Gazzetta n. 188 del 13 agosto 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 luglio 2012
Istituzione del registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, recante modifiche della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge 195/76, al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, con il quale sono state definite le modalita' per la presentazione delle domande per l'iscrizione nei registri nazionali di varieta' di specie agricole ed orticole;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2009 relativo ai "Criteri per l'iscrizione di varieta' di specie ortive al relativo registro nazionale";
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 124/2011 suddetto che definisce il campo di applicazione includendo tutti i generi e le specie ed i loro ibridi di cui all'allegato A, nonche' i portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e i loro ibridi qualora i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato A o i loro ibridi siano innestati o destinati ad essere innestati su di essi;
Visto in particolare, l'art. 8, comma 1c, del decreto legislativo 124/2011 secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varieta', ufficialmente iscritta, appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure a materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, purche' appartenenti a varieta' iscritte ufficialmente in almeno uno Stato membro;
Ritenuto necessario dare applicazione alle norme contenute nel decreto legislativo n. 124/2011 anche ai portainnesti di generi o specie o ai loro ibridi diversi da quelli elencati nell'allegato A di detto provvedimento;
Ritenuto necessario istituire uno specifico registro nazionale dei portainnesti di piante ortive di cui all'art. 8, comma 1c, del decreto legislativo 124/2011;

Decreta:

Art. 1

1. E' istituito, ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 1976, il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive allo scopo di identificarli.
2. I portainnesti appartenenti a generi e specie, nonche' ai loro ibridi, non compresi nell'allegato A del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto allegato A, sono iscritti al registro di cui al comma precedente.
 
Art. 2

1. La domanda d'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di portainnesti di piante ortive, di cui all'art. 1, dovra' essere presentata secondo le modalita' indicate nel decreto 20 febbraio 2009, recante nuovi criteri di iscrizione di varieta' di specie ortive al relativo registro nazionale.
2. Per quanto non previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2009 vigono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984, con il quale sono state definite le modalita' per la presentazione delle domande per l'iscrizione nei registri nazionali di varieta' di specie agricole ed orticole.
 
Art. 3

1. I criteri per l'iscrizione delle varieta' di portainnesti di piante ortive nel registro di cui al precedente art. 1, saranno determinati con successivo provvedimento.
2. In assenza dei criteri di cui al comma 1, l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di portainnesti di piante ortive e' effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2012

Il Ministro: Catania
 
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