Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 2 agosto 2012
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' e al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 380/12/CONS).


L'AUTORITA'

Nella sua riunione di consiglio del 2 agosto 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni»;
Visto, in particolare, l'art. 2 comma 10 della legge n. 481/1995 e l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorita' un'ampia potesta' organizzativa;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante - «Approvazione dei Regolamenti concernenti l'Organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 522/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 4 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' il quale stabilisce che: «1. Il Gabinetto dell'Autorita' e' costituito dal Capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al consiglio. 2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni.
3. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero tra il personale di cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato».
Valutata l'opportunita' di ridenominare le posizioni del personale di staff con qualifica funzionariale, avuto riguardo alla delicata natura del ruolo che gli stessi rivestono nell'ambito delle strutture tecniche di riferimento, qualificandoli piu' propriamente quali «Consiglieri» del Presidente o del commissario;
Considerato che, al fine di conseguire una migliore aderenza della struttura di diretta collaborazione con le esigenze precipue di espletamento dei compiti di alta rappresentanza istituzionale e direzione dei lavori degli organi collegiali, nonche' di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, si rileva la necessita' di ricondurre - come peraltro gia' in passato - il Gabinetto alle dirette dipendenze del Presidente, limitando i compiti assegnati al Gabinetto al supporto al Presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Rilevato che si rende al contempo indispensabile un rafforzamento delle competenze di analisi delle questioni tecniche e di ausilio all'esercizio delle funzioni di alta rappresentanza con la possibilita' di attribuire ad uno dei Consiglieri del Presidente la funzione di Vice Capo di Gabinetto, con qualifica dirigenziale, nel rispetto della pianta organica;
Considerata, al contempo, l'opportunita' di eliminare la posizione del portavoce individuata dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
Ritenuto di rimettere parte dei compiti originariamente assegnati al Gabinetto dell'Autorita' alla responsabilita' dell'Ufficio del Segretariato Generale;
Udita la relazione del commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni agli articoli 4, 5 e 9 del regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' e
dell'art. 47 del Regolamento concernente il trattamento giuridico
ed economico del personale.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della delibera n. 223/12/CONS e' cosi' modificato:
«Il Gabinetto del Presidente e' costituito dal Capo di Gabinetto, da tre Consiglieri e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio. Il Presidente puo' attribuire ad uno dei Consiglieri le funzioni di Vice Capo di Gabinetto. 2. A ciascun Commissario sono assegnati due Consiglieri e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. 3. I Consiglieri e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorita', ovvero tra il personale di cui l'Autorita' puo' avvalersi ai sensi dell'art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalita' previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato.
2. La rubrica dell'art. 5 e' ridenominata «Funzioni del Gabinetto del Presidente»
3. L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4 comma 1, svolge compiti di supporto al Presidente per le funzioni di cui all'art. 3 comma 1; sovrintende alle funzioni del cerimoniale secondo le direttive del Presidente; partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell'Autorita' su invito del Presidente».
4. L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
1. Il segretariato generale e' diretto dal segretario generale il quale risponde al Consiglio del complessivo funzionamento della struttura, anche assumendo, in base ad una espressa decisione del Consiglio, la responsabilita' o il diretto coordinamento di singole istruttorie, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e sul rendimento delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorita'.
2. Il segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte che le unita' organizzative di primo livello trasmettono agli organi dell'Autorita', e ne rileva la conformita' agli indirizzi da essa adottati;
b) cura la preparazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorita' e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;
c) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorita', anche ai fini della puntuale informazione agli organi collegiali;
d) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformita' alle priorita' e agli indirizzi stabiliti organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli organi collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti;
e) propone al Consiglio, per l'approvazione, il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;
f) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli organi collegiali alle strutture competenti;
g) assicura la pubblicita' delle deliberazioni dell'Autorita';
h) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli organi collegiali;
i) cura le attivita' comunitarie e internazionali;
j) cura la comunicazione esterna;
k) gestisce i sistemi informativi e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;
l) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio;
m) assicura il monitoraggio e la pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili riferendo al consiglio e agli organismi di controllo;
n) cura gli aspetti regolamentari dello spettro radio e la normativa tecnica;
o) cura l'organizzazione e la pubblicazione della Relazione annuale, nonche' la pubblicazione del Bollettino ufficiale;
p) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno;
q) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione.
3. L'incarico di segretario generale e' attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, a dirigenti dell'Autorita' che abbiano gia' ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. L'incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. L'incarico e' revocabile per gravi motivi.
4. Il segretario generale e' coadiuvato da due vice segretari generali.
5. Il vice segretario generale, secondo l'ordine di anzianita' nell'incarico, sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento. Ciascun vice segretario generale esercita le funzioni delegate dal segretario generale ovvero attribuite in sede di conferimento dell'incarico con delibera del Consiglio. Ciascun vice segretario generale puo' svolgere, a supporto del segretario generale, le funzioni di coordinamento delle attivita' tra le direzioni e tra i servizi di cui all'art. 13, commi 3 e 4 ad uno dei due vice segretari generali e' affidata la delega al coordinamento dei servizi di cui all'art. 13, comma 4, lettera c, d ed e) anche ai fini del corretto svolgimento delle funzioni individuate al comma 2, lettera e), l) ed m) del presente articolo. L'incarico di vice segretario generale e' cumulabile con l'incarico di responsabile di unita' organizzative di primo livello.
6. L'incarico di vice segretario generale e' attribuito dal consiglio, su proposta del segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. L'incarico e' revocabile per gravi motivi.».
7. L'art. 47 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' e' cosi' modificato:
al primo comma le parole «Gli assistenti» sono sostituite dalle parole «I Consiglieri».
 
Art. 2
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' e del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorita', redatti apportando le modifiche necessarie per la coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate.
2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.

Roma, 2 agosto 2012

Il Presidente: Cardani

Il commissario relatore: Posteraro
 
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