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.
8-bis. All'onore derivante dal comma 3 del presente
articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile) convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
"Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del
citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono
essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3
del citato art. 18.".
Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 23 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"44. In considerazione del permanere dello stato di
crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre
2011, previsto dall'art. 3 della ordinanza di protezione
civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, relativo agli
adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonche' dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, sospesi in relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi
del Nord Africa e' differito alla data del 30 giugno
2012.".
Si riporta il testo del comma 31-sexies dell'art. 7 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"31-sexies. Il contributo a carico delle
amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma
5 dell'art. 102 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data
sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari
delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.".
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010:
"7. Dopo il comma 196 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
«196-bis. Il termine per la conclusione delle
operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196
e' fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto
previsto dal comma 195, nonche' dal comma 2 dell'art. 314
del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Nell'ambito di tale procedura e' considerata urgente
l'alienazione degli immobili militari oggetto di
valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3 del
protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra
il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando
in ogni caso la congruita' del valore degli stessi con le
finalizzazioni ivi previste. A tale fine i predetti
immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del
demanio con le procedure di cui all'art. 1, comma 436,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e
valori di mercato. Non trovano applicazione alle
alienazioni di cui al presente comma le disposizioni
contenute nell'art. 1, comma 437, della citata legge n. 311
del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili
sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai
proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento
all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma
2 dell'art. 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla
contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di
Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai
sensi del comma 196-ter, piu' gli interessi legali
maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi
di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero
della difesa per le attivita' di riallocazione delle
funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali
maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono
acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'art. 4,
comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti
di elevata professionalita' nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione del
piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori
partite creditorie e debitorie rispetto al documento
predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal
medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e'
approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede
mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato
per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi
di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per essere destinata all'estinzione
dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa
ai sensi del medesimo comma 196.».
Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della citata
legge n. 42 del 2009:
"Art. 2. (Oggetto e finalita')
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto
l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di
assicurare, attraverso la definizione dei principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario e la definizione della perequazione,
l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione,
in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica.
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 della
Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle
entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le
altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative
conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di
misure per la completa compensazione tramite modifica di
aliquota o attribuzione di altri tributi e previa
quantificazione finanziaria delle predette misure nella
Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono
accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative
dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli
interventi medesimi, la compensazione e' effettuata in
misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di
accreditamento diretto o di riversamento automatico del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i
tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri
economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti
dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della presente
legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche,
adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali
scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure
automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il
potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto dall'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso
di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di
strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di
governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate
dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da
finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per
le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta
giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel
termine di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera,
approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere.
Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
cui l'intesa non e' stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata
una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4."
"Art. 8. (Principi e criteri direttivi sulle modalita'
di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di
finanziamento)
1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla
diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni,
nonche' al principio di autonomia di entrata e di spesa
fissato dall'art. 119 della Costituzione, i decreti
legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di
competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e quarto
comma, della Costituzione nonche' delle spese relative a
materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle
quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali
spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero
1);
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali di cui all'art. 16;
b) definizione delle modalita' per cui le spese
riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate
nel rispetto dei costi standard associati ai livelli
essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da
erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su
tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalita' per cui per la spesa per
il trasporto pubblico locale, nella determinazione
dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della
fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il
territorio nazionale nonche' dei costi standard;
d) definizione delle modalita' per cui le spese di cui
alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito,
valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi
propri derivati, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e della compartecipazione
regionale all'IVA nonche' con quote specifiche del fondo
perequativo, in modo tale da garantire nelle predette
condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione;
in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono
finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) fino alla data della sua
sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalita' per cui le spese di cui
alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito
dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e con
quote del fondo perequativo di cui all'art. 9;
f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle
rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;
g) definizione delle modalita' per cui le aliquote dei
tributi e delle compartecipazioni destinati al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno
corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni,
valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una
sola regione; definizione, altresi', delle modalita' per
cui al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e'
insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di
cui all'art. 9;
h) definizione delle modalita' per cui l'importo
complessivo dei trasferimenti statali diretti al
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
2), fatta eccezione per quelli gia' destinati al fondo
perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere
sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito derivante
dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul
livello sufficiente ad assicurare al complesso delle
regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare
esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti
soppressi;
i) definizione delle modalita' per cui agli oneri delle
funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo
Stato alle regioni, in attuazione dell'art. 118 della
Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura
finanziaria coerenti con i principi della presente legge e
secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno
seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al
relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto
dal presente articolo per le spese riconducibili al comma
1, lettera a), numero 1).
3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero
1), sono comprese quelle per la sanita', l'assistenza e,
per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo
svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle
regioni dalle norme vigenti.".
Per il riferimento al testo dell'art. 119 della
Costituzione, vedasi nelle Note all'art. 16.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 17. Obblighi di servizio pubblico.
1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di
assicurare la mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi
dell'art. 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal
regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico,
prevedendo nei contratti di servizio di cui all'art. 19, le
corrispondenti compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio
dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre
a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di
invito delle procedure concorsuali di cui al successivo
art. 18, comma 2, lettera a), tenendo conto, ai sensi della
citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti
dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale
gestione di servizi complementari alla mobilita'.".
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 41 della
citata legge n. 289 del 2002, come modificato dalla
presente legge:
"7. Per gli anni 2004-2013 le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con
un organico superiore alle 1.800 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico,
comprensivo della contribuzione figurativa e, ove
spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e'
corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di
mobilita' prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66
mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel
limite di 400 unita', calcolato come media del periodo. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini
del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui
all'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'art.
59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.".
Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 6
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17:
"8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'art.
1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo'
essere prevista l'applicazione dell'art. 11, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi
enti, della sospensione dei termini di pagamento di
contributi, tributi e imposte, anche in qualita' di
sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255
dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".
Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'art. 11
del citato decreto-legge n. 216 del 2011:
"6-quinquies. Al comma 7 dell'art. 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le
parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2012». E' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo
periodo del comma 8-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 2, comma
12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. Al terzo periodo dell'art. 2, comma
12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, la parola: «2011», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «2012». Al fine di attuare le
disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo del comma 12-undecies dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"12-undecies. Al comma 7 dell'art. 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le
parole: «Per gli anni 2004-2010» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2011» e le parole: «2.000
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 unita'». E'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di
cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'art. 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'art. 1, comma
5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all'art. 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno
comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31
dicembre 2013 dei termini di pagamento di contributi,
tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche
in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal
2008 al 2013, senza necessita' di ulteriori provvedimenti
attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto
a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e,
quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai
sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
Si riporta il testo del comma 244 dell'art. 2 della
citata legge n. 244 del 2007:
" 244. Per il completamento e l'implementazione della
rete immateriale degli interporti finalizzata al
potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica
nazionale, e' autorizzato un contributo di 5 milioni di
euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.".
Si riporta il testo dell'art. 61-bis del citato
decreto-legge n. 1 del 2012:
"Art. 61-bis Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale
1. Sono ripristinati i fondi di cui all'art. 2, comma
244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di
1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio
2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento
delle condizioni operative dell'autotrasporto e
all'inserimento dei porti nella sperimentazione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e'
autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con
UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo.".
Si riporta il testo dei commi 9 e 12 dell'art. 27 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229):
"Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale
1-8......(Omissis).......
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della
gravita' e della durata della violazione. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi
3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00
euro.
10-11..(Omissis).......
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita'
d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13-15...(Omissis).........."
Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 11
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi):
"Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino
le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno
speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della
sezione. L'operazione deve essere annotata con
l'attribuzione di un numero progressivo in apposito
registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I
dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma
telematica, al Ministero dell'interno. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco
Nazionale di prova verifica, altresi', la qualita' di arma
comune da sparo, compresa quella destinata all'uso
sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in
relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita'
resa dall'interessato, contenente anche la categoria di
appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria.
Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi
presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o
sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco
Nazionale puo' chiedere un parere non vincolante alla
Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi, di cui all'art. 6. Il Banco Nazionale pubblica, in
forma telematica, la scheda tecnica che contiene le
caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il
relativo codice identificativo.".
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Per il riferimento al testo dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 1 del 2012 , vedasi nelle Note all'art.
15.
Si riporta il testo del comma 409 dell'art. 1 della
citata legge n. 266 del 2005, come modificato dalla
presente legge:
" 409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti
da parte del Servizio sanitario nazionale:
a) la classificazione dei dispositivi prevista dal
comma 1 dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' approvata con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
la medesima procedura sono stabilite:
1) le modalita' di alimentazione e aggiornamento della
banca dati del Ministero della salute necessarie alla
istituzione e alla gestione del repertorio generale dei
dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi
nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso
di segnalazione di incidenti;
2) le modalita' con le quali le aziende sanitarie
devono inviare al Ministero della salute, per il
monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici,
le informazioni previste dal comma 5 dell'art. 57 della
citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso
inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui
al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti
previsti per i direttori generali in caso di inadempimento
degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 292,
lettera b), del presente articolo per lo specifico
repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la
procedura di cui alla lettera a) viene stabilita, con
l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi
medici, la data a decorrere dalla quale nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati,
utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti
nel repertorio medesimo;
c) le aziende che producono o commercializzano in
Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi
medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura sono
tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al
Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno,
l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivita' di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti
delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonche' la
ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a
tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto
applicabili, contenute nell'allegato al D.M. 23 aprile 2004
del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le
attivita' promozionali poste in essere dalle aziende
farmaceutiche;
d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui
alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio
dello Stato, un contributo pari al 5,5 per cento delle
spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per
il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato del 5
per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla
scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di
riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro,
oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti
dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulle
corrispondenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il
miglioramento e il potenziamento della attivita' del
settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo
alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche
attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della
classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione
del repertorio generale di cui alla lettera a), alla
attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
personale ispettivo, all'attivita' di informazione nei
riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla
effettuazione di studi in materia di valutazione
tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che
implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche'
per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di
ricerca o con esperti del settore e per iniziative che
favoriscano il completamento e il miglioramento della rete
di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie
territoriali;
e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che
omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e
le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'art. 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, applicabile anche ai dispositivi
impiantabili attivi, e dall'art. 10 del decreto legislativo
8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano
previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4
dell'art. 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al
comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 332 del
2000.".



 
((Art. 23 bis

Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello
Stato

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento
6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.
7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari».
8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007
(Riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 29 del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223), convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.":
"Art. 1. (Riordino del Comitato di consulenza globale e
di garanzia per le privatizzazioni.)
1. Il Comitato di consulenza globale e di garanzia per
le privatizzazioni, previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, e' composto,
oltre che dal Direttore Generale del Tesoro che lo
presiede, da due esperti di riconosciuta indipendenza e di
documentata esperienza dei mercati nazionali ed
internazionali, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
dello sviluppo economico.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento si provvede al rinnovo
della composizione del Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni, secondo le modalita'
previste dal comma precedente e nel rispetto del principio
di pari opportunita' tra uomini e donne.
3. Ai membri del Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni che non siano impiegati
civili dello Stato e' corrisposto un gettone di presenza
per ciascuna seduta del comitato stesso, determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici), cosi' come modificato dal comma 7 del
presente articolo:
"Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni.)
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di «Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La Cdp S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni
dell' art. 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote
complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti
degli organi sociali per i successivi periodi sono
deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 35, comma 1, del
citato decreto-legge n. 1 del 2012:
"Art. 35. (Misure per la tempestivita' dei pagamenti,
per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria
unica)
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto connessi a transazioni commerciali per
l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed
esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio
dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di
cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000
milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente
quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del suddetto
fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di
parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata
agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle
somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla
data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti
creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento
disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite
massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla
presente lettera puo' essere incrementato con
corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera
a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite
le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di
assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo
IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo
della medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le
assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non
sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli
di Stato indicate nella Legge di bilancio.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 6, del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni.)
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la
denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del
Commercio Estero o piu' brevemente SACE S.p.A. con
decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei
rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi
della SACE in essere alla data della trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A. al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A. possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma
3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143 e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, come definite
dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia
dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alla legge 22 dicembre 1953, n. 955, alla
legge 5 luglio 1961, n. 635, alla legge 28 febbraio 1967,
n. 131, alla legge 24 maggio 1977, n. 227 e al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle
medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma
3, all'art. 8, comma 1, e all'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni e
integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18. (Abrogato).
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 24
aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della
partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Il Ministro del commercio con l'estero e'
autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa'
finanziaria per azioni, denominata «Societa' italiana per
le imprese all'estero - SIMEST S.p.a», con sede in Roma,
avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'
all'estero promosse o partecipate da imprese italiane
ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno
Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
nonche' la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
di investimento e di collaborazione commerciale ed
industriale all'estero da parte di imprese italiane, con
preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
in forma cooperativa, comprese quelle commerciali,
artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),
provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa' all'estero
da parte di societa' ed imprese, anche cooperative, e loro
consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti
pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite
indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese
all'estero, anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni
e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di
opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di cui
alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera
b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese
e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed imprese
all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese
partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica,
amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi
di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
preordinate alla costituzione di societa' ed imprese
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed
istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a
soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla
lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi
e societa' consortili, fra piccole e medie imprese che
abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore
di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di
altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di
cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per
cento dell'impegno finanziario previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e'
aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti
alla durata del finanziamento, al destinatario dello
stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano
alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla
International Financial Corporation (IFC) o da altre
organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato
italiano e' membro;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento
degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle
iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di
factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il
Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di
cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma
2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi
e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo
comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla L.
21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei
corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte
dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere
subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili
di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non
puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98
milioni di azioni del valore nominale di lire mille
ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'
essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in
deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo'
essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonche'
dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano e da
societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni
e dalle provincie autonome, da istituti ed aziende di
credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio
1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di
vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria
delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a
partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da
effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva
somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale
possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti
indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
partecipazione rispettivamente detenute.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto
ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni."
"Art. 3. 1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST
S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare di norma
la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale
della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo
non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla
prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata
su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della
partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo'
essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi
specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite
massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui la SIMEST S.p.a. puo' essere
autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale
di societa' di diritto italiano interamente destinati a
realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o
societa' all'estero .
1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 puo'
essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto
della partecipazione sia la costituzione di parchi
industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma
organizzata gli investimenti all'estero delle imprese
italiane.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della
SIMEST S.p.a. e' subordinata all'impegno degli altri
azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni
stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.
3.
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente
assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di
servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi.
Tale quota e' determinata ogni anno dal Ministro del
commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della
Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE), il direttore generale del
Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto
nazionale per il commercio estero.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).".



 
((Art. 23 ter

Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche
a) al comma 1;
1) al primo periodo, fra le parole: «dell'economia e» e: «finanze» e' inserita la seguente: «delle»; dopo le parole: «capitale sociale pari» le parole: «a 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole: «immobiliari chiusi promossi» sono inserite le seguenti: «o partecipati»; dopo le parole: «in forma consorziata» sono inserite le seguenti: «o associata» e dopo le parole: «ai sensi» le parole: «dell'articolo 31» sono soppresse;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «Il capitale» sono inserite le seguenti: «della societa' di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma» e dopo le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis»;
3) al quinto periodo, dopo la parola: «investono» e' inserita la seguente: «anche»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «immobiliare promossi» sono inserite le seguenti: «o partecipati», dopo le parole: «in forma consorziata» sono inserite le seguenti: «o associata»; dopo le parole: «ai sensi» sono soppresse le parole: «dell'articolo 31»; dopo le parole: «del fondo medesimo,» sono inserite le seguenti: «ovvero trasferiti,» e dopo la parola: «diritti» sono inserite le seguenti: «reali immobiliari,»;
2) al secondo periodo dopo le parole: «Tali apporti» sono inserite le seguenti: «o trasferimenti»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «nel fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater» e le parole: «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
2) al secondo periodo, la parola: «suddetti» e' soppressa e dopo la parola: «fondi» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»;
3) all'ultimo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: «conferimento» sono inserite le seguenti: «o trasferimento» e le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse;
3) al quarto periodo, dopo la parola: «apporto» sono inserite le seguenti: «o il trasferimento»; le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; le parole: «all'espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «al completamento» e tra le parole: «delle procedure» e: «di valorizzazione e di regolarizzazione» e' inserita la seguente: «amministrative»;
4) al quinto periodo, dopo le parole: «non sia completata,» sono inserite le seguenti: «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa societa' di gestione del risparmio,» e dopo le parole: «i soggetti apportanti» le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
5) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e' corrisposta in denaro»;
e) al comma 7, dopo le parole: «Agli apporti» sono inserite le seguenti: «e ai trasferimenti»;
f) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «gestione del risparmio» la parola: «del» e' sostituita dalle seguenti: «costituita dal»;
2) al secondo periodo e' soppressa la parola: «predetta» e dopo le parole: «societa' di gestione del risparmio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo»;
g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi' essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati, nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalita' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.
1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 33 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge: (Disposizioni in materia di valorizzazione
del patrimonio immobiliare).
"Art. 33
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno
2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento
al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari
chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni
anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal
comma 4, dell'art. 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai
fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'art. 6 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti
fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per
cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi'
essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni
valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio
e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei
competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione
con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati, nonche' l'attribuzione
agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto
della ripartizione e per le finalita' previste dall'art. 9
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
limitatamente ai beni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai
predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente
comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al
comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con apposita
deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'art.
58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche
in deroga all'obbligo di allegare il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale
delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli
immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali
trasferiti ai fondi di cui al presente comma, e' destinata
alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del
debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a
spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'art. 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle
finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia
del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le
norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le
parti interessate".
Si riporta il testo del comma 46, nonche' dei
successivi commi da 47 a 50, dell'art. 31, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 31. (Norme particolari per gli enti locali.).
(Omissis).
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive
modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , per la
cessione del diritto di proprieta', possono essere
sostituite con la convenzione di cui all'art. 8, commi
primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10
, alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo
trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che
ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o
la cessione in proprieta' delle aree e quella di
stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio
edificato, calcolato ai sensi del comma 48.
47. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione
da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro
pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del
comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello
stesso comma, al netto degli oneri di concessione del
diritto di superficie, rivalutati sulla base della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e
quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo'
essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree
cedute direttamente in diritto di proprieta' al momento
della trasformazione di cui al comma 47.
47. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione
da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro
pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del
comma 48.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello
stesso comma, al netto degli oneri di concessione del
diritto di superficie, rivalutati sulla base della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e
quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo'
essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree
cedute direttamente in diritto di proprieta' al momento
della trasformazione di cui al comma 47.
49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai
comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia' versate
da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto
previsto al comma 48.
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art.
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta',
stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la
cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi,
dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del
primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica
stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a
trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le
unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione
del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui
al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si
applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e
successive modificazioni, nonche' i commi 61 e 62 dell'art.
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .".
Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni,
province, citta' metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio
2009, n. 42.), come modificato dalla presente legge;
"Art. 3. (Attribuzione e trasferimento dei beni)
1. Ferme restando le funzioni amministrative gia'
conferite agli enti territoriali in base alla normativa
vigente, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i
rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti
per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle
relative pertinenze, le miniere di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e
di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e i
beni del demanio marittimo di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b)
del presente comma;
b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi
chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul
territorio di una sola Provincia.
2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della
lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entita' delle
risorse idriche che insistono sul territorio della
Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla
medesima, e' destinata da ciascuna Regione alle Province,
sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le
singole Province sul cui territorio insistono i medesimi
beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata
conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo
conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle
singole Province, attraverso l'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono
individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o piu' enti
appartenenti ad uno o piu' livelli di governo territoriale
mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, previa intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo,
con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli
altri Ministri competenti per materia, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo. I beni possono essere individuati
singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da
adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato
giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle
entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti
locali che intendono acquisire i beni contenuti negli
elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita
domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le
specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
la relativa tempistica ed economicita' nonche' la
destinazione del bene medesimo sono contenute in una
relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli
elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la
domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni
compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le
finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
entro i successivi sessanta giorni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni
e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante
l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce
titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei
beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.
5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
rispetto delle finalita' e dei tempi indicati nella
relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere
sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del
bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio
vincolato di cui al comma 6.
6.(Abrogato)."
"Art. 5. (Tipologie dei beni)
1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in
essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o
che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso,
sono trasferiti ai sensi dell'art. 3 a Comuni, Province,
Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti:
a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative
pertinenze, come definiti dall'art. 822 del codice civile e
dall'art. 28 del codice della navigazione, con esclusione
di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni
statali;
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative
pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di
competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942,
945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di
settore, ad esclusione:
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non
intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma
restando comunque la eventuale disciplina di livello
internazionale;
c) gli aeroporti di interesse regionale o locale
appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le
relative pertinenze, diversi da quelli di interesse
nazionale cosi' come definiti dall'art. 698 del codice
della navigazione;
d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su
terraferma;
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
quelli esclusi dal trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per
comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza
economica nazionale e internazionale, secondo la normativa
di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale,
salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi
comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate
in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per
finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei
beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di
economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici
perseguiti.
3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui
al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai
sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui
richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo'
chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse,
anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per
locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro
il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila
l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi
quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza
Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco
complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto
ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione
delle motivazioni pervenute, sul sito internet
dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto
elenco puo' essere integrato o modificato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per le riforme per il federalismo, previa
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque in
uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti
ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli
utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale,
non oggetto delle procedure di cui all'art. 14-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui
all'art. 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' non
funzionali alla realizzazione dei programmi di
riorganizzazione dello strumento militare finalizzati
all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni,
attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al
Ministero della difesa dalla normativa vigente.
5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo
culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui
all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro
un anno dalla data di presentazione della domanda di
trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri
enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del
citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione.
5-bis.(Abrogato).
5-ter. (Abrogato).
6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale
possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al
Comune aree gia' comprese nei porti e non piu' funzionali
all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione
dell'Autorita' portuale, se istituita, o della competente
Autorita' marittima.
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
i beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, nonche' i beni in uso a qualsiasi titolo al
Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla
Corte costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza
costituzionale."
Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
183 del 2011, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. (Disposizioni in materia di dismissioni dei
beni immobili pubblici)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello
Stato, ad uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, ovvero ad una o piu' societa', anche di nuova
costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il primo decreto di
individuazione e' emanato entro il 30 aprile 2012; sono
conferiti o trasferiti beni immobili di proprieta' dello
Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle
carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle
Forze armate dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni
immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', nonche' per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle
societa' e i limiti per l'eventuale assunzione di
finanziamenti da parte del predetto fondo e delle societa'.
Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno
2012.
(Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 195, 196 e 196-bis
dell'art. 2, della legge n. 191 del 2009 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2010), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
(Omissis).
195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti
del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui
al comma 2 dell'art. 314 del codice dell'ordinamento
militare, e' attribuito al comune di Roma e al Commissario
straordinario del Governo di cui all'art. 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui
al comma 1 dell'art. 314 del codice dell'ordinamento
militare ovvero attraverso i proventi realizzati con i
trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un
importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al
comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario
del Governo.
196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di
tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le
esigenze di cui all'art. 78 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a
concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al comma
195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle
rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente,
relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi
in economia e all'acquisizione di servizi e forniture,
compresi nel piano di rientro approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008.
L'anticipazione e' accreditata sulla contabilita' speciale
aperta ai sensi dell'art. 78, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro
il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il
31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. Per
ulteriori interventi infrastrutturali e' autorizzata, a
favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro
per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'art.
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre
2009, n. 168, nonche' dalla presente legge.
196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni
di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato
al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal
comma 195, nonche' dal comma 2 dell'art. 314 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica. Gli eventuali maggiori
proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati
al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'art. 4,
comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti
di elevata professionalita' nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione del
piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori
partite creditorie e debitorie rispetto al documento
predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal
medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e'
approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.
(Omissis).".



 
((Art. 23 quater
Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: «del territorio».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 74,
della citata legge n. 266 del 2005:
"Art. 1.
(Omissis).
74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui
al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle
somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata
dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato,
relativamente alle unita' previsionali di base dello stato
di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato
alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con
una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente
incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali.)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione.)
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15
marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione
dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del
personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato
in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
Si riporta il testo degli articoli 57, 62, 63 e 64 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 57. (Istituzione delle agenzie fiscali.)
1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai
dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e
di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero
sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle
dogane e dei monopoli e l'agenzia del demanio, di seguito
denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono
trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e
competenze che vengono esercitate secondo la disciplina
dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.
2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle
agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle
funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome
convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli
obblighi che ne conseguono."
"Art. 62. (Agenzia delle entrate)
1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le
funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non
sono assegnate alla competenza di altre agenzie,
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti
od organi, con il compito di perseguire il massimo livello
di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso
l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli
diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione
fiscale. L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le
funzioni di cui all'art. 64.
2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del dipartimento delle
entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia."
"Art. 63. (Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. L'agenzia delle dogane e dei monopoli e' competente
a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla
riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della
fiscalita' interna negli scambi internazionali, delle
accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui
tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli
organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di
armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea.
All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte
dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze,
incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione
europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.
L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i
laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul
mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'agenzia."
"Art. 64. (Ulteriori funzioni dell'agenzia delle
entrate).
1. L'agenzia delle entrate e' inoltre competente a
svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi
geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie
dei registri immobiliari, con il compito di costituire
l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio
nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione
dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi
informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle
trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli
immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli
enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate
con i comuni o a livello provinciale con le associazioni
degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e
all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare.
3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare
per le amministrazioni dello Stato di competenza
dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia e' competente a
svolgere le attivita' di valutazione immobiliare e
tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse
strumentali. Le predette attivita' sono disciplinate
mediante accordi, secondo quanto previsto dall'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi
sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita
nella Convenzione di cui all'art. 59.
4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia,
da due membri nominati su designazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.".



 
((Art. 23 quinquies

Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni e' disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione, graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e un'indennita' di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo piu' basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, e' determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennita' di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennita' di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente e' corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le Agenzie, dell'articolo 23-quater del presente decreto.
1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.
1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalita' e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto.
7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle societa' di cui al comma 7.))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo):
"Art. 1. (Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica)
01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali
di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa
corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni
2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si
rendono disponibili in base all'art. 01 del presente
decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni
di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno
rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo
relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla
legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte
fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni
finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero
previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri
comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte
fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli
anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello
Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno,
rispetto alla spesa corrispondente registrata nel
rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non
superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto
dal Documento di economia e finanza di cui all'art. 10
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella
apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi
fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di
flessibilita' di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel
rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica,
possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di
ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di
cui all'art. 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196
del 2009. La misura della variazione deve essere tale da
non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite
dalle relative norme sostanziali e, comunque, non puo'
essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie
complessivamente stanziate qualora siano interessate
autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese
di cui all'art. 21, comma 6, della citata legge n. 196 del
2009. La variazione e' disposta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro
competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli
schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono
trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi
entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
possono essere adottati. E' abrogato il comma 14 dell'art.
10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n.
15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi
di spesa.
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre
nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli
importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce
«indebitamento netto», riga «totale», per gli anni 2012 e
2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni
di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25
settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i
Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella
voce «saldo netto da finanziare».
2. All'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
soppresse le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto
art. 10, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare
le risorse destinate alla programmazione regionale
nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
ogni caso fermo l'obbligo di cui all'art. 21, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
3. Le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e
dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis,
del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate
alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare
applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'art. 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per
l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014",
sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno
2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel
medesimo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
"Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al
comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla
riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la
rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette,
inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30
settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno
2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".
7. All'art. 10, comma 12, del citato decreto-legge n.
98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
111 del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Nella ipotesi prevista dal primo periodo del
presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati
gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo
l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli
equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella
misura del 30 per cento».
8. All'art. 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e
successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro
per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera,
le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di
euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima
lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro
per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700
milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera,
le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di
euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per
1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima
lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".
9. All'art. 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2012»;
b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso;
nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole
«di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di cui al
primo periodo».
10. All'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere
dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e
2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
11. La sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012,
con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'art. 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del
predetto art. 5. Per assicurare la razionalita' del sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri
di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, i
comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti,
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dalla legge statale, nel rispetto del principio di
progressivita'. Resta fermo che la soglia di esenzione di
cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali e deve
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento
del suddetto limite, la stessa si applica al reddito
complessivo.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per
l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo fino
alla totalita' delle maggiori entrate previste dall'art. 7,
comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione
dell'art. 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La
riduzione e' distribuita tra i comparti interessati nella
seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto
ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La
soppressione della misura della tariffa per gli atti
soggetti ad IVA di cui all'art. 17, comma 6, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al
decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante
«Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 56,
comma 11, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la
determinazione delle misure dell'imposta provinciale di
trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, anche in assenza del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al citato art. 17,
comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali
atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto
previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a
decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, percepiscono le
somme dell'imposta provinciale di trascrizione
conseguentemente loro spettanti.
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei
comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli
anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'art. 2, comma
10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' elevata al 100 per cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a
disposizione dei comuni per la partecipazione all'attivita'
di accertamento tributario, all'art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono
inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le
parole: «soggetti passivi» sono inserite le seguenti:
«nonche' ai relativi consigli tributari»;
b) al comma terzo, la parola: «segnala» e' sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;
c) al comma quarto, la parola: «comunica» e' sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;
d) al comma quinto, la parola: «puo'» e' sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la
pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero
di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari
per favorire la partecipazione all'attivita' di
accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
garantire la necessaria riservatezza».
12-quater.[Comma abrogato]
13. All'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma
e' ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita
struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta
struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e
sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50
per cento delle risorse puo' essere attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati nella classe
degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi
di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».
14. All'art. 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal
comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto
alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine
stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una
situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio
dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un
commissario con le modalita' previste dal citato comma 1;
se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di
un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio,
ove necessario, e adotta le misure necessarie per
ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio'
non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia
posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del
comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente
periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui
all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del
2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, dopo la parola: «emesse» sono inserite le seguenti:
«o contratte», dopo le parole: «concedere prestiti» sono
inserite le seguenti: «o altre forme di assistenza
finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010» sono
inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi
membri dell'area euro del 7 giugno 2010,».
16. Le disposizioni di cui all'art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge
6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012,
2013 e 2014.
17. All'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la
richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in
servizio il dipendente»; nel medesimo periodo, la parola:
«richiedente», e' sostituita dalla seguente: «dipendente»;
b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono
sostituite dalle seguenti: «La disponibilita' al»;
c) al quarto periodo, le parole: «presentano la
domanda», sono sostituite dalle seguenti: «esprimono la
disponibilita'».
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e
flessibilita', in relazione a motivate esigenze
organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono disporre, nei confronti del personale appartenente
alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica
dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla
normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente
conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico
in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista
la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per
la retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi.
19. All'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti
parole: "; il trasferimento puo' essere disposto anche se
la vacanza sia presente in area diversa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralita'
finanziaria.".
20. All'art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, al comma 1, le parole «2020», «2021», «2022»,
«2023», «2024», «2025», «2031» e «2032» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «2014», «2015», «2016»,
«2017», «2018», «2019», «2025» e «2026».
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dalla predetta data all'art. 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «anno
scolastico e accademico» sono inserite le seguenti:
«dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del
presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
data all'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n.
140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle
seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita'
massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione,".
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente al personale per il quale la decorrenza del
trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma
9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro
il 31 dicembre 2011.
23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro
per le quali in attuazione dell'art. 1, comma 174, quinto
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato
applicato il blocco automatico del turn over del personale
del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della
regione interessata, puo' essere disposta la deroga al
predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede
congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della
necessita' di procedere alla suddetta deroga al fine di
assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla
corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro
straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della rete
ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come
programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma
operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre
dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in
cui ricorrono le festivita' introdotte con legge dello
Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche'
le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi
Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della
liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2
giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che,
sulla base della piu' diffusa prassi europea, le stesse
cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la
prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano
con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.
26. All'art. 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.».
26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e passivi nonche' alla
separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate
all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del
medesimo art. 78 possono essere direttamente affidate a
societa' totalmente controllate, direttamente o
indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra
il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono individuate, in
particolare, le attivita' affidate a quest'ultima, il
relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'art.
14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del fondo di cui all'art.
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 24 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 14, comma 14-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti
non puo' essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.
27. Il comma 17 dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei limiti dell'art. 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della
gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione
del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la
quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e
dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il
reperimento delle risorse finalizzate a garantire
l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 239
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
28. La commissione di cui all'art. 1, comma 3, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n.
111 del 2011e' integrata con un esperto designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
28-bis. All'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della
Confederazione generale dell'industria italiana» sono
inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese Italia».
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di
lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo
di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze,
tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai
piani della performance o ai piani di razionalizzazione,
secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione
collettiva di comparto. Nelle more della disciplina
contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali,
oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e'
consentito in ambito del territorio regionale di
riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il
trasferimento puo' essere disposto anche al di fuori del
territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista
dall'art. 8, comma 2 della legge 15 luglio 2002, n. 145;
resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di
collocamento in aspettativa, della disciplina di cui
all'art. 7-vicies quinquies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle
fattispecie ivi indicate.
31.
32. All'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del
presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento
di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.". La
disposizione del presente comma si applica agli incarichi
conferiti successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: "La disposizione di cui
al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli
incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche
ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai
dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti
e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.".
33-bis. All'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e'
sostituito dal seguente: «Le somme stanziate per spese in
conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio
possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non
oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono,
salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il
periodo di conservazione e' protratto di un anno».".
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art. 41,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti.):
"Art. 41. (Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013).
(Omissis).
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio
2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione
dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti»
sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga
alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero.».
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 29
ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del
Ministero delle finanze):
"Art. 4.(Altri uffici alle dirette dipendenze del
Ministro.)
1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del
Ministro, i seguenti uffici:
a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui e'
preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la
qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso
possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo,
magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati
dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale
ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte
dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione,
studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto
previsto dalla lettera b);
b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa
cui possono essere addetti estranei all'amministrazione
iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei
pubblicisti.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227
(Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze)
"Art. 3. (Funzioni degli uffici di diretta
collaborazione.)
1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di
Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale,
puo' essere articolato, con decreto del Ministro, da
adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte
aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro,
su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di
Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale
dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi',
nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i
funzionari della carriera diplomatica. Possono essere,
altresi', nominati dal Ministro non piu' di otto
Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata
professionalita' nelle materie di competenza del Ministero
ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
della guardia di finanza.
2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende
alla cura degli uffici di segreteria del Ministro e
provvede al coordinamento degli impegni ed alla
predisposizione di quanto occorra per gli interventi
istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura
l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge
i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo
incarico istituzionale.
3. L'ufficio del coordinamento legislativo e'
articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree
organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio
legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La
prima sezione e' competente a trattare le questioni
riferibili alle aree di attivita' indicate,
rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1
dell'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni; la seconda sezione e'
competente a trattare le questioni riferibili all'area di
attivita' indicata alla lettera d) del comma 1 dell'art. 24
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. L'ufficio
del coordinamento legislativo cura l'attivita' di
definizione delle iniziative legislative e regolamentari
nelle materie di competenza del Ministero, con la
collaborazione, anche ai fini dello studio e della
progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
generali e garantendo la valutazione dei costi e la
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi
dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione,
lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il
raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso
internazionale, comunitario, costituzionale nonche' gli
adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del
Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di
controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il
seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza
giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari.
4. La segreteria tecnica assicura al Ministro il
supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per
la elaborazione, la impostazione e la verifica degli
effetti di politiche generali e di settore, con riguardo
alla individuazione degli interventi di finanza pubblica
necessari ai fini della loro attuazione e per le
conseguenti determinazioni, di competenza dell'organo
politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse
finanziarie.
5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e
gli organi di informazione nazionali ed internazionali;
segue l'informazione italiana ed estera; promuove e
gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative
del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di
informazione istituzionale. Esso e' costituito a norma
dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per
quanto attiene alla prima applicazione della predetta
legge, il disposto di cui all'art. 6, comma 2 della legge
medesima. Il Ministro, inoltre, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della citata legge n. 150 del 2000, puo' essere
coadiuvato da un portavoce, che sovrintende all'attivita'
dell'ufficio stampa e coordina, sotto il profilo
dell'indirizzo politico, l'attivita' di comunicazione
dell'intero Ministero.
6. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari
di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici
del Ministero e con gli altri uffici di diretta
collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e
privati, in ragione dell'incarico istituzionale.".
Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001 e' riportato nelle note all'art. 23-quater,
comma 7, della presente legge.
Si riporta il testo dell'art. 2383, del Codice civile:
"Art. 2383. (Nomina e revoca degli amministratori).
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea,
fatta eccezione per i primi amministratori, che sono
nominati nell'atto costitutivo e salvo il disposto degli
articoli 2351, 2449 e 2450
Gli amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati
nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza
giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro
delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e
il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la
rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
o congiuntamente.
Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
degli amministratori che hanno la rappresentanza della
societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento
della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la
societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 24. (Trattamento economico.)
1. La retribuzione del personale con qualifica di
dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le
aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianita' e degli incarichi
aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. .".



 
((Art. 23 sexies
Emissione di strumenti finanziari

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;
b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2.))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del citato
decreto-legge 185 del 2008:
"Art. 12. (Finanziamento dell'economia attraverso la
sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e
relativi controlli parlamentari e territoriali)
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di
finanziamenti all'economia e un adeguato livello di
patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 31
dicembre 2010, anche in deroga alle norme di contabilita'
di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle
banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti
indicati nell'art. 2351 del codice civile, computabili nel
patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui
azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da
societa' capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni
delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede all'eventuale proroga del predetto termine in
conformita' alla normativa comunitaria in materia.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono
essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su
richiesta dell'emittente. Puo' essere inoltre prevista, a
favore dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto,
a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione
non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilita'
della banca ne' del gruppo bancario di appartenenza.
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui
al comma 1 puo' dipendere, in tutto o in parte, dalla
disponibilita' di utili distribuibili ai sensi dell'art.
2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la
quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e'
vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione
degli strumenti finanziari stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a
condizione che l'operazione risulti economica nel suo
complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia
funzionale al perseguimento delle finalita' indicate al
comma 1.
5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni
definiti in un apposito protocollo d'intenti con il
Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al
livello e alle condizioni del credito da assicurare alle
piccole e medie imprese e alle famiglie, alle modalita' con
le quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai
creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura
di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti
certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e a politiche dei dividendi coerenti con
l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice
etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di
politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a)
e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5
sono trasmessi alle Camere.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al
Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e
categoria economica; a tale fine presso le Prefetture e'
istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione
dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli
osservatori di cui al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste, a
legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e'
effettuata sulla base di una valutazione da parte della
Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione
e della computabilita' degli strumenti finanziari nel
patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni
subordinate delibera anche in merito all'emissione degli
strumenti finanziari previsti dal presente articolo.
L'esercizio della facolta' di conversione e'
sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine
al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le risorse necessarie per
finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata
di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali,
con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni
di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9,
corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette
nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla
data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti
di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza
al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente
articolo e all'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n.
155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 190, le deliberazioni previste dall'art. 2441,
quinto comma, e dall'art. 2443, secondo comma, del codice
civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per
le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368
e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le
operazioni della specie ai sensi del codice civile e del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della meta'.
12. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli
strumenti finanziari di cui al presente articolo.
12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli
interventi effettuati ai sensi del presente articolo
nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'art. 5,
comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 190.".



 
((Art. 23 septies

Condizioni di sottoscrizione

1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.))




Riferimenti normativi

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
25 febbraio 2009, reca: "Criteri, modalita' e condizioni
della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo
stesso articolo.".
Il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, e' citato nelle note al comma 1
dell'art. 23- sexies.



 
((Art. 23 octies

Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo.
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957:
"Art. 107. (ex art. 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
quello delle regioni di cui all'art. 349, tenuto conto
della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.".
Si riporta il testo vigente del paragrafo 14 della
comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02,
recante "Comunicazione della Commissione relativa
all'applicazione, dal 1 gennaio 2012, delle norme in
materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle
banche nel contesto della crisi finanziaria (Testo
rilevante ai fini del SEE).":
" 14. La Commissione continuera' a chiedere agli Stati
membri di presentare un piano di ristrutturazione (o un
aggiornamento del piano di ristrutturazione preesistente),
entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione
che autorizza l'aiuto al salvataggio, per qualunque banca
che benefici di sostegno pubblico sotto forma di
ricapitalizzazione o di misure a fronte di attivita'
deteriorate. Qualora una banca sia stata oggetto di una
precedente decisione relativa ad aiuti al salvataggio ai
sensi della normativa sulla compatibilita' degli aiuti
concessi alle banche con l'art. 107, paragrafo 3, lettera
b), del trattato, nell'ambito o meno di una stessa
operazione di ristrutturazione, la Commissione puo'
chiedere che il piano di ristrutturazione sia presentato
entro un periodo inferiore a sei mesi. La Commissione
effettuera' una valutazione proporzionale dell'efficienza
economica a lungo termine delle banche di cui trattasi,
tenendo pienamente conto di qualsiasi elemento indicante
che le stesse potranno essere economicamente efficienti a
lungo termine senza la necessita' di una ristrutturazione
significativa, in particolare quando la scarsita' del
capitale e' essenzialmente riconducibile ad una crisi di
fiducia nel debito sovrano, il conferimento di capitale
pubblico e' limitato all'importo necessario per compensare
- in banche altrimenti economicamente efficienti - le
perdite derivanti dalla valutazione di mercato («mark to
market») delle obbligazioni sovrane delle parti contraenti
dell'accordo SEE, e l'analisi dimostra che le banche di cui
trattasi non hanno assunto rischi eccessivi con le
acquisizioni di debito sovrano.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 144 e 145
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.):
"Art. 144.(Altre sanzioni amministrative pecuniarie.)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580
a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64,
commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione all'art. 26, commi 2 e 3,
114-octies, 114-undecies in relazione all'art. 26, commi 2
e 3, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129,
comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o
delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e
114-undecies, in relazione all'art. 52, si applica la
sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160
a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-quater e
126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse
rivestano carattere rilevante:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225
per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle
funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di
mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si
applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1,
lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a
coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto
vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato.
5-bis. Nei confronti degli agenti in attivita'
finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e
degli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone
fisiche, nonche' degli altri intermediari del credito, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160
a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui
all'art. 125-novies, si applica altresi' il comma 4 primo
periodo.
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3,
3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti
dell'agente, del legale rappresentante della societa' di
agenzia in attivita' finanziaria o del legale
rappresentante della societa' di mediazione creditizia.
7. Nei confronti dell'agente in attivita' finanziaria,
del legale rappresentante della societa' di agenzia in
attivita' finanziaria o del legale rappresentante della
societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'art.
128-decies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo art. 128-decies.
8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi
o ripetute, la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione
o la cancellazione dall'elenco.
9. Non si applica l'art. 39, comma 3, della legge 28
dicembre 2005, n. 262"
"Art. 145-bis.(Procedure contenziose.)
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi
di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono
disposti con atto motivato, previa contestazione degli
addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi
giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta
giorni se l'interessato ha la sede o la residenza
all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate,
rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta
giorni. Nello stesso termine gli interessati possono
altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
3. [Comma abrogato].
4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo
regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo
ai fini della pubblicazione, per estratto.".



 
((Art. 23 novies

Procedura

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformita' al presente decreto e al decreto previsto dall'articolo 23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza;
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))
 
((Art. 23 decies

Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.
3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 2351, 2441,
2443, 2368 e 2369 del Codice civile:
"Art. 2351. (Diritto di voto) - Ogni azione attribuisce
il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto
puo' prevedere la creazione di azioni senza diritto di
voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta'
del capitale sociale.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere che, in
relazione alla quantita' di azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura
massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo' essere ad essi riservata, secondo
modalita' stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi' nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell'organo cui partecipano."
"Art. 2441. (Diritto di opzione).
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai
soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi
sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta
anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto
dalle leggi speciali per le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di
opzione deve essere concesso un termine non inferiore a
trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della
societa', per almeno cinque riunioni, entro il mese
successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del
secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione dal revisore
legale o dalla societa' di revisione legale.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti
soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
anche se la deliberazione e' presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma,
devono restare depositati nella sede della societa' durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche'
questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto,
tenendo conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un
quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di
societa' che la controllano o che sono da essa controllate.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto
deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel
quinto comma."
"Art. 2443. (Delega agli amministratori).
Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la
facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale fino
ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di
cinque anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel
registro delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto
compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto
determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'art. 2441, per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436.
Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di
adottare le deliberazioni di cui all'art. 2441, quarto
comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di
capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti
senza la relazione dell'esperto di cui all'art. 2343,
avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art.
2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo
che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso
del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di aumento, contenente
anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma. Entro detto
termine uno o piu' soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono
richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale domanda,
gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro
delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'art.
2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater, terzo
comma, lettera d)."
"Art. 2368. Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni
L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando
e' rappresentata almeno la meta' del capitale sociale,
escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto
nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza
assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza
piu' elevata Per la nomina alle cariche sociali lo statuto
puo' stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di piu' della meta' del capitale sociale, se lo
statuto non richiede una maggioranza piu' elevata Nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio l'assemblea straordinaria e' regolarmente
costituita quando e' rappresentata almeno la meta' del
capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo
statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il
diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della
dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di
voto di astenersi per conflitto di interessi non sono
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della
quota di capitale richiesta per l'approvazione della
deliberazione."
"Art. 2369. (Seconda convocazione e convocazioni
successive).
Se all'assemblea non e' complessivamente rappresentata
la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente,
l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo
statuto disponga diversamente, le assemblee delle societa',
diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, si tengono in unica
convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea
ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto
comma, nonche' dell'art. 2368, primo comma, secondo
periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze
previste dal settimo comma del presente articolo. Restano
salve le disposizioni di legge o dello statuto che
richiedono maggioranze piu' elevate per l'approvazione di
talune deliberazioni.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere
fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non
puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato
nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro
trenta giorni dalla data della prima, e il termine
stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 e' ridotto ad
otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera
sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella
prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e
l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la
partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate,
tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina
e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e' necessario, anche in seconda
convocazione, il voto favorevole di piu' di un terzo del
capitale sociale per le deliberazioni concernenti il
cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della
societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della
societa', la revoca dello stato di liquidazione, il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione
delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori
convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le
disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria e'
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda,
quando e' rappresentato almeno un quinto del capitale
sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato in
assemblea.".
I Capi III e IV del Titolo II del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) recano rispettivamente norme
in materia di "Partecipazioni nelle banche" e "Requisiti di
professionalita' e di onorabilita'".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 106 e
del comma 1 dell'art. 109 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52):
"Art. 106. (Offerta pubblica di acquisto totalitaria) -
1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i
possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro
possesso.
(Omissis)."
"Art. 109. (Acquisto di concerto) - 1. Sono
solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli
106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando
vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche
da uno solo di essi, una partecipazione complessiva
superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.
(Omissis).".



 
((Art. 23 undecies

Risorse finanziarie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.))
 
((Art. 23 duodecies

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'.))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 41 del
Trattato europeo di stabilita' (MES) del 2 febbraio 2012
recante "Trattato che istituisce il meccanismo europeo di
stabilita' tra il regno del Belgio, la repubblica federale
di Germania la repubblica di Estonia, l'Irlanda, la
repubblica ellenica, il regno di Spagna, la repubblica
francese, la repubblica italiana, la repubblica di Cipro,
il granducato di Lussemburgo, Malta, il regno dei Paesi
bassi, la repubblica d'Austria, la repubblica portoghese,
la repubblica di Slovenia, la repubblica slovacca e la
repubblica di Finlandia":
"Art. 9. (Richiesta di capitale) - 1. Il consiglio dei
governatori puo' richiedere il versamento in qualsiasi
momento del capitale autorizzato non versato e fissare un
congruo termine per il relativo pagamento da parte dei
membri del MES
2. Il consiglio di amministrazione puo' richiedere il
versamento del capitale autorizzato non versato mediante
una decisione adottata a maggioranza semplice volta a
ripristinare il livello del capitale versato ove
quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia
sceso al di sotto del livello stabilito all'art. 8,
paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei
governatori secondo la procedura di cui all'art. 10, che
determina un congruo termine per il relativo pagamento da
parte dei membri del MES
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il
capitale autorizzato non versato se questo e' necessario ad
evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai
previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei
confronti dei propri creditori. Il direttore generale
informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei
governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata
un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilita' del MES,
il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di
capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il
MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalita'
dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I
membri del MES si impegnano incondizionatamente e
irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal
direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro
sette giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni
e le modalita' particolareggiate applicabili alle richieste
di capitale ai sensi del presente articolo."
"Art. 41. (Versamento del capitale iniziale) - 1. Fatto
salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle
quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente
sottoscritto da ciascun membro del MES e' effettuato in
cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo
totale. La prima rata e' versata da ciascun membro del MES
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente trattato. Le restanti quattro rate sono
corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e
quarta data coincidenti con la data di pagamento della
prima rata.
2. Nel corso del quinquennio durante il quale e'
effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri
del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo
anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di
conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale
versato e l'importo in essere delle emissioni del MES e
garantiscono una capacita' minima di erogazione congiunta
del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.
3. Un membro del MES puo' decidere di accelerare il
versamento della sua quota di capitale.".



 
Art. 24

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, ((3-bis, comma 6,)) 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
 
((Art. 24 bis
Clausola di salvaguardia

1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.))
 
Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(articolo 7, comma 12)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella
(articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone