Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 giugno 2012, n. 138
Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della societa' a responsabilita' limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'».


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, recante «Approvazione del testo del codice civile» ed in particolare l'articolo 2463-bis, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2012 Prot. N. 5117;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della societa'
a responsabilita' limitata semplificata

1. L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile e' redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volonta' delle parti.



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 3 della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2463-bis del codice
:
«Art. 2463-bis. Societa' a responsabilita' limitata
semplificata.
La societa' a responsabilita' limitata semplificata
puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da
persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque
anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita,
il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1
euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del
secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere
indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non
aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e
l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si
applicano alla societa' a responsabilita' limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto
compatibili.».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 2463-bis del codice civile si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 2

Individuazione dei criteri di accertamento delle qualita' soggettive
dei soci della societa' a responsabilita' limitata semplificata

1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalita' di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'eta' delle persone fisiche che intendono costituire una societa' a responsabilita' limitata semplificata e' quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 giugno 2012
Il Ministro della giustizia
Severino
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Visto, Il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 Registro n. 7, foglio n. 371



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili):
«Art. 49 Il notaio deve essere certo dell'identita'
personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza,
anche al momento della attestazione, valutando tutti gli
elementi atti a formare il suo convincimento.».



 
TABELLA A
(art. 1, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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