Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 28 giugno 2012 |
Attuazione dell'articolo 2 della decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria, come modificata dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto 2006. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008 recante: «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi»; Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla decisione della Commissione europea del 18 agosto 2006, n. 2006/574/CE; Visto in particolare l'art. 2-ter della summenzionata decisione della Commissione europea che concede la facolta' all'Autorita' competente di autorizzare l'uso degli animali da richiamo per «attivita' approvate dalla autorita' competente» tra cui rientra la caccia agli uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-bis, paragrafo 1; Vista la decisione della Commissione europea n. 2010/734/CE del 30 novembre 2010 di modifica della decisione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni nella definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi; Vista l'ordinanza 30 dicembre 2010 di proroga e modifica all'ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d), della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 43 del 22 febbraio 2011; Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012 che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l'influenza aviaria; Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente presente sul territorio nazionale; Considerata la possibilita' e la necessita' di concedere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria, come previsto dalla decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE e successive modificazioni; Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e in particolare l'art. 18 che prevede che «ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica...» nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio;
Ordina:
Art. 1
1. L'efficacia dell'ordinanza 30 dicembre 2010 e' prorogata di ulteriori 18 mesi. 2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012, di cui alle premesse, su tutto il territorio nazionale e' concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria. 3. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A dell'ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d), della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche». 4. La concessione della deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione. |
| Art. 2
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 28 giugno 2012
Il Ministro della salute: Balduzzi Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 307 |
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