Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (in supplemento ordinario n. 129/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni
e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project
bond

1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.
2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 (( del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )), anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 157. Emissione di obbligazioni e di titoli di
debito da parte delle societa' di progetto.
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di
progetto di cui all'art. 156 nonche' le societa' titolari
di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi
dell'art. 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e
titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli
articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche' destinati
alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati
come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non
possono essere trasferiti a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti. In relazione
ai titoli emessi ai sensi del presente art. non si
applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice
civile.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente
un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio
associato all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
della gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario, possono essere garantiti dal sistema
finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle societa' titolari delle autorizzazioni
alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e
delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle
societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di
infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica,
nonche' a quelle titolari delle autorizzazioni di cui
all'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente comma,
il decreto di cui al comma 3 e' adottato di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo del comma 115, dell'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dalla
presente legge:
«115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche
e dalle societa' di cui all'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del
tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli
similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di
rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui
al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti
l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi
sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati
nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei
tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei
titoli similari rilevati nei mercati regolamentati
italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata
del prestito nonche' alle garanzie prestate.».
- Il testo decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 recante: Approvazione del Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99,
supplemento ordinario.
- Il testo del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347, recante: Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n.
277, supplemento ordinario.



 
Art. 2

Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' (( sostituito dal )) seguente:
«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
b) il comma 2-ter e' soppresso;
c) al comma 2-quater:
1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;
d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183 recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 Finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione.
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
infrastrutture, previste in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di
partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma
15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo
perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto
conto delle condizioni di mercato, possono essere previste,
per le societa' di progetto costituite ai sensi dell'art.
156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche', a
seconda delle diverse tipologie di contratto, per il
soggetto interessato, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea, nonche', limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto
nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a
base di gara per l'individuazione del concessionario, e
successivamente riportate nel contratto di concessione da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura massima del contributo pubblico,
ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere
il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere
in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
materia.
2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e'
determinato per ciascun anno di esercizio
dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in
misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero
potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari
alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni
conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. (Soppresso).
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le
modalita' di accertamento, calcolo e determinazione
dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di
corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra
disposizione attuativa della disposizione di cui al
predetto comma 2-bis.
2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto
gia' individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato
comma 991.
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'
subordinata all'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 104, comma
4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo
del costo medio ponderato del capitale investito ed
eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto
di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
misure previste al comma 1 sulla base dei valori
consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo
periodo.».



 
Art. 3
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione
degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto

1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».
2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilita' a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. (( Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto ))».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-bis. Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art. 153
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 153 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 153. Finanza di progetto.
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali
privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a base di
gara uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione di
un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di
gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione dello studio di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico del progetto.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'art. 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto preliminare,
l'amministrazione ha facolta' di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione
delle modifiche da apportare al progetto preliminare
presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'art. 83 per il caso
delle concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli
aspetti relativi alla qualita' del progetto preliminare
presentato, al valore economico e finanziario del piano e
al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto
concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa
prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi
pubblici alla valorizzazione turistica ed economica
dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicita'
previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il
concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'art. 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
nonche' la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, e dare conto del preliminare
coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel
progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della
valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.
2578 del codice civile. Tale importo non puo' superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso
di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto
preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve
contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i
dati necessari per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente e deve
essere integrato con le specifiche richieste nei decreti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno
2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei
termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'art. 97, anche al fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale
fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso
concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione
demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del
progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto
preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'art. 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base
di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla data di
inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del
costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di
cui all'art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando
le disposizioni relative al contenuto del bando previste
dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a
quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere
come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non
comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma
l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito
al migliore offerente individuato con le modalita' di cui
alle successive lettere del presente comma, ove il
promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto
preliminare in conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a
base di gara il progetto preliminare approvato e le
condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
con il criterio della offerta economicamente piu'
vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose rispetto a quella del
promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte
valutate economicamente piu' vantaggiose di quella del
promotore posta a base di gara, quest'ultimo puo', entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria
proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le
spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella
misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato
alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo e'
aggiudicatario del contratto e l'amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese
dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura
massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma
10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma
restando l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco
annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni
aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi
entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco
annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi
dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla
cauzione di cui all'art. 75, corredata dalla documentazione
dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso
in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un
avviso con le modalita' di cui all'art. 66 ovvero di cui
all'art. 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i
criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle
proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate
alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano
dette proposte, unitamente alle proposte gia' presentate e
non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto
termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la
proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in
via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche,
qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 58, comma
2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il
progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell'art. 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed
invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di
modifiche, previa approvazione del progetto preliminare
presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base
di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta
prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di
cui all'art. 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a),
b) e c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella
procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al
rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica
quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, non presenti nella programmazione
triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per
individuare e valutare i principali effetti che il progetto
puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09,
11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'art. 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui
all'art. 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel
caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice puo'
invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare
le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il progetto
preliminare, eventualmente modificato, e' inserito nella
programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e'
posto in approvazione con le modalita' indicate all'art.
97; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del
progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.
Il progetto preliminare approvato e' posto a base di gara
per l'affidamento di una concessione, alla quale e'
invitato il proponente, che assume la denominazione di
promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo'
chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la
presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando
e' specificato che il promotore puo' esercitare il diritto
di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto
preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare,
entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e
divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non
risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese per la predisposizione della
proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo
delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti
di cui al comma 9.
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione
finanziaria di cui all'art. 160-bis.
21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,
primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e
21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
23. Ai sensi dell'art. 4 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.».



 
Art. 4

(( Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle
concessioni

1. All'articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 Disposizioni in materia di affidamento a terzi
nelle concessioni.
1. All'art. 253, comma 25, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2014.».



 
(( Art. 4 bis
Contratto di disponibilita'

1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 160-ter del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
«Art.160-ter Contratto di disponibilita'.
1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del
costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
tra le parti, che possono comportare variazioni dei
corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5,
i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di
natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto
preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di
cui all'art. 75; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla
data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'art. 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel
quadro economico degli investimenti e finanziati
nell'ambito del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle
terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o
ritardata approvazione da parte di terze autorita'
competenti della progettazione e delle eventuali varianti
e' a carico dell'affidatario. L'amministrazione
aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo di
autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di
riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il
contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni
dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa
secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo
IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo
le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.».



 
Art. 5
Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di
contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (( introdotto dal comma 1 del presente articolo )), le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate.
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e
va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le
voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo
sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».



 
Art. 6

Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere
infrastrutturali

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.
2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».



Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 52, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
«52. Ai fini del comma 2 dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e' istituito per
l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero
dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali
delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito
d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sono dettate le norme per l'attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione
del fondo.».



 
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e
di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (( Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ))
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.
(( 2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))
3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (( (soppressa) ));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».



Riferimenti normativi

- Si riporta il numero 80 della tabella dell'allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151:
«Allegato I (di cui all'art. 2, comma 2)
ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e
ferroviarie superiori a 2.000 m - Tutte.».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
«1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80
dell'Allegato I al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i
termini degli adempimenti restano rispettivamente
disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.
264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile
2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27:
«Art. 53. Allineamento alle norme europee della
regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e
stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove infrastrutture
ferroviarie ad alta velocita' avviene secondo le relative
specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per
l'alta capacita' sono utilizzate esclusivamente laddove
cio' risulti necessario sulla base delle stime delle
caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie
nazionali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti,
parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti
rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione Europea.
3. Soppresso
4. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali
nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e
standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a
quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione
Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
b) all'art. 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".
5-bis. All'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Al fine della ulteriore
semplificazione delle procedure relative alla realizzazione
di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e'
tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle
risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica
l'art. 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del
2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
«Art. 19 (Vigilanza)
1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia
amministrativa e giudiziaria, la vigilanza
sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in
relazione alle attivita', costruzioni, impianti,
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La
vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche
e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo,
anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero
nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, il Corpo nazionale puo'
avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e
organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle
attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di
esami e prove e ogni altra attivita' necessaria
all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della
normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di
prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili
delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i
propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in
sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito degli
accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai
fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei
rispettivi ambiti di competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, come modificato dalla presente legge.
«4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove
attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i
prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 59 (L) Laboratori (legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono
considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei
politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del
centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di
rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del
presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (Soppressa)
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente
capo, e' servizio di pubblica utilita'.».



 
Art. 8
Grande evento EXPO 2015
e Fondazione La Grande Brera

1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di (( 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro )) per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.
(( 1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. ))
2. All'articolo 14, comma 2, (( primo periodo )), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le seguenti: «. (( Il Commissario straordinario )), con proprio provvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni.».
(( 2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma 5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al periodo precedente. ))
(( 2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare». ))
3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano, finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto, nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica.
4. La Fondazione di cui al comma 3 e' costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile che la ospita, nonche' degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della Fondazione.
5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, che assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 3, in qualita' di soci promotori, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero. Possono altresi' diventare soci, previo consenso del fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita' stabilite dallo statuto.
6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e' assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico riferimento alle risorse di parte corrente.
7. La Fondazione di cui al comma 3 puo' avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita' di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedono l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14. Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti
del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Il
Commissario straordinario, con proprio provvedimento, puo'
nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e
sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle
attivita', compresa la previsione di un tavolo
istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della
regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 127, commi 3 e 5, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di euro, nonche' parere sui progetti delle altre
stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni,
sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25
milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza
e complessita', il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
(omissis)
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione
motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«17. Con riferimento alle opere di preparazione e di
realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre
2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'art.
41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 4,
D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonche' all'art. 28 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per
determinati tratti ove particolari circostanze lo
richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la
societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad
apposita valutazione tecnica, sono individuati
specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in
relazione ad essi, le distanze minime da osservare.».
- Il testo del decreto ministeriale 27 novembre 2001,
n. 491: Regolamento recante disposizioni concernenti la
costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2002, n. 95.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:
«1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2011:
(omissis)
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente art. non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».



 
Art. 9
Ripristino IVA per cessioni
e locazioni nuove costruzioni

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»;
b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e' sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal (( decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta
[1] Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi
comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione (( , e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; ))

8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (soppresso)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad
assicurarne l'esecuzione;
17) (abrogato)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326,
comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (soppresso)
26) (abrogato)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) (abrogato)
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS.;
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari
di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle
imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini
della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
[2] Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da
consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, anche per
effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata non
superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e
societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse.».
- La tabella A, parte terza, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato
dalla presente legge, reca:
«Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta].».



 
Art. 10
Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei
territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato (( da essa previste, i Commissari delegati )) danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' da questa interamente controllata assicura (( alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto )) il supporto necessario (( unicamente )) per le attivita' tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
(( 15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici medesimi».
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente impartite. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni)
(Omissis)
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
(Omissis)».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1° giugno 2012 (Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei
contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012,
verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2012, n. 130.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
«Art. 9. (Rimessione in termini)
(Omissis)
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il rilevamento
dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici
ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale
di compilazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2011, n. 113, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.):
«Art 7. (Comunicazione di avvio del procedimento).
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerita' del procedimento,
l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le
modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
8. (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio
del procedimento).
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A):
«Art. 11 (L) (La partecipazione degli interessati.)
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato
l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'art. 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento. (L)
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'art. 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici. (L)».
- Si riporta il testo dell'art. 42-bis, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327:
«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico).
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza di un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilita', puo' disporre che esso sia acquisito, non
retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il
pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo
forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento
del valore venale del bene.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 57, comma 6, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art.57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara).
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, D.Lgs. n.
358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n.
109/1994; art. 7, D.Lgs. n. 157/1995)
(Omissis)
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 118 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 118. (Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro).
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva
2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo
1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art.
21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita',
salvo quanto previsto nell'art. 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
a disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente art. e' considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro):
«Art. 11. (Attivita' promozionali)
(Omissis)
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate)
(Omissis)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il
decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto. Sulle
contabilita' speciali confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse
regioni ai fini della realizzazione di interventi per la
ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi
sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.
225.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del gia'
indicato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74:
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate)
(Omissis)
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'art. 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del gia' indicato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni)
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art.
2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza. A tal fine,
i Presidenti delle regioni possono costituire apposita
struttura commissariale, composta di personale dipendente
delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2, con esclusione
dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle
amministrazioni di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e
dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale)
1. I Presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma
2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri
provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse
all'uopo individuate:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici,
compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture
edilizie universitarie, nonche' le caserme in uso
all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o
di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
b) le modalita' organizzative per consentire la pronta
ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie
fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei,
biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili
di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni -
Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
ovvero di riparazione, anche praticando interventi di
miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'art. 1, comma 2, avvalendosi del competente
provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei
competenti uffici scolastici provinciali, che operano
nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera
a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle
esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza
degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei
beni culturali e archivistici mobili, di rimozione
controllata e ricovero delle macerie selezionate del
patrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio degli
interventi di ricostruzione, di ripristino, di
conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale
del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalita'
stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, d'intesa con il presidente della
regione interessata, sia per far fronte agli interventi
urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di
ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
riferimento agli interventi in materia di edilizia
sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, puo'
essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio statale ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle
medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le
Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
sostitutiva i prefetti competenti per territorio.».



 
Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione
e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il
seguente:
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per
unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'art. 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
(Omissis)
48. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a
347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano,
nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
il 30 giugno 2013. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le
detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento
delle spese stesse. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente
comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'art. 29, comma 6,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(Omissis)».
- Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
«Art.52 (Interventi vari)
(Omissis)
18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione,
di efficientamento energetico e per spese conseguenti a
calamita' naturali)
4. Nell'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al
citato comma 347 si applicano anche alle spese per
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di
acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58
milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».



 
Art. 12
Piano nazionale per le citta'

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla societa' di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento della Cabina di regia. (( Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza. ))

2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed ambientale (( e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato. ))
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le citta'», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione.



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 33 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' il seguente:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' costituita una societa' di gestione del
risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno
2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento
al fine di partecipare in fondi d'investimento immobiliari
chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni
anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono, anche, direttamente al fine di acquisire
immobili in locazione passiva alle pubbliche
amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le
modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi
titolari di diritti di concessione o d'uso su beni
indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilita' di
locare in tutto o in parte il bene oggetto della
concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal
comma 4, dell'art. 3 del citato decreto legislativo puo'
essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai
fondi di cui al presente comma. E' abrogato l'art. 6 del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti
indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti
fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto, in
favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75%
del valore di apporto dei beni in quote del fondo;
compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del risparmio
di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente art. si applicano le agevolazioni di
cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
di proprieta' dei medesimi enti di cui sia completato il
processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora
inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e
sviluppo del territorio. Le azioni della societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1 possono essere
trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del demanio.
Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
rapporti fra la societa' di gestione di cui al comma 1 e
l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
presente art. dall'Agenzia del demanio, quest'ultima
utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di
spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
capoverso del comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione del risparmio o delle societa', per il
collocamento delle quote del fondo o delle azioni della
societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente
comma.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi'
essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni
valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio
e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei
competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351 disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione
con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
Governo territoriale interessati, nonche' l'attribuzione
agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto
della ripartizione e per le finalita' previste dall'art. 9
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente
ai beni di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) sopra
richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono
conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le
modalita' ivi previste, ovvero con apposita deliberazione
adottata secondo le procedure di cui all'art. 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in
deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve
indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non
compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La
totalita' delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed
alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e
degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro 60 giorni dall'entrata in vigore
delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni
di proprieta' statale assegnati al medesimo Dicastero e non
utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali.
L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile
dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l'Agenzia del
demanio avvia le procedure di regolarizzazione e
valorizzazione previste dal presente art. ovvero dall'art.
33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al
predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti
dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento,
con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del
settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura
ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono
assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle
stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure
di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla
cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del
debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque
per la parte eventualmente eccedente, a spese di
investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle
quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a
tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati
al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti
delle spese correnti e al Fondo speciale per la
reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero
possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
valorizzazione rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia
del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le
norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente art. e del
successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le
parti interessate».
- Il testo dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e' il seguente:
«Art.18 1. Per favorire la mobilita' del personale e'
avviato un programma straordinario di edilizia residenziale
da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti
delle amministrazioni dello Stato quando e' strettamente
necessario alla lotta alla criminalita' organizzata, con
priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di
servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, e' il seguente:
«Art. 13 (Edilizia residenziale pubblica)
1. All'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni le parole: «ai sensi
dell'art. 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da
ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007»
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2,
della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' prorogati al 31
dicembre 2005 dall'art. 19-quinquies del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2007.».
- Il testo dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
«Art. 11. (Piano Casa)
(omissis)
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente art. e'
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui
all'art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 21,
21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in
attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo del presente comma, incompatibili con il presente
articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui
al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti per
ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle
risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa.
(omissis)».
- Il testo dell'art. 2, comma 63, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
«63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 60 , per gli anni 1993 e 1994,
quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi,
sono cosi' utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di
riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 del
Ministro dei lavori pubblici, come modificato dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno
versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con
decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di
cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2,
primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457
, con le modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE
10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 13 marzo 1995 (210);
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi
da destinare alla soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali quali nuclei di nuova
formazione, nuclei familiari con portatori di handicap,
nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o gia'
eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle
aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai
sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare
per le finalita' di cui all'art. 11 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per la
realizzazione, con le modalita' previste dall'art. 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione
per uso abitativo al fine di garantire la mobilita' dei
lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le regioni
destinano una quota non superiore al 25 per cento dei
suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78
e 79.
(omissis)».
- Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
«8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).».
- Il testo dell'art. 61, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
«Art.61 (Programmi di recupero urbano)
1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo
disponibile e fondi di terzi in amministrazione, lettera
a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per
l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti,
fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi
e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione
dei programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di
gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori
pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del
25 maggio 1998.».
- Il testo dell'art. 145, comma 33, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
«Art.145 (Altri interventi)
(Omissis)
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a
studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia
residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di
abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il
finanziamento di interventi a favore di categorie sociali
svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80
miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative
di cui alla citata lettera b) e' altresi' autorizzato un
limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per
l'anno 2002.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n.
21, e' il seguente:
«Art.4 Programma innovativo in ambito urbano.
1. Il Ministero dei lavori pubblici promuove,
coordinandolo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
programmi di altre amministrazioni dello Stato gia' dotati
di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in
ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,
con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione
infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta'
a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale e che
preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare
l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e
l'adeguamento dell'offerta abitativa.
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1
e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al
Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al
programma di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono
definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli
indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e
le modalita' di attribuzione ed erogazione dei
finanziamenti.».
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
«Art.34 (Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.».
-si riporta il testo dell'art. 2 della legge 1º agosto
2002, n. 166, come modificato dalla presente legge:
«Art.2 (Norme di accelerazione dei lavori pubblici e
disposizioni in materia di edilizia agevolata)
1.(omissis)
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle
opere di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui
all'art. 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sulla base di autocertificazione della
rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo
deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non
superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le
modalita' di formazione del campione di progetti non
inferiore al 20 per cento delle opere definite, da
sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in
corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi
dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e
gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei
rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai
soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle
risorse al completamento dei progetti originariamente
approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio
dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei
rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai
sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente
articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della
Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere
che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero
dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La
verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del
commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza,
efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto
delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti
definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto
per i componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'art. 9 del
medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli
alloggi da realizzare.
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato
di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali,
agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati,
o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di
cui al citato D.M. 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori
pubblici. In tal caso il prezzo di cessione e' determinato
dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con
esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno.
Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella
disponibilita' del promotore, questi e' tenuto, per un
periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le
modalita' di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici
impegnati nella lotta alla criminalita'.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11,
comma 2, e dall'art. 12, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001
dall'art. 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge (5). Il
finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque
subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di
ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,
sullo stanziamento destinato alla realizzazione del
programma di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall'art. 22, comma 3, della legge
11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli
interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma
straordinario di edilizia residenziale da concedere in
locazione o in godimento ai dipendenti delle
amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla
criminalita' ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le
seguenti finalita' connesse all'attuazione del citato
programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti
nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata,
fino ad un massimo del 10 per cento del costo di
costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente
collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto
indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo
quanto indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali
di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, individuati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri ivi previsti, la cui esecuzione non
sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o
proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata
in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio
dei Ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme
non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del
medesimo art. 13 del decreto-legge n. 67 del 1997,
revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari
straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la
nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari, cui
spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di
carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque
utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei
lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai
commissari straordinari sono vincolanti per le
amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi
da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a
carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater
dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la emissione dei decreti definitivi, recanti la
determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di
cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'art. 6
del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli
articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e'
dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la
presentazione della relativa autocertificazione
all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli a
campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle
autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni
contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'art. 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: «Il commissario ad acta previsto
dall'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,
n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad
acta che opera con i poteri di cui all'art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni, e che, con propria
determinazione, affida entro sei mesi dalla data del
decreto di nomina».
12. Per il completamento delle procedure di spesa
avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e
dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia,
oltre che per la realizzazione di interventi idraulici
rimasti di competenza statale, ai sensi dell'art. 54, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio
2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio assegna, con propri decreti, ai competenti
provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai
magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i
fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento
degli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in
conformita' alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto
1960, n. 908.».



 
(( Art. 12 bis
Istituzione del Comitato interministeriale
per le politiche urbane

1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato ed e' composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni, nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
«Art.8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e' il seguente:
«Art.7 (Autonomia organizzativa)
1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di
cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'art. 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso
la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni
caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».



 
Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri
per l'esercizio dell'attivita' edilizia

(( 01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria». ))
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.».
2. (( Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.»;
3) il comma 4 e' abrogato;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi non siano gia' stati allegati alla domanda del richiedente» sono soppresse;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita' dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio»;
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto»;
e) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.»;
2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;
3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 Conclusione del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente art. possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
home page, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito
il potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi
ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo
del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
- Si riporta l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n.
241, come modificato dalla presente legge:
«Art.19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente art. non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. (abrogato)
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 Sportello unico per l'edilizia
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del
capo V, Titolo II, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi gia' esistenti, a costituire un ufficio
denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra,
le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
o di denuncia di inizio attivita'.
1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce
l'unico punto di accesso per il privato interessato in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il
titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello
stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
gli atti di assenso, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita'. Resta comunque ferma la competenza
dello sportello unico per le attivita' produttive definita
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli
altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento,
non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori,
nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto
negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le
denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la
documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone
comunicazione al richiedente;
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e
delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia
di attivita' edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilita', nonche' dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli
36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto
a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate,
allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai
sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilita', nonche' delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all'applicazione della parte II del
testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia'
allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'art.
20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresi', gli incombenti necessari ai
fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le
costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'art. 333 del codice dell'ordinamento militare;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimita' della
linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le
costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del codice della
navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di
dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'art. 25
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art. 5
della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna
veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina,
Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitu' viarie,
ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita' competente ai sensi
dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema
di aree naturali protette.
4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le
domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati
presentati dal richiedente con modalita' telematica e
provvede all'inoltro telematico della documentazione alle
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di
trasmissione in conformita' alle modalita' tecniche
individuate ai sensi dell'art. 34-quinquies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali
modalita' assicurano l'interoperabilita' con le regole
tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riportano gli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi:
«Art.14 Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.
Art.14-bis Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art. 153
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni
Art.14-ter Lavori della conferenza di servizi.
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9.(omissis)
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art.14-quater Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi.
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. (abrogato)
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una Regione o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri
delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate.
3-bis. 3-ter. 3-quater. (omissis)
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (abrogato)
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art.14-quinquies Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto.
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'art. 37-quater della
legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di
cui all'art. 37-quinquies della medesima legge.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art.20 Silenzio assenso.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2,
commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non
procede ai sensi del comma 2.».
- Si riporta l'art. 333 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 che reca Codice dell'ordinamento militare :
«Art. 333 Autorizzazioni dell'autorita' militare per
talune opere e uso di beni nei comuni militarmente
importanti, nelle zone costiere e nelle isole
1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti
indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo
superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e
cavita' sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo
effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono
avere luogo senza autorizzazione del Comandante
territoriale.
2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente
importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori
afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere
marittime in genere non possono aver luogo senza la
preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.
3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma
9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavita' sotterranee,
entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal
ciglio dei terreni elevati sul mare, non puo' aver luogo
senza autorizzazione del Comandante territoriale.
4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5,
per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai
porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non
e' richiesta se sono previsti dai piani urbanistici
approvati nel loro complesso su conforme parere del
Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformita'
dei piani stessi.
5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali e'
sentita l'autorita' militare, che esprime il proprio parere
nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la
mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il
Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non
soggette in tutto o in parte al regime previsto dal
presente art. nell'ambito dei territori e delle zone
costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono
direttamente o indirettamente interessate a opere o
installazioni di difesa.
7. Sono comuni militarmente importanti:
a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba -
Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte -
Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis -
Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone -
Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;
b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio -
Monfalcone;
c) provincia di Trieste: Trieste.
8. Sono comuni costieri militarmente importanti:
a) provincia di Venezia: Venezia;
b) provincia di Ancona: Ancona;
c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere -
Lerici - Ameglia;
d) provincia di Livorno: Portoferraio;
e) provincia di Latina: Gaeta;
f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;
g) provincia di Taranto: Taranto;
h) provincia di Brindisi: Brindisi;
i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;
l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;
m) provincia di Messina: Messina;
n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;
o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi -
Pantelleria;
p) provincia di Cagliari: Cagliari;
q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo
isola Tavolara).
9. L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle
seguenti zone costiere e isole:
a) da San Remo ad Alassio;
b) da Punta Mesco alla foce del Magra;
c) da Sperlonga a Gaeta;
d) da Capo Miseno a Punta Campanella;
e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;
f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;
g) da Punta Penne a Punta della Contessa;
h) da Numana a Falconara;
i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;
l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;
m) da Capo Ferro a Capo Testa;
n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;
o) isole Palmaria e Tino;
p) arcipelago Toscano;
q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
s) isole Tavolara e Asinara;
t) arcipelago de La Maddalena.».
-si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374: Riordinamento degli istituti
doganali e revisione delle procedure di accertamento e
controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del
24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n.
82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di
esportazione delle merci comunitarie:
«Art.19. Edifici in prossimita' della linea doganale e
nel mare territoriale.
1. E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di
ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire
manufatti galleggianti in prossimita' della linea doganale
e nel mare territoriale, nonche' spostare o modificare le
opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della
circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione
condiziona il rilascio di ogni eventuale altra
autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta
comunque espressa menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1
comporta l'applicazione, da parte del direttore della
circoscrizione doganale competente per territorio, di una
sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero
valore del manufatto.
3. Il direttore della circoscrizione doganale,
accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli
interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e
spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio
tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette, competente per territorio, la
demolizione del manufatto in danno ed a spese del
trasgressore. Avverso tale provvedimento e' ammesso il
ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla
data di notificazione al trasgressore del provvedimento
stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del
provvedimento impugnato.».
- Si riporta l'art. 55 del codice della Navigazione:
«Art. 55 - Nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo
L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta
metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni
elevati sul mare e' sottoposta all' autorizzazione del capo
del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita' la
estensione della zona entro la quale l' esecuzione di nuove
opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo'
essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del
Consiglio di Stato.
L' autorizzazione si intende negata se entro novanta
giorni l' amministrazione non ha accolta la domanda dell'
interessato.
L' autorizzazione non e' richiesta quando le
costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in
piani regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'
autorita' marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'
autorita' marittima provvede ai sensi dell' art.
precedente.».
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recita
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
- Si riportano gli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile
1973, n. 171, e successive modificazioni: Interventi per la
salvaguardia di Venezia:
«Art.5. E' istituita la Commissione per la salvaguardia
di Venezia composta da:
il Presidente della Regione che la presiede;
il presidente del Magistrato alle acque;
un rappresentante dell'UNESCO;
il soprintendente ai monumenti di Venezia;
il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di
Venezia;
l'ingegnere capo del genio civile per le opere
marittime di Venezia;
il medico provinciale di Venezia;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero della marina
mercantile;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a due;
un rappresentante della provincia di Venezia, eletto
dal Consiglio provinciale;
tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal
consiglio comunale con voto limitato a due;
due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo
comma dell'art. 2 eletti dai sindaci con voto limitato.
I componenti della commissione possono essere
sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino
uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati
con le stesse modalita' dei componenti.
Le adunanze della commissione sono valide con la
presenza di almeno tre quinti dei componenti, le
determinazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parita' e'
determinante il voto del presidente.
Qualora il parere della commissione sia preso con il
voto contrario del presidente del Magistrato alle acque,
per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o
del medico provinciale, per motivi attinenti
all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del
soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla
salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico,
archeologico ed artistico, le determinazioni della
commissione sono sospese ed il Presidente della Regione,
entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli
atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio
superiore alle antichita' e belle arti, secondo la
rispettiva competenza.
Il relativo parere dovra' essere espresso entro trenta
giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri
trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno
assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente,
da emanarsi entro trenta giorni.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della
presente legge le designazioni dei rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente
della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede
alla costituzione della commissione.
La commissione di cui al presente art. esplica le sue
funzioni per il territorio di ciascun comune fino
all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
redatto o modificato secondo le direttive del piano
comprensoriale.
La commissione si avvale per la sua attivita' del
personale e degli uffici da essa richiesti alla regione
Veneto».
«Art.6. 1. La Commissione per la salvaguardia di
Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi
di trasformazione e di modifica del territorio per la
realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da
eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel
territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina
e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono
esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi
edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere b) e c),
della L. 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino
modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile, nonche' le opere di arredo urbano e le
concessioni di plateatico, ferme restando le competenze
della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti
complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni
altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o
assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai
sensi delle vigenti disposizioni normative statali e
regionali, ivi compresi il parere delle commissioni
edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il
parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
2. Solo per le finalita' di cui al comma 1, le
richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal
sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia
corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro
trenta giorni dal ricevimento.
3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia
esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma
1 entro novanta giorni dal ricevimento della
documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per
chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere
non venga espresso entro tale termine, si intende reso in
senso favorevole.
4. Qualora il parere della Commissione per la
salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario
del presidente del Magistrato alle acque, per motivi
attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del
sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di
Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia
dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed
artistico, o del comandante provinciale dei vigili del
fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle
costruzioni e degli impianti, le determinazioni della
Commissione sono sospese ed il presidente della giunta
regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione,
rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori
pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e
del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere
le relative determinazioni, con provvedimento motivato,
entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo
preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni
culturali ed ambientali.
5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione
per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale
di proprio personale.
5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia
esprime parere sui progetti delle opere dello Stato
nell'ambito territoriale di propria competenza.».
- Si riporta l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, LEGGE Quadro sulle aree protette:
«Art.13. Nulla osta.
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative
ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e'
sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il
nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del
piano e del regolamento e l'intervento ed e' reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine il nulla osta si intende rilasciato.
Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e'
affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato
e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di
sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le
medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e di quelli
determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso
ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni
di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8
luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere
affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un
apposito comitato la cui composizione e la cui attivita'
sono disciplinate dal regolamento del parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla
richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo'
rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i
termini di espressione del nulla osta.».
- Si riporta l'art. 13 del citato d.P.R. n. 380 del
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di
costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente
o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'art. 21, comma 2, per il caso di
mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini
stabiliti.».
- Si riporta L'ART. 20 del citato d. P.R. n. 380 del
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'art. 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a
tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza
energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3, i
prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente
necessari e, valutata la conformita' del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono
intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli
assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni
pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu'
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non
risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile dello sportello unico
indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere
positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi
e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si
tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni
prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'art. 14-ter, comma
6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni;
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis,
la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo
periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.
10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire
sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio;
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per
i comuni con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata
risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9
e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, il competente ufficio
comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della
conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In caso di
esito non favorevole, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto;
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'art. 22, comma 7,
e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».
- Si riporta l'art. 23 del citato d.P.R. n. 380 del
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (L commi 3 e 4 - R commi 1, 2, 5, 6 e 7)
Disciplina della denuncia di inizio attivita' (legge 24
dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14,
e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta
allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati
relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti
previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati
o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo
della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, si procede alla individuazione
dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo esclusivo
degli strumenti telematici, ai fini della presentazione
della denuncia.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37,
comma 5.».



 
(( Art. 13 bis
Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 6 del Testo Unico dell'edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 Attivita' edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di
porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre
che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e
non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei
locali adibiti ad esercizio d'impresa;
3. (abrogato)
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette
all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione
dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa
e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma
di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente
di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con
il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede
il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli
interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono
trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'art. 38, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al presente comma.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all'art.
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
art. a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,
tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto
obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la
relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori
ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8. (abrogato)».



 
(( Art. 13 ter

Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». ))




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
legge:
«Art.35. Misure di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale.
1. All'art. 74-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e'
aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si
considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o
di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata
anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma
sono desunte sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente
decreto.».
3. Nel primo comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 9, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917» (.
4. L'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e' abrogato.
5. All'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.»
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
prestazioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell'art. 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977
6-bis. All'art. 30, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e
sesto»
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si
applica l'art. 17, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la
possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e successive modificazioni. Qualora il volume di
affari registrato dai predetti soggetti nell'anno
precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto,
il limite di cui all'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'art. 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La
disposizione di cui all'art. 10-bis si applica, nei limiti
ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul
valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al
periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'art. 10-bis si applica, nei limiti
ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non
spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»;
2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente:
«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che
non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione»;
b) all'art. 19-bis1, comma 1, lettera i), primo
periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) (soppressa);
d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui
al numero 127-ter) e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto
dall'art. 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta
prevista dall'art. 19-bis2 del citato decreto n. 633 del
1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli
strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e,
per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente
ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il
termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data.
Per i beni immobili strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta
rettifica della detrazione dell'imposta si effettua
esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la
imposizione prevista dall'art. 10, primo comma, numeri 8) e
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'art. 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti
ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8-bis)» sono sostituite
dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi
dell'art. 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'art. 40, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'art. 5, comma 1,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali,
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per
cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 10, comma 1, dopo le parole: «a norma
dell'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'art. 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali,
di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o
costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli
stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni
relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche
se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'art.
37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, le aliquote delle imposte
ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis
del presente articolo, sono ridotte della meta'.
10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'art.
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di
esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di
acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria,
ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di
locazione finanziaria risolti per inadempienza
dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte
indirette previste per la locazione di fabbricati si
applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di
aziende il cui valore complessivo sia costituito, per piu'
del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati,
determinato ai sensi dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte
proporzionali di cui all'art. 5 della Tariffa, parte prima,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i
contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta
sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed
in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita dichiarazione,
nella quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia
ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del
predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la
imposizione prevista dall'art. 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le
modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta.
10-sexies. (abrogato)
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni
fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a
prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da
adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il
trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono
essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di
cui al comma 1, lettera b), dell'art. 164 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle
imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'art.
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. (abrogato)
12-bis. (abrogato)
13. Dopo il comma 5 dell'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. All'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modificazioni.
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente art. le societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano, salvo prova contraria, non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e'
inferiore alla somma degli importi che risultano applicando
le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei
beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato
del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di
capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle
societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo
delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»
;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5,
comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di
carattere straordinario che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e
dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di
effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata
puo' richiedere la disapplicazione delle relative
disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37-bis, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.» ).
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. All'art. 172, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli
effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le
limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le regole
ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle
operazioni di scissione e fusione deliberate dalle
assemblee delle societa' partecipanti dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni
deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
19. Nell' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121 e' inserito il seguente: « 121-bis. Le
agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in
relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
21. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le
parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il
corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il
corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero
importo di quest'ultimo e si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in
base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'art. 71 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
recante l'indicazione analitica delle modalita' di
pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita',
ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi
affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare,
se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale
ed i dati identificativi del legale rappresentante, se
soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore
non legale rappresentante che ha operato per la stessa
societa';
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di
affari in mediazione e della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore
che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita'
e le analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di
agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3
febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio
e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione
all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma
22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a
10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni
trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi
dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni.
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' inserita la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'».
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici
formati ed alle scritture private autenticate a decorrere
dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari,
ai fini delle disposizioni di cui all'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non puo'
essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento
erogato.
23-ter. All'art. 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il
comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano relativamente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'
art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni».
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 53 e' inserito il seguente: «Art. 53-bis
(Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni
e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, possono essere esercitati anche
ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte
ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) all'art. 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle
richieste di cui all'art. 53-bis, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle
societa' dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3,
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione»,
ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa
autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli
agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui
l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'art. 7, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi
da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa
autorizzazione del direttore generale ed al fine di
acquisire copia di tutta la documentazione utile
all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i
debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti
terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti
dagli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti
della riscossione possono altresi' accedere a tutti i
restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta,
anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che
li detengono, con facolta' di prendere visione e di
estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati,
nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26
l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i
dipendenti degli agenti della riscossione che possono
utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all' art. 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di
prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se
comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di
scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell' art. 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non
produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle
societa' concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente
delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del
diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i
quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un
ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti
redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in
sede penale prima della data del 1° gennaio 2005, con
esclusione degli atti redatti dai dipendenti gia' soggetti
alla specifica sorveglianza di cui all'art. 100, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
26-quinquies. All'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e)
sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
27. All'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e
tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni
che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di
qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei
confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica
all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, l'ammontare delle somme
liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del
beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state
valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. La presente disposizione si applica con
riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre
2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono
utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento
effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni
sono state valutate ai fini della quantificazione della
somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni mediante posta elettronica certificata,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
28. In caso di appalto di opere o di servizi,
l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei
limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del
versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione
alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se
l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima
del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di
cui al periodo precedente, scaduti alla data del
versamento, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento
degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere
rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti
di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e all'art. 3, comma 3, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore puo'
sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro
un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati
entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del
corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da
parte di quest'ultimo della documentazione attestante che
gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente
eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta
documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza
delle modalita' di pagamento previste a carico del
committente e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti
di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della
predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per
la violazione commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si
applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto
di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita'
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in
ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione
delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui
all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. 30. 31. 32. 33. 34. (abrogati)
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di
prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie
connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in
dogana e degli altri elementi che determinano
l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le
modalita' previste dall'art. 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione
dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto,
assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che
forma il valore dichiarato per l'importazione,
l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA
ed il transito. Per le finalita' di cui al presente comma,
la richiesta di informazioni e di documenti puo' essere
rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli
esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle
compagnie di navigazione, alle societa' e alle persone
fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito,
trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La
raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui
al presente comma e' considerata di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'art. 53 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di
informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle
dogane procede all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un
massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e
revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli
operatori inadempienti.
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
fiscale, le societa' di calcio professionistiche sono
obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle
entrate copia dei contratti di acquisizione delle
prestazioni professionali degli atleti professionisti,
nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali
prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati
dagli atleti medesimi in relazione ai quali la societa'
percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle
Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate
da societa' sportive professionistiche residenti in Italia
anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni telematiche.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in
materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle
prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre
2006.
35-quater. All' art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente:
« 121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31
dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36
per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione».
35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al
pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze
e altri compensi in favore dei procuratori legalmente
costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle
medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il
procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di
pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla
struttura territoriale dell'Ente competente alla
liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando
contestualmente gli estremi del proprio conto corrente
bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo
esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione.».



 
Art. 14
Autonomia finanziaria dei porti

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
« (( Art. 18-bis )) (Autonomia finanziaria delle autorita' portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (( dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto )), nel limite di 70 milioni di euro annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare (( dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' )) la quota da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota (( dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite )) e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.



Riferimenti normativi

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della
legislazione in materia portuale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 13, comma 12, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' il seguente:
«13. (omissis)
12. Al fine di far fronte agli oneri derivanti
dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di
concessione e in gestione commissariale governativa sono
autorizzate a contrarre ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , lo stanziamento che
in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e' iscritto allo
specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti
contributi per capitale ed interessi e' rideterminato in
lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per
l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887. I mutui di cui al presente comma possono essere
utilizzati anche per la realizzazione di investimenti
ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e
di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di
corrispondenza.».



 
Art. 15
Disposizioni finanziarie in materia
di infrastrutturazione portuale

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo 2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalita' stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) (( nonche' per gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di programma gia' sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative )), secondo le modalita' e procedure di cui all'articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies, del predetto decreto-legge n. 225 del 2010. (( Eventuali risorse disponibili una volta soddisfatte le priorita' di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di programma gia' sottoscritti, e comunque al perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione. ))



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2, commi 2-novies, 2-decies e
2-undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e' il seguente:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini)
(Omissis)
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono
revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle
Autorita' portuali per la realizzazione di opere
infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato
pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori
entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede alla ricognizione dei
finanziamenti revocati e all'individuazione della quota,
per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che
deve essere destinata alle seguenti finalita':
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita'
portuali che hanno attivato investimenti con contratti gia'
sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del
30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita' i
cui porti sono interessati da prevalente attivita' di
transhipment al fine di garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 5, comma 7-duodecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilita' residuali alle Autorita'
portuali che presentano progetti cantierabili.
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si
provvede altresi' all'individuazione delle somme che devono
essere versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno
2011, dalle Autorita' portuali interessate dalla revoca dei
finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al
comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si
provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati
ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorita'
portuali, secondo criteri di priorita' individuati nei
medesimi decreti, per progetti cantierabili,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso
di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni
dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il
finanziamento si intende revocato ed e' riassegnato ad
altri interventi con le medesime modalita' dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi
finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di
mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i
decreti di cui al comma 2-decies e' disposta la cessione
della parte di finanziamento ancora disponibile presso il
soggetto finanziatore ad altra Autorita' portuale, fermo
restando che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante,
fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo
dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento
erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non
deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'art. 4
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi
8-bis, 8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui
al comma 2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o
assegnati alle Autorita' portuali per il finanziamento di
opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in
siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'art.
1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
(Omissis)».



 
Art. 16
Disposizioni urgenti per la continuita'
dei servizi di trasporto

1. Al fine di garantire la continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuite, per l'anno 2012, risorse pari a euro 6.000.000,00. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.
2. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus, e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00.
3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012, per l'esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 5.000.000,00.
4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprieta' sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonche' per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione che entro (( novanta )) giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto )) siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. (( A seguito del trasferimento della proprieta' sociale, le predette regioni, a copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle societa' di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della situazione debitoria e creditoria delle societa' trasferite.
4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale». ))

5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle societa' partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprieta', gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto regionale ferroviario (( e delle societa' capogruppo )). Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette societa', nonche' le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro.
6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed al fine di garantire la continuita' dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico del bilancio regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.
(( 6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.
6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento dello stesso.
6-quater. Per le attivita' di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle stesse societa'. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
8. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico, (( senza nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione.
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania puo' utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico.
10. I termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle societa' di cui al comma 5 sono differiti al sessantesimo giorno successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5.
(( 10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
18 luglio 1957, n.614 (Sistemazione dei servizi pubblici di
linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como):
«4. Gli utili di gestione risultanti dal conto
economico sono versati allo stato di previsione
dell'entrata dello Stato.».
- La delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011
(Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di
rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza
strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale
per il Sud. (Deliberazione n. 62/2011), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione
tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e
l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio
modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi
offerti, e' istituito presso il Ministero dei trasporti un
fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di
veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi
nella misura massima del 75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai
servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su
linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonche' per
l'acquisto di unita' navali destinate al trasporto pubblico
locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e
fluviale;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale
o ad alimentazione non convenzionale.
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico
locale per garantire collegamenti con isole minori con le
quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a)
e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
del fondo.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 22, del
decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali)
(Omissis)
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto legge 13
agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):
«Art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dall'Unione europea)
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di
concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,
verificano la realizzabilita' di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di seguito "servizi pubblici locali",
liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,
in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunita'.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente
adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria
compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla
liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici
per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera
gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.
3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 nel caso
di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore
economico del servizio e' pari o superiore alla somma
complessiva di 200.000 euro annui e' trasmessa per un
parere obbligatorio all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni,
sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in
merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti
all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici
locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di
cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici
sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita'
idonee.
4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di
cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di
cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti
locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo
della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla
trasmissione del parere all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la
produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo
le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi
derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita'
di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad
un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici
locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'art.
9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali,
qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da
quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono
soggetti alla disciplina prevista dall'art. 8, commi 2-bis
e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della
verifica di cui al comma 1, intende procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento
della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore
di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicita', imparzialita', trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le
medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono
partecipare alle procedure competitive ad evidenza
pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti
previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure
competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di
servizi pubblici locali a condizione che documentino la
possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento
di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto
concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o
la lettera di invito relative alle procedure di cui ai
commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali non duplicabili a costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio
possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle
caratteristiche e al valore del servizio e che la
definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu'
ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali
economie di scala e di gamma;
b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie di gestione con riferimento all'intera
durata programmata dell'affidamento, e prevede altresi',
tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura
delle anzidette economie e la loro destinazione alla
riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al
finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi
di efficientamento relativi al personale;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la
durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli
investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei
capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni
caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore
al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
o di collaborazione tra soggetti che possiedono
singolarmente i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi
della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata
analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero
degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia
effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante
e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione
ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di
garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio;
g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti
ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di
strumenti di tutela dell'occupazione.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e
11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo
stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere
conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento,
e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera
di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma
su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si
verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione
del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11
e 12 se il valore economico del servizio oggetto
dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva
di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore
di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire
l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e'
fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo
servizio e del relativo affidamento.
14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie
dirette della gestione di servizi pubblici locali sono
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le
modalita' definite, con il concerto del Ministro per gli
Affari Regionali, in sede di attuazione dell'art. 18, comma
2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da
parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui
capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di
stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di
servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni
e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
limitatamente alla gestione del servizio per il quale le
societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo art.
sono state specificamente costituite, si applica se la
scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad
oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall'art. 32, comma 3, numeri 2) e 3), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma
2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi
pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, e' fatto divieto di procedere al
reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il
presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti
i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e'
partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del
rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale,
alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli
articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli
altri organismi che espletano funzioni di stazione
appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di
servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi
inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei
medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in
cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell'incarico inerente la
gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate
nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita
dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei
confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il
quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma,
nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo
attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli
enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione
del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di
societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di
amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli
enti locali che detengono quote di partecipazione al
capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per
l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
devono aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non
possono essere nominati componenti della commissione di
gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di
gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di
gara le cause di astensione previste dall'art. 51 del
codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti
ne' amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da
conferire successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti,
la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico
locale o in caso di sua cessazione anticipata, il
precedente gestore cede al gestore subentrante i beni
strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non
duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la
prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i
beni di cui al comma 29 non sono stati interamente
ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al
precedente gestore un importo pari al valore contabile
originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di
settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' restano salvi
eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando
o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
successivo affidamento del servizio pubblico locale a
seguito della scadenza o della cessazione anticipata della
gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma
32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime
transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui
valore economico sia superiore alla somma di cui al comma
13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma,
nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi
di cui alle successive lettere da b) a d) cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione
puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house
risultante dalla integrazione operativa di preesistenti
gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia,
tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dell'art. 3-bis. La soppressione delle preesistenti
gestioni e la costituzione dell'unica societa' in house
devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre
2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere
indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di
performance (reddittivita', qualita', efficienza). La
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione
e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di
servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte
dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante
dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui
alla presente lettera non si applica ai processi di
aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale
che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza
pubblica;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto,
al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2013;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di
azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella
sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso
procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
privato presso investitori qualificati e operatori
industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o
del 31 dicembre 2015.
32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta
che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini
stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di
inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine
perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente
detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita'
previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed
al fine di non pregiudicare la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici
locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed
in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico
locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di
servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino
al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di
liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato
alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto
previsto nel presente articolo.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del
comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi del comma 12 e alle societa' a
partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo
anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva
ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio
o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero,
purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma
13.
33-bis. Al fine di assicurare il progressivo
miglioramento della qualita' di gestione dei servizi
pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative
delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a
rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita'
del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello
degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31
marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e
l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche
tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in
termini di aree, popolazioni e caratteristiche del
territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la
piena attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
34. Le disposizioni contenute nel presente art. si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono
sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente
art. il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto
previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione
di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33,
il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23
agosto 2004, n. 239, nonche' la gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E'
escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del
presente art. quanto disposto dall'art. 2, comma 42, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con
riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono
fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni
di validita', gli affidamenti e i contratti di servizio
gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'art. 5
del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita'
all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
34-bis. Abrogato.
34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'art.
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'
all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di
affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su
infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti
compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione
europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai
relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei
connessi collaudi, anche di esercizio.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate all'entrata in vigore del presente decreto.
35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure di
cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei di cui all'art. 3-bis dagli enti di
governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del
medesimo articolo.».
- Si riportano i testi degli articoli 2502-bis, 2503 e
1284 del codice civile:
«2502-bis. (Deposito e iscrizione della decisione di
fusione)
La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione
nel registro delle imprese, insieme con i documenti
indicati nell'art. 2501-septies. Si applica l'art. 2436.
La decisione di fusione delle societa' previste nei
capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-septies; il deposito va
effettuato a norma dell'art. 2436 se la societa' risultante
dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V,
VI, VII.».
«2503.(Opposizione dei creditori)
La fusione puo' essere attuata solo dopo sessanta
giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art.
2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle
societa' che vi partecipano anteriori all'iscrizione
prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo
che la relazione di cui all'art. 2501-sexies sia redatta,
per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da
un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la
propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art.
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445.».
«1284. (Saggio degli interessi)
Il saggio degli interessi legali e' determinato in
misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro
del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si
riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato
di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso
di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo [c.c. 1224,
1652, 1714, 1720, 1866, 1950].
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura [c.c. 1825].
Gli interessi superiori alla misura legale [c.c. 1350,
n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti
sono dovuti nella misura legale [c.c. 983, 1005, 1009,
1010, 1018, 1039]».
- La delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1/2009
(Aggiornamento della dotazione del fondo aree
sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi
strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di
servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione
n. 1/2009), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
giugno 2009, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 86, della
legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2. (Disposizioni diverse)
(Omissis)
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n.299, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 161, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art.161. (Oggetto e disciplina comune applicabile)
1. Il presente capo regola la progettazione,
l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse
nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto previsto
dall'art. 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private di
preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del
programma di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto
sono, altresi', individuate, con intese generali quadro tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le
opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con
il preminente interesse nazionale. Per tali opere le
regioni o province autonome partecipano, con le modalita'
indicate nelle stesse intese, alle attivita' di
progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in
accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.».



 
Art. 17
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici
non di linea

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».



Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario)
(omissis)
3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed
allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31
dicembre 2012, urgenti disposizioni attuative, tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi
e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non
rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti
gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e
di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da
parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
(omissis)».



 
(( Art. 17 bis
Finalita' e definizioni

1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo della mobilita' sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi

- Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Codice
della strada:
(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)
«Art.47.Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente
codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50
km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10 t.
(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)
47.Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente
codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45
km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a
vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima
per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i
motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a
combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della
categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di
cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'
inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10.».
- la Direttiva 18 marzo 2002, n. 2002/24/CE - Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e
che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio e'
pubblicata nella GUCE del 9 maggio 2002 L124.
- Il Regolamento (CE) 23 aprile 2009, n. 443/2009 reca
Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che
definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni
delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio
comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di
CO2 dei veicoli leggeri e' pubblicato nella GUUE del 5
giugno 2009 L140.
- la Comunicazione della Commissione al parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 reca "Una
strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul
piano energetico».



 
(( Art. 17 ter
Legislazione regionale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.
2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicano nell'intero territorio nazionale. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.
Cost. 18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8. Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
(omissis)
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».



 
(( Art. 17 quater
Normalizzazione

1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC).
2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi

- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione.
- Si riporta il testo della lettera l) del comma 1
dell'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, che recita Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998:
«Art.1. Definizioni preliminari.
1. (omissis)
lettera l) «organismo nazionale di normalizzazione»:
uno degli organismi elencati nell'allegato II della
direttiva 98/34/CE;.»
- Si riportano i testi degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni.
«5. Adempimenti degli organismi di normalizzazione e
delle amministrazioni pubbliche.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di
normalizzazione informano la Commissione delle Comunita'
europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati
membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo
di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la
standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti
di norma che non costituiscono la trasposizione integrale
di una norma internazionale o europea, indicando in
particolare se la norma costituisce una nuova norma
nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di
una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso
le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui
al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi
europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di
trattare a livello europeo e secondo le procedure definite
dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto
compreso nel programma annuale di normalizzazione degli
organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si
oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna
azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di
una norma europea per la quale la Commissione europea abbia
conferito agli organismi europei di normalizzazione un
mandato con un termine determinato, gli organismi italiani
di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che
possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e
in particolare nel settore in questione non pubblicano una
norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente
conforme ad una norma europea gia' esistente.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si
applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico,
un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo
italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una
specifica tecnica o una norma relativa a determinati
prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica
concernente i medesimi prodotti. In questo caso
l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la
richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della
norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione
dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne
giustificano la formulazione.
1-quinquies. Una norma adottata da un organismo
italiano di normalizzazione senza attuare le procedure
previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere
assunta come riferimento per l'adozione di atti di
riconoscimento, omologazione o utilizzazione.
2. Le informazioni ricevute dagli organismi di
normalizzazione degli altri Stati membri della Comunita'
europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse
dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato
tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore
dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel
campo d'applicazione della presente legge, nonche' ogni
modifica importante degli stessi che ne altera la portata,
ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o
aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti,
sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti
competenti alla loro adozione; se il progetto di regola
tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una
norma internazionale o europea, si puo' omettere dalla
trasmissione il testo della norma recepita, indicando un
semplice riferimento alla norma stessa.
Ogni progetto deve essere corredato dalla
documentazione seguente:
a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi
che rendono necessaria la sua adozione;
b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi
prevista;
c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla
quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la
procedura d'informazione della presente legge;
d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
se la loro conoscenza e' necessaria per valutare la portata
del progetto di regola tecnica, se tale testo e' stato gia'
trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti e'
sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni;
e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6,
la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da
un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano.
2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in
provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di
iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei
Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono
effettuati a cura del Ministero proponente con competenza
istituzionale prevalente per la materia.
2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti
in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli
adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito
dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del
Ministero con competenza istituzionale prevalente per la
materia.
2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti
di regole tecniche, completi della relativa documentazione,
alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti
previsti dall'art. 9-bis.
2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di
regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della
presente legge deve essere indicato un riferimento alla
direttiva 98/34/CE.
3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei
soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che
esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole
tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione
europea, puo' chiedere, nei casi in cui il progetto di
regola tecnica presenta aspetti che interessano piu'
soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
riunioni di coordinamento per la verifica della completezza
delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione
europea.
4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una
misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva
98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, puo' essere
comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in
conformita' al presente articolo, ovvero secondo la
procedura prevista dalle norme di attuazione della misura
sopraindicata. In tal caso nella comunicazione e'
espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi
della direttiva 98/34/CEE, modificata dalla direttiva
98/48/CE. Della comunicazione e' data notizia al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la
commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di
un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di
salute pubblica o di tutela dei consumatori o
dell'ambiente, esso e' comunicato unitamente ad un
promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al
prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche'
alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del
consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei
rischi effettuata secondo i principi generali di
valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art.
10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si
tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3,
paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una
nuova sostanza.
6. (soppresso)».
«6. Comunicazione delle informazioni da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Le informazioni acquisite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso
della procedura comunitaria di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a
disposizione delle altre amministrazioni pubbliche
interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il
flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta
elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle
informazioni da parte degli utenti, singoli od associati,
anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici
e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle
amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati
sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati
membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato
tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo
conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto
ai sensi dell'art. 5, comma 3. Per quanto concerne le
specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative
ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero
3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono
fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di
costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative
ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla
liberta' di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non
sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per
quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i
pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare
misure di politica culturale, in particolare nel settore
audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha
presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto
comunitario, tenendo conto della diversita' linguistica,
delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro
patrimoni culturali.».
«9. Differimento della messa in vigore di regole
tecniche.
1. La regola tecnica non puo' essere messa in vigore
prima della data di scadenza del termine di tre mesi a
decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea
quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica,
corredato della documentazione prescritta ai sensi
dell'art. 5, di seguito «data di notifica».
2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione
europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un
parere circostanziato secondo il quale il progetto di
regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare
ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera
circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento
degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno,
la regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima dei
seguenti termini a decorrere dalla data di notifica:
a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), numero 2);
b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei
mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e
da altre regole relative ai servizi;
c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo,
quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai
servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera
il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a
quello indicato all'art. 6, comma 2.
3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da
una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al
comma 1, del presente articolo, la Commissione europea
notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una
direttiva, un regolamento o una decisione in materia
conformemente all'art. 249 del Trattato, la regola tecnica
puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di
sospensione di dodici mesi dalla data di notifica,
prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il
Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune.
4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione
europea comunica la constatazione che il progetto di regola
tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di
direttiva, di regolamento o di decisione presentata al
Consiglio dell'Unione europea conformemente all'art. 249
del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore
solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi
dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se
durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea
adotta una posizione comune.
5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4
cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della
proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di
proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero
se e' adottato un atto comunitario vincolante da parte del
Consiglio o della Commissione.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui
l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti
motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile
inerente alla tutela della salute delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza
e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da
motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di
tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione
grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del
sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela
dei depositanti, degli investitori e degli assicurati».
«9-bis. Adempimenti procedurali.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, l'Ispettorato
tecnico informa i soggetti di cui all'art. 5, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola
tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e
della data di scadenza del termine di tre mesi di cui
all'art. 9, comma 1, nonche' del numero assegnato da detta
Commissione al relativo fascicolo.
2. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico
osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate
dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro
dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa
tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente
art. affinche' formulino una risposta da inviare alla
Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella
quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere
conto delle osservazioni nella stesura definitiva della
regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un
parere circostanziato su un progetto di regola tecnica
formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato
membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa
tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo, comunicando anche il nuovo termine di
differimento della messa in vigore della misura ai sensi
dell'art. 9. Entro tale termine detti soggetti formulano
una risposta al parere circostanziato, da inviare alla
Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella
quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare
al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e
i soggetti di cui al comma 1 del presente art. valutano
impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi
formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea
tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno
degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i
quali non e' possibile tenerne conto nella stesura
definitiva della regola tecnica.
5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al
comma 1 del presente art. i commenti che la Commissione
europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di
cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico
comunicazioni ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 su un
progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne
informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di
differimento della messa in vigore della misura ai sensi
dell'art. 9.
7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai
commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente art. ai soggetti che
hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono
effettuate anche al Ministro per i rapporti con il
Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei
progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa
parlamentare.
8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una
regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della
presente legge e' inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto
della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai
soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui
all'art. 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati
negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la
trasmissione alla Commissione europea.».
«9-ter. Esclusione di adempimenti.
1. L'art. 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
3, 4 e 5, e l'art. 9 non si applicano alle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi
facoltativi che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno
luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole
relative ai servizi;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo
internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche
tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni
nella Comunita';
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli
atti comunitari cogenti;
d) applicano l'art. 8, paragrafo 1, della direttiva
92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee;
f) si limitano a modificare una regola tecnica
conformemente ad una richiesta della Commissione europea
diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le
regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi.
2. L'art. 9 non si applica alle regole tecniche che
vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la
libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri
requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'art.
1, comma 1, lettera m), numero 3).
3. L'art. 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli
accordi facoltativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
numero 2.».



 
(( Art. 17 quinquies
Semplificazione dell'attivita' edilizia
e diritto ai punti di ricarica

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:
«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere 1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche».
2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'art. 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di
sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze
degli stessi.
1-bis(abrogato)
1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l'installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell'art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
amministrazioni pubbliche.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.».
- Si riporta il testo degli artt. 1102, 1120, 1121 e
1136 del codice civile :
«Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune,
purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto (1108, 2256). A tal fine puo' apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa.
2. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto
sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso
(714, 1164).».
«Articolo 1120. Innovazioni
1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni.
2. Sono vietate le innovazioni che possono recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino (1138).».
«Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie
1. Qualora l'innovazione importi una spesa molto
gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e
consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa.
2. Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
3. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i
loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque
tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera (1108).».
«Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni
1. L'assemblea e' regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due
terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei
partecipanti al condominio.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio (att. 61).
3. Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e'
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la
revoca dell'amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' devono essere sempre
prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e
i due terzi del valore dell'edificio.
6. L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che
tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
7. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore (att. 67 s.).».



 
(( Art. 17 sexies
Disposizioni in materia urbanistica

1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e termini temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento. ))
 
(( Art. 17 septies
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica

1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilita' del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato «Piano nazionale».
2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonche' interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il Piano nazionale prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarita' e sulle potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici, con particolare attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ))




Riferimenti normativi

- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 si vedano i riferimenti normativi all'art. 12 bis.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
riguardante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449:
«Articolo 1. Disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio
(omissis)
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.».



 
(( Art. 17 octies
Azioni di sostegno alla ricerca

1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:
a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;
d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non e' sovraccarica;
e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d), con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per la gestione del traffico in ambito urbano;
f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311:
«comma 354. Istituzione del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese.
354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361».



 
(( Art. 17 novies
Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del mercato e almeno per il primo quinquennio;
b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;
c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e' effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.
2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettere da
d) a n), della legge 14 novembre 1995, n. 481:
«2. Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'
(omissis)
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
(omissis)
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative
all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei
contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni
dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli
servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o
all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione sullo stato dei servizi e
sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;».



 
(( Art. 17 decies
Incentivi per l'acquisto di veicoli

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d). ))




Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 recita Regolamento recante norme per
la semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.
285.



 
(( Art. 17 undecies
Fondo per l'erogazione degli incentivi

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a).
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima dell'1 per cento.
6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 82 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art.82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua
utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a
uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e'
utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone
diverse dall'intestatario della carta di circolazione.
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso
proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri
possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
agli usi cui puo' essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali,
chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 80 a euro 318.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
la sospensione e' da sei a dodici mesi.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario».



 
(( Art. 17 duodecies
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
(( Art. 17 terdecies
Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione
elettrica dei veicoli circolanti

1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 75, comma 3-bis, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285:
«Art.75. Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione
(omissis)
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all'art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi».



 
Art. 18
Amministrazione aperta

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende speciali e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. (( All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241:
«Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
- Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 recante Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni:
«Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'art. 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'art. 34, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1,
lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti,
ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'art. 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'art. 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che reca Codice in
materia di protezione di dati personali :
«Art.24. Casi nei quali puo' essere effettuato il
trattamento senza consenso.
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita
legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art.
82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora
non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la
dignita' o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e
della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art.
13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici
di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi
di cui all'art. 13, comma 5-bis;
i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo
quanto previsto dall'art. 130 del presente codice, riguarda
la comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni
con societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile ovvero con societa'
sottoposte a comune controllo, nonche' tra consorzi, reti
di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di
imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalita'
amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma
1-ter, e purche' queste finalita' siano previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa di cui all'art. 13.».
- Si riporta l'art. 97 della costituzione:
«97.
(Testo applicabile fino all'esercizio finanziario
relativo all'anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge [Cost. 95], in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari [Cost. 28].
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
[Cost. 51].
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio
finanziario relativo all'anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari [28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51
c.1].».
- Si riporta l'art. 117, comma 2, della Costituzione:
«(omissis)
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.».
- Si riporta l'art. 30 del codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. recante Attuazione dell'art. 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo:
«Art. 30 Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di
giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio
dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall'art. 2058 del codice civile, puo' essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di
centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se
il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza,
anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela
previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo».
- Si riporta l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241
«Art.12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recita
Codice dell'amministrazione digitale ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recita
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recita Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento
ordinario.
- Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52:
«Art. 8 Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti
pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il
proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle
stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettere
a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni
anche aggregate relative all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed
all'oggetto di fornitura.
2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, analisi e
valutazione della spesa pubblica, nonche' delle attivita'
strumentali al Programma di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero
dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A.
nonche', per l'ambito territoriale di riferimento, alle
Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i
dati di cui al comma 1.
2-bis. All'art. 7, comma 8, alinea, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«50.000 euro.».
-si riporta il testo17, comma 2, della Legge 23 agosto
1988, n. 400:
«Art.17. Regolamenti.
(omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».



 
Art. 19
Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale

1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita' (( e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese )). Per quanto non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
«Art. 8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
«Art. 9. Il personale e la dotazione finanziaria.
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei
limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi
articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».



 
Art. 20
Funzioni

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e' preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda digitale europea.
2. L'Agenzia svolge, altresi', fatte salve le funzioni dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonche' le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( L'Agenzia svolge, altresi', le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia )). L'Agenzia assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
3. (( In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita' e qualita' delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche' segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della societa' dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi ))
.
4. (( Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate alla societa' CONSIP Spa le attivita' amministrative, contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3 )).
5. (( L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012 )).



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n.5, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n.35 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, supplemento
ordinario:
«Art. 47 Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale
europea, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della
modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di
connettivita' a larga banda, a incentivare cittadini e
imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacita' industriali adeguate a sostenere lo
sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, il Ministro per la coesione
territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' istituita una cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi
pubblici volti alle medesime finalita' da parte di regioni,
province autonome ed enti locali. All'istituzione della
cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2,
nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle
indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue
i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e
immateriali al servizio delle «comunita' intelligenti»
(smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente
domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita',
il risparmio energetico, il sistema educativo, la
sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione
digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione
attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare
un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di
architetture di cloud computing per le attivita' e i
servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e
degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la
domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie
digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole,
universita', spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il
sistema scolastico e universitario, al fine di rendere
l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti
in atto nella societa';
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui
all'art. 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei
cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti
dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e
successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative
modalita' per effettuare i pagamenti con modalita'
informatiche nonche' le modalita' per il riversamento, la
rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di
pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti
coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di
convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti,
anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
1 e al fine di garantire la massima concorrenzialita' nel
mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto
previsto dall'art. 34, comma 3, lettera g), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo le
procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come
modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le
misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi
relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai
servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di
accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente
il costo della prestazione dell'affitto della linea e il
costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di
attivazione della linea stessa e il servizio di
manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti,
acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in
regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le
modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando,
comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 177 (Riorganizzazione del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno
2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2009, n. 290:
«Art. 3 Funzioni
1. Al fine di conseguire le finalita' di cui all'art.
2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica
amministrazione centrale, di cui all'art. 22, comma 1,
sulla base di un Piano triennale per la programmazione di
propri obiettivi ed attivita', aggiornato annualmente, nel
quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento
dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie
necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti
funzioni:
a) funzioni di consulenza e proposta. L'Ente fornisce
assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e
schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di
amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni
della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni
tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti
locali in materia di innovazione tecnologica e di
informatizzazione, anche per l'utilizzo delle relative
risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della
pianificazione triennale dell'ICT, iniziative finalizzate
alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT;
svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attivita'
di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni
pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche
prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;
b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide
tecniche, nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto di
norme. L'Ente fissa regole tecniche, standard e guide
tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali;
rende pareri su atti normativi nei casi previsti
dall'ordinamento; opera come autorita' di certificazione
della firma digitale ed e' preposto alla tenuta di elenchi
e registri nei casi previsti dall'ordinamento; contribuisce
all'attuazione di iniziative volte all'attivita' di
informatizzazione della normativa statale vigente;
c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di
coordinamento. L'Ente formula pareri alle amministrazioni
sulla coerenza strategica e sulla congruita' economica e
tecnica degli interventi e dei contratti relativi
all'acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora
l'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti;
svolge attivita' di monitoraggio dell'attuazione dei piani
di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove
richiesto, le attivita' delle singole amministrazioni e ne
verifica i risultati sotto il profilo dell'efficienza,
efficacia e qualita' dei sistemi informativi; effettua
valutazioni, preventive e successive, sull'impatto di
iniziative innovative nel settore dell'ICT;
d) funzioni di predisposizione, realizzazione e
gestione di interventi e progetti di innovazione. DigitPA
propone progetti in tema di amministrazione digitale;
realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti
terzi, specifici progetti in tema di amministrazione
digitale ad esso assegnati; effettua, anche in
partenariato, attivita' di studio, ricerca, sviluppo e
sperimentazione in materia di ICT, relazionando al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro
delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti
dall'ordinamento in materia di reti telematiche delle
pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di
Connettivita' (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica
Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalita'
previste dall'ordinamento, compiti tecnico-operativi in
materia di formazione informatica del personale delle
pubbliche amministrazioni.
3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non
vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi
informativi automatizzati per quanto concerne la congruita'
tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di
procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di
procedura ristretta o di procedura aperta. Tali pareri sono
facoltativi per le centrali di committenza e per le
amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni
di beni e servizi. Il parere dell'Ente e' reso entro il
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art.
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a
questioni di competenza dell'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e'
trasmessa da DigitPA a detta Autorita'.
4. Fermo restando quanto disposto all'art. 22, l'Ente
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
gia' attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 368, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006),pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
«368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nell'art. 117 e seguenti del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'art. 73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui
al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la
tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in
base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento,
sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie :
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
delle relative imprese, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle
banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi
e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'art. 13
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti,
con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di
investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
Per l'art.117, comma secondo, della Costituzione , si
vedano i riferimenti normativi all'art. 18.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:
«Art.3. Diritto all'uso delle tecnologie.
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere
ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e con i gestori di
pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente
codice.
1-bis. (abrogato)
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.».



 
Art. 21
Organi e statuto

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Entro (( sessanta )) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico, il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
3. Il Direttore generale e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne e' responsabile. Resta in carica tre anni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, (( tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui al comma 2. Ai componenti del Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese )). Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei Revisori, (( composto da tre membri )).



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario:
«Art.8. L'ordinamento.
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».



 
Art. 22
(( Soppressione di DigitPa e dell'Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, che sono corredati dalla relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferite all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo' optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito e' effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonche' dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il limite massimo di 150 unita', nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro rispetto». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario:
«Art.40. Contratti collettivi nazionali e integrativi.
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi
dall'art. 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva determina i diritti e
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita' e delle progressioni
economiche, la contrattazione collettiva e' consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei
comparti di contrattazione possono essere costituite
apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance ai
sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I
contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del
termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
liberta' di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuita' e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non
si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata puo'
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli
atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di
controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste
dall'art. 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno,
all'ARAN una graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per
settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione
nazionale definisce le modalita' di ripartizione delle
risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate
all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilita'
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa e' correlato all'effettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e
premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo
quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.».
- Si riporta l'art. 1 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre
1933, n. 286:
«1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in
giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se
organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato
per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di
software o parti di esso sviluppati per conto della
pubblica amministrazione; c) software libero o a codice
sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico dimostri l'impossibilita' di accedere
a soluzioni open source o gia' sviluppate all'interno della
pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, e'
consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che
assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione
ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un
formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita'
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' di trasferimento dei formati.».



 
Art. 23
Fondo per la crescita sostenibile

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )), nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, (( che individuano i termini )), le modalita' e le procedure ((, anche in forma automatizzata, )) per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.
(( 3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti. ))
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.
5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita' e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE alla data di
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, (( rivenienti )) da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57:
«Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99:
«Art. 7. Procedure di erogazione.
1. I benefici determinati dagli interventi sono
attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta,
bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti
dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 ,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di
contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione
dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente
convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni
regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto
conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto
responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento
contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere
erogate anche a titolo di anticipazione, previa
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare.
Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della
documentazione finale di spesa da parte dell'impresa
beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui
all'art. 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere
fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla
legge 5 ottobre 1991, n. 317 , ai fini dell'IVA, dell'IRPEG
e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto 24
gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o
piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 ,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus
fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte
sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna
al concessionario uno dei due esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalita', in quanto compatibili, previste al comma 2 per
il contributo in conto capitale, fatta salva la
maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo
comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al
comma 2 dell'art. 2, e quelli effettivamente da
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le
modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso
non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di
preammortamento di durata pari a quella di realizzazione
del programma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso in
relazione a un finanziamento accordato da soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e'
pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso
di riferimento previsto dal comma 2 dell'art. 2, posta a
carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione
dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in
piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate
dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a
meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita'
di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto
competente puo', tenuto conto della tipologia
dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
conto interessi in contributo in conto capitale, scontando
al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato
il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e'
calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266.Le eventuali differenze sono scontate
al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al
momento della concessione dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente
e' istituito un apposito Fondo per gli interventi
agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse
finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di
competenza della medesima Amministrazione, amministrato
secondo le normative vigenti per tali interventi.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c):
«Art. 3. Procedimenti e moduli organizzativi.
1. Gli interventi sono attuati con procedimento
automatico, valutativo, o negoziale.
2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
di erogazione, tenuto conto della complessita' degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere
stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura
privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita',
selezionati tramite le procedure di gara previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a
quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di
penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario
in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti
salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei
documenti.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei
risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente
per la concessione puo' avvalersi di esperti prescelti a
rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli
interessati, previa verifica della insussistenza di cause
di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti
di professionalita', competenza e imparzialita'. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli
esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2009, n. 150:
«Art. 19. Societa' pubbliche
1. All'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica».
2. All'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa
alla sezione competente della Corte dei conti.»;
b) (soppressa)
3. L'art. 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile
2009, n. 33e' modificato come segue:
a) la rubrica dell'art. e' sostituita dalla seguente
«Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli
azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50
per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad
euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al
70,97% del valore nominale»;
d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la
seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della
societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto
di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i
propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro
per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla
successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di
nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre
2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto
e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita'
di seguito specificate;»;
e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla
lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000
per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti
parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno
risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per
ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il
seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il
limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti
di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di
obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle
seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di
cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole
«entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli
intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita',
trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su
supporto informatico»;
j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari
delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e
delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti
titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita' di
titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e
azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle
azioni»;
l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli
obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e
azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009»
sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma:
«7-bis. Alle operazioni previste dal presente art. non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e
seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E'
abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto
2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27
ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art.
7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in
legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, si considerano valide le richieste
presentate dai titolari di obbligazioni del prestito
obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010
convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base
della normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla
copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-octies, comma
2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'art. 2497, primo comma, del codice civile, si
interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti
giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la
partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita'
imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria.
7. L'art. 3, comma 12, lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 71 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei
soci, sulle materie delegabili, al presidente possano
essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di
amministrazione che provvede a determinarne in concreto il
contenuto ed il compenso ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile;».
8. L'art. 3, comma 12, lettera d) della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'art. 71 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo
quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono
essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo
comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso
di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera
b);».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si
applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'art. 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la
misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS
Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo art. 1 della
legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito
dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di
euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3,
4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel
proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del
canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse
alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche'
all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle
autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i
concessionari recuperano il suddetto importo attraverso
l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non
soggetto a canone. Dall'applicazione della presente
disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli
utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di
corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono
ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione della presente disposizione.
10. L'art. 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche
statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e
d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro
dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e
le funzioni delle societa' di cui all'art. 1 della legge 13
luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma
15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
12. Il consiglio di amministrazione delle societa' di
cui al comma 11 del presente art. e' conseguentemente
rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni
dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell'art. 2383, comma 3, del
codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al
comma 12, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'art. 3, comma 12, primo periodo della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le
parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono
inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 1003, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in
conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'art.
8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto
residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario
2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la
necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei
servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo
Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta
dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di
euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario
2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per
un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi
informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del
demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la
necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a
versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento
iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del
medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere
sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255
dello stato di previsione del medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma secondo,
della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i
settori dell'economia di rilevanza nazionale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1982, n. 57:
«Art. 16. Gli interventi del Fondo di cui al precedente
art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato
tecnico. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le
modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole
particolari da inserire nel contratto di cui al comma
successivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e)-f) (abrogate).»
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2008, n. 280, supplemento ordinario:
«Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'art. 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente art. possono essere applicate le disposizioni
di cui all'art. 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma
1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico
del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'art. 78, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo art. 78, come da ultimo modificato dal comma
4-quater del presente articolo. )
4-sexies. All'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e,
nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente
articolo»
4-septies. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi
pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'art. 3, comma 27, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono
servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti:
"e che forniscono servizi di committenza o di centrali di
committenza a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".».



 
Art. 24

Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di
profili altamente qualificati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile adottato, e' concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se (( riconosciuto )) equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.
(( 1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del comma 1. ))
2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, e' concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita':
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili.
4. Il diritto a fruire del contributo decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
(( b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo; ))
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.
(( 13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e' riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario:
« 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario:
«Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente art. non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 15.».
«Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art.
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art.
87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,
percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale
disposizione si applica anche alle differenze negative tra
i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali
negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni
iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6. (abrogato)
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o
indirettamente comporti la partecipazione ai risultati
economici della societa' emittente o di altre societa'
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione
al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
di opere e servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174:
«Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis) (soppresso).»
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 recante:
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120:
«6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti.».
- L'art. 64 del Codice di procedura civile, cosi'
recita:
«Art. 64. Responsabilita' del consulente.
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del
Codice penale relative ai periti [c.p. 314, 366, 373, 376,
377, 384].
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'art. 35 del codice
penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti [disp. att. c.p.c. 19]».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 851, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e p er la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a)
dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione
industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per
modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la
registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal
pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013, allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le
attivita' del medesimo Ministero di promozione, di
regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale,
di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di
rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione
della ricerca di anteriorita' per le domande di brevetto
per invenzione industriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2012, n. 131:
«Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art.
2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza.».



 
(( Art. 24 bis
Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza
nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita'
svolte da call center

1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita' svolte da call center con almeno venti dipendenti.
2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi operano in Paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.
5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore e' fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.
7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: «rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,». ))




Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, supplemento ordinario.
- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante
"Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-1993e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303.
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 61. Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di
vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso
call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti
di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3),
del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve
essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al
coordinamento con l'organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi,
che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.».



 
Art. 25
Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva

1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.
2. (( All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
3. Gli oneri relativi alle attivita' ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del Fondo (( di cui all'articolo 23, comma 2, )) entro il limite di 400.000 euro per anno.
4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero (( dello sviluppo economico )) determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione e' data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.
5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalita' di trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto conto delle caratteristiche e finalita' dei singoli interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono, con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni alla luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi comporta per l'impresa inadempiente la sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso.
6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68 recante "Adeguamento dei compiti del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della L. 31
marzo 2000, n. 78», pubblicato nella GURI 26 marzo 2001, n.
71, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Tutela del bilancio)
1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1 della
legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e
regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza
assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a
tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti
locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in
regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche
inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale
o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente art. continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
1929, n. 4.».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 8, lettere a) e b),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato
nella GURI 14 dicembre 2007, n. 290, supplemento ordinario:
«Art. 8. (Amministrazioni interessate, ordini
professionali e Forze di polizia)
(omissis)
4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle
segnalazioni di operazioni sospette:
a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati
contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui
all'art. 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i
poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali
poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti
della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti
di cui al comma 3;
c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e
1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n.
629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti
indicati dall'art. 10 all'art. 14.».
- Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia,
pubblicata nella GURI 11 agosto 1997, n. 186:
«Art. 1. (Attivita' di valutazione di leggi e
provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive)
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e
controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalita'
delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi
in materia di sostegno alle attivita' economiche e
produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni
anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle
caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei
diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un
quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e
di quelle erogate, degli investimenti attivati e
dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia
ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in
questione. Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre
in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto
agli andamenti degli anni precedenti, nonche'
l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza e
di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di
societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni,
ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente
controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di
valutare l'efficacia di detti provvedimenti.».
- Si riporta l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica,
pubblicata nella GURI del 31 dicembre 2009, n. 303, S.O:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».



 
Art. 26

Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese
concessionarie di agevolazioni

1. In relazione ai finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, puo' essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013. La sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo di dodici mesi. Gli interessi relativi alla rata sospesa sono corrisposti alle scadenze originarie ovvero, ove le rate risultino gia' scadute alla data di concessione del beneficio, entro sessanta giorni dalla predetta data, maggiorati degli interessi di mora. (( A tal fine )) il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabiliscono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, condizioni e criteri per la concessione del suddetto beneficio nonche' i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalita' di restituzione graduali. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento consegua il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedono, per le agevolazioni di rispettiva competenza, alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.
2. (( Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, recante "Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale», pubblicata nella GURI del 27 febbraio
1982, n. 57:
«Art. 14
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito il «Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica». Il Fondo e' amministrato
con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297 recante "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», pubblicato
nella GURI del 27 agosto 1999, n. 201:
«Art. 5 (Fondo agevolazioni per la ricerca)
1. Le attivita' di cui all'art. 3 sono sostenute
mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere sul Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere
rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al
soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La
gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
interventi nel territorio nazionale e in una sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR
affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca
applicata».
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 27
Riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. (( Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di propria competenza.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 5, 6, e 8 del decreto legge
del 1 aprile 1989, n. 120 recante "Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia», pubblicato nella GURI del 3
aprile 1989, n. 77 e convertito in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 15 maggio
1989, n. 181, pubblicata sulla GURI del 23 maggio 1989, n.
118:
«Art. 5
1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed
occupazionale delle aree interessate dal processo di
ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art.
1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni
statali, di concerto, per quanto di competenza, con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi
siderurgica, nel quale sono specificate le singole
iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro
insediamento, nonche' il programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei
settori dell'industria e dei servizi con particolare
riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con
imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si
provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei
programmi.
3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di
incentivazione di cui all'art. 6, il programma speciale di
reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con
riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
percentuale minima del personale siderurgico esuberante da
assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle singole iniziative ed alle professionalita'
richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma
determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione
aggiuntiva di cui all'art. 6.
3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per
l'ampliamento degli immobili aziendali relativi
all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili.».
«Art. 6
1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi
di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate entro
ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista
al comma 1 del medesimo art. e che si localizzano nei
comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano
le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64 , con le
modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei
predetti programmi il CIPI determina:
l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le
iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le
deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale
abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia
per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno
intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
restando le altre disposizioni relative all'ottenimento
delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.
2. A tal fine:
a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte
le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a),
dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ;
b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere
accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e'
determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura
di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 9 della legge 1°
marzo 1986, n. 64 ;
c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione
di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e
secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma, del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni e
modificazioni.
3. Alle provvidenze di cui al presente art. si
applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2,
della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e dall'art. 63, quinto e
sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , fermo restando il
disposto di cui al settimo comma del medesimo art. 63.».
«Art. 8
1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo speciale di
reindustrializzazione delle iniziative individuate
dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di
intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di
Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la
corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei
programmi di cui all'art. 5.
2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di intesa, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di
utilizzazione delle disponibilita' del Fondo.
3. Il Ministro delle partecipazione statali e'
autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per
cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il
programma speciale di reindustrializzazione, per la
realizzazione delle iniziative specificate nel programma di
cui all'art. 5.
4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione
di progetti delle singole iniziative, con specificazione
analitica dei costi preventivati.
5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento
del residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle
partecipazioni statali qualora il soggetto proponente
dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del
progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.
6. Per la realizzazione del programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI,
il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite
l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie, a
valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate
trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalita'
temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.A. e'
autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle
iniziative imprenditoriali, di cui all'art. 5, comma 1,
nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di
minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti
delle agevolazioni richieste sulla base della normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree
individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da
adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da
parte degli istituti di credito speciale abilitati ad
operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la
promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali
prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in
conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le
condizioni e le modalita' previste dalla normativa di
finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un
tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di
cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento
e' quello della provincia di appartenenza dell'area di
crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini
della localizzazione delle iniziative di cui al presente
comma, di ampliare l'area di intervento al territorio
rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato
rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e
Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione dell'art.
7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle rispettive
regioni di appartenenza.
7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro
nord da parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un
contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento
degli investimenti ammissibili. Tale contributo potra'
essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n.
328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita'
indicate all'art. 11.
8. Alle iniziative localizzate nelle aree del
Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la
stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a
copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle
agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di
eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto
all'ammontare di capitale proprio di cui all'art. 69,
ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si
applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2,
lettera b), dell'art. 6 e con durata non superiore ad anni
quattro.
9. I contributi erogati alle societa' che attuano le
iniziative incluse nel programma speciale di
reindustrializzazione e nel programma di promozione
industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento
dei mezzi propri delle societa' stesse e sono da queste
accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio
in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento
del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene
conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno
1988.
11. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni
delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti
occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui
all'art. 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i
rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una
relazione semestrale, da trasmettere alle competenti
commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli
interventi, con particolare riferimento agli investimenti
attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.
12. Il Ministro delle partecipazioni statali,
congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale,
puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 7
della legge 1° marzo 1986, n. 64.».
- Si riporta l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria
2003), pubblicata nella GURI del 31 dicembre 2002, n. 305,
S.O:
«Art. 73 (Estensione di interventi di promozione
industriale)
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, puo' essere disposto
che gli interventi di promozione industriale di cui
all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi
di settore nel comparto industriale, diverse da quelle
individuate ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge n.
120 del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei
territori per i quali con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri e' stato dichiarato o prorogato lo
stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su
proposta del Ministro delle attivita' produttive tenuto
conto dello stato di crisi settoriale con notevoli
ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed
attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e
dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del
comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive
del Ministero delle attivita' produttive, approvato dallo
stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla
salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche'
allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il
ricorso ad attivita' sostitutive, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio
dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi
agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al
Ministero delle attivita' produttive, che riferisce al
CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri
stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e'
subordinata all'approvazione da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.».
- Si riportano gli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241
recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, pubblicata nella GURI del 18 agosto 1990,
n. 192:
«Art. 14 (Conferenza di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare)
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'art. 153
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si
esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le
procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di
gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente art..
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. (soppresso)
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. (abrogato)
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una Regione o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri
delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate.
3- bis (omissis)
3- ter (omissis)
3- quater (omissis)
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (abrogato)
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto)
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'art. 37-quater della
legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di
cui all'art. 37-quinquies della medesima legge.»:
- il decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120 recante
"Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia», e'
stato pubblicato nella GURI del 3 aprile 1989, n. 77 e
convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n.
181, pubblicata sulla GURI del 23 maggio 1989, n. 118
- Si riporta l'art. 4, comma 1, lettere a) ed e), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30», pubblicato nella GURI del 9 ottobre 2003, n. 235,
supplemento ordinario :
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il
lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.».
- Si riporta l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», pubblicata nella GURI del 29 dicembre
2000, n. 302, supplemento ordinario:
«Art.118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente art. denominati «fondi».
Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi,
nonche', all'interno degli stessi, la costituzione di
un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi
ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25
della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base
regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'art.
medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il
2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per
cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Si riporta l'art. 7 del citato D.L. del 1 aprile 1989
n. 120:
«Art. 7
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali e' istituito un apposito capitolo,
denominato «Fondo speciale di reindustrializzazione» con
dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di
lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
2. Il Fondo e' destinato ad erogare, in corrispondenza
con la realizzazione del programma speciale di
reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi
siderurgica, nonche' del programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.a.) di cui all'art. 5, le somme occorrenti entro
il limite massimo di lire 660 miliardi.
3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme
previste dal presente art. e' destinata alle iniziative che
si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di
Taranto.
4. Una quota pari a 240 miliardi e' destinata alle
iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree
prioritarie di crisi siderurgica di cui all'art. 5.
5. Una quota pari a lire 60 miliardi e' destinata ad
interventi di promozione industriale nelle aree di crisi
siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su
proposta del Ministro delle partecipazioni statali.
6. All'onere di lire 330 miliardi derivante
dall'applicazione del presente art. per ciascuno degli anni
1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 28
Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»

1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono revocate qualora entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stato gia' emanato il predetto provvedimento di concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggior termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente.
2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 842 dell'art. 1 della L.
27-12-2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui
al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche' con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con
il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi
della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i
progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della
mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita,
delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle
tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e
turistiche».



 
Art. 29
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

1. In considerazione della particolare gravita' della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non piu' di un anno dal termine originariamente previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.
5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia' stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.
7. (( Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. ))
8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entro sei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita' delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488 che reca Modifiche della L.
1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249:
«Art. 1. 1. In attesa della trasformazione
dell'intervento straordinario attraverso un graduale
passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le
aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il
ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1°
marzo 1986, n. 64 , garantendo la continuita' di sviluppo
dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di lire
13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle
attivita' produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64
, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire
2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per
l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire
6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con
legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere
assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
1-bis. Per gli interventi di cui al D.L. 30 dicembre
1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28
febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per
l'anno 1994.
2. (abrogato)
3. Restano ferme le disposizioni della L. 1° marzo
1986, n. 64 , per gli interventi di agevolazione alle
attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
D.L. 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati
dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi
dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca,
non inclusi nei contratti di programma, per i quali e'
stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli
istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai
sensi dell'art. 9, comma 14, della L. 1° marzo 1986, n. 64
, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello
stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi
abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del
D.L. 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite
ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di
programma e degli accordi di programma, purche' siano stati
avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data
ovvero riguardino investimenti per i quali risulta
stipulato il contratto di locazione finanziaria con le
societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli
istituti di credito abilitati.
3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita
dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, che non
rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma
2.
3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per
gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata
limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il
programma di investimento deve essere completato; detto
termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre
sei mesi per cause di forza maggiore.
4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni
industriali, con provvedimento di concessione provvisoria,
non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori
importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di
consuntivo.
5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali
della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa
disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento
delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede
alle relative erogazioni con priorita' rispetto ad ogni
altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei
finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi
cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31
gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge
1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi
interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , per
il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme
in vigore.
6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con
delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle
finalita' di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n.
64 , fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 ed e' inscritta, in ragione di lire 300 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli
anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La
disponibilita' riveniente per effetto di quanto precede e'
corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse
destinate al finanziamento degli incentivi alle attivita'
produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.
7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari
programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non
ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle
competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni
interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE
per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi
con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in
relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo
all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e
non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre
1992, sono proposte alla Commissione delle Comunita'
europee per essere revocate e successivamente riprogrammate
per la parte corrispondente alla percentuale non spesa:
conseguentemente si procede alla rimodulazione delle
relative quote di cofinanziamento nazionale.
8. Per la realizzazione di progetti strategici
funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore
ritardo di sviluppo, nonche' per la concessione delle
agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle
risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso a
mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a
totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre
tramite primari istituti di credito identificati dal
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, per il
complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di
lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e
1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti
sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche
per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora
alla realizzazione dei progetti intervengano altre
amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli
accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE
delibera, previo parere delle competenti commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, la programmazione dei progetti strategici nei
limiti delle disponibilita' di cui alla citata legge 1°
marzo 1986, n. 64 , e al presente comma.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
sentite le regioni interessate, alla revoca dei
finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani
annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza
regionale, che non risultino avviati entro i termini
previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali.
Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla
programmazione per il finanziamento di interventi previsti
dal presente decreto, con priorita' per gli interventi
localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati.
10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi
amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo
sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della
legge 1° marzo 1986, n. 64.
11. - 12 - (soppressi)
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992,
lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi
per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450
miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno
1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'apposito accantonamento.
14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della
legge 8 novembre 1991, n. 360 , si intendono riferite anche
all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del
decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalita' ivi
previste.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- La legge 1 marzo 1986 n. 64 reca Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61, supplemento
ordinario.
- Per il testo dell'art. 2, comma 203, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662 si vedano i riferimenti normativi
all'art.23.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 6
ottobre 1982, n. 752 che reca Norme per l'attuazione della
politica mineraria (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 1982, n. 288):
«Art. 12. Gli istituti e le aziende di credito, di cui
all'art. 19, L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere
finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni
di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti
relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione -
ivi comprese le opere infrastrutturali - delle sostanze
minerali definite all'art. 2, secondo comma.
Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le
domande relative al finanziamento di nuovi investimenti
devono riguardare programmi di ampliamento,
ristrutturazione ed ammodernamento.
Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver
deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
la domanda di ammissione al contributo in conto interessi,
corredata di un modulo di notizie e della relativa
istruttoria.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al
precedente comma.
Il contributo in conto interessi e' concesso sulle
singole operazioni dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con decreto, sentito il
Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento
ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti
organi delle regioni a statuto speciale.
La misura del finanziamento agevolato, di durata non
superiore a quindici anni e con un periodo massimo di
preammortamento di cinque anni, e' pari al 70 per cento
degli investimenti necessari all'estrazione e alla
preparazione del minerale, ivi comprese le opere
infrastrutturali. Il contributo in conto interessi e' pari
al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai
sensi dell'art. 20, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , e
successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento
della stipulazione del contratto di finanziamento.
Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del
presente art. si applicano gli articoli 11, 21 e 22, D.P.R.
9 novembre 1976, n. 902 , e successive modifiche e
integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della
garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'art. 20, L. 12
agosto 1977, n. 675.».
- La legge 30 luglio-1990 n. 221 reca Nuove norme per
l'attuazione della politica mineraria ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1990, n.
183.
- Il Decreto Legge 24 aprile 1993, n. 121 (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1993, n. 96) convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 1993, n.
204 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1993, n. 147). reca
Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento
ordinario.



 
(( Art. 29 bis

Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio
economico e sociale

1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 55-bis Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale
1. Ai fini della realizzazione di interventi
riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica
per la coesione territoriale finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le
amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per
le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e tecniche,
comprese quelle di cui all'art. 90 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
2. L'art. 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione
territoriale e la crescita economica, con particolare
riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate
del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con
fondi europei le amministrazioni interessate possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli
articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi.».



 
Art. 30

Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca - FRI

1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse (( di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 )) non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per cento. Ai fini del presente comma sono da intendersi non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonche' quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.
4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto-legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare (( nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 855, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, che reca Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)., pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«1.855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'
art. 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito
di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e' esteso agli
interventi previsti da leggi regionali di agevolazione
ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti
produttivi e per la ricerca. Gli interventi di cui al
presente comma possono assumere anche la forma di
contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle
proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da
Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui
all'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.».
- Si riportano i testi all'art. 1, dei commi 354, 358,
359,360,361, 361bis, 361ter e 361 quater della legge 30
dicembre 2004, n. 311 che reca Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario:
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
(omissis)
358 Il tasso di interesse sulle somme erogate in
anticipazione e' determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.
La differenza tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del
finanziamento agevolato, nonche' gli oneri derivanti dal
comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme
erogate in anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui
finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a),
il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate
annualmente.
361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per
ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.
361-bis - 361-ter (abrogati)».



 
Art. 31
Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, nel rispetto degli impegni assunti precedentemente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al Ministero dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande gia' (( pervenute )) alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo di cui (( all'articolo 17, comma 1, )) al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie imprese operanti in tali Regioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi» sono soppresse.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
10 che reca Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303:
«Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'art. 2, commi da 1 a 6,
pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di
euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si
provvede rispettivamente:
(omissis)
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante
versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del
bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilita'
dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo
per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'art. 2
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni; il versamento e' effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi
dell'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale
sul conto di tesoreria n. 23514;».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge
22 maggio 2010, n. 73, che reca Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2010, n. 71:
«Art. 4 Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori
In vigore dal 13 luglio 2011
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un fondo per il sostegno della domanda
finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche
con riferimento al parco immobiliare esistente,
ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul
lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di
euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro
a valere sulle risorse destinate alle finalita' di cui
all'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale
fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori
50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per l'anno 2010, di cui all'art. 2, comma 236,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di
efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante
contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di
spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e
prevedendo la possibilita' di avvalersi della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione
applicativa.
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al
comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore
dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il
contributo e' riconosciuto anche nel caso di acquisto
tramite locazione finanziaria e il certificato di
rottamazione richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente,
ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite
locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto
di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di
biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse
disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i
contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della
Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con
cui e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di
importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C
83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di
energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna
rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli
solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole
centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi
elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza
elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le
modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse
del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun
rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies,
pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art.
39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,
nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il
valore degli investimenti in attivita' di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla
realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle
imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13,
14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di
fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in
data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al
presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per
il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e
dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui al presente comma
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei
limiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla
decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28
maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti
temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009,
relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria
ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e
modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma
2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
limitatamente alle attivita' di cui all'art. 29 della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse
disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1,
comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, che a tal fine sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
alle pertinenti unita' previsionali di base con riguardo
alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da
destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso
costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per
le finalita' ed i soggetti di cui all'art. 1 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, anche attraverso l'istituzione di un
apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., e
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'art. 45, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, ed all'art. 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di
attivita' di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99. All'art. 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, l'ultimo periodo e' soppresso.
5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo
della flotta di navigli impiegati per il trasporto di
persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari
a ridotto impatto ambientale, e' riconosciuto alle imprese
esercenti attivita' di trasporto di persone sui laghi un
contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli
solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31
dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro
per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a
condizione che, per ogni battello acquistato, le predette
imprese provvedano contestualmente alla cessazione
dell'attivita' e alla demolizione di un battello con
propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che
sono definiti con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il quale sono altresi' stabiliti gli standard ambientali
che devono possedere i battelli solari per accedere
all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma
5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
6. E' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le
infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere
infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo
e' ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali
di riparto, e con le singole regioni interessate, per
finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti,
nonche' previo parere del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con
il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al
cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai
sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali che
abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti
ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse
devono essere destinate a progetti, gia' approvati, diretti
alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili,
finalizzate a rendere le strutture operative funzionali
allo sviluppo dei traffici.
6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa
alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e
il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore
nautico prevista dal fondo di cui all'art. 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo
2246 istituito nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio
2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per
finanziare l'incentivazione, il sostegno e i recuperi
infrastrutturali per l'alta formazione professionale
realizzati dagli istituti per le professionalita' nautiche
le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con
relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per
l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida
vincolata per la citta' di Parma», fatta salva la quota
necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto
periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si
estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i
rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore
con il contraente generale. Il contraente generale puo'
richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione
di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un
indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il
contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore
continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti
della quota del finanziamento erogata, anche per le
finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non
sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque accantonato, ai fini innanzitutto della
transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti
dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte
del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina
introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20
marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali
gia' costituiti alla data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo e il comma 6 dell'art. 15 del citato
decreto legislativo e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota
di finanziamento statale residua all'esito della
destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi
6 e 7 puo' essere devoluta integralmente, su richiesta
dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai
sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia
devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del
beneficiario originario, il predetto ente puo' succedere
parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte
il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate
al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto
finanziatore e non necessarie all'ammortamento del
contratto di mutuo rimasto in essere.
8-bis - 8-ter - 8-quater (abrogati)
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai
sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i
principi e i criteri di registrazione delle operazioni
finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci
delle Autorita' portuali.
9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2,
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. In
attuazione dell'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a compensazione del minor versamento
sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi
307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul
capitolo 7342, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una
ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro
per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio
dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per
l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del
medesimo art. 8, comma 1, lettera a). La restante parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
concorre alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei
saldi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'art. 17, comma
1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, Provvedimenti per
il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1985, n. 55:
«Art.1. 1. E' istituito presso la Sezione speciale per
il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca
nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , un
fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al
finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti
requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero
1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello
schedario generale della cooperazione e siano soggette alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma
precedente le cooperative che si propongono la costruzione
e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati
all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
della manodopera mediante l'incremento e/o lo
ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi
tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con
particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati
delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a
valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento
della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul
mercato; a favorire la razionalizzazione del settore
distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio
moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie
contratte per la realizzazione dei progetti di cui al
presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento
del totale dei progetti medesimi;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al
successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche
per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei
settori della produzione, della distribuzione, del turismo
e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei
progetti di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi
precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e
contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi,
fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti
gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della
presente legge.».
«Art.17.
1. E' istituito presso la Sezione speciale per il
credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione.».
- Si riportano i testi degli articoli 10 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che reca
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O:
«Art.10. Regioni a statuto speciale.
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si
provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto
non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti
conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a
statuto ordinario.».
«Art.19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali.
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate
allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle
province e alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi del presente art. e dell'art. 20.
Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni
amministrative concernenti l'attuazione di interventi
dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il
sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di
speciali qualita' delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato
come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le
regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli
enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3,
comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure
di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico
fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da
ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono
definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali
quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo
nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta
giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10. (abrogato)
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono
individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine,
prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti
privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data
di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte
dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 32, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, che reca Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilita' 2012), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«32 In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento
degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita'
strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato art.
8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per
l'anno 2012. Il riparto del predetto importo tra i
policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 32
Strumenti di finanziamento per le imprese

1. (( (soppresso). ))
2. (( (soppresso). ))
3. (( (soppresso). ))
4. (( (soppresso). ))
5. (( All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestione armonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi».
6. (soppresso).
7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa' autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e' iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutivita' del titolo» ))
.
8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui le obbligazioni e (( le cambiali finanziarie, emesse da societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, )) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente.
9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, (( il comma 1 e' sostituito )) dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni ((, delle cambiali finanziarie )) e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime».
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. (( (soppresso). ))
12. (( (soppresso). ))
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.
14. (( (soppresso). ))
15. (( (soppresso). ))
16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette.
17. (( (soppresso). ))
18. (( (soppresso). ))
19. Le obbligazioni emesse (( da societa' non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, )) possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con scadenza iniziale uguale o superiore a (( trentasei )) mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle societa' emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione
Tale somma e' proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.
25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge del 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma e' sostituito dal seguente. «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13
gennaio 1994, n. 43, recante Disciplina delle cambiali
finanziarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
1994, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art.1.
1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito
all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non
inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla
data di emissione.
2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni
effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili
esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o
equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di
«cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo,
gli altri elementi specificati all'art. 100 delle
disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669, nonche' l'indicazione dei proventi in qualunque
forma pattuiti.
2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da
societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del
capitale negoziati in mercati regolamentati o non
regolamentati possono emettere cambiali finanziarie
subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun
emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in
circolazione e' superiore al totale dell'attivo corrente,
come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo
corrente si intende l'importo delle attivita' in bilancio
con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto
alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato
da una societa' o da un ente a cio' tenuto, puo' essere
considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio
consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al
momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque
categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in
relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di
garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende
pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis,
lettere a) e b), del presente articolo, le societa' diverse
dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al
comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita,
in misura non inferiore al 25 per cento del valore di
emissione, da garanzie prestate da una banca o da
un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis,
lettera c), si puo' derogare all'obbligo, ivi previsto, di
certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia
assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del
valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali
emesse da societa' aderenti al consorzio. In tal caso la
cambiale non puo' avere durata superiore al predetto
periodo di diciotto mesi.
3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce
raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ed e' disciplinata
dalle disposizioni del medesimo articolo.».
- Si riporta l'art. 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 che reca Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 1995, n. 302, supplemento ordinario:
«115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche
e dalle societa' di cui all'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del
tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante
offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli
similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di
rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui
al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti
l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi
sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati
nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei
tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei
titoli similari rilevati nei mercati regolamentati
italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata
del prestito nonche' alle garanzie prestate.».
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2003 L
124/36.
- Si riporta l'art. 1 del Decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239, recante Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, come modificato
dalla presente legge:
«Art.1. Soppressione della ritenuta alla fonte per
talune obbligazioni e titoli similari.
1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni, delle cambiali
finnziarie e titoli similari, emessi da banche, da societa'
per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in
societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi
dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime
tributario di cui all'art. 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le
modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina
introdotta dal presente decreto sono soppresse.».
- Si riporta l'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004] ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O:
«Art. 168-bis Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati gli Stati e territori che
consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110,
commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'art. 26,
commi 1 e 5, nonche' nell'art. 27, comma 3-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, nell'art. 10-ter, commi 1 e 9,
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di
tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche'
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.».
- Si riporta l'art. 2435 del codice civile:
«Art.2435. Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei
soci e dei titolari di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del
bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli
2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o
del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di
lettera raccomandata [c.c. 2102, 2392, 2626].
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le
societa' non aventi azioni quotate in mercati regolamentati
sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.».
- La legge 7 marzo 1996, n. 108 reca Disposizioni in
materia di usura, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1996, n. 58, supplemento ordinario.
- Si riporta l'art. 2412 del codice civile:
«Art.2412. Limiti all'emissione
La societa' [c.c. 2365, 2410, 2424, n. 10, 2479-bis]
puo' emettere obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o
nominative per somma complessivamente non eccedente il
doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato [c.c. 2250, 2414, n. 2, 2423, 2437, 2479-bis]. I
sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili [c.c. 2831] di proprieta' della societa', sino a
due terzi del valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere
I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero di sottoscrivere azioni
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.».



 
(( Art. 32 bis
Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa

1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi

- La direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio
2010, reca modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto
riguarda le norme in materia di fatturazione ed e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2010, n. L 189.
- l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
che reca Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, supplemento
ordinario, abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 7. Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva
riscossione del corrispettivo».
In vigore dal 29 gennaio 2009
- Si riporta l'art. 27, comma 10, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
«10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il
31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato,
conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei
proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000
i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il
canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
1999. Le modalita' attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle
finanze (105). L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento
accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui
all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31
luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione
dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c),
numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue
miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate
alle misure di sostegno previste dall'art. 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente,
all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole: «24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per
l'anno 2001» sono soppresse.».



 
Art. 33

Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita'
aziendale

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) alla lettera c), dopo le parole: «entro il terzo grado» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio»; ))
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;»;
2) alla lettera e): dopo le parole «dell'articolo 182-bis » sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;»;
(( a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decadenza dall'azione e computo dei termini»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese»;
a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa dell'acquirente»; ))

b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta.»;
2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti: «, designato dal debitore,»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: « Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.»;
3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»;
(( 4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»;
Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni»; ))

c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;
b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e cautelari»;
c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» (( le parole: «al decreto» sono soppresse ));
2) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;
d) (( nel titolo III, capo II, )) dopo l'articolo 169 e' aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). - Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 puo' chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore puo' essere autorizzata la sospensione del contratto per non piu' di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, (( 72-ter )) e 80 primo comma.»;
(( d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti»;
2) al terzo comma, le parole: «senza bisogno di avviso» sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale»;
d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto»;
d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: «contesta» e' sostituita dalle seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano» ))
;
e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei (( nel rispetto )) dei seguenti termini:
a) entro (( centoventi )) giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro (( centoventi )) giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;
2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del debitore», sono aggiunte le seguenti: «, ne' acquisire titoli di prelazione se non concordati»;
3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;
b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;
4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;
5) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;
(( e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,» sono soppresse;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato»;
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo»;
4) il quarto comma e' abrogato;
5) al quinto comma, le parole: «ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo comma, i creditori, anche se soci,» ))
;
f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:
«Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita' aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entita', e non ancora oggetto di trattative.
Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.
Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.
Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.
Articolo 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi). - Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.»;
g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161»;
h) (( nel titolo III, capo VI, )) dopo l'articolo 186 e' aggiunto il seguente articolo:
« (( Articolo 186-bis )) (Concordato con continuita' aziendale). - Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano puo' prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) (( il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. ))
Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, (( terzo comma, lettera d), )) che attesta la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui (( al quarto comma )), lettera b), puo' provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa o risulta manifestamente (( dannoso )) per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facolta' del debitore di modificare la proposta di concordato.»;
i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e' sostituita dalla seguente:
«Capo III. - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»;
l) dopo l'articolo 236 e' inserito il seguente:
«Articolo 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). - Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'».
(( l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies». ))
2. All'articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.
4. Il comma 4 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:
«4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi (( dell'articolo 182-bis del regio decreto )) 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi (( dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto )) 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa (( non costituisce sopravvenienza attiva )) per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.».
5. Il comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' sostituito dal seguente:
«5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi (( dell'articolo 182-bis del regio decreto )) 16 marzo 1942, n. 267. (( Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi». ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 che reca Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81:
«67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti
non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta
disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' di impresa dell'acquirente, purche' alla
data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia
effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve
attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite
di soggetti con i quali e' unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel
registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il
deposito del ricorso di cui all'art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo art. non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
- Si riporta l'art. 69-bis del citato regio decreto
n.267 del 1942, come modificato dalla presente legge:
«69-bis. Decadenza dall'azione e computo dei termini.
Le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni
dal compimento dell'atto.
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo
segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono
dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese.».
- Si riporta l'art. 72 del citato regio decreto n.267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«72. Rapporti pendenti.
Se un contratto e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei
confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento,
l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse
disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a
quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo
del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad
effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del
diritto.
Il contraente puo' mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto
si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche
al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art.
72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima
del fallimento nei confronti della parte inadempiente
spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta
salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione
della domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di
un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis
del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il
risarcimento del danno e gode del privilegio di cui
all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli
effetti della trascrizione del contratto preliminare non
siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione
di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un
immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso
non abitativo destinato a costituire la sede principale
dell'attivita' di impresa dell'acquirente».
- Si riporta l'art. 161 del citato regio decreto n.267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«161. Domanda di concordato.
La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e
l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali
su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che
attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'
del piano medesimo. Analoga relazione deve essere
presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta
o del piano.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'art. 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
Ministero ed e' pubblicata, a cura del cancelliere, nel
registro delle imprese entro il giorno successivo al
deposito in cancelleria.
L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
domanda di concordato riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi
secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice
compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile,
in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta
giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con
conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti
dal ricorso, il debitore puo' depositare domanda ai sensi
dell'art. 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica
l'art. 162, commi secondo e terzo.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del
tribunale, il quale puo' assumere sommarie informazioni.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il
debitore puo' altresi' compiere gli atti di ordinaria
amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell'art. 111.».
- Si riporta l'art. 168 del citato regio decreto n. 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«168. Effetti della presentazione del ricorso.
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese e fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato preventivo diventa definitivo,
i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto
pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi
previsti dall'art. precedente. Le ipoteche giudiziali
iscritte nei novanta giorni che precedono la data della
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.».
- Si riporta l'art. 178 del citato regio decreto n. 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«178. Adesioni alla proposta di concordato.
Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono
inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei
rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione
nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e
dell'ammontare dei loro crediti.
Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice
delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte
le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal
giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni,
dandone comunicazione agli assenti.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono
far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per
lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti
giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza,
si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai
fini del computo della maggioranza dei crediti. Le
manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a
norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in
calce al verbale.».
- Si riporta l'art. 179 del citato regio decreto n. 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«179. Mancata approvazione del concordato.
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le
maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177, il
giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale,
che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
Quando il commissario giudiziario rileva, dopo
l'approvazione del concordato, che sono mutate le
condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai
creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di
omologazione fino all'udienza di cui all'art. 180 per
modificare il voto.
- Si riporta l'art. 180 del citato regio decreto n. 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«180. Giudizio di omologazione.
Se il concordato e' stato approvato a norma del primo
comma dell'art. 177, il giudice delegato riferisce al
tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio
per la comparizione delle parti e del commissario
giudiziale, disponendo che il provvedimento venga
pubblicato a norma dell'art. 17 e notificato, a cura del
debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.
Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarita' della procedura e l'esito della
votazione, omologa il concordato con decreto motivato non
soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume
i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di
ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma
dell'art. 177 se un creditore appartenente ad una classe
dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione
delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il
20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la
convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il
concordato qualora ritenga che il credito possa risultare
soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto
alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato
al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a
darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a
norma dell'art. 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e
le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del
creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati
i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa
contestualmente al decreto.».
- Si riporta l'art. 182-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942, come modificato dalla presente legge:
«182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti.
L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'art. 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'art. 9 la documentazione di cui all'art. 161,
primo e secondo commalettere a), b), c) e d), e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle
imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche'
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'intergale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
settimo.».
- Si riporta l'art. 182-quater del citato regio decreto
267 del 1942, come modificato dalla presente legge:
«182-quater. Disposizioni in tema di prededucibilita'
dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di
ristrutturazione dei debiti.
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma
effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui
agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art.
182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti
dell'art. 111.
Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i
crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione
della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda di
omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'art. 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche'
la prededuzione sia espressamente disposta nel
provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di
ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia
omologato.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del
codice civile, il primo e il secondo comma del presente
art. si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai
soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro
ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il
finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in
esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o
del concordato preventivo.
Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i
creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal
computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato
ai sensi dell'art. 177 e dal computo della percentuale dei
crediti prevista all'art. 182-bis, primo e sesto comma.».
- Si riporta l'art. 184 del citato regio decreto 267
del 1942, come modificato dalla presente legge:
«184. Effetti del concordato per i creditori.
Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i
creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle
imprese del ricorso di cui all'art. 161. Tuttavia essi
conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso.
Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili.».
- Si riporta l'art. 217-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942, come modificato dalla presente legge:
«217-bis. Esenzioni dai reati di bancarotta.
1. Le disposizioni di cui all'art. 216, terzo comma, e
217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni
compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui
all'art. 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'art. 182-bis ovvero del piano di
cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), nonche' ai
pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati
dal giudice a norma dell'art. 182-quinquies.».
- Si riporta l'art. 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 38. Requisiti di ordine generale.
(art. 45, direttiva 2004/18/CE; art. 75, D.P.R. n.
554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto
in ogni caso non operano quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'art.
17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all'art. 6, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
art. non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite
al periodo precedente al predetto affidamento, o
finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione
e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi
1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono
gravi le violazioni ostative al rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i
soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi
dell'art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva. Ai fini del comma 1, lettera
m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui
alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art.
43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di
presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
cui all'art. 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33,
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.».
- Si riporta l'art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
presente legge:
Art. 88. Sopravvenienze attive [Testo post riforma
2004]
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o
altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od
oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 86 vengono conseguite per ammontare superiore a
quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati allalettera f) del comma 1 dell'art. 85 e
allalettera b) del comma 1 dell'art. 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85e quelli per
l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'art.
73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia
dei soci ai crediti, ne' gli apporti effettuati dai
possessori di strumenti similari alle azioni, ne' la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato
fallimentare o preventivo o per effetto della
partecipazione delle perdite da parte dell'associato in
partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro
delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non
costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede
le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.».
- Si riporta l'art. 101 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 101. Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite [Testo post riforma 2004]
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e
87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a) e b),
e 2.
1-bis. (abrogato)
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, rileva
secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento
che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del
decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso
quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un
periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito
stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando
ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le
imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'art. 27,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il
diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in dipendenza di eventi estintivi.
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione».
- Si riporta il comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«10. Si considerano imprese di piu' rilevante
dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o
ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale
importo e' gradualmente diminuito fino a cento milioni di
euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze
organizzative connesse all'attuazione del comma 9.».



 
Art. 34

Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole «Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014,» e all'ultimo periodo le parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8 Giga-calorie».
2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» e' aggiunto «, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso comma sono aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.».
3. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e' comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1º novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel);
acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel);
residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, (( possono essere modificati )), nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi (( del comma 5 del presente articolo )).
5-sexies. A decorrere (( dal 1º gennaio )) 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, (( di concerto con il Ministro )) dell'economia e delle finanze, ne e' determinata l'entita' in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalita' di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma (( non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 e' abrogato.".
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane.
5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della licenza di attivita' dell'impianto, nella quale risulti la capacita' riconosciuta all'impianto, la ragione sociale, ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di identificazione fiscale, il codice di attivita' o il documento equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;
b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi la capacita' di produzione dell'impianto che risulta operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualita' effettuati e relativi risultati;
c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma quanto segue:
di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese corrispondente;
di operare in conformita' con la normativa ambientale del paese nel quale si trova l'impianto o l'unita' produttiva oggetto della domanda;
che il biocarburante e' interamente prodotto nell'impianto;
d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della domanda.
6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua italiana (( o inglese. I documenti redatti in altre lingue )) devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito Internet il «Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea». (( All'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
7. Le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti», emanato ai sensi dell'articolo 2-quater, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(( 7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalita' per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 33 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 marzo 2011, n. 71, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti
1. All'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e'
incentivato con le modalita' di cui all'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'art. 2, commi 139 e 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al
citato comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da
conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura del
5%. Con le modalita' di cui all'art. 2, comma 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli
incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota
minima al 2014 e puo' essere rideterminato l'obiettivo di
cui al periodo precedente. Dall'attuazione del presente
art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
sostenibilita' di cui all'art. 38.
4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche
necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di
valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni
climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo
energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al
comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia
prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di
distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i
requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto
salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo
matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di
biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art.
2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per
i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri,
mediante le modalita' di cui all'art. 39, che essi sono
stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti,
entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel
territorio Comunitario, che non presentino altra utilita'
produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per
la produzione di carburanti o a fini energetici, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non
alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le
materie ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente
all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte
l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da
quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da
materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente
dalla classificazione di queste ultime come materie di
origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui,
si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo
precedente.
5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e'
comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui
al comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente
alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle
maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
seguito elencati, che possono essere qualificati come
sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti
dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti
di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in
peso della relativa produzione di biodiesel);
acidi grassi saponificati provenienti dalla
neutralizzazione della parte acida residua dell'olio
durante il processo di produzione del biodiesel (nella
misura massima del 5% in peso della relativa produzione di
biodiesel);
residui dalla reazione di distillazione degli acidi
grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle
acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso
della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta
nelle aziende oleochimiche;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi
grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1, nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n.
142/2011 e della Comunicazione della Commissione
sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per
i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i
biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di
ogni anno, puo' essere modificato, nel rispetto dei criteri
di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei
sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste
dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi,
con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo e stabilite variazioni della misura massima
percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono
adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di
immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima
del 20% con certificati di immissione in consumo di
biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti
e sottoprodotti, ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo
economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a
carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ne e' determinata l'entita'
in funzione delle Giga-calorie di biocarburante da
immettere in consumo e le relative modalita' di versamento
al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste
dall'art. 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, come introdotto dall'art. 1, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo
dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e'
abrogato.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti
ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui
al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini
del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato
sulla base del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.».
- Si riporta l'art. 2-quater del D.L. 10-1-2006 n. 2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2006, n. 8:
«Art.2-quater. Interventi nel settore agroenergetico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'art. 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere
riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di
biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione
dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per
l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale
sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali
di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti
di produzione.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento
ordinario.
- Si riporta l'allegato 1 al D.M. 29 aprile 2008, n.
110, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali "Regolamento recante criteri, condizioni e
modalita' per l'attuazione dell'obbligo di immissione in
consumo nel territorio nazionale di una quota minima di
biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3,
della legge n. 296/2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2008, n. 142:
«Allegato 1 Specifiche convenzionali di carburanti e
biocarburanti
Parte di provvedimento in formato grafico


».



 
Art. 35
Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni (( dell'Unione europea e )) internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al primo periodo ((, fatte salve le attivita' di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare )). Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.».
2. All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.».



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 6, comma 17, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario:
«Art.6. Oggetto della disciplina.
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalita' di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da
realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che
rientrano tra le categorie per le quali e' prevista la
Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati
acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora
il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti
abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione
di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
comunitarie, tale valutazione e' effettuata secondo le
modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda del
presente decreto ed e' integrata dalla valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico
provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi e negativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in
base alle disposizioni di cui al successivo art. 20, si
ritenga che possano produrre impatti significativi e
negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato IV.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle
soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti
di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla
base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o
condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non
aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a). La
esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita'
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso
l'autorita' competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono
tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
caso di interventi di competenza regionale, prima di
consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di
autorizzazione di opere singole che hanno per legge
l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
la valutazione ambientale strategica non e' necessaria per
la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria
per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente
decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla
lettera a) del presente comma.
14. Per gli impianti ove e' svolta una attivita' di cui
all'allegato VIII del presente decreto, nonche' per le loro
modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale
e' rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'art.
208, commi 6 e 7, del presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma
12 del presente articolo, nonche' per le loro modifiche
sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente
decreto e dei termini di cui all'art. 29-quater, comma 10.
16. L'autorita' competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a
norma della quarta parte del presente decreto; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio' sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo
le disposizioni della medesima quarta parte del presente
decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed
efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e
ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette,
fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli
4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli
abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai
fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo
e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli
stessi, delle eventuali relative proroghe e dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa
sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente
decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attivita' di cui al primo periodo, fatte
salve le attivita' di cui all'art. 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel
rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli
uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente comma e' abrogato il comma 81 dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, i titolari
delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a
corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui
all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al
7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il
pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche
ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare.».
- Si riporta l'art. 184 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.
«Art. 184. Classificazione.
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), e) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agro-industriali,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i)-l)-m)-n) (soppresse)
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'art. 183. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate
specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della
classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.
5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del
Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e
dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla
parte quarta del presente decreto con procedure speciali da
definirsi con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed il Ministro della salute, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi
i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle
autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo
decreto interministeriale. Con lo stesso decreto
interministeriale sono determinati i criteri di
individuazione delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del
Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al
Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze
Armate, tenuto conto delle attivita' effettivamente
condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei
registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni
separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento
o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto
l'autorizzazione o siano registrate in conformita' agli
articoli 208, 212, 214 e 216.».



 
Art. 36
Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero

1. (( Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni». ))

2. All'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» dopo le parole «il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione».
3. All'articolo 57, comma 4, (( del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, )) sostituire le parole «eventualmente previsti» con le seguenti «previsti dalla legislazione ambientale», e sostituire le parole «centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».
4. All'articolo 57, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti."»
5. Dopo l'articolo 57 (( del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, )) e' inserito il seguente articolo aggiuntivo:
«Art. 57-bis (( (Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali) )). - 1. Le periodicita' di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1º dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonche' a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni. Sotto la responsabilita' dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilita' della diversa periodicita' in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potra' essere utilizzata una periodicita' incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.
2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilita' o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuita' di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilita' dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilita' strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 (( del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329 )), o norme tecniche internazionali riconosciute».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2013 l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunita'. (( All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
7. All'articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni in atmosfera» sono aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta del presente decreto».



Riferimenti normativi

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
Il decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329
(Regolamento recante norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli
insiemi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.
93), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio
2005, n. 22, S.O.
Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, S.O. :
"Art. 8. Rapporto di sicurezza.
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle
indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il
gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento
previsto all'art. 7, comma 1, e' parte integrante, deve
evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art.
20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
d'emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra
l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per
l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del
rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche'
ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente
articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi,
predisposti in attuazione di altre norme di legge o di
regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita'
competente preposta alla valutazione dello stesso cosi'
come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'art. 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all'art. 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
all'art. 22, comma 2, il gestore predispone una versione
del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni
riservate, da trasmettere alla regione territorialmente
competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la
limitazione delle informazioni che devono figurare nel
rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le motivazioni della limitazione delle
informazioni. ".
Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 23 agosto
2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche'
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215:
"7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
compiti e funzioni amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e
l'esportazione di energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di
settore;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e
distribuzione dell'energia, nonche' delle caratteristiche
tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta,
distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad
assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la
tutela della salute del personale addetto agli impianti di
cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione
incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a
disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi
sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al
Ministero dell'interno sulla base della legislazione
vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte
energetiche obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi
delle leggi vigenti;
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi
inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo
delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di
zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di
polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa
con le regioni interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica
in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato
utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia
della continuita' della fornitura, in caso di crisi del
mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza
della collettivita' o per l'integrita' delle
apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia
della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno
degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero
dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza
antincendio.".
Si riporta l'art. 276 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.:
"Art. 276. Controllo delle emissioni di cov derivanti
dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione.
1. L'Allegato VII alla parte quinta del presente
decreto stabilisce le prescrizioni che devono essere
rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV
relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento di benzina presso i
terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo di
vapori presso i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna:
e) agli impianti di deposito presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti;
f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento
della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso
terminali in cui e' consentito il deposito temporaneo di
vapori.
2. Per impianti di deposito ai sensi del presente art.
si intendono i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di
benzina. Per tali impianti di deposito situati presso i
terminali le pertinenti prescrizioni dell'Allegato VII alla
parte quinta del presente decreto costituiscono le misure
che i gestori devono adottare ai sensi dell'art. 269, comma
10. Con apposito provvedimento l'autorita' competente puo'
disporre deroghe a tali prescrizioni, relativamente agli
obblighi di rivestimento, ove necessario ai fini della
tutela di aree di particolare pregio sotto il profilo
paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente
articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti
di deposito.
4. Nei terminali all'interno dei quali e' movimentata
una quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno
e la cui costruzione e' stata autorizzata prima del 3
dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento
dell'autorizzazione, gli impianti di caricamento si
adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo 2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto
entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve
essere garantita l'agibilita' delle operazioni di
caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento
dall'alto. Per quantita' movimentata si intende la
quantita' totale annua massima di benzina caricata in
cisterne mobili dagli impianti di deposito del terminale
nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di cui alla parte II, punto 3.2,
dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si
applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17
novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna a
partire dal 17 maggio 2010. Tali prescrizioni non si
applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati,
collaudati dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con un
dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori
durante la fase di caricamento. A tali veicoli cisterna a
scomparti tarati deve essere consentita l'agibilita' delle
operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito
dei terminali.
6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti
di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano
emissioni in atmosfera e non risultino adeguati alle
prescrizioni di cui all'allegato VII alla parte quinta del
presente decreto, all'autorizzazione di cui all'art. 269.".



 
(( Art. 36 bis

Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse
nazionale

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita' produttive ed estrattive di amianto».
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, e' effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 252 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006:
"Art. 252. Siti di interesse nazionale.
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della
bonifica, sono individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita'
degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario
ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e
territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal
rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento
dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il Ministero delle attivita' produttive. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo'
avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
relative alla rete di distribuzione carburanti.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche'
di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio puo' autorizzare in via provvisoria,
su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi
d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia
positiva del giudizio di compatibilita' ambientale, ove
prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei
relativi interventi di bonifica, secondo il progetto
valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla
conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria
produce gli effetti di cui all'art. 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio si provvedera' alla perimetrazione
della predetta area.".



 
Art. 37

Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel
settore idroelettrico

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma»;
b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, e' sostituito dai seguenti:
«I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni.»
2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformita' con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.
3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, che, a causa dell'obbligatorieta', non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.
4. (( All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacita' utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non e' tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresi' le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara e' indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalita' e durata»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entita' degli investimenti, nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto». ))

5. (( Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. ))
6. (( Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina. ))
7. (( Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalita' tramite le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti alle concessioni di cui al presente comma. ))
8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell'art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Attivita' di distribuzione.
1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e'
attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato
esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a
dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio,
anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo,
di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle
attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il
gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed
approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al
comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di
espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli
aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i
poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore
del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni
dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel
bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi
dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge,
di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici
locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura
non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i
gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
al primo periodo non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle societa' a
partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai
sensi del medesimo comma.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese
concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di
proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e'
tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad
estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al
distributore uscente in misura pari al valore di rimborso
per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal
distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di
distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma
1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al
valore delle immobilizzazioni nette di localita' del
servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti
la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di
localita', calcolato secondo la metodologia della
regolazione tariffaria vigente e sulla base della
consistenza degli impianti al momento del trasferimento
della proprieta'.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il valore
di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo
l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta le
modalita' per regolare il valore di rimborso relativo a
queste ultime immobilizzazioni. Il gestore subentrante
acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del
pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,
ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.".
Si riporta l'art. 15 del citato decreto legislativo n.
164 del 2000:
"Art. 15. Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione.
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti
locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni
del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante
l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero
attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di
capitali o in societa' cooperative a responsabilita'
limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo'
anche comportare il frazionamento societario. Ove
l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche
attraverso la nomina di un proprio delegato, il
rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per
gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento
immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine
un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle
aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51, 52,
53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse
modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende
consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale
l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto
alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare
del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui
al presente comma per un periodo non superiore a due anni
dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale
sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
societa' risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di
liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del
gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile
dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale
procede all'affidamento del servizio secondo le modalita'
previste dall'art. 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato
in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale
periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello
scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
che consenta di servire un'utenza complessivamente non
inferiore a due volte quella originariamente servita dalla
maggiore delle societa' oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il
40% del capitale sociale.
8.
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti
per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente art. possono
partecipare alle prime gare per ambiti territoriali,
indette a norma dell'art. 14, comma 1, successive al
periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali
soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici
locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale,
in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si
applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che
devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi
1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle
prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il
territorio nazionale e' consentita a partire dalla data
dell'avvenuta costituzione o trasformazione .
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere
per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il
periodo di cui al comma 9 del presente art. decorrono,
tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle
reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di concessione del contributo.".
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
marzo 1999, n. 75.
Si riporta l'art. 25 del Regio Decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5:
"Art. 25. Al termine dell'utenza e nei casi di
decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza
motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso,
tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte
forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di
regolare funzionamento.
Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato
possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di
utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione
inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi
diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale
in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso,
astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso
ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e'
deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri,
di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno
dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in
mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle
acque.
Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma,
lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima
del termine dell'utenza.
Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale
preavviso.
Agli effetti del secondo comma del presente articolo,
per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti
alla concessione si intendono quelli che trasportano
prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si
riferisce la concessione.".
Il testo dei commi 489 e 490 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, S.O.



 
Art. 38

Semplificazioni delle attivita' di realizzazione di infrastrutture
energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale

1. (( All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001». ))

(( 1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso. ))
2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva ((, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti )). Le stesse procedure (( di asta competitiva )) sono utilizzate anche per le ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorita' alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e' offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, (( ai soggetti individuati allo stesso punto 2) )) mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.».
(( 2-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano piu' flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale. ))
3. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti massimi per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti civili e, fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 1º giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo delle capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte di tutti gli utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 1, comma 8, della citata legge n. 239
del 2004:
"8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento nazionale
dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto
dell'energia elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della
rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani
regionali di sviluppo del servizio elettrico;
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata,
della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei
dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della
sicurezza e dell'economicita' degli interscambi
internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti
vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle
reti energetiche, promuovendo un accesso piu' esteso
all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire
l'effettiva concorrenzialita' del mercato dell'energia
elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove
concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di generazione di energia elettrica di potenza
termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza
unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;
b) con particolare riguardo al settore del gas
naturale, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono
attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale
e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai
fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli stoccaggi
strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni e
la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni
di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento;
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata
sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la
Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della
continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per
il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per
la riduzione della vulnerabilita' del sistema nazionale del
gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle
loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti
petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di
petrolio liquefatto e il biodiesel:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in
materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al
fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le
regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la
valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di
natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in
grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di
politica energetica nazionale, nonche' per la definizione
di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni
nazionali, comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni
delle regioni, dell'effettiva capacita' di lavorazione e di
stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di
oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e
gli enti locali per la realizzazione e le modifiche
significative di infrastrutture di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, di criteri e modalita' per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli
impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali.
Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente
in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza
unificata, della rete nazionale di oleodotti.".
L'art. 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), modificato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2012, n. 19, S.O.



 
(( Art. 38 bis
Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica
necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni
di esercizio e funzionamento

1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilita', nonche' le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.
3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti di emissioni nell'atmosfera o alla qualita' dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonche' dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.
5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. ))




Riferimenti normativi

Il citato decreto legislativo n. 152 del 2006 reca
"Norme in materia ambientale.".
Si riporta l'art. 1-quinquies del citato decreto-legge
n. 239 del 2003:
"Art. 1. Gli impianti di generazione di energia
elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono
mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o
dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi
definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita'
autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme
parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso
sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in
merito al programma temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e previo
parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
definisce gli standard di efficienza degli impianti e le
relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto
degli standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste
dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti
dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di
trasmissione nazionale la massima disponibilita' degli
impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di
due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al
sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti
idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in
tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso
il medesimo sistema delle offerte.
4. All'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata
annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di
ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai
contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di
2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia
di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente
comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9
e 10 dello stesso art. 28 della legge n. 388 del 2000.
5. All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento» sono
inserite le seguenti: «del Ministro delle attivita'
produttive e sentito il parere».
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto
e distribuzione di energia elettrica che realizzano a
proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione
con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente
continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere,
per l'incremento della capacita' di interconnessione, come
risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione e' accordata dal Ministero dello sviluppo
economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle
nuove capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi
caso per caso. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si
applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in
corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi
degli investimenti in questione siano particolarmente
elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma
sostenuti al momento del collegamento di due reti di
trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di
interconnessione in corrente alternata. Qualora la
capacita' di nuova realizzazione derivi da
un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione
europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione
delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con
decreto del Ministro delle attivita' produttive sono
definiti modalita' e criteri per il rilascio
dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e
distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche
al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio
elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento
privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di
Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica ripartizione
tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate
rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del
price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate
alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due
periodi;
b) all'art. 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c.
d) all'art. 6, comma 3, al primo periodo, sono
soppresse le parole: «per i contratti bilaterali
autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui
all'art. 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei
soggetti interessati».
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale,
entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per
l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive, a
valere per l'anno successivo, un programma per
l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di
difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il
relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas determina, con propria
delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la
copertura dei costi di realizzazione del programma. Per
l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro
delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ".



 
(( Art. 38 ter

Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche
strategiche

1. All'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22». ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 57, comma 1, del citato decreto legge
n. 5 del 2012:
"1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la
sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro
delle misure volte a migliorare l'efficienza e la
competitivita' nel settore petrolifero, sono individuati,
quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi
dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti
dall'art. 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti
all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita'
autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lettera
c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.".



 
Art. 39
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui
prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per
le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali
per i grandi consumatori industriali di energia elettrica

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricita' e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, (( che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e' conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 17 della Direttiva 27 ottobre 2003,
n. 2003/96/CE (Direttiva del Consiglio che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita'),
pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 283.
"Art. 17.
1. A condizione che i livelli minimi di tassazione
previsti nella presente direttiva siano rispettati in media
per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare
sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici
utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui
all'art. 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricita'
nei seguenti casi:
a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.
Per «impresa a forte consumo di energia» si intende
un'impresa, come definita all'art. 11, in cui i costi di
acquisto dei prodotti energetici ed elettricita' siano pari
almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta
nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5%
del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli
Stati membri possono applicare concetti piu' restrittivi,
compresi il valore del fatturato, e le definizioni di
processo e di settore.
Per «acquisti di prodotti energetici e di elettricita'»
si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o
generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto
l'elettricita', i prodotti per riscaldamento ed energetici
utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all'art.
8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le
imposte, tranne l'IVA detraibile.
Per «valore produttivo» si intende la cifra d'affari,
compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del
prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli
stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e
dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli
acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.
Per «valore aggiunto» si intende il totale della cifra
d'affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni,
diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA,
comprese le importazioni.
Agli Stati membri, che attualmente applicano sistemi
nazionali di imposizione dell'energia in cui le imprese a
forte consumo di energia sono definite secondo criteri
diversi dal costo dell'energia rapportato al valore
produttivo e dalla tassa nazionale sull'energia pagabile
rapportata al valore aggiunto, e' concesso un periodo
transitorio fino al 1° gennaio 2007 al massimo per
conformarsi alla definizione di cui alla lettera a), primo
comma;
b) qualora siano conclusi accordi con imprese o
associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi
concernenti diritti commercializzabili o misure
equivalenti, purche' volti a conseguire obiettivi di
protezione ambientale o a migliorare l'efficienza
energetica.
2. Nonostante l'art. 4, paragrafo 1, gli Stati membri
possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai
prodotti energetici e all'elettricita' definiti all'art. 2,
se utilizzati da un'impresa a forte consumo di energia ai
sensi del paragrafo 1.
3. Nonostante l'art. 4, paragrafo 1, gli Stati membri
possono applicare un livello di tassazione fino al 50% dei
livelli minimi previsti dalla presente direttiva ai
prodotti energetici e all'elettricita' definiti all'art. 2,
se utilizzati dalle imprese di cui all'art. 11 che non sono
imprese a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo
1.
4. Le imprese che beneficiano delle possibilita' di cui
ai paragrafi 2 e 3 sottoscrivono gli accordi, i regimi
concernenti diritti commercializzabili o le misure
equivalenti di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli accordi,
i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure
equivalenti devono portare al conseguimento di obiettivi di
protezione ambientale o ad una maggiore efficienza
energetica in misura globalmente equivalente al risultato
che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza delle normali
aliquote minime della Comunita'.".
Si riporta l'art. 3, comma 13-bis, del decreto legge 2
marzo 2012 n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52.
"13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive
dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i
clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi
tariffari speciali di cui all'art. 20, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato
libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei
limiti del periodo temporale di validita' dei medesimi
regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino
al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio
rispetto al trattamento preesistente, le modalita' di
determinazione della componente tariffaria compensativa
oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di
cui al presente comma condizioni di neutralita'. Sono fatti
salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione
europea in materia sia la gia' avvenuta esazione fiscale,
per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica,
alla componente compensativa di cui erano destinatari i
citati clienti finali di energia elettrica.".



 
Art. 40
Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di
attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di
un proprio patrimonio

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dopo le parole: «sono trasferiti alle Regioni, unitamente (( alle relative pertinenze, )) » sono aggiunte le parole «le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze (( nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e» )).
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole « (( , e le miniere )) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze».
3. All'articolo 4, comma 1, (( primo periodo )) , del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «ad eccezione» sono aggiunte le parole «delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e».
4. All'articolo 4, comma 1, (( secondo periodo )), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: «attribuzione di beni demaniali diversi» sono aggiunte le parole «dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze (( nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e ))».



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, citta'
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, n. 134,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Attribuzione e trasferimento dei beni
1. Ferme restando le funzioni amministrative gia'
conferite agli enti territoriali in base alla normativa
vigente, con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i
rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti
per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle
relative pertinenze, le miniere di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e
di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e i
beni del demanio marittimo di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b)
del presente comma;
b) sono trasferiti alle Province, unitamente alle
relative pertinenze, i beni del demanio idrico di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b), limitatamente ai laghi
chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul
territorio di una sola Provincia.
2. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico trasferito ai sensi della
lettera a) del comma 1, tenendo conto dell'entita' delle
risorse idriche che insistono sul territorio della
Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla
medesima, e' destinata da ciascuna Regione alle Province,
sulla base di una intesa conclusa fra la Regione e le
singole Province sul cui territorio insistono i medesimi
beni del demanio idrico. Decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto senza che sia stata
conclusa la predetta intesa, il Governo determina, tenendo
conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle
singole Province, attraverso l'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono
individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o piu' enti
appartenenti ad uno o piu' livelli di governo territoriale
mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, previa intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo,
con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli
altri Ministri competenti per materia, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo. I beni possono essere individuati
singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da
adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato
giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle
entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, le Regioni e gli enti
locali che intendono acquisire i beni contenuti negli
elenchi di cui al comma 3 presentano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, un'apposita
domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio. Le
specifiche finalita' e modalita' di utilizzazione del bene,
la relativa tempistica ed economicita' nonche' la
destinazione del bene medesimo sono contenute in una
relazione allegata alla domanda, sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente. Per i beni che negli
elenchi di cui al comma 3 sono individuati in gruppi, la
domanda di attribuzione deve riferirsi a tutti i beni
compresi in ciascun gruppo e la relazione deve indicare le
finalita' e le modalita' prevalenti di utilizzazione. Sulla
base delle richieste di assegnazione pervenute e' adottato,
entro i successivi sessanta giorni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni
e gli enti locali interessati, un ulteriore decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardante
l'attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce
titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei
beni a favore di ciascuna Regione o ciascun ente locale.
5. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel
rispetto delle finalita' e dei tempi indicati nella
relazione di cui al comma 4, il Governo esercita il potere
sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del
bene, anche attraverso il conferimento al patrimonio
vincolato di cui al comma 6.
6.".
Si riporta l'art. 4 del citato decreto legislativo n.
85 del 2010, come modificato dalla presente legge;
"Art. 4. Status dei beni
1. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze,
accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'art.
111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del
patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle
Citta' metropolitane e delle Regioni, ad eccezione delle
miniere di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), che non
comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative
pertinenze nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e
le relative pertinenze e di quelli appartenenti al demanio
marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati
al regime stabilito dal codice civile, nonche' alla
disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo
codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali
e statali e dalle norme comunitarie di settore, con
particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.
Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di attribuzione di beni
demaniali diversi dalle miniere di cui all'art. 5, comma 1,
lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e
di gas e le relative pertinenze nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e da
quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e
aeroportuale, puo' disporre motivatamente il mantenimento
dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio
indisponibile. Per i beni trasferiti che restano
assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi del
presente articolo, l'eventuale passaggio al patrimonio e'
dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi
dell'art. 829, primo comma, del codice civile. Sui predetti
beni non possono essere costituiti diritti di superficie.
2. Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3,
commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo
nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano,
con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente
locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i
rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti,
fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici,
artistici e ambientali.
3. I beni trasferiti in attuazione del presente decreto
che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei
Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane e delle
Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione
attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo
strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di
congruita' rilasciata, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio
o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive
competenze.".



 
Art. 41
Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero

1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese, all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: «copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo»;
2) dopo le parole: «o da persona dallo stesso designata,» sono inserite le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,»;
3) le parole: «presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome»;
4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia» sono inserite le seguenti: «, di Alleanza delle Cooperative italiane»;
b) al primo periodo del comma 24 la parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «450»;
c) al primo periodo del comma 26, la parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «450»;
d) al comma 26-bis dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2. All'articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «designato dal Ministro dello sviluppo economico,».
3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di cinquanta unita' definito in dotazione organica, puo' essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'ENIT all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in materia di promo-commercializzazione dell'offerta turistica all'estero definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri e' designato dal Ministro degli affari esteri.
(( 4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero». ))
5. (( All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2011, n. 155, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle
risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio
degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante
ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione
degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'art. 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il
presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione
della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con
contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di
cui al citato art. 1, comma 763, della legge n. 296 del
2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto
Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione,
monitoraggio e analisi della spesa previdenziale,
avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle
amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi
27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al
fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
di capitale per la costituzione della Societa' di cui al
comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla
societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'art. 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma
8, la societa' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, e' posta in liquidazione ed
e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da
parte degli amministratori e del collegio sindacale gia' in
carica presso la societa' posta in liquidazione.
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla
nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla
societa' trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente al fine di
effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di
tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita. L'ammontare del compenso del collegio
di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra
l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la liquidazione della societa' trasferita,
ivi compresi quelli di funzionamento, nonche'
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando
altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale
della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Al termine della liquidazione della
societa' trasferita, il collegio dei periti determina
l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza
fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura
della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale
eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa'
trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito
nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito
finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei
periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla
societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei
costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali
oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali
fara' fronte con le risorse destinate al settore
cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per
lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e
successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto
il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di
cui all'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle
finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo
periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla
societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione subentrano direttamente
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'art. 6, comma 16,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16,
settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia.
Formula proposte al consiglio di amministrazione, da'
attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo
approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'art. 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un
contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di
promozione all'estero e di internazionalizzazione delle
imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi'
iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito capitolo destinato al
finanziamento delle spese di funzionamento, la cui
dotazione e' determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un
apposito capitolo per il finanziamento delle spese di
natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo
erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione
all'estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese
fisse per il personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.
Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le
regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento
della spesa media annua per tali attivita' registrata
nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie
imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'art. 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento,
di incremento dell'efficienza e di miglioramento della
qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza
e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di
promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e
quantitativo delle razze equine, gestire i libri
genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione
delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi
allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione
attraverso le reti nazionali ed interregionali delle
riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli
ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e
di addestramento, secondo parametri internazionalmente
riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei
rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere
di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
L'incarico di direttore generale, nonche' quello di
componente del comitato direttivo e del collegio dei
revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il limite massimo della
dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto
degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della
dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per
l'UNIRE.".
- Si riporta l'art. 22, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n.
284, S.O.:
"8. Il dirigente delegato designato dal Ministro dello
sviluppo economico, esercita i poteri attribuiti ai sensi
della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di
amministrazione e al direttore generale del soppresso
istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di
cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i
pagamenti. Puo' altresi' delegare, entro limiti di spesa
specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito
dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e
l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del
soppresso istituto. Le attivita' necessarie per la
realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono
svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a tal fine
utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure
previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui
al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in
vigore del presente decreto continua ad operare presso i
medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo
sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio
dei revisori dell'Istituto stesso.".



 
(( Art. 41 bis

Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia
e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale

1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:
a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;
b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di cui al medesimo comma 1.
3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina, altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attivita'.
4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di 40 unita'.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno 2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71 (Ordinamento e funzioni degli uffici
consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge 28
novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 maggio 2011, n. 110:
"Art. 64. Tariffa dei diritti consolari
1. I diritti consolari sono riscossi per gli atti
elencati nella tabella allegata, secondo gli importi
tariffari in essa specificati.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede ogni due anni all'adeguamento degli importi
tariffari.
3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi
dell'Unione europea concernenti variazioni di importi
tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi
attuazione con propri decreti.".
- Si riporta l'art. 153 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.:
"Art. 153. Contingente e durata del contratto.
Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.".



 
Art. 42

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per
l'internazionalizzazione

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti».
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70 per cento annuo.».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il contributo in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1º luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, e' effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle attivita' promozionali effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonche' il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.
4. Nelle attivita' dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attivita' relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualita', alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarita' o collettivi;
5. I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di societa' consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. E' altresi' ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purche' non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attivita'.
6. Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non piu' del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualita'. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi piu' favorevoli. I contributi di cui al presente comma sono concessi nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente comma.
7. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
(( 7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
S.O, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla
loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di
agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle
condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli
aiuti di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche
di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di
nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi
mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso
l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva
la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati
ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di
assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico sono determinati i termini, le
modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e
gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonche'
la composizione e i compiti del Comitato per
l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla
emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle
risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione
alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'art. 2 e degli
articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la legge
20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6,
e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8,
dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del
presente articolo contenuti nel comma 1, dell'art. 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente
articolo.".
- Si riporta l' art. 2, comma 1, del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 maggio 1981, n. 147:
"Art. 2. E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 32 della L. 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2001, n. 301, S.O:
"2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.".
La legge 1° luglio 1970, n. 518, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1970, n. 182, reca:
"Riordinamento delle camere di commercio italiane
all'estero".
Il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006,
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. 28
dicembre 2006, n. L 379.
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riportano i commi 34, 35 e 36 dell'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24
novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003,
n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione:
"34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di
esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo'
altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far
valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli
consorziati ai sensi dell'art. 2615, secondo comma del
codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso,
numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio.".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 27 marzo
2006, n. 161 (Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la
limitazione delle emissioni di composti organici volatili
conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e
vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
come modificato dalla presente legge:
"2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei quattro
anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto
di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto
di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati
non appartenenti all'Unione europea.".



 
Art. 43
Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy

1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.».
(( 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validita' delle prove organolettiche.
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale».
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy"». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 49-ter della L. 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n.
299, S.O.
"49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa
del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo
che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e
spese del titolare o del licenziatario responsabile
dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui
documenti di corredo per il consumatore.".
- Si riporta l'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:
"Art. 17. (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
Il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 (Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali), pubblicato
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore
il 20 maggio 2004. Il testo del regolamento e' stato
sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28
maggio 2004, n. L 191.
- Si riporta l'art. 2 del Regolamento (CEE) 11 luglio
1991, n. 2568/91 (Regolamento della Commissione relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa
d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti), pubblicato
nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248. Entrato in
vigore il 6 settembre 1991:
"Art. 2.
1. Le caratteristiche degli oli contemplati
nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi
di analisi:
- per la determinazione degli acidi grassi liberi,
espressi in percentuale di acido oleico, il metodo di cui
all'allegato II,
- per la determinazione dell'indice di perossido, il
metodo di cui all'allegato III,
- per la determinazione del tenore di cere, il metodo
di cui all'allegato IV,
- per la determinazione del contenuto di steroli, il
metodo di cui all'allegato V,
- per la determinazione dell'eritrodiolo + uvaolo, il
metodo di cui all'allegato VI,
- per la determinazione della percentuale di 2-gliceril
monopalmitato, il metodo di cui all'allegato VII,
- per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui
all'allegato IX,
- per la determinazione della composizione di acidi
grassi, il metodo di cui all'allegato X "A" e X "B",
- per la determinazione dei solventi alogenati
volatili, il metodo di cui all'allegato XI,
- per la valutazione delle caratteristiche
organolettiche degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui
all'allegato XII, applicato conformemente al paragrafo 2,
- per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo
figurante nell'allegato XVI,
- per la determinazione della composizione dei
trigliceridi con ECN42, il metodo figurante nell'allegato
XVIII,
- per la determinazione del tenore in alcoli alifatici,
il metodo di cui all'allegato XIX,
- per la determinazione del contenuto di cere e metil
ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia
con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato XX.
2. La verifica delle caratteristiche organolettiche
degli oli di oliva vergini da parte delle autorita'
nazionali o dei loro rappresentanti e' compiuta da panel di
assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri.
Le caratteristiche organolettiche di un olio d'oliva
vergine, di cui al primo comma, si considerano conformi
alla categoria di olio di oliva dichiarata qualora il panel
di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne confermi
la classificazione.
Qualora il panel non confermi la dichiarazione della
categoria di olio di oliva, sotto il profilo delle sue
caratteristiche organolettiche, a richiesta
dell'interessato le autorita' nazionali o i loro
rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di
effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere
effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di
produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono
considerate conformi a quelle dichiarate se le due
controanalisi ne confermano la classificazione. Nel caso
contrario il costo delle controanalisi, e fatte salve le
sanzioni comminate, sono a carico dell'interessato.
3. Per quanto riguarda la verifica delle
caratteristiche degli oli da parte delle autorita'
nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo
1, il prelievo dei campioni si effettua secondo le norme
internazionali EN ISO 661 e EN ISO 5555 relative alla
preparazione dei campioni per le prove e al campionamento.
Tuttavia, in deroga al punto 6.8 della norma EN ISO 5555,
per le partite costituite dai summenzionati oli, in
imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 100
litri, il prelievo del campione si effettua conformemente
all'allegato I bis del presente regolamento.
Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e
del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati
sono messi immediatamente al riparo dalla luce e da fonti
di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le
analisi entro al piu' tardi:
- il decimo giorno lavorativo successivo a quello del
prelievo nei mesi da ottobre a maggio, e
- il quinto giorno lavorativo successivo a quello del
prelievo nei mesi da giugno a settembre.
4. Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le
analisi di cui agli allegati II, III, IX, X e XII nonche',
eventualmente, le controanalisi previste dalle normative
nazionali, sono effettuate anteriormente alla data di
durata minima. Qualora il prelievo del campione abbia luogo
oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate
analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese
successivo alla data del prelievo. Nessun termine si
applica per le altre analisi previste dal suddetto
regolamento.
Salvo qualora il campione sia stato prelevato meno di
un mese prima della data di durata minima, nel caso in cui
i risultati delle analisi non corrispondano alle
caratteristiche della categoria di olio d'oliva o di olio
di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene
informato al piu' tardi un mese prima dello scadere del
termine di cui al primo comma.
5. Quando le caratteristiche degli oli d'oliva sono
determinate secondo i metodi di cui al paragrafo 1, i
risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i
limiti fissati dal presente regolamento.".
- Si riportano gli articoli 5 e 6 del D.M. 28 febbraio
2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali (Criteri e modalita' per il riconoscimento dei
panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del
controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91,
nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2012, n. 97:
"Art. 5. Riconoscimento dei panel di assaggiatori
1. I comitati ufficiali, istituiti su iniziativa delle
Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4, paragrafo
1 del regolamento, sono riconosciuti con decreto del
Direttore generale delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato, ai fini dell'accertamento delle
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini,
conformemente alle disposizioni di cui al citato
regolamento.
2. I comitati di assaggiatori istituiti, su iniziativa
di Enti o di Associazioni professionali o
interprofessionali, per la valutazione delle
caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini
nell'ambito della disciplina relativa agli oli a
denominazione di origine protetta - DOP ed agli oli ad
indicazione geografica protetta - IGP, nonche', per la
valutazione organolettica degli oli di oliva vergini
oggetto di scambi commerciali, sono riconosciuti con la
medesima procedura di cui al comma 1.
3. Il panel di assaggiatori, istituito ai sensi
dell'art. 4, par. 1 del regolamento, e' composto da un capo
panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e
preparati conformemente alle linee guida del C.O.I., ai
sensi delle disposizioni del medesimo regolamento ed
iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4.
4. La domanda per il riconoscimento dei comitati di cui
al comma 1, corredata della documentazione indicata
nell'Allegato 1, deve essere presentata al Ministero-POCOI
IV, per il tramite del CRA - OLI.
5. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti
dei panel di assaggiatori professionali o
interprofessionali sono a carico dei richiedenti.
Art. 6. Elenco dei panel di assaggiatori riconosciuti
1. In applicazione dell'art. 4, par. 1 del regolamento,
il Ministero-POCOI IV aggiorna l'elenco dei panel di
assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali o
interprofessionali, sul sito: www.politicheagricole.gov.it,
nella specifica sezione relativa ai comitati di assaggio.
2. Il riconoscimento e' subordinato alla sussistenza
delle condizioni e dei requisiti prescritti dal
regolamento, in particolare per quanto concerne
l'affidabilita' e l'armonizzazione dei criteri di
percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4,
par. 1, del regolamento.".
- Il testo del comma 49-bis dell'art. 4 della L. 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n.
299, S.O.
- Si riporta il comma 2 dell'art. 2 della L. 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti
relativi a:
a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio
economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della
presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti
alle camere di commercio dalla legge;
b) promozione della semplificazione delle procedure per
l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche;
c) promozione del territorio e delle economie locali al
fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso
al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai
consorzi fidi;
d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e
diffusione di informazione economica;
e) supporto all'internazionalizzazione per la
promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e
la tutela del "Made in Italy", raccordandosi, tra l'altro,
con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico per le imprese, anche attraverso la
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e
telematiche;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro
associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti;
l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la
metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine
delle merci;
m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e
universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
l'orientamento al lavoro e alle professioni.".



 
Art. 44
Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu' persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII (( , del codice civile, )) in quanto compatibili.
(( 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni che intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2463-bis del Codice civile:
"Art. 2463-bis. Societa' a responsabilita' limitata
semplificata.
La societa' a responsabilita' limitata semplificata
puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da
persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque
anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita,
il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1
euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'art. 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del
secondo comma dell'art. 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere
indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non
aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e
l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano
alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le
disposizioni del presente capo in quanto compatibili.".



 
Art. 45
Contratto di rete

1.(( Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole da: «Ai fini degli adempimenti» fino a: «la genuinita' della provenienza;» sono sostituite dalle seguenti: «Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». ))

2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 (( sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica ((; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica» )).
3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.



Riferimenti normativi

- Il testo del comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n.
34.
- Si riportano gli articoli 2614, 2615 e 2615-bis del
Codice civile:
"Art. 2614. Fondo consortile.
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con
questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la
durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la
divisione del fondo, e i creditori particolari dei
consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo
medesimo.
Art. 2615. Responsabilita' verso i terzi.
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle
persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far
valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio
per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi
solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza
nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si
ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Art. 2615-bis. Situazione patrimoniale.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le
persone che hanno la direzione del consorzio redigono la
situazione patrimoniale osservando le norme relative al
bilancio di esercizio delle societa' per azioni e la
depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono
applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono
essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro
delle imprese presso il quale esso e' iscritto e il numero
di iscrizione .".
- Si riporta il comma 4-quater del D.L. 10 febbraio
2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
febbraio 2009, n. 34.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.
- Si riportano gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.:
"Art. 24. Firma digitale.
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71, la validita' del certificato stesso, nonche'
gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
Art. 25. Firma autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del
codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo
di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma
2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'art. 23, comma 5.".
- Si riporta l'art. 2447-bis del Codice civile:
"Art. 2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico
affare.
La societa' puo':
a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o
parziale del finanziamento medesimo siano destinati i
proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni
destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non
possono essere costituiti per un valore complessivamente
superiore al dieci per cento del patrimonio netto della
societa' e non possono comunque essere costituiti per
l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservate in
base alle leggi speciali.".
- Si riporta il comma 2-bis dell'art. 42 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
S.O.
"2-bis. Il comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.».



 
Art. 46
Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 5-bis (( e' aggiunto il seguente )):
«5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorita' di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle irregolarita' previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita'.».



Riferimenti normativi

Il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142
(Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2002, n. 236.
- Si riporta l'art. 10 della L. 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:
"Art. 10. (Societa' cooperative)
1. All'art. 2511 del codice civile, dopo le parole:
«con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti:
«iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui
all'art. 2512, secondo comma, e all'art. 223-sexiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui
all' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina,
nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione
nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'art. 2512,
secondo comma, del codice civile e all'art.
223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6
del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro
delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle
societa' cooperative la comunicazione unica, nonche' la
comunicazione della cancellazione della societa'
cooperativa dal registro o della sua trasformazione in
altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal
suddetto albo.
4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione
del possesso del requisito di cui all'art. 2513 del codice
civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio
all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle
societa' cooperative con gli strumenti informatici di cui
all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell'art. 2515 del codice civile e'
abrogato.
6. All'art. 223-sexiesdecies, primo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci attraverso
strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite
dalle seguenti: «comunicare annualmente attraverso
strumenti di comunicazione informatica le notizie di
bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso
del requisito di cui all'art. 2513 del codice,
all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo.
L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa della sospensione semestrale di
ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere
nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
7. All'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «La vidimazione del
registro di cui all' art. 38, primo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
e' effettuata in forma semplificata dalla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente».
8. All'art. 2545-octies del codice civile sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Qualora la
cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a
mutualita' prevalente per il mancato rispetto della
condizione di prevalenza di cui all'art. 2513, l'obbligo di
cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la
cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di
cui all'art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In
tutti i casi di perdita della citata qualifica, la
cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale
condizione attraverso gli strumenti di comunicazione
informatica previsti dall'art. 223-sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo
stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui
le risultanze contabili relative al primo anno successivo
alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro
nei parametri della mutualita' prevalente. In seguito alle
predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e'
tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla
variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo
senza alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o
ritardata comunicazione della perdita della qualifica di
cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata
all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa della sospensione semestrale
di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di
assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».
9. All'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
220, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche,
gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza
cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i
compiti loro affidati dalla legge esclusivamente
nell'interesse pubblico».
10.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola:
«amministrativa» e' sostituita dalla seguente: «esclusiva»
e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di
altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'art. 12 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo
non ottemperano, entro il termine prescritto, anche
parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza,
salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la
sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita'
dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali».
13. All'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole:
«entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.".



 
(( Art. 46 bis

Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di
accordi di lavoro

1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di apprendistato"»;
c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»;
2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi»;
d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;
e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e la lettera b) e' abrogata;
f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: «46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative»;
g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e le parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»;
h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente:
«70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016»;
i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente:
«70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,».
2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti».
3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12 milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ))




Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 1, 2, 4 e 47 della L. 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),
modificati dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012, n. 153, S.O.
- Si riporta il comma 4-bis della L. 29 dicembre 1990,
n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee-legge comunitaria per il 1990) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1991, n. 10, S.O.:
"4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei
termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi
aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c),
della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata
cessazione dell'attivita'.".
- Si riporta il comma 27 dell'art. 24 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:
"27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.".



 
Art. 47
Semplificazione della governance di Unioncamere

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e' sostituito dal seguente:
«6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.».
2. (( Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 6 dell'art. 7 della L. 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio,
come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo
amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di
componenti e' calcolato con riferimento ai presidenti delle
camere di commercio e in conformita' alle disposizioni di
cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011,
n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso
tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo
economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza
Unificata.".
- Si riportano i commi 2 e 3 dell'art. 3 della L. 11
novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265:
"2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei
settori economicamente piu' rilevanti nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei
componenti degli organi amministrativi non puo' essere
comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli
di ciascuna camera di commercio.
3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a
base associativa.".



 
Art. 48
Lodo arbitrale

1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 49
Commissario ad acta

1. Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2013.
2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attivita' svolta.
3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, (( nel limite di euro 100.000 )) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulle disponibilita' della contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 86 della L. 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.:
"Art. 86. Interventi per la ricostruzione nei comuni
colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219.
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi
infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia
e Calabria, e' nominato, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, un commissario ad acta che provvede
alla realizzazione in regime di concessione di ogni
ulteriore intervento funzionalmente necessario al
completamento del programma, le cui opere siano state gia'
individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data
del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla
realizzazione degli interventi resi necessari da eventi
naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora
consegnate in via definitiva al destinatario finale,
nonche' alla consegna definitiva delle opere collaudate
agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di
opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14
maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre
2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da
almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con
propria determinazione, affida, entro ventiquattro mesi
dalla definizione degli stati di consistenza, il
completamento della realizzazione delle opere suddette con
le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla base della medesima disciplina
straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
ne cura l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai
commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro
completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione
delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni
destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti
ad esse assegnati. All'onere per il compenso del
commissario e per il funzionamento della struttura di
supporto composta da personale in servizio presso il
Ministero delle attivita' produttive, per un massimo di
300.000 euro annui, si provvede a valere sulle
disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di
cui alla contabilita' speciale 1728, che saranno versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del predetto
Ministero.".



 
Art. 50
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole «la cui opera e' richiesta dalla procedura», sono aggiunte le seguenti: «e gli obblighi da osservare circa la pubblicita' degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura»;
b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole «Ministero dell'Industria.», sono aggiunte le seguenti: «L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario.»;
c) il comma 2 dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.»;
d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza). - 1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita' della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo» nonche' dei seguenti ulteriori criteri:
a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attivita' gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attivita' concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attivita' concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80 per cento di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed efficienza della procedura;
c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.».



Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 39, comma 2 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio
1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1999, n. 185, come modificato dalla presente legge:
"2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresi'
preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la
scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla
procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicita'
degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di
garantire piena trasparenza alla procedura.".
- Si riporta il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato
dalla presente legge:
" 1. Il commissario esercita personalmente le
attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di delegare
ad altri, sotto la propria responsabilita', le funzioni
inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri
casi, la delega puo' essere conferita soltanto per singole
operazioni e con l'autorizzazione del Ministero
dell'industria. L'onere per il compenso del delegato, e'
detratto dal compenso del commissario.
2. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di
sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria
responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti
incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e
professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita'
e previa verifica circa la insussistenza di adeguate
professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.".



 
Art. 51
Cedibilita' tax credit digitale

1. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla societa' fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 331, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato
dalla presente legge:
"331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327,
lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere
fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa
di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni
richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma
327, lettera c), n. 1, e' cedibile dal beneficiario, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione
dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero
alla societa' fornitrice dell'impianto di digitalizzazione.
Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo
in compensazione con i propri debiti d'imposta o
contributivi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano
impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni
relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei
confronti del beneficiario che ha ceduto il credito
d'imposta di cui al periodo precedente.".
- Si riporta l'art. 17, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997,
n. 174:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis.
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.".



 
(( Art. 51 bis
Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attivita' cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso». ))




Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
ottobre 2005, n. 238.
- L'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993, S.O. n. 108.



 
Art. 52
Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti

1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e (( 21-quinquies )) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' fissato il nuovo termine (( per l'entrata in operativita' )) del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
(( 2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. ))
(( 2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,»;
b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,». ))




Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 21-bis, 21.ter, 21-quater e
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati.
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura
civile. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata
clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi
della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
21-ter. Esecutorieta'.
1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge,
le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e
le modalita' dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo
le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad
oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato
21-quater. Efficacia ed esecutivita' del provvedimento.
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono
eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze.
21-quinquies. Revoca del provvedimento.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.".
- Si riporta l'art. 188-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 188-bis. Controllo della tracciabilita' dei
rifiuti.
1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 177,
comma 4, la tracciabilita' dei rifiuti deve essere
garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione
finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei
registri di carico e scarico nonche' del formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma
2, lett. a), non e' tenuto ad adempiere agli obblighi
relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'art. 190, nonche' dei formulari di identificazione
dei rifiuti di cui all'art. 193. Durante il trasporto
effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati
dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro
cronologico e le schede di movimentazione del predetto
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) sono resi disponibili all'autorita' di controllo
in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate
in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per
almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di
movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere
consegnati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo
restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato
fino al termine della fase di gestione post operativa della
discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma
2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla
tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art.
190, nonche' dei formulari di identificazione dei rifiuti
nella misura stabilita dall'art. 193.".
- Si riporta l'art. 6 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188:
"Art. 6. Liberalizzazione in materia di segnalazione
certificata di inizio attivita', denuncia e dichiarazione
di inizio attivita'. Ulteriori semplificazioni
1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma
3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma
6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma
4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio
per consentire la progressiva entrata in operativita' del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle
tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, attraverso il
concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica
delle componenti software e hardware, anche ai fini
dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo
piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste,
organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di
funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia
partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto
previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i
soggetti di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui
all'art. 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il
termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 30
giugno 2012. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa, sentite le
categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti,
alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'
ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le
procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente
rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi
di gestione regolati per legge possono delegare la
realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai
consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste
per le associazioni di categoria.
4.
5. All'art. 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'art. 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il
Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare,
entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista
dall'art. 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e
la messa a disposizione della posizione debitoria dei
cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis. Al fine di semplificare l'attivita'
amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore
contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno
beneficiato delle erogazioni di cui all'art. 1, commi 331,
332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza
della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e
amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente
percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I
procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati
sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si
estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di
quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa
delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'art. 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a
piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad
operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con
esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti
pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto
dall'art. 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine
di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in
locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero
appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato
ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato
comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della
realizzazione di nuovi immobili per valutare la
possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da
destinare ad uso governativo. Nel caso di permuta con
immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
immobili gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale
massima del 75 per cento della permuta mentre il restante
25 per cento dovra' interessare immobili dello Stato
dismessi e disponibili.".
- Si riporta l'articolo13, commi 3 e 3-bis, del
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011:
"3. All'art. 6, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2012». A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per
la gestione del Sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attivita'
diverse da quelle individuate dal contratto in essere
avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema
informatico e la gestione del relativo sito internet. A
decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alle Camere una relazione sullo stato di
attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto
attiene alla verifica del funzionamento tecnico del
sistema, la competente Direzione del Ministero puo'
avvalersi di DigitPA, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3-bis. All'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le
parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«al 30 giugno 2012».
- Si riportano gli articoli 188-ter, 190 e 193, comma
1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 188-ter. Sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a):
a) gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali
pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma
8;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),
d) e g) con piu' di dieci dipendenti, nonche' le imprese e
gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o
recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale
attivita' rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal
numero di dipendenti;
c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
d) i consorzi istituiti per il recupero o il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei
consorziati;
e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero o smaltimento di rifiuti;
f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di
trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di
cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli
adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore
medesimi;
g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai
quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d)
e g) che non hanno piu' di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212,
comma 8;
c) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile che producono rifiuti speciali non
pericolosi;
d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di
cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g);
e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di
regioni diverse dalla regione Campania.
3. Ai fini del presente articolo il numero dei
dipendenti e' calcolato con riferimento al numero delle
persone occupate nell'unita' locale dell'ente o
dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto
di apprendistato o contratto di inserimento), anche se
temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia,
sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni,
eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come
frazioni di unita' lavorative annue con riferimento alle
giornate effettivamente retribuite.
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere
esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di
cui al comma 2 ai produttori di rifiuti speciali pericolosi
che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di
impresa, nonche' ai soggetti di cui al decreto previsto
dall'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, recante modalita' semplificate di gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche'
dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme
comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), alle
procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al
regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni,
ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di
dati previsto dall'art. 26, paragrafo 4, del predetto
regolamento. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti,
sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del
territorio nazionale interessata dal trasporto
transfrontaliero.
7. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' effettuata la ricognizione delle
disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le
quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente,
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti
Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per
quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa
e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare potranno essere
individuate modalita' semplificate per l'iscrizione dei
produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti
pericolosi il produttore e' tenuto a procedere alla
richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti."
"Art. 190. Registri di carico e scarico.
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i
soggetti di cui all'art. 188-ter, comma 2, lett. a) e b),
che non hanno aderito su base volontaria al sistema di
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un
registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di
cui all'art. 2135 del codice civile che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui
all'art. 212, comma 8, nonche' le imprese e gli enti che,
ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184,
comma 3, lettera b).
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all'art. 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli
obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del
carico e dello scarico puo' essere effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi
dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti."
"Art. 193. Trasporto dei rifiuti.
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art.
212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a) i
rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i
seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal
trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i
rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il
produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e
etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), nonche' per i comuni e
le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni
diverse dalla regione Campania di cui all'art. 188-ter,
comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo
occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai
centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm).
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di
rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di
quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o
cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere
numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett.
a), il formulario di identificazione e' validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla
tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di
identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda
SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola di cui e' socio, qualora sia finalizzata al
raggiungimento del deposito temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera v),
purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio
di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a
decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette
attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto
del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della
medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare,
senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente
competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di
controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza
indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il
periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita'
per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha
avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del
presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla
movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 30 giugno 2009.".
- Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288, S.O., reca : "Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive".
- Si riporta l'art. 184-bis del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 184-bis. Sottoprodotto.
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi
dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.".
- Si riporta il testo degli articoli 183, comma 1,
lettera bb) e 193, comma 9-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificati dalla presente
legge:
"Art. 183. Definizioni.
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e
fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle
disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale
prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti;
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che
sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
(Omissis)."
"9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e' socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito
temporaneo.".



 
Art. 53

Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
nella legge 14 settembre 2011, n. 148

1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola «in» e' sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»;
2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del servizio», sono inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi»;
3) (( al quarto periodo, )) dopo le parole: «Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite le seguenti: «che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti»;
4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le previsioni».
b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio e' pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui»;
b) leparole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa per un»;
c) le parole: «dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita'»;
d) le parole «che si pronuncia entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni»;
e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza» sono eliminate;
f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una pluralita' di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;
2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorita'»;
(( 2-bis) al comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11»; ))
3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;
4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda in capo alla» sono soppresse.
5) Al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto» sono soppresse;
6) Dopo il comma 35 e' inserito il seguente:
«35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».



Riferimenti normativi

Si riportano gli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia'
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in
coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai
servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi
dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione sono
prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli
ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di
regolazione competente abbia verificato l'efficienza
gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei
parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.
5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate
al patto di stabilita' interno secondo le modalita'
definite dal decreto ministeriale previsto dall'art. 18,
comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente
di governo locale dell'ambito o del bacino vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo
precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita'
interno.
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute
all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime societa' adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' delle disposizioni che stabiliscono a carico degli
enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori."
"Art. 4. Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dall'Unione europea
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di
concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale,
verificano la realizzabilita' di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, di seguito "servizi pubblici locali",
liberalizzando tutte le attivita' economiche
compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,
in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunita'.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente
adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria
compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla
liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici
per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera
gli enti locali valutano l'opportunita' di procedere
all'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.
3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore
a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 nel caso
di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore
economico del servizio e' pari o superiore alla somma
complessiva di 200.000 euro annui e' trasmessa per un
parere obbligatorio all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' pronunciarsi entro sessanta giorni,
sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in
merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti
all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici
locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di
cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici
sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita'
idonee.
4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di
cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di
cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti
locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo
della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla
trasmissione del parere all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,
l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la
produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove
necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo
le eventuali compensazioni economiche alle aziende
esercenti i servizi stessi, determinate, con particolare
riferimento al trasporto pubblico regionale e locale,
tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli
investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma
e che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella
quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta
previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui
al comma 11, tenendo conto dei proventi derivanti dalle
tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio
destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad
un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici
locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'art.
9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali,
qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da
quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono
soggetti alla disciplina prevista dall'art. 8, commi 2-bis
e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e
successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della
verifica di cui al comma 1, intende procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento
della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore
di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicita', imparzialita', trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le
medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono
partecipare alle procedure competitive ad evidenza
pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti
previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure
competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di
servizi pubblici locali a condizione che documentino la
possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle
gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento
di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto
concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o
la lettera di invito relative alle procedure di cui ai
commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali non duplicabili a costi socialmente
sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio
possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle
caratteristiche e al valore del servizio e che la
definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu'
ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali
economie di scala e di gamma;
b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a
conseguire economie di gestione con riferimento all'intera
durata programmata dell'affidamento, e prevede altresi',
tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura
delle anzidette economie e la loro destinazione alla
riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al
finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi
di efficientamento relativi al personale;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la
durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli
investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei
capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni
caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore
al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione
o di collaborazione tra soggetti che possiedono
singolarmente i requisiti tecnici ed economici di
partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla
prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi
della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata
analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero
degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia
effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante
e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione
dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione
dell'eventuale importo spettante al gestore al momento
della scadenza o della cessazione anticipata della gestione
ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di
garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio;
g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti
ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di
strumenti di tutela dell'occupazione.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e
11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo
stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere
conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento,
e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera
di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su
qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma
su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio per
l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si
verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione
del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11
e 12 se il valore economico del servizio oggetto
dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva
di 200.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore
di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta «in house». Al fine di garantire
l'unitarieta' del servizio oggetto dell'affidamento, e'
fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo
servizio e del relativo affidamento.
14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie
dirette della gestione di servizi pubblici locali sono
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le
modalita' definite, con il concerto del Ministro per gli
Affari Regionali, in sede di attuazione dell'art. 18, comma
2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da
parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui
capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di
stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di
servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni
e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
limitatamente alla gestione del servizio per il quale le
societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo art.
sono state specificamente costituite, si applica se la
scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad
oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni
stabilite dall'art. 32, comma 3, numeri 2) e 3), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma
2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi
pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti
provvedimenti, e' fatto divieto di procedere al
reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il
presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti
i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e'
partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del
rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale
aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale,
alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli
articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili
degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli
altri organismi che espletano funzioni di stazione
appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di
servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi
inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei
medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in
cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni
precedenti il conferimento dell'incarico inerente la
gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate
nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita
dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei
confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il
quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma,
nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno
prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo
attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli
enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione
del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di
societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di
amministratore, di cui all'art. 77 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli
enti locali che detengono quote di partecipazione al
capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per
l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non
devono aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente alla
gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,
la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non
possono essere nominati componenti della commissione di
gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da
parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di
gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di
gara le cause di astensione previste dall'art. 51 del
codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa'
partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti
ne' amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal
19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da
conferire successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti,
la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico
locale o in caso di sua cessazione anticipata, il
precedente gestore cede al gestore subentrante i beni
strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non
duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la
prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo
gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i
beni di cui al comma 29 non sono stati interamente
ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al
precedente gestore un importo pari al valore contabile
originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali
contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di
settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' restano salvi
eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando
o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il
successivo affidamento del servizio pubblico locale a
seguito della scadenza o della cessazione anticipata della
gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma
32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime
transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui
valore economico sia superiore alla somma di cui al comma
13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma,
nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi
di cui alle successive lettere da b) a d) cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione
puo' avvenire a favore di un'unica societa' in house
risultante dalla integrazione operativa di preesistenti
gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia,
tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dell'art. 3-bis. La soppressione delle preesistenti
gestioni e la costituzione dell'unica societa' in house
devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre
2012. In tal caso il contratto di servizio dovra' prevedere
indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di
performance (redditivita', qualita', efficienza). La
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione
e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di
servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte
dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante
dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui
alla presente lettera non si applica ai processi di
aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale
che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza
pubblica;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto,
al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo
2013;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei
compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione
che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di
azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella
sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso
procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento
privato presso investitori qualificati e operatori
industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o
del 31 dicembre 2015.
32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta
che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini
stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di
inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine
perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente
detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione e secondo le modalita'
previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed
al fine di non pregiudicare la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei servizi pubblici
locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed
in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico
locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di
servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino
al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di
liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato
alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto
previsto nel presente articolo.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in
Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni
di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del
comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne'
tramite loro controllanti o altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il
divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata
della gestione e non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati e alle societa' da queste
direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi del comma 12 e alle societa' a
partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi
del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su
tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo
anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva
ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio
o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero,
purche' in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma
13.
33-bis. Al fine di assicurare il progressivo
miglioramento della qualita' di gestione dei servizi
pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative
delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a
rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualita'
del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello
degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31
marzo 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e
l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche
tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in
termini di aree, popolazioni e caratteristiche del
territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la
piena attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
34. Le disposizioni contenute nel presente art. si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono
sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono esclusi dall'applicazione del presente
art. il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto
previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione
di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33,
il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23
agosto 2004, n. 239, nonche' la gestione delle farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E'
escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del
presente art. quanto disposto dall'art. 2, comma 42, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con
riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono
fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni
di validita', gli affidamenti e i contratti di servizio
gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'art. 5
del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita'
all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
34-bis.
34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'art.
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'
all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di
affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su
infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti
compresi in programmi cofinanziati con risorse dell'Unione
europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai
relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei
connessi collaudi, anche di esercizio.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate all'entrata in vigore del presente decreto.
35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5 e le procedure di
cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei di cui all'art. 3-bis dagli enti di
governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del
medesimo articolo.".



 
Art. 54
Appello

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»;
0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero» sono soppresse; ))

a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (( (Inammissibilita' dell'appello) )). - Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater.
Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). - All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione ((, sentite le parti )), dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) (( del primo comma )) dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.»;
b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguente modificazione:
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.»;
c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma:
«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
(( c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»; ))

d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). - All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;
e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguente modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
(( 1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «rilevanti» e' sostituita dalla seguente: «indispensabili». ))
2. Le disposizioni di cui al comma 1, (( lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e), )) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ))



Riferimenti normativi

Si riportano il testo degli articoli 342, 345, 348, 70,
comma 1, 702-quater, 350, 91, 333, 360, 327, 383, 382, 434,
414, 436, 447-bis, 430, 433, 434, 435, 436, 437 438, 439,
440, 441, del Codice di procedura civile, come modificati
dalla presente legge:
"Art. 342. Forma dell'appello.
L'appello si propone con citazione contenente le
indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere
motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a
pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste
alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima
udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi
non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis."
"Art. 345. Difetto di una condizione di procedibilita'.
Riproponibilita' dell'azione penale.
1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non
piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata
dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della
richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non
impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo
fatto e contro la medesima persona se e' in seguito
proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa
l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione
personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice
accerta la mancanza di una condizione di procedibilita'
diversa da quelle indicate nel comma 1."
"Art. 348. Improcedibilita' dell'appello.
L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio,
se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche'
si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza
non impugnabile , rinvia la causa ad una prossima udienza,
della quale il cancelliere da' comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante
non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche
d'ufficio."
"Art. 70. Intervento in causa del pubblico ministero.
Il pubblico ministero deve intervenire a pena di
nullita' rilevabile d'ufficio :
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di
separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita'
delle persone ;
4).;
5) negli altri casi previsti dalla legge."
"Art. 702-quater. Appello.
L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art.
702-ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice
civile se non e' appellata entro trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di
prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene
indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte
dimostra di non aver potuto proporli nel corso del
procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il
presidente del collegio puo' delegare l'assunzione dei
mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio."
"Art. 350. Trattazione.
Davanti alla corte di appello la trattazione
dell'appello e' collegiale; ma il presidente del collegio
puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei
suoi componenti; davanti al tribunale l'appello e' trattato
e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica
la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre,
ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista
dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la
notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia
dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli
proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo
di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione
personale delle parti."
"Art. 91. Condanna alle spese.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo
davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie
la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta
conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese
del processo maturate dopo la formulazione della proposta,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata .
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario."
"Art. 333. Impugnazioni incidentali.
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni
previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a
pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale
nello stesso processo."
"Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico
grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando
non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per
cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le
parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale
caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del
primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per
cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte
senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il
ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere
proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia
impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si
applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla
sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per
cassazione per violazione di legge."
"Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono
proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullita' della citazione o della notificazione
di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di
cui all'art. 292."
"Art. 383. Cassazione con rinvio.
La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi
da quelli richiamati nell'art. precedente, rinvia la causa
ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato
la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell'art. 360 secondo comma, la causa
puo' essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto
pronunciare sull'appello al quale le parti hanno
rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullita' del giudizio di
primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe
dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa
a quest'ultimo.
Nelle ipotesi di cui all'art. 348-ter, commi terzo e
quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi
da quelli indicati dall'art. 382, rinvia la causa al
giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si
applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo,
capo terzo, sezione terza."
"Art. 382. Decisione delle questioni di giurisdizione e
di competenza.
La corte, quando decide una questione di giurisdizione,
statuisce su questa, determinando, quando occorre, il
giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla
competenza, statuisce su questa.
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il
provvedimento e ogni altro giudice difettano di
giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in
ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva
essere proposta o il processo proseguito.
"Art. 434. Deposito del ricorso in appello.
Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'art. 414. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di
inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste
alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria
della corte di appello entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni
nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi
all'estero."
"Art. 414. Forma della domanda.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve
contenere:
1. l'indicazione del giudice;
2. il nome, il cognome, nonche' la residenza o il
domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede
il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la
denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del
convenuto;
3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti
che si offrono in comunicazione."
"Art. 436. Costituzione dell'appellato e appello
incidentale.
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante
deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria
difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata
esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l'appellato deve
esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui
fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere
proposto, a pena di decadenza nella memoria di
costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla
controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata
a norma dell'art. precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 416."
"Art. 447-bis. Norme applicabili alle controversie in
materia di locazione, di comodato e di affitto.
Le controversie in materia di locazione e di comodato
di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono
disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424,
425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433,
434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto
applicabili.
Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi
momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni
mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio,
nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che
orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono
provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo'
procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del
termine per il deposito della sentenza. Il giudice
d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando
dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo
danno.
"Art. 430. Deposito della sentenza.
La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro
quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da'
immediata comunicazione alle parti."
"Art. 433. Giudice d'appello.
L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi
relativi alle controversie previste nell'art. 409 deve
essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello
territorialmente competente in funzione di giudice del
lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della
notificazione della sentenza, l'appello puo' essere
proposto con riserva dei motivi che dovranno essere
presentati nel termine di cui all'art. 434."
"Art. 434. Deposito del ricorso in appello.
Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei
fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le
indicazioni prescritte dall'art. 414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria
della corte di appello entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni
nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi
all'estero."
"Art. 435. Decreto del presidente.
Il presidente della corte di appello entro cinque
giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice
relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data
medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.
L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito
del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del
decreto all'appellato.
Tra la data di notificazione all'appellato e quella
dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine
non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo
comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al
primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente a
ottanta e sessanta giorni."
"Art. 436. Costituzione dell'appellato e appello
incidentale.
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza.
La costituzione dell'appellato si effettua mediante
deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria
difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata
esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l'appellato deve
esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui
fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere
proposto, a pena di decadenza nella memoria di
costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla
controparte almeno dieci giorni prima della udienza fissata
a norma dell'articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 416."
"Art. 437. Udienza di discussione.
Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione
orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle
parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo
nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono
ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento
estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li
ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
E' salva la facolta' delle parti di deferire il giuramento
decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa entro
venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere
assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso
il collegio con la stessa ordinanza puo' adottare i
provvedimenti di cui all'art. 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi
secondo e terzo, dell'art. 429."
"Art. 438. Deposito della sentenza di appello.
Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con
l'osservanza delle norme di cui all'art. 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'art.
431."
"Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite
per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a
quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica
l'ergastolo; e, nel caso di morte di piu' persone, si
applica la pena di morte.".
"Art. 440. Appellabilita' delle sentenze.
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una
controversia di valore non superiore a euro 25,82.".
"Art. 441. Consulente tecnico in appello.
Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma
dell'art. 437, puo' nominare un consulente tecnico
rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta
giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo' adottare i
provvedimenti di cui all'art. 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno
dieci giorni prima della nuova udienza.".
Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.



 
Art. 55
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
3) il comma 3 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda non puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
(( «Art. 4 (Termine di proponibilita'). - 1. )) La domanda di riparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e' divenuta definitiva.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e' notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda e' proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu' proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.»;
f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione puo' essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo.
Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(( 2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ))



Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge
24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in
caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell' art. 375 del codice di procedura civile),
modificati dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
Si riporta l'art. 1, comma 1225, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
"1225. Le disposizioni di cui al comma 1224 si
applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare
le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari
conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai
pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero
dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di
denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello
Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia
e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224 ed al
presente comma.".



 
Art. 56

Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attivita'
giurisdizionale

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo»;
b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura».



Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonche' disposizioni in tema di
tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25
luglio 2005, n. 150), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28,
S.O.



 
Art. 57

Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della
green economy

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
(( b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; ))
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile ((, industriale )) e terziario, compresi gli interventi di social housing.
(( d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. ))
2. Per accedere ai finanziamenti (( di cui al comma 1 )), i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita', almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con eta' non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.
3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori (( di cui al comma 1 )).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori (( di cui al comma 1 )) possono essere integrati o modificati.
5. Le modalita' di presentazione delle domande e le modalita' di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.
6. Ai progetti di investimento presentati dalle societa' ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilita' stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' dalle societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile (( e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni )), si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.
7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori (( di cui al comma 1 )), hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.



Riferimenti normativi

Il testo dell'art. 1, comma 1112, della citata legge n.
296 del 2006, abrogato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
1. 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e'
istituito un Fondo rotativo.
Si riporta l'art. 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.:
"Art. 44 Contratto di disponibilita'
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il
seguente:
«15-bis. 1. Il "contratto di disponibilita'" e' il
contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a
spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a
disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice
di un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio
di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si
intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio
rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti.»;
b) all'art. 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le
parole: «la locazione finanziaria,» sono inserite le
seguenti: «il contratto di disponibilita',»;
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del
titolo III, dopo le parole: «della locazione finanziaria
per i lavori» sono aggiunte le seguenti: «e del contratto
di disponibilita'»;
d) dopo l'art. 160-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 160-ter - Contratto di disponibilita'.
1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e'
retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i
rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del
costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento
della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato,
in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale
contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera
b), al valore di mercato residuo dell'opera, da
corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e
della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo
l'importo del contratto, ponendo a base di gara un
capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le
caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare
l'opera costruita e le modalita' per determinare la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui
al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto
preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di
cui all'art. 75; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a
prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla
data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del
dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalita' di cui all'art. 113; la mancata
presentazione di tale cauzione costituisce grave
inadempimento contrattuale. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel
quadro economico degli investimenti e finanziati
nell'ambito del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le
disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di
affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le
eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta' di
introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una
maggiore economicita' di costruzione o gestione, nel
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e
sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto
approvati dall'affidatario, previa comunicazione
all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle
terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o
ritardata approvazione da parte di terze autorita'
competenti della progettazione e delle eventuali varianti
e' a carico dell'affidatario.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di
riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il
contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni
dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso
condizionato al positivo controllo della realizzazione
dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa
secondo le modalita' previste dal contratto di
disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo
IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo
le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.».
Si riporta l'art. 2463 bis del Codice civile:
"Art. 2463-bis. Societa' a responsabilita' limitata
semplificata.
La societa' a responsabilita' limitata semplificata
puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da
persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque
anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita,
il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1
euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'art. 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del
secondo comma dell'art. 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
i soci.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere
indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non
aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e
l'eventuale atto e' conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si
applicano alla societa' a responsabilita' limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto
compatibili.".
Si riporta l'art. 3, comma 4-ter, del citato
decreto-legge n. 5 del 2009:
"Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese.
(Omissis).
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini
degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve
indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al
fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della
presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel
contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli
imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione
previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter. 2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.".



 
Art. 58

Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti

1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.



Riferimenti normativi

Il Regolamento (CE) N. 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007 (Organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti" agricoli -
regolamento unico OCM) e' stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Unione Europea del 16 novembre 2007.
Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 1998 - S. O. :
"Art. 13. Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per
oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine,
la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli
oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono
sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'art. 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
c) nell'art. 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le
parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del
comma 1 dell'art. 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del
comma 1 dell'art. 13-bis";
d) nell'art. 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis";
e) nell'art. 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali
non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i)
ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione
dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle
ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al
comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non
si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La cessione gratuita di tali beni, per importo
corrispondente al costo specifico complessivamente non
superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione
o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del
limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies), del
predetto testo unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che delle singole cessioni sia data preventiva
comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la
ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare
agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno
ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle
finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici
fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo
utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese
successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito
prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la
quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.
Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico
valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione
preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori
condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta
di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del
medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies)
del medesimo art. 65, comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per
le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
1-bis, del medesimo art. 114.".



 
Art. 59
Disposizioni urgenti per il settore agricolo

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis: «Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato».
2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le parole «Per l'illecito previsto al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli illeciti previsti (( ai commi 3, 3-bis e 4» )).
3. Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di applicazione del comma 3 e sono quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.».
7. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. (( (soppresso) )).
9. (( (soppresso) )).
10. (( (soppresso) )).
11. L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, e' rilasciata dal Mipaaf sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attivita' di competenza delle autorita' sanitarie. (( Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti gia' in esercizio. ))
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole «e delle imprese di pesca socie» sono aggiunte le seguenti parole «nonche' delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalita' istituzionali».
14. Al fine di fornire una piu' dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura «prodotto italiano» o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia. (( Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalita' ivi indicata sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come sostituita dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011. ))
15. La facolta' di cui al precedente (( comma 14 )) puo' essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.
16. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai (( commi 14 e 15 )) ai fini della definizione dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonche' alla conformita' alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.
17. Gli operatori economici di cui al (( comma 14 )) sono tenuti a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.
18. Ai soggetti di cui al (( comma 14 )) che, avvalendosi anche alternativamente, delle facolta' di cui (( al medesimo comma )), forniscano ai consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
19. Ai soggetti di cui al (( comma 15 )) che forniscano informazioni non corrette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 24 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art.
15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2010, n. 96, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 24. Piano dei controlli
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto a carico del quale la struttura di controllo
autorizzata accerta una non conformita' classificata grave
nel piano dei controlli di una denominazione protetta,
approvato con il corrispondente provvedimento
autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto
accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto
del ricorso, ove presentato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila
euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando
per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di
altra norma contenuta nel presente capo.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non
consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo,
ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attivita' di
verifica da parte degli incaricati della struttura di
controllo, qualora non ottemperi, entro il termine di
quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere
formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria pari a mille euro.
3-bis. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
il soggetto inserito nel sistema di controllo di una
denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione
Geografica Protetta che non assolve in modo totale o
parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato,
agli obblighi di cui all'art. 17, comma 5 e comma 6 del
presente decreto legislativo e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve,
in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi
allo svolgimento dell'attivita' di controllo per la
denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e
che, a richiesta dell'ufficio periferico territorialmente
competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione
attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il
soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista, dovra' provvedere a
versare le somme dovute, comprensive degli interessi
legali, direttamente al creditore.
5. Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e 4,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica,
con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione
della sospensione del diritto ad utilizzare la
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che
ha dato origine alla sanzione.".
Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2006, n. 8:
"Art. 2. Interventi urgenti nel settore bieticolo -
saccarifero.
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore
bieticolo - saccarifero e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale
composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dal Ministro delle politiche agricole e
forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita'
produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio
dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero
delle politiche agricole e forestali, preposto ad un
Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il piano per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo - saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste
per la riconversione industriale del settore e per le
connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di
riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
di riconversione per ciascuno degli impianti industriali
ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di
riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia
dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento,
sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo
agroalimentare s.p.a. (ISA).
4.
4-bis. All'AGEA e' attribuita, per l'anno 2006, una
dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro,
finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti
nazionali per la produzione bieticolosaccarifera previsti
dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare,
relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace
realizzazione degli obiettivi della riforma
dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2,
lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione
delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma
della organizzazione comune di mercato dello zucchero non
concorrono alla formazione del reddito.
5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna
greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007
nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello
zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo
l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per
l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo
convergenza.".
Si riporta l'art. 1, comma 405, della citata legge n.
266 del 2005:
"405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'art. 3
del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e'
incrementato della somma di 10 milioni di euro per l'anno
2006.".
Si riporta l'art. 1, comma 1063, della citata legge n.
296 del 2006:
"1063. 1. Al Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera,
costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'
altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione
finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale
competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.".
Si riporta l'art. 2, comma 122, della citata legge n.
244 del 2007:
"122. L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 1,
comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno
2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e
la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in
Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.".
Si riporta l'art. 69, comma 9, della citata legge n.
289 del 2002:
"9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati
dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e'
destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro.
Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 145, comma 36, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro,
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai D.Lgs. 18
maggio 2001, n. 227 e D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.".
La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-
legge finanziaria 2004), e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
Si riporta l'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n.
1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322:
"Art. 41. Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto
conservatore dei registri di varieta' dei prodotti
sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della
iscrizione delle varieta' nei registri di cui al precedente
art. 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti
nel precedente art. 21 per le operazioni di controllo e di
certificazione delle sementi, nonche' di quelli dovuti per
il rilascio dei cartellini di cui al precedente art. 12,
sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste,
sentita la competente sezione del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente
al costo del servizio.
A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni
di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli
enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.".
Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129:
"Art. 4. Trasferimento di risorse alle regioni.
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 31 dicembre 1997 si
provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle
funzioni di competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e
compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma
dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Fino a tale
riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle
regioni restano attribuiti alla responsabilita' degli
uffici secondo il riparto delle competenze precedente al
riordinamento stesso.".
Si riporta l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare
la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite
dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo
personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33:
"5. Per le opere della gestione separata e per i
progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli
trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art.
19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante
un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE
sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e
osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del
commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti
giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da
definire con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.".
Si riporta l'art. 29 della citata legge n. 241 del
1990:
"Art. 29. Ambito di applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente
capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle
funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'
quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche'
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel
disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.".
Si riporta l'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto
1989, n. 302 (Disciplina del credito peschereccio di
esercizio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 1989, n. 204:
" 1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che
concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a
carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti
dall'attivita' di impresa delle cooperative di pescatori e
delle imprese di pesca socie nonche' delle Associazioni
nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le
loro finalita' istituzionali attraverso la stipula di
convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di
linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono
beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo
degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di
200 milioni di lire annui.".
Si riporta l'art. 18, comma 15, della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, S.O.:
"15. Per attivita' di controllo sulla pesca e
sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a
favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative
attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere
sul fondo di cui all' art. 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi
dell'art. 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.".
Si riporta l'art. 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure
urgenti antipirateria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2011, n. 160:
"31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia
operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle
esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita dalla
tabella D di cui all'allegato A annesso al presente
decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione
di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di
funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera.".
Si riporta la tabella D allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533 (Riordinamento degli emolumenti dovuti
ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente
personale di collaborazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1954, n. 173 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869:

"Tabella D

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie
di porto)


Parte di provvedimento in formato grafico


Il Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20
novembre 2009 che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della
politica comune della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE)
n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e
(CE) n. 1966/2006, e' stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 22 dicembre 2009.
Il Regolamento (CE) del 22 Ottobre 2001, N. 2065 della
Commissione che stabilisce le modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto
concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. 278 del 23
ottobre 2001.
Si riporta l'art. 18, comma 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992 n. 109 (Attuazione della direttiva
89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:
"Art. 18. Sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
tremilacinquecento a euro diciottomila.".



 
(( Art. 59 bis

Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e
alimentari

1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialita' tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresi' le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.
2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo. ))
 
(( Art. 59 ter
Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi

1. Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.
2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal registro in forma cartacea a quello in forma elettronica. ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 32 del Regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369,
concernente la disciplina della pesca marittima, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188, S.O.:
"Art. 32. Registro dei pescatori.
Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge
sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale
e' tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti
quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda
parte sono iscritti quanti esercitano tale attivita' senza
imbarco o negli impianti di pesca.
Sono iscritti nella prima parte del registro quanti
esercitano promiscuamente le due forme di attivita'.".



 
(( Art. 59 quater
Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti:
«2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo";
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo".
2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione;
b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero». ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa
in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28
della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2012, n. 26:
"Art. 2. Pesca professionale.
(Omissis).
2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale,
purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate
dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti
provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca
ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio
su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata:
«pesca turismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche,
culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione
degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese
ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di
struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso,
denominata: «ittiturismo»;
c) la trasformazione, la distribuzione e la
commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le
azioni di promozione e valorizzazione;
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva,
finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso
sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela
dell'ambiente costiero.".



 
Art. 60

Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di
intervento

1. Al fine di garantire la competitivita' della ricerca, per far fronte alle sfide globali della societa', il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale nonche' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attivita' di formazione per la valorizzazione del capitale umano.
2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attivita' definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.
3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le universita', gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi, purche' residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
(( a) )) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;
(( b) )) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attivita' non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la c) specializzazione del sistema industriale nazionale;
(( c) )) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);
(( d) )) azioni di innovazione sociale (social innovation);
(( e) )) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialita' innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
(( f) )) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.
5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:
i contributi a fondo perduto;
il credito agevolato;
il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
la prestazione di garanzie;
le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
(( i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale. ))



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
2011, n. 110:
"Art. 1. Credito di imposta per la ricerca scientifica
1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e
2012, un credito di imposta a favore delle imprese che
finanziano progetti di ricerca, in Universita' ovvero enti
pubblici di ricerca. Universita' ovvero enti pubblici di
ricerca possono sviluppare i progetti cosi' finanziati
anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con altre qualificate strutture di ricerca, anche private,
di equivalente livello scientifico. Altre strutture
finanziabili via credito di imposta possono essere
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere
espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il
decreto puo' essere adottato.
2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a
decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo
percentuale che eccede la media degli investimenti in
ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che
l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui
al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile
delle imprese.
3. Operativamente:
a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si
intendono:
1) le Universita', statali e non statali, e gli
Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente
riconosciuti;
2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del
Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti
di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonche'
l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico;
3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti dalla
lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della
Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre
2006;
b) il credito di imposta:
1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2012;
2) compete nella misura del 90 per cento della spesa
incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato
ai soggetti di cui alla lettera a);
3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive;
4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle
fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e
h-quater) del medesimo articolo;
6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le disposizioni applicative del presente art. sono
adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate. Le disposizioni del presente art. assorbono il
credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al
comma 25 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
che e' conseguentemente abrogato.
5. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011,
di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni
di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno
2014. Ai sensi dell' art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla
concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,
delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'art. 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196
del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le
risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.".
Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1998, n. 99:
"Art. 7. Procedure di erogazione.
1. I benefici determinati dagli interventi sono
attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta,
bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti
dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 ,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.
341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4,
nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di
contributo in conto capitale esso e' posto a disposizione
dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente
convenzionata, in piu' quote annuali, stabilite per ogni
regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto
conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto
responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento
contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere
erogate anche a titolo di anticipazione, previa
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare.
Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore
al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della
documentazione finale di spesa da parte dell'impresa
beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui
all'art. 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere
fatto valere, con le modalita' e i criteri di cui alla
legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG
e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto 24
gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o
piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il
concessionario del servizio della riscossione competente
per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto
fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus
fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice
esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte
sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna
al concessionario uno dei due esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le
modalita', in quanto compatibili, previste al comma 2 per
il contributo in conto capitale, fatta salva la
maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo
comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al
comma 2 dell'art. 2, e quelli effettivamente da
corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le
modalita' di rimborso del finanziamento, che in ogni caso
non possono prevedere una durata superiore a quindici anni,
ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di
preammortamento di durata pari a quella di realizzazione
del programma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso in
relazione a un finanziamento accordato da soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria; esso e'
pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso
di riferimento previsto dal comma 2 dell'art. 2, posta a
carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo
dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione
dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in
piu' quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate
dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a
meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita'
di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto
competente puo', tenuto conto della tipologia
dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in
conto interessi in contributo in conto capitale, scontando
al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio
derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato
il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e'
calcolato secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge
7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono
scontate al valore attuale al tasso di riferimento in
vigore al momento della concessione dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini
di cui all'art. 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente
e' istituito un apposito Fondo per gli interventi
agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse
finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di
competenza della medesima Amministrazione, amministrato
secondo le normative vigenti per tali interventi.".



 
Art. 61

Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST)

1. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare anche attraverso l'esistente contabilita' speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi.
2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati e' trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.



Riferimenti normativi

Si riporta l'art 1, comma 870, della citata legge n.
296 del 2006:
"870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.".



 
Art. 62
Modalita' di attuazione e procedure di valutazione

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta, (( entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio )), per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorita' di intervento e alle attivita' di cui al presente capo.
2. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attivita' e degli strumenti, le modalita' e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti per attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni, l'amministrazione del Fondo (( di cui al comma 1 del medesimo articolo 61 )) e le modalita' e i requisiti di accesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'articolo 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione al finanziamento e' altresi' subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidita' e sulla capacita' economico-finanziaria dei soggetti in relazione all'investimento proposto.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 61, puo' avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attivita' di monitoraggio, di banche, di societa' finanziarie, di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformita' all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non e' richiesto per i progetti gia' selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui all'articolo 61.
7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2 disciplina i casi e le modalita' in cui il Ministero puo' ammettere i progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.
8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.
9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresi' i casi di variazioni soggettive e delle attivita' progettuali, definendone le modalita' di valutazione ed eventualmente di approvazione.
10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente (( capo )) nell'Anagrafe nazionale della ricerca.



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 10 del citato decreto legislativo n.
123 del 1998,
"Art. 10. Programmazione degli interventi.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e, per quanto
concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica,
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui
all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere
della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della
Conferenza Stato-Citta', la relazione di cui all'art. 1
della legge 7 agosto 1997, n. 266 , n ella quale sono
indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in
favore delle imprese per il triennio successivo, avuto
riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo
e del sistema tecnologico, nonche' alle esigenze di
riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi
perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli
interventi.
2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti
interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in
vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono
determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive
modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato
viene iscritto sotto la voce «Ministero del tesoro», per
essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'art.
7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei
Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in
conformita' alle indicazioni del documento di
programmazione economico-finanziaria.
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel
documento di programmazione economico-finanziaria, la legge
di accompagnamento alla legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione
vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di
nuovi interventi.".
Si riporta l'art. 21 della citata legge n. 240 del
2010:
"Art. 21. Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca.
1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e
assicurare il buon funzionamento delle procedure di
valutazione tra pari previste dall'art. 20, e' istituito il
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il
CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o stranieri,
di elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i
quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro,
il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci
e non piu' di quindici persone definito da un comitato di
selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto
del Ministro, e' composto da cinque membri di alta
qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal
presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice
presidente del Comitato di esperti per la politica della
ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research
Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in
massima considerazione le raccomandazioni approvate da
organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'art. 20 e
coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla
commissione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173
del 26 luglio 2004, nonche' alla commissione di garanzia
prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale.
Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui
sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi
di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da
essi derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento
delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio
delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie del Ministero relative alle
attivita' contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i
compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di
ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per
cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i
componenti del CNGR determina le indennita' spettanti ai
suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del
CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al
compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei
componenti cessa dalla carica prima della scadenza del
proprio mandato, il componente che viene nominato in
sostituzione resta in carica per la durata residua del
mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1,
purche' nell'elenco predetto sia comunque possibile
ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco
con le modalita' di cui al comma 1. L'elenco ha validita'
biennale e scaduto tale termine e' ricostituito con le
modalita' di cui al comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio,
sono individuati due componenti del CNGR che durano in
carica due anni e due componenti che durano in carica
quattro anni. Il CNGR predispone rapporti specifici
sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il
quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e
delle relazioni del CNGR.".
Si riporta l'art. 3, comma 2 del citato decreto
legislativo n. 123:
"2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto
competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o
di erogazione, tenuto conto della complessita' degli
adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere
stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura
privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita',
selezionati tramite le procedure di gara previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri
derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a
quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di
penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario
in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti
salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei
documenti.".



 
Art. 63
Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati:
a) l'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione del comma 5;
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni.
2. Il decreto di cui all'articolo 62, comma 2, quale nuovo regime di aiuti ai sensi (( dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea )), e' sottoposto a notifica e approvazione da parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. L'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (( e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Valutazione dei progetti di ricerca). - 1. ))
I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O.:
"Art. 104. Fondo per gli investimenti della ricerca di
base e norme sul programma Antartide.
1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze
scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita'
competitiva a livello internazionale, e' istituito presso
il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per
gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi
infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti di ricerca di base di alto contenuto
scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale,
proposti da universita', istituzioni pubbliche e private di
ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie
pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento e messa in rete di
centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o
privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita'
procedurali per l'assegnazione delle relative risorse
finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente art. gravano sulle
disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, come sostituito dall'art. 105 della presente
legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio
2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per
l'esercizio 2003.
5. All'art. 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole
da: «fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono
sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il soggetto
o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture
operative, nonche'».
Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la
diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1999, n. 201.
Si riporta l'art. 107 del Trattato dell'Unione europea:
"Art. 107. (ex art. 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
quello delle regioni di cui all'art. 349, tenuto conto
della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.".
Si riporta l'art. 20 della citata legge n. 240 del
2010, come modificato dalla presente legge:
"Art. 20. (Valutazione dei progetti di ricerca)
1. I progetti di ricerca fondamentale libera e
fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione
tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con
decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo
conto in particolare dei principi della tecnica di
valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci
per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di
giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le
attivita' del presente comma sono svolte a valere sulle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.".



 
Art. 64

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica
sportiva

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le eta' e tra tutti gli strati della popolazione finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero (( alla ristrutturazione )) di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1. Con successivo decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo.
3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
«12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici». ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 2818 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta l'art. 90, commi 12 e 13, della citata legge
n. 289 del 2002, come modificati dalla presente legge:
«12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,
su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito
il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono
essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o
indirettamente da enti pubblici».



 
Art. 65

Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive

1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato.
1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per disabili e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico».
2. Agli organismi di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le misure di contenimento della spesa previste per le amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189
(Norme per la promozione della pratica dello sport da parte
delle persone disabili), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Compiti della Federazione italiana sport
disabili quale Comitato italiano paraolimpico.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, individua, con proprio decreto di natura non
regolamentare, le attivita' della FISD quale Comitato
italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione
delle attivita' sportive praticate dalle persone disabili
in armonia, per l'attivita' paraolimpica, con le
deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato
internazionale paraolimpico.
1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita'
sportiva per disabili hanno natura di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato.
1-ter. Il riconoscimento della personalita' giuridica
di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e
discipline sportive associate svolgenti esclusiva attivita'
sportiva per disabili e' concesso a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo
riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio
nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.



 
Art. 66
Reti di impresa

1. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalita' per la realizzazione di progetti pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attivita' di promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, nonche' le modalita' di ripartizione dei predetti contributi, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. L'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo provvede ai compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
(( 1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «la delimitazione dei Distretti e' effettuata» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,». ))
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate allo sviluppo del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 3, comma 5, del citato decreto-legge
n. 70 del 2011, come modificato dalla presente legge:
"5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2012,
dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza
di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta
da imprese del settore turistico che operano nei medesimi
territori. Alla conferenza di servizi deve sempre
partecipare l'Agenzia del demanio. Il relativo procedimento
si intende concluso favorevolmente per gli interessati se
l'amministrazione competente non comunica all'interessato,
nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento,
il provvedimento di diniego.".



 
(( Art. 66 bis
Interventi in favore della sicurezza del turismo montano

1. Per l'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto puo' essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:
a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;
b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;
c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;
d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.
4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, puo' prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attivita' istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attivita' propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attivita' compatibili con l'ambiente montano, nonche' iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane. ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 10, comma 5 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 2828 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



 
Art. 67
Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo

1. E' istituita la Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo, avente sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto.
2. La Fondazione provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con le Universita' degli Studi individuate dallo Statuto.
3. La Fondazione svolge altresi' attivita' di ricerca applicata sulle tematiche di cui al comma precedente e puo' avviare attivita' di promozione e sviluppo dell'imprenditorialita' nel settore turistico.
4. In prima applicazione, lo Statuto della Fondazione e' adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Le attivita' di cui ai precedenti commi sono realizzate nel limite di spesa di euro 2 milioni per gli anni 2012/2013/2014, e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' destinata, per l'esercizio finanziario 2012, al Comitato olimpico nazionale italiano, al fine della successiva riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento nel territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.
5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, e' assegnato, per l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
«10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri»;
b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal seguente:
«7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;». ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 13, comma 3-quater del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 ( Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.:
"3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".
Si riporta l'art. 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Disposizioni per la tassazione di auto di
lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale
della tassa automobilistica di cui al primo periodo e'
fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del
veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di
seguito indicate:
a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da
10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da
12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da
14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da
17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da
20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da
24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da
44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza
superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con
scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri
ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle
isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il
cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore
espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o
in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle
obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio,
purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto
al cui servizio sono posti, e alle unita' in uso dei
soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo
permanente delle medesime.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'
da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni
di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza
sanitaria e pronto soccorso.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le
unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a
qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o
del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai
medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e
in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le
unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione
finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa
non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il
primo anno dalla prima immatricolazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma
2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di
locazione anche finanziaria per la durata della stessa,
residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che
posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di
unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non
residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che
posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso
non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di
locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i
termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati
identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono
eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al
comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla
tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le
altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri
organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul
corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
ed elevano, in caso di violazione, apposito processo
verbale di constatazione che trasmettono alla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della
violazione, per l'accertamento della stessa. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le
violazioni possono essere definite entro sessanta giorni
dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima
ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento
dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa
dovuta
10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei
passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui
voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a
carico del passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta,
dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di
ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100
chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100
chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500
chilometri»;
b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e' sostituito
dal seguente:
«7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;».
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili
privati, di cui all'art. 744 del codice della navigazione,
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle
seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella
stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso
maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici
registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta
all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' in
relazione all'intero periodo di validita' del certificato
stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun
mese di validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione
della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto l'imposta e'
versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari
a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per
ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al
mese in cui scade la validita' del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio
2012.
14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai
commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei
licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche'
del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo,
titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di
addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le
abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero
club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori
e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati
all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che
sono stati immatricolati per la prima volta in registri
nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta
anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di
cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche
agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio
italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via
continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si
considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i
manutentori nazionali che effettuano operazioni di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai
registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere
corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio
estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per
un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' dovuta in
misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo
fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono
le esenzioni stabilite nel comma 14 e l'esenzione e' estesa
agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli
militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
previsti modalita' e termini di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le
autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento
degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
da 10-bis a 15-bis.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e
non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione
dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e
del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con
decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota
di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire
un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente
comma.".



 
(( Art. 67 bis
Chiusura dello stato di emergenza

1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato ovvero la struttura di missione per le attivita' espropriative per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.
3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicurare senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.
4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonche' una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche' le modalita' per consentire l'ultimazione di attivita' per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il completamento di interventi urgenti di ricostruzione gia' oggetto di decreti commissariali emanati.
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies. ))




Riferimenti normativi

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009,
n. 97.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.



 
(( Art. 67 ter
Gestione ordinaria della ricostruzione

1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internent istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62. ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 13 della citata legge n. 196 del
2009:
"Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche
1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.".
Si riporta l'art. 30, commi 3 e 4, del Testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.:
"3. Per la gestione a tempo determinato di uno
specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo
Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza,
possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra
enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.".
Si riporta l'art. 76 del citato decreto-legge n. 112
del 2008:
" Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio
1.
2.
3. L'art. 82, comma 11, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e' sostituito dal seguente: «La
corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a
consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce
termini e modalita'».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede
di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri
di virtuosita', con correlati obiettivi differenziati di
risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
enti, delle percentuali di incidenza delle spese di
personale attualmente esistenti rispetto alla spesa
corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel
quinquennio precedente. In tale sede sono altresi'
definiti:
a) criteri e modalita' per estendere la norma anche
agli enti non sottoposti al patto di stabilita' interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli
90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il
rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei
dipendenti in servizio - volti alla riduzione
dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente,
con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e
alla fissazione di tetti retributivi non superabili in
relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di
riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e
dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in
organico.
6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti
erariali a favore delle comunita' montane. Alla riduzione
si procede intervenendo prioritariamente sulle comunita'
che si trovano ad una altitudine media inferiore a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare.
All'attuazione del presente comma si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle
facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione
della disposizione di cui al precedente periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza
unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo
della spesa di personale per le predette societa'. La
disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle
societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque
nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e dei limiti di contenimento complessivi delle
spese di personale, le assunzioni per turn-over che
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'art. 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo
periodo trovano applicazione solo in riferimento alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore
sociale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
non puo' transitare, in caso di cessazione dell'attivita'
delle aziende medesime, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non
previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni
caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili
in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le
eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.
8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla
vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso
gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo
devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive
camere.".
Si riporta l'art. 3, comma 102, della citata legge n.
244 del 2007:
" 102. Per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni
di cui all' art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per
ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno,
il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.".
Si riporta l'art. 17, comma 4-bis, della citata Legge
n. 400 del 1988:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.



 
(( Art. 67 quater
Criteri e modalita' della ricostruzione

1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita', qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi pubblici su scala urbana, nonche' della piu' generale qualita' ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita', salubrita' e sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, puo' bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e' rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e' vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita' immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalita' di attuazione, si possono prevedere premialita' in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprieta' privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita' di trattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonche' per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma e' subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita' indicate nel presente articolo.
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprieta' dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati gia' erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli.
8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullita' e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e dell'impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonche' la certificazione antimafia e di regolarita' del documento unico di regolarita' contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalita' e tempi di consegna;
f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identita' del subappaltatore.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita' nell'attivita' di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilita' tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attivita' professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di eta', le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili. ))




Riferimenti normativi

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta l'art. 1117 del Codice civile:
"Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari dei
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il
contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i
portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre
le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli
condomini.".
La legge 29 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53,
S.O.
Si riporta l'art. 14, comma 1 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97:
"Art. 14. Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari
a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del
citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono
essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3
del citato art. 18.".
Il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE", di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e 2004/18/CE, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riportano gli articoli 1463 e 1467 del Codice
civile:
"Art. 1463. Impossibilita' totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione,
e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo
le norme relative alla ripetizione dell'indebito."
"Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica
ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una
delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione puo' domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'art. 1458. La risoluzione non puo' essere domandata se
la sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea normale del
contratto.
La parte contro la quale e' domandata la risoluzione
puo' evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto.".
Si riporta l'art. 7, comma 2 della Legge 12 marzo 1999,
n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68,
S.O.:
"2. I datori di lavoro pubblici effettuano le
assunzioni in conformita' a quanto previsto dall'art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,
come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , salva l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge.
Per le assunzioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera a),
del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti
nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della presente
legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento
dei posti messi a concorso.".
Si riporta l'art. 3 della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile,
il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive
modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686 , e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113 , e della legge 11 gennaio 1994, n.
29.".



 
(( Art. 67 quinquies
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia' provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalita' di cui all'articolo 67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.
2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilita'.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 14, comma 5-bis del citato
decreto-legge n. 39 del 2009:
"5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma
2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione
Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma
2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie
di sua competenza, piani di ricostruzione del centro
storico delle citta', come determinato ai sensi dell'art.
2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo
strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il
rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni
danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di
cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui
all'art. 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare
interesse paesaggistico attestato dal competente vice
commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili
privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette
risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 1, tenuto conto della situazione
economica individuale del proprietario. La ricostruzione
degli edifici civili privati di cui al periodo precedente
esclude la concessione dei contributi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a) ed e)."
Si riporta l'art. 34 del Testo unico di cui al citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 34. Accordi di programma.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto.".
Si riporta l'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge
n. 39 del 2009:
"3. Gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono
riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in
presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno
subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia
giurata.".



 
(( Art. 67 sexies
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' le modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria con le modalita' previste dalla medesima disposizione, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorita' per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi

Si riportano gli articoli 2 e 13 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67:
"Art. 2. Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a
quanto previsto in base al disposto del seguente art. 7, a
decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni,
relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e
con le modalita' di cui al presente articolo, il gettito o
quote del gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti
indicati all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto
stabilito dal comma 5;
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in
relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui
contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti di cui all'art. 3, con
riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del
comma 8 del presente articolo.
2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a),
b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi
prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento
dello stesso.
3. Per realizzare in forma progressiva e
territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della
fiscalita' immobiliare di cui ai commi 1 e 2, e' istituito
un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo
e' stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di
attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13
della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e' alimentato
con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4 secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 7.
4. Ai comuni e' attribuita una compartecipazione al
gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata
la percentuale della predetta compartecipazione e sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli
comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il
territorio su cui si e' determinato il consumo che ha dato
luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione
al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal
presente comma e' fissata, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente
alla compartecipazione del 2 per cento al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di
prima applicazione, e in attesa della determinazione del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni
comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla
base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per
provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di
ciascun comune.
5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale
relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto
resta attribuito allo Stato.
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto
ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti
territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la
neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini
del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il
31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del
presente comma.
7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche
della necessita' che una quota pari al 30 per cento della
dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base
al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del
Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre
dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo
puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art.
14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o di piu' isole,
sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto
differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei
predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per
cento di cui al secondo periodo del presente comma.
8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,
lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, e' pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al
21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti
erariali sono ridotti, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al
comma 3, nonche' al gettito devoluto ai comuni ed al
gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4
e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011
e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di
finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di
risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota
di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo'
essere rideterminata sulla base dei dati definitivi,
tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito
del tributo di cui al comma 1, lettera g), puo' essere
successivamente incrementata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in misura corrispondente
alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili
di riduzione.
9. Ai comuni e' garantito che le variazioni annuali del
gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non
determinano la modifica delle aliquote e delle quote
indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote
indicate nei commi 2, 4 e 8, nonche' nell'art. 7, comma 2,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di
gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1,
lettera g), puo' essere incrementata sino alla devoluzione
della totalita' del gettito stesso, con la contestuale ed
equivalente riduzione della quota di cui all'art. 7, comma
2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del
presente articolo.
10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di
gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni. La quota del 50 per cento e'
attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione
alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque
titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.
11. Il sistema informativo della fiscalita' assicura
comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo
utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle
risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di
somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato."
"Art. 13. Fondo perequativo per comuni e province
1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle
province, successivo alla determinazione dei fabbisogni
standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali,
e' istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo,
con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e
degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso
per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa
intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la
neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato e in
conformita' con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo. Il
fondo perequativo a favore dei comuni e' alimentato da
quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e
2, e dalla compartecipazione prevista dall'art. 7, comma 2.
Tale fondo e' articolato in due componenti, la prima delle
quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la
seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote
sono divise in corrispondenza della determinazione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e
riviste in funzione della loro dinamica.".
Si riporta l'art. 16, comma 1 della citata Legge n. 96
del 2012:
"Art. 16. Destinazione dei risparmi ad interventi
conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e
calamita' naturali)
1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 1
negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli
alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria
a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati
dagli eventi sismici e dalle calamita' naturali che hanno
colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio
2009.".
Si riporta l'art. 6, comma 1 della Legge 14 giugno
1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia
impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1990, n. 144:
" 1. Al fine di attribuire alle regioni a statuto
ordinario una piu' ampia autonomia impositiva in
adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'art.
119 della Costituzione, il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi
valore di legge ordinaria in conformita' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale
di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952
, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di
trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici
registri automobilistici nelle dette regioni la cui
aliquota dovra' essere determinata da ciascuna regione, con
riferimento alle formalita' eseguite nel proprio
territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per
cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento,
in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di
trascrizione dovuto per la relativa formalita'; la
riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno
uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di
trascrizione in quanto compatibili;
b) istituzione di una addizionale all'imposta di
consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane,
di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15
, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977,
n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni,
la cui entita', commisurata ai metri cubi di gas metano
erogati, sara' determinata da ciascuna regione entro i
limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro
cubo. Sara' prevista un'imposta regionale sostitutiva di
detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico
delle utenze esenti, comprese quelle di cui al ventunesimo
comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 ;
la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva,
gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme
vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di
cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977,
n. 102;
c) previsione della facolta' delle regioni a statuto
ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina
per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione
ubicati nelle predette regioni la cui entita', commisurata
ai litri di benzina erogati, e' determinata da ciascuna
regione, entro un limite massimo di non piu' di lire 30 al
litro; tale imposta e' dovuta dal soggetto consumatore
della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che e'
tenuto a versarla alla regione. Le modalita' di
accertamento, i termini per il versamento dell'imposta
nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in
misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del
tributo evaso, le indennita' di mora e di interessi per il
ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna
regione con propria legge.".
Si riporta l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398 ( Istituzione e disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e
successive modificazioni, dell'addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di
un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della
facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire
un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1990, n.
301:
" 1. Le regioni a statuto ordinario hanno facolta' di
istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di
distribuzione ubicati nelle rispettive regioni,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.".



 
(( Art. 67 septies

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 20 e del 29 maggio 2012

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. ))




Riferimenti normativi

Il decreto-legge 6 giugno 2012 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2012, n. 131.



 
(( Art. 67 octies

Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20
e del 29 maggio 2012

1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. ))




Riferimenti normativi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
Il decreto legislativo n. 241 del 1997 e' Pubblicato
nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174.
Si riporta l'articolo33, comma 1 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
stabilita' 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
novembre 2011, n. 265, S.O. :
"Art. 33. Disposizioni diverse
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' incrementata di 1.143 milioni di euro per l'anno
2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota
pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo
periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio
socio-economico, ivi compresi interventi di messa in
sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e
alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali
di cui all'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50
milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della
predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario.
2. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle
relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite
sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto
previsto all'art. 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata
una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015
per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare
prioritariamente alla prosecuzione di interventi
indifferibili infrastrutturali, nonche' per la messa in
sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria,
per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore
delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati
alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito
dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I
predetti interventi sono individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delegato per la politica di coesione economica,
sociale e territoriale, su proposta del Ministro
interessato al singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e',
fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 58,
ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012.
5. La dotazione del fondo di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950
milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di
475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere
dall'anno 2015.
6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di
euro per l'anno 2013, e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato.
7. All'art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, come modificato dall'art. 25, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo
di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con
una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a
200 milioni di euro al Ministero della difesa per il
potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili
del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di
euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il
finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco,
quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di
finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri
indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per interventi in materia di
difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per
il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'art. 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il
fondo di cui al presente comma.
9. All'art. 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per
l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore
dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con
gli interventi gia' previsti a legislazione vigente e con
le esigenze del settore.
11. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all'esercizio finanziario 2012 con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano
anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario
sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a
2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate
alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno
2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.
12. In attuazione dell'art. 26 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali
per l'incremento della produttivita' del lavoro, previste
dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al
primo periodo trova applicazione nel limite massimo di
onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al
fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo
periodo, e' stabilito l'importo massimo assoggettabile
all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche'
il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il
titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di cui al
presente articolo.
13. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole:
«Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini
dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da
riferire all'anno 2011.
14.
15. Per il finanziamento di interventi in favore del
sistema universitario e per le finalita' di cui al Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' e'
autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.
16. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 635,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2, comma
47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la
spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.
17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2012.
18. Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012
della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.400
milioni di euro per l'anno 2012.
19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al
31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n.
92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno
2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di
5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato art. 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
20. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro
1.000 milioni per l'anno 2012.
21. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e
province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e
nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1,
comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono
essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze
una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga.
22. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 8, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui
all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai
fini del calcolo del requisito di cui al citato art. 16,
comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide
anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima
impresa presso la Gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione
dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 212,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che
abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'. All'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3,
le parole: «2009-2011» sono sostituite dalle seguenti:
«2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009,
2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2009, 2010, 2011 e 2012».
23. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40
milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni. L'intervento di cui all'art. 19,
comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e'
prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni
di euro. Al comma 7 dell'art. 19 del citato decreto-legge
n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per
gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
24. L'intervento di cui al comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'
prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro.
Al comma 8 dello stesso art. 1 del predetto decreto-legge
n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010,
2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e' prorogato nell'anno 2012 nel limite di
spesa di 30 milioni di euro con le modalita' definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui
all'art. 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono
prorogati per l'anno 2012 con modalita' definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel
limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a
seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla
sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque
non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.
26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti
a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla
presente legge.
27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione
delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 150
milioni di euro per l'anno 2012.
28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante
dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6
aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'art.
39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione
di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per
ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico
iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei
versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al 40 per cento.
29. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle
disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, non sono
state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, sono
acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e' disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in misura tale da determinare,
per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di
euro.
30-bis. All'aumento di accisa sulle benzine disposto
con il provvedimento di cui al comma precedente, non si
applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
30-ter. Il maggior onere conseguente all'aumento,
disposto con il provvedimento di cui al comma 30,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
e' rimborsato, con le modalita' previste dall'art. 6, comma
2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
31. Il contratto di programma per il triennio
2009-2011, stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il
Ministero dello sviluppo economico, e' approvato, fatti
salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in
materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli
stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
Il presente comma entra in vigore alla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
32. In favore dei policlinici universitari gestiti
direttamente da universita' non statali di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento
degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita'
strumentali necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato art.
8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per
l'anno 2012. Il riparto del predetto importo tra i
policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali e' stabilito con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
33. Il fondo istituito ai sensi dell'art. 22, comma 6,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.
34. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro per l'anno
2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo
periodo del citato comma 26-ter e' soppresso.
35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,
n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e
3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il
35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e
la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento
all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la
formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento
all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e
l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con
l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall'art. 2 della medesima
legge. Il presente comma entra in vigore alla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si
provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
36. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 89, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della
verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno, non
sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta
per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo
del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera
nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011. A tal
fine, la dotazione del Fondo di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la
provincia ed il comune di Milano, coinvolti
nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le
sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art.
7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si
intendono cosi' ridefinite:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un
importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati
nell'ultimo consuntivo;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato
esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande
evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresi'
eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale;
i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli
investimenti indispensabili per la realizzazione del grande
evento EXPO Milano 2015.
38. Per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno
2012.".



 
Art. 68
(( Assicurazioni estere

1. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il seguente:
«2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011. ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 26-ter, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, S.O., come modificato dalla
presente legge:
"3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2,
dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti
residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50
per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata
direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
nel territorio dello Stato in regime di liberta' di
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale,
scelto tra i soggetti indicati nell'art. 23, che risponde
in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui
l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle
imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio
dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi
ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva
e' applicata dai soggetti di cui all'art. 23 attraverso i
quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti.
L'imposta sostitutiva puo' essere applicata anche dai
soggetti di cui all'art. 23 attraverso il cui intervento
sono stati stipulati i contratti di assicurazione, qualora
i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita'
e contratti siano riscossi attraverso l'intervento dei
soggetti stessi. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove
necessario, i dati e le informazioni utili per la
determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti
direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.".
Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della base imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo), modificato dalla presente legge,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2002, n.
225.
Si riporta l'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.:
"Art. 14. (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo)
Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni ;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie
Si riporta l'art. 3 della citata Legge n. 212 del 2000:
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".



 
Art. 69
Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementata di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16, commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, (( 33, comma 5, )) 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a (( 135.292.408 euro per l'anno 2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro per l'anno 2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno 2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013, a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450 euro per l'anno 2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a 368.200.000 euro per l'anno 2017 )) ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) (( quanto a 185.458.408 euro per l'anno 2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 )), con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto;
b) quanto a 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a 355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 257.900.000 euro per l'anno 2016, a 259.500.000 euro per l'anno 2017 e a 209.500.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni(( , in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, possono proporre )) variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
(( b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
(( 3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. ))




Riferimenti normativi

Si riporta l'art. 10, comma 5 del citato decreto-legge
n. 282 del 2004:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta l'art. 14 del citato decreto-legge n. 112
del 2008:
"Art. 14. Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti
del Bureau International des Expositions (BIE) e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per
l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per
l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro
tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e' nominato Commissario straordinario del
Governo per l'attivita' preparatoria urgente, il quale, con
proprio provvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati
per specifiche funzioni . Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
presidente della regione Lombardia e sentiti i
rappresentanti degli enti locali interessati, sono
istituiti gli organismi per la gestione delle attivita',
compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il
governo complessivo degli interventi regionali e sovra
regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia
pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le
modalita' di erogazione dei finanziamenti.".
Si riporta l'art. 23, comma 22 del citato decreto-legge
n. 201 del 2011:
"22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o
organo di natura elettiva di un ente territoriale non
previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente
onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di
remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con
esclusione dei comuni di cui all' art. 2, comma 186,
lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni.".
Si riporta l'art. 27 della Legge 5 maggio 2009, n. 42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103:
"Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
e secondo il principio del graduale superamento del
criterio della spesa storica di cui all' art. 2, comma 2,
lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'
art. 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' art. 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni
di cui all' art. 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' art. 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente art. sono invitati a partecipare, in conformita'
ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle
province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' art. 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".



 
Art. 70
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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